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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1 disgiunta, dagli Avv.ti Sara Brovelli Blasotta (c.f. ) e Umberto Papale C.F._2
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caltagirone, C.F._3
Viale Sicilia n. 25, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(p. iva e c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Petrucci (c.f.
), giusta procura in atti;
C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: somministrazione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“ VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6331/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Undicesima Sezione Civile, GOP Dott.ssa Riccardi, nell'ambito del giudizio
N.R.G.29300/2022, depositata in cancelleria in data 21.06.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In accoglimento della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, n. 21479/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 01.06.2022, revocare il decreto opposto. Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento delle spese per il presente giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in rigetto dell'appello proposto da parte dall'avv. ed a integrale conferma della sentenza n. Parte_1
6331/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, sez. XI Civile e pubblicata il
21.06.2024
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'avv. Pt_1
ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c., per i motivi esposti
[...]
Sempre in via preliminare: respingere, in quanto del tutto infondata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta da parte dell'appellante, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui questa Corte di Appello decidesse per qualsivoglia motivo di non accogliere le eccezioni di inammissibilità dell'appello come sopra proposte ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., respingere l'appello con ogni domanda proposta da parte dell'appellante avv. nei confronti dell'appellata Parte_1 Controparte_1
in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nel presente
[...] atto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6
L'Avv. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6331/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione al d.i. n. 9553/2022 ottenuto da
[...]
(di seguito ) per la somma di Euro 8.493,28, oltre interessi Controparte_1 CP_1 moratori e spese, a titolo di rate rimaste insolute per la fornitura di prodotti editoriali attraverso utilizzo di banca dati telematica.
In particolare, l'Avv. aveva lamentato la mancata allegazione al ricorso del contratto di Pt_1 fornitura, oltre che di documentazione che attestasse le causali delle fatture allegate dalla ricorrente. Comunque, aveva dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento di una somma superiore ad un ottavo dell'importo annuale, in applicazione dell'art. 1525 c.c. (ciò considerando il debito di Euro 8.439,00 e l'importo annuale per contratto di Euro
3.639,00 come indicati nel ricorso).
Si era costituita in giudizio la quale aveva allegato sia la proposta d'ordine n. CP_1
8290562 del 30.11.2018 munita di timbro dell'opponente (doc. 1), avente ad oggetto l'acquisto di banche dati online, con durata quinquennale e rinnovo tacito alla scadenza, sia i tabulati relativi agli accessi effettuati dall'opponente, da cui risultava l'utilizzo delle banche dati sino al marzo 2022 (doc. 3). Per dimostrare la piena consapevolezza della sussistenza del rapporto contrattuale in capo all'Avv. , l'opposta aveva evidenziato i molteplici pagamenti Pt_1 effettuati da controparte in costanza di rapporto (doc. 4).
Il Tribunale con sentenza n. 6331/2024 ha confermato il decreto ingiuntivo n. 9553/2022 già dichiarato provvisoriamente esecutivo. In particolare, dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha evidenziato il corretto assolvimento degli oneri probatori da parte di a mezzo del doc. 1, ovverosia del contratto commerciale di fornitura CP_1 di banche dati con emissione di fatture annuali stipulato tra e l'Avv. nel CP_1 Pt_1 novembre del 2018. Ha sottolineato che quest'ultimo non solo non aveva disconosciuto il contratto, ma aveva addotto in sede di interpello motivazioni del tutto inidonee a giustificare i mancati pagamenti (la mancata ricezione delle fatture e il periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19). La motivazione della sentenza ha evidenziato che, dopo la diffida ricevuta nel marzo 2021, l'Avv. avrebbe potuto chiedere copia delle fatture e provvedere ai Pt_1 pagamenti. Il Tribunale ha poi escluso fosse intervenuta la risoluzione del contratto per mancato pagamento dell'ottava parte del prezzo, dato che l'art. 1525 c.c. riguarda esclusivamente la vendita con riserva di proprietà e non è suscettibile di applicazione analogica.
