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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9215/2025 RG
Tribunale di VA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9215/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO MONICA, Parte_1
come da mandato in atti;
e
, con l'avv. CARRARO MONICA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione come da note scritte depositate il 24.10.2025 per l'udienza del 4.11.2025: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco CP_1
rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Lonigo (VI), via Risaie n. 8, in comodato al sig.
[...] , rimarrà in uso allo stesso, mentre la sig.ra Parte_1 CP_1
si traferirà altrove.
3) I coniugi convengono che nell'immobile in via Risaie n. 8 a Lonigo (VI), in ragione dell'età avanzata continuerà ad abitare il sig. nato in [...] il Persona_1
08.12.1931, e che la sig.ra provvederà al pagamento delle spese di CP_1
mantenimento del padre (utenze, vitto e spese mediche).
4) La sig.ra è proprietaria dal 09.10.2024 di un immobile sito in Comune di CP_1
San CO EL (Cosenza). Il sig. non è Parte_1
proprietario di immobili.
5) Nulla per il mantenimento, essendo ciascun coniuge economicamente autonomo.
6) Spese compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in Parte_1
VA (PD), e , nata il [...] in [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 20/06/1987 in Torreglia (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1987.
Dalla loro unione è nato il figlio , nato il [...] in Persona_2
VA (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima. Quanto alla domanda di separazione e di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base al Regolamento (CE) n.
1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile, l'art. 8 lett. A) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della
residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di VA, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
[...] CP_1
rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di VA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9215/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO MONICA, Parte_1
come da mandato in atti;
e
, con l'avv. CARRARO MONICA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione come da note scritte depositate il 24.10.2025 per l'udienza del 4.11.2025: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco CP_1
rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Lonigo (VI), via Risaie n. 8, in comodato al sig.
[...] , rimarrà in uso allo stesso, mentre la sig.ra Parte_1 CP_1
si traferirà altrove.
3) I coniugi convengono che nell'immobile in via Risaie n. 8 a Lonigo (VI), in ragione dell'età avanzata continuerà ad abitare il sig. nato in [...] il Persona_1
08.12.1931, e che la sig.ra provvederà al pagamento delle spese di CP_1
mantenimento del padre (utenze, vitto e spese mediche).
4) La sig.ra è proprietaria dal 09.10.2024 di un immobile sito in Comune di CP_1
San CO EL (Cosenza). Il sig. non è Parte_1
proprietario di immobili.
5) Nulla per il mantenimento, essendo ciascun coniuge economicamente autonomo.
6) Spese compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in Parte_1
VA (PD), e , nata il [...] in [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 20/06/1987 in Torreglia (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1987.
Dalla loro unione è nato il figlio , nato il [...] in Persona_2
VA (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima. Quanto alla domanda di separazione e di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base al Regolamento (CE) n.
1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile, l'art. 8 lett. A) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della
residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di VA, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
[...] CP_1
rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
VA, così deciso nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti