TRIB
Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1695
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Medi Presidente rel. dott. Danilo Maffa Giudice dott.ssa Valentina Vecchietti Giudice
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1695/2023 promossa da:
GIORGIA AVV. FUSCONI
SARA AVV: MONTI
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 22/11/2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza gli Avv.ti Monti Sara e Fusconi Giorgia evocavano in giudizio il resistente indicato in epigrafe per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. Giorgia Fusconi la somma di CP_1
€ 950,00 a titolo di compenso per la prestazione professionale prestata in sede civile e in sede stragiudiziale, oltre C.P.A., rimborso imposta di bollo e spese che si quantificano in €
90,70;
– accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. Giorgia Fusconi e all'Avv. CP_1
Sara Monti in ragione della nomina congiunta a difensori di fiducia la somma di € 1.440,00
Pagina 1 a titolo di compenso per la prestazione professionale prestata in sede penale, oltre C.P.A., rimborso imposta di bollo e le spese che si quantificano in € 6,74;
– conseguentemente condannare il sig. al pagamento della somma CP_1 complessiva pari ad € 2.390,00 o alla maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre C.P.A., S.g. e spese che si quantificano in € 97,44 e così nello specifico: € 950,00 oltre C.P.A. e spese pari ad € 90,70 all'Avv. Giorgia Fusconi;
€ 1440,00 oltre C.P.A. e spese pari ad € 6,74 agli Avv.ti Giorgia Fusconi e Sara Monti;
– con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza resa in data 12.06.2023, nel procedimento RG n. 3294/2022 (ricorrenti avvocati Sara Monti e Giorgia Fusconi, resistente ) il giudice disponeva la CP_1 formazione di un separato fascicolo contenente copia di tutti gli atti della presente causa al fine di procedere alla liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nel giudizio RG. n. 3237/2016 avanti il Giudice di Pace di Forlì. La domanda di pagamento del compenso per detta attività professionale è stata proposta unicamente dall'avv. Giorgia Fusconi, non anche dall'avv. Sara Monti, di talché deve ritenersi che nell'ambito di questo giudizio unica parte ricorrente sia l'avv. Giorgia Fusconi
A sostegno della predetta domanda di pagamento, l'avv. Fusconi ha esposto di aver ricevuto dal Sig. l'incarico professionale per l'assistenza giudiziale in relazione ad un CP_1 sinistro avvenuto in data 6/06/2016 in Savignano sul Rubicone (FC). Nello specifico l'Avv. Fusconi avrebbe svolto attività difensiva nell'interesse del suddetto cliente nell'ambito del procedimento civile R.G. 3237/2016 promosso avanti al Giudice di Pace di Forlì avente ad oggetto l'opposizione a due verbali emessi dai Carabinieri di Savignano sul Rubicone (FC) riguardanti n. 2 violazioni al Codice della Strada.
L'avv. Fusconi deduceva inoltre che per l'attività difensiva concretamente svolta aveva inoltrato, in data 19/02/2018, al Sig. richiesta scritta di pagamento, mediante l'invio di CP_1 nota pro-forma, pari ad €. 500,00 oltre spese per €. 43,00.
la parte resistente rimaneva contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, e sulle conclusioni precisate alla predetta udienza la causa viene ora decisa.
2.Sulla base della documentazione in atti, la domanda della ricorrente risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto è documentato e incontestato che in data 21/08/2016 il Sig. ha CP_1 conferito all'Avv. Giorgia Fusconi “l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro avente ad Controparte_2 oggetto risarcimento danni da sinistro stradale” in ambito civile (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), nel quale veniva espressamente pattuito che “qualora l'assistito dovesse revocare il presente mandato prima del raggiungimento della liquidazione, questi sarà tenuto a corrispondere all'avvocato il compenso per la sola attività fino a quel momento svolta”.