L'Avv. ha censurato la sentenza per difetto di motivazione, per non avere il Tribunale Pt_1 considerato “la riserva di proprietà intellettuale espressamente prevista dal contratto di licenza
pagina 3 di 6 d'uso”. Secondo l'appellante il contratto atipico di licenza d'uso concluso con CP_1 ha le medesime caratteristiche del contratto di vendita con riserva della proprietà, per cui il
Tribunale “prima di affermare apoditticamente la non applicazione dell'art. 1525 cc.”, doveva valutare la disciplina applicabile alla situazione concreta. Difatti, sia nel caso di vendita con riserva della proprietà, sia nel caso di contratto di licenza d'uso, una delle parti del contratto gode di un bene o di un servizio che resta però nella titolarità del proprietario del software, per cui era applicabile in via analogica il disposto dell'art. 1525 c.c.
Inoltre, il mancato pagamento per oltre due anni e il mancato invio delle fatture avevano indotto l'appellante a ritenere risolto il contratto nonostante la mancanza della comunicazione di cui all'art. 11 della proposta di contratto.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348bis c.p.c. e, in subordine, di respingere l'appello in quanto infondato.
All'udienza del 28.10.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
Seppur ammissibile, l'appello nel merito è infondato. Quale unico motivo d'impugnazione l'odierno appellante ripete quanto già sostenuto in primo grado, ovverosia che il contratto oggetto di causa sarebbe soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, ad esso applicabile in via analogica, dal momento che il contratto di licenza d'uso da esso stipulato con avrebbe le medesime caratteristiche del contratto di vendita con riserva di CP_1 proprietà. Nella prospettazione dell'Avv. , dunque, il contratto di cui alla proposta Pt_1
d'ordine n. 8290562 si sarebbe risolto di diritto ex art. 1525 c.c. per il mancato pagamento di canoni di importo superiore ad un ottavo del prezzo, sicché dovrebbe essere revocato il d.i.
9553/2022 avente ad oggetto i canoni rimasti impagati.
La tesi è infondata.
pagina 4 di 6 Anzitutto, la risoluzione del contratto può essere invocata dalla parte adempiente agli obblighi contrattuali, e dunque nel caso di specie non dall'Avv. il quale - riconoscendo di aver Pt_1 omesso i pagamenti rateali dovuti – vorrebbe con la risoluzione giustificare il proprio inadempimento. La disposizione di cui all'art. 1525 c.c. è sì posta a tutela del compratore, ma ha la funzione di impedire al venditore di chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo e non, invece, di consentire al compratore di chiedere la risoluzione del contratto sulla scorta di un suo inadempimento.
Anche a voler prescindere da tali considerazioni, il contratto stipulato tra le parti non è qualificabile come vendita con riserva della proprietà, posto che manca nel contratto di licenza d'uso l'elemento caratterizzante la vendita con riserva di proprietà, cioè l'acquisto della proprietà da parte del compratore con il pagamento dell'ultima rata di prezzo (art. 1523 c.c.).
La “riserva” menzionata in contratto, infatti, è relativa proprio all'impossibilità che – terminato il rapporto – la licenza di sfruttamento della banca dati diventi di proprietà del cliente.
Infine, non è stato svolto alcuno specifico motivo di impugnazione circa l'eventuale mancato utilizzo della banca dati, che comunque sarebbe irrilevante se si considera che era contrattualmente previsto che i canoni fossero corrispettivo per la sola possibilità di accesso, a prescindere dall'utilizzo dei sistemi editoriali offerti dall'appellata; comunque, CP_1 ha prodotto i tabulati degli accessi dell'Avv. a mezzo del doc. 4, il quale non è stato Pt_1 contestato dall'odierno appellante.
L'omesso invio delle fatture da parte di da ultimo, non poteva ingenerare alcun CP_1 affidamento in merito all'intervenuta risoluzione del contratto in capo all'Avv. se si Pt_1 considera che l'art. 11 del contratto prevedeva l'invio di una comunicazione al cliente per informarlo della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi prevista.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 6331/2024 del Tribunale di Milano;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva,
Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 22.10.2024.