Pagina 2 L'asserita attività difensiva posta in essere dalla ricorrente Avv. Fusconi nell'interesse del proprio cliente, che risulta effettivamente provata, è consistita, nel predetto procedimento civile R.G. 3237/2016 promosso avanti al Giudice di Pace di Forlì, nella redazione del ricorso in opposizione ex art. 204 bis C.d.S. e art. 22 e ss. L. 689/81, nell'iscrizione a ruolo della causa, nella partecipazione all'udienza dell'11/11/2016 e nella disamina della sentenza n° 154/2017 conclusiva del giudizio con la quale l'Autorità adita ha annullato i verbali di contestazione opposti.
Va pertanto ritenuto accertato il diritto della ricorrente Avv. Fusconi al compenso professionale per l'attività difensiva prestata a favore del resistente, come sopra illustrata.
3. deve ridursi ad €. 265,00 il compenso spettante alla ricorrente Avv. Fusconi per CP_3
l'assistenza prestata nel giudizio civile di cui sopra in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55/2014, applicabili ratione temporis, previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, in ragione del valore della causa dichiarato nel doc. 2, ovvero 150,40 (scaglione di riferimento da €. 0,01 ad €. 1.100,00), non essendo emerse ragioni per doversi discostare dai valori medi di riferimento. Mentre è adeguatamente provato dal doc. 2 l'esborso di €. 43,00, pari al valore del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo della causa “de qua”.
In definitiva, la domanda della ricorrente va accolta per la minor somma di € 265,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, ed € 43,00 a titolo di rimborso di quanto anticipato per il contributo unificato.
4.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è tenuto a corrispondere all'avv. Giorgia Fusconi CP_1 per l'attività professionale descritta in parte motiva, la somma di €. 265,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, a titolo di compenso e la somma di € 43,00 a titolo di rimborso spese e, per l'effetto, lo condanna al relativo pagamento;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si CP_1 liquidano in €. 232,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente rel ed est.
dott.ssa Alessandra Medi
Pagina 3 Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Medi Presidente rel. dott. Danilo Maffa Giudice dott.ssa Valentina Vecchietti Giudice
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1695/2023 promossa da:
GIORGIA AVV. FUSCONI
SARA AVV: MONTI
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 22/11/2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza gli Avv.ti Monti Sara e Fusconi Giorgia evocavano in giudizio il resistente indicato in epigrafe per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. Giorgia Fusconi la somma di CP_1
€ 950,00 a titolo di compenso per la prestazione professionale prestata in sede civile e in sede stragiudiziale, oltre C.P.A., rimborso imposta di bollo e spese che si quantificano in €
90,70;
– accertare e dichiarare che il sig. deve all'Avv. Giorgia Fusconi e all'Avv. CP_1
Sara Monti in ragione della nomina congiunta a difensori di fiducia la somma di € 1.440,00
Pagina 1 a titolo di compenso per la prestazione professionale prestata in sede penale, oltre C.P.A., rimborso imposta di bollo e le spese che si quantificano in € 6,74;
– conseguentemente condannare il sig. al pagamento della somma CP_1 complessiva pari ad € 2.390,00 o alla maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre C.P.A., S.g. e spese che si quantificano in € 97,44 e così nello specifico: € 950,00 oltre C.P.A. e spese pari ad € 90,70 all'Avv. Giorgia Fusconi;
€ 1440,00 oltre C.P.A. e spese pari ad € 6,74 agli Avv.ti Giorgia Fusconi e Sara Monti;
– con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza resa in data 12.06.2023, nel procedimento RG n. 3294/2022 (ricorrenti avvocati Sara Monti e Giorgia Fusconi, resistente ) il giudice disponeva la CP_1 formazione di un separato fascicolo contenente copia di tutti gli atti della presente causa al fine di procedere alla liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nel giudizio RG. n. 3237/2016 avanti il Giudice di Pace di Forlì. La domanda di pagamento del compenso per detta attività professionale è stata proposta unicamente dall'avv. Giorgia Fusconi, non anche dall'avv. Sara Monti, di talché deve ritenersi che nell'ambito di questo giudizio unica parte ricorrente sia l'avv. Giorgia Fusconi
A sostegno della predetta domanda di pagamento, l'avv. Fusconi ha esposto di aver ricevuto dal Sig. l'incarico professionale per l'assistenza giudiziale in relazione ad un CP_1 sinistro avvenuto in data 6/06/2016 in Savignano sul Rubicone (FC). Nello specifico l'Avv. Fusconi avrebbe svolto attività difensiva nell'interesse del suddetto cliente nell'ambito del procedimento civile R.G. 3237/2016 promosso avanti al Giudice di Pace di Forlì avente ad oggetto l'opposizione a due verbali emessi dai Carabinieri di Savignano sul Rubicone (FC) riguardanti n. 2 violazioni al Codice della Strada.
L'avv. Fusconi deduceva inoltre che per l'attività difensiva concretamente svolta aveva inoltrato, in data 19/02/2018, al Sig. richiesta scritta di pagamento, mediante l'invio di CP_1 nota pro-forma, pari ad €. 500,00 oltre spese per €. 43,00.
la parte resistente rimaneva contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, e sulle conclusioni precisate alla predetta udienza la causa viene ora decisa.
2.Sulla base della documentazione in atti, la domanda della ricorrente risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto è documentato e incontestato che in data 21/08/2016 il Sig. ha CP_1 conferito all'Avv. Giorgia Fusconi “l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro avente ad Controparte_2 oggetto risarcimento danni da sinistro stradale” in ambito civile (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), nel quale veniva espressamente pattuito che “qualora l'assistito dovesse revocare il presente mandato prima del raggiungimento della liquidazione, questi sarà tenuto a corrispondere all'avvocato il compenso per la sola attività fino a quel momento svolta”.
Pagina 2 L'asserita attività difensiva posta in essere dalla ricorrente Avv. Fusconi nell'interesse del proprio cliente, che risulta effettivamente provata, è consistita, nel predetto procedimento civile R.G. 3237/2016 promosso avanti al Giudice di Pace di Forlì, nella redazione del ricorso in opposizione ex art. 204 bis C.d.S. e art. 22 e ss. L. 689/81, nell'iscrizione a ruolo della causa, nella partecipazione all'udienza dell'11/11/2016 e nella disamina della sentenza n° 154/2017 conclusiva del giudizio con la quale l'Autorità adita ha annullato i verbali di contestazione opposti.
Va pertanto ritenuto accertato il diritto della ricorrente Avv. Fusconi al compenso professionale per l'attività difensiva prestata a favore del resistente, come sopra illustrata.
3. deve ridursi ad €. 265,00 il compenso spettante alla ricorrente Avv. Fusconi per CP_3
l'assistenza prestata nel giudizio civile di cui sopra in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55/2014, applicabili ratione temporis, previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, in ragione del valore della causa dichiarato nel doc. 2, ovvero 150,40 (scaglione di riferimento da €. 0,01 ad €. 1.100,00), non essendo emerse ragioni per doversi discostare dai valori medi di riferimento. Mentre è adeguatamente provato dal doc. 2 l'esborso di €. 43,00, pari al valore del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo della causa “de qua”.
In definitiva, la domanda della ricorrente va accolta per la minor somma di € 265,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, ed € 43,00 a titolo di rimborso di quanto anticipato per il contributo unificato.
4.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è tenuto a corrispondere all'avv. Giorgia Fusconi CP_1 per l'attività professionale descritta in parte motiva, la somma di €. 265,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, a titolo di compenso e la somma di € 43,00 a titolo di rimborso spese e, per l'effetto, lo condanna al relativo pagamento;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si CP_1 liquidano in €. 232,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente rel ed est.
dott.ssa Alessandra Medi
Pagina 3 Pagina 4