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1 disgiunta, dagli Avv.ti Sara Brovelli Blasotta (c.f. ) e Umberto Papale C.F._2
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caltagirone, C.F._3
Viale Sicilia n. 25, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(p. iva e c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Petrucci (c.f.
), giusta procura in atti;
C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: somministrazione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“ VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6331/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Undicesima Sezione Civile, GOP Dott.ssa Riccardi, nell'ambito del giudizio
N.R.G.29300/2022, depositata in cancelleria in data 21.06.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In accoglimento della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, n. 21479/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 01.06.2022, revocare il decreto opposto. Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento delle spese per il presente giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in rigetto dell'appello proposto da parte dall'avv. ed a integrale conferma della sentenza n. Parte_1
6331/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, sez. XI Civile e pubblicata il
21.06.2024
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'avv. Pt_1
ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c., per i motivi esposti
[...]
Sempre in via preliminare: respingere, in quanto del tutto infondata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta da parte dell'appellante, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui questa Corte di Appello decidesse per qualsivoglia motivo di non accogliere le eccezioni di inammissibilità dell'appello come sopra proposte ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., respingere l'appello con ogni domanda proposta da parte dell'appellante avv. nei confronti dell'appellata Parte_1 Controparte_1
in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nel presente
[...] atto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6
L'Avv. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6331/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione al d.i. n. 9553/2022 ottenuto da
[...]
(di seguito ) per la somma di Euro 8.493,28, oltre interessi Controparte_1 CP_1 moratori e spese, a titolo di rate rimaste insolute per la fornitura di prodotti editoriali attraverso utilizzo di banca dati telematica.
In particolare, l'Avv. aveva lamentato la mancata allegazione al ricorso del contratto di Pt_1 fornitura, oltre che di documentazione che attestasse le causali delle fatture allegate dalla ricorrente. Comunque, aveva dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento di una somma superiore ad un ottavo dell'importo annuale, in applicazione dell'art. 1525 c.c. (ciò considerando il debito di Euro 8.439,00 e l'importo annuale per contratto di Euro
3.639,00 come indicati nel ricorso).
Si era costituita in giudizio la quale aveva allegato sia la proposta d'ordine n. CP_1
8290562 del 30.11.2018 munita di timbro dell'opponente (doc. 1), avente ad oggetto l'acquisto di banche dati online, con durata quinquennale e rinnovo tacito alla scadenza, sia i tabulati relativi agli accessi effettuati dall'opponente, da cui risultava l'utilizzo delle banche dati sino al marzo 2022 (doc. 3). Per dimostrare la piena consapevolezza della sussistenza del rapporto contrattuale in capo all'Avv. , l'opposta aveva evidenziato i molteplici pagamenti Pt_1 effettuati da controparte in costanza di rapporto (doc. 4).
Il Tribunale con sentenza n. 6331/2024 ha confermato il decreto ingiuntivo n. 9553/2022 già dichiarato provvisoriamente esecutivo. In particolare, dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha evidenziato il corretto assolvimento degli oneri probatori da parte di a mezzo del doc. 1, ovverosia del contratto commerciale di fornitura CP_1 di banche dati con emissione di fatture annuali stipulato tra e l'Avv. nel CP_1 Pt_1 novembre del 2018. Ha sottolineato che quest'ultimo non solo non aveva disconosciuto il contratto, ma aveva addotto in sede di interpello motivazioni del tutto inidonee a giustificare i mancati pagamenti (la mancata ricezione delle fatture e il periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19). La motivazione della sentenza ha evidenziato che, dopo la diffida ricevuta nel marzo 2021, l'Avv. avrebbe potuto chiedere copia delle fatture e provvedere ai Pt_1 pagamenti. Il Tribunale ha poi escluso fosse intervenuta la risoluzione del contratto per mancato pagamento dell'ottava parte del prezzo, dato che l'art. 1525 c.c. riguarda esclusivamente la vendita con riserva di proprietà e non è suscettibile di applicazione analogica.
L'Avv. ha censurato la sentenza per difetto di motivazione, per non avere il Tribunale Pt_1 considerato “la riserva di proprietà intellettuale espressamente prevista dal contratto di licenza
pagina 3 di 6 d'uso”. Secondo l'appellante il contratto atipico di licenza d'uso concluso con CP_1 ha le medesime caratteristiche del contratto di vendita con riserva della proprietà, per cui il
Tribunale “prima di affermare apoditticamente la non applicazione dell'art. 1525 cc.”, doveva valutare la disciplina applicabile alla situazione concreta. Difatti, sia nel caso di vendita con riserva della proprietà, sia nel caso di contratto di licenza d'uso, una delle parti del contratto gode di un bene o di un servizio che resta però nella titolarità del proprietario del software, per cui era applicabile in via analogica il disposto dell'art. 1525 c.c.
Inoltre, il mancato pagamento per oltre due anni e il mancato invio delle fatture avevano indotto l'appellante a ritenere risolto il contratto nonostante la mancanza della comunicazione di cui all'art. 11 della proposta di contratto.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348bis c.p.c. e, in subordine, di respingere l'appello in quanto infondato.
All'udienza del 28.10.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
Seppur ammissibile, l'appello nel merito è infondato. Quale unico motivo d'impugnazione l'odierno appellante ripete quanto già sostenuto in primo grado, ovverosia che il contratto oggetto di causa sarebbe soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, ad esso applicabile in via analogica, dal momento che il contratto di licenza d'uso da esso stipulato con avrebbe le medesime caratteristiche del contratto di vendita con riserva di CP_1 proprietà. Nella prospettazione dell'Avv. , dunque, il contratto di cui alla proposta Pt_1
d'ordine n. 8290562 si sarebbe risolto di diritto ex art. 1525 c.c. per il mancato pagamento di canoni di importo superiore ad un ottavo del prezzo, sicché dovrebbe essere revocato il d.i.
9553/2022 avente ad oggetto i canoni rimasti impagati.
La tesi è infondata.
pagina 4 di 6 Anzitutto, la risoluzione del contratto può essere invocata dalla parte adempiente agli obblighi contrattuali, e dunque nel caso di specie non dall'Avv. il quale - riconoscendo di aver Pt_1 omesso i pagamenti rateali dovuti – vorrebbe con la risoluzione giustificare il proprio inadempimento. La disposizione di cui all'art. 1525 c.c. è sì posta a tutela del compratore, ma ha la funzione di impedire al venditore di chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo e non, invece, di consentire al compratore di chiedere la risoluzione del contratto sulla scorta di un suo inadempimento.
Anche a voler prescindere da tali considerazioni, il contratto stipulato tra le parti non è qualificabile come vendita con riserva della proprietà, posto che manca nel contratto di licenza d'uso l'elemento caratterizzante la vendita con riserva di proprietà, cioè l'acquisto della proprietà da parte del compratore con il pagamento dell'ultima rata di prezzo (art. 1523 c.c.).
La “riserva” menzionata in contratto, infatti, è relativa proprio all'impossibilità che – terminato il rapporto – la licenza di sfruttamento della banca dati diventi di proprietà del cliente.
Infine, non è stato svolto alcuno specifico motivo di impugnazione circa l'eventuale mancato utilizzo della banca dati, che comunque sarebbe irrilevante se si considera che era contrattualmente previsto che i canoni fossero corrispettivo per la sola possibilità di accesso, a prescindere dall'utilizzo dei sistemi editoriali offerti dall'appellata; comunque, CP_1 ha prodotto i tabulati degli accessi dell'Avv. a mezzo del doc. 4, il quale non è stato Pt_1 contestato dall'odierno appellante.
L'omesso invio delle fatture da parte di da ultimo, non poteva ingenerare alcun CP_1 affidamento in merito all'intervenuta risoluzione del contratto in capo all'Avv. se si Pt_1 considera che l'art. 11 del contratto prevedeva l'invio di una comunicazione al cliente per informarlo della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi prevista.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 6331/2024 del Tribunale di Milano;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva,
Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 22.10.2024.
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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