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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione definitiva nella causa civile n. 7375/2024 R.G. posta in deliberazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 31 ottobre 2024 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (c. f. ), ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via del Carroccio n. 20
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: e residente a [...]Parte_2 C.F._2
EN (RA) in via S. Rufillo n. 3 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il
10 giugno 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi alla presenza del cancelliere ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 06/06/1998 a Casola
EN (RA), con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Casola EN al n. 7, Parte
pagina 1 di 3 II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1998 nonché con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 209, parte 2, S. B, Ufficio 01 - anno 1998, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate a Bologna le figlie il 25/01/2000 ed Per_1
il 19/9/2005, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del P.M. ; verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse delle figlie:
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
, nata a [...] il [...] (c. f. ), ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via del Carroccio n. 20, assistita dall'avv. Franca Maria Volpin
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: e residente a [...]Parte_2 C.F._2
EN (RA) in via S. Rufillo n. 3, assistito dagli avv.ti Maria Fiorella Ceroni e Monica Baccarini
Unitisi in matrimonio concordatario in data 06/06/1998 a Casola EN (RA), con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Casola EN al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
1998 nonché con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 209, parte 2, S. B, Ufficio 01 - anno 1998
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della Sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la loro separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via del Carroccio n. 20, di proprietà esclusiva della Signora Pt_1
Per_ viene a lei assegnata e con lei vi abiterà la figlia mentre il Signor si è già trasferito ad Pt_2
abitare nella casa, di sua esclusiva proprietà, a Casola EN in via S. Rufillo n. 3.
2) Il Signor si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
Per_ delle figlie ed , da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a Per_1
partire dal mese del deposito del presente ricorso fino alla loro autosufficienza economica, la somma di
€ 400,00 (€ 200,00 ciascuna): quanto ad € 200,00 da versarsi direttamente alla figlia che vive Per_1
Per_ in Inghilterra, quanto ad € 200,00, da versarsi alla moglie, relativamente al contributo della figlia , fino a quando quest'ultima abiterà con lei;
ove si trasferisse altrove, anche per motivi di Studio, la somma verrà versata direttamente alla figlia. Somme rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
pagina 2 di 3 Il Signor si impegna altresì al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella Pt_2
misura del 50% ciascuna secondo tutto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
3) Il signor si impegna a rimborsare alla moglie la somma complessiva di € 20.000,00 (euro Pt_2
ventimila/00), già sostenuta dalla Signora per il pagamento di spese legali personali a lui Pt_1 spettanti, in n. 13 (tredici) rate mensili di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e una rata di € 500,00
(euro cinquecento/00) a partire dal mese di settembre 2024, resta salva la possibilità per il Sig. Pt_2
di estinguere anticipatamente il debito ove ne abbia la possibilità.
4) Il Signor si impegna a liberare la casa coniugale dai suoi effetti personali entro il mese di Pt_2
novembre 2025, mentre potrà ritirare anche successivamente, su sua semplice richiesta, la camera da letto matrimoniale dei suoi nonni.
5) Il Signor si è impegnato a liberare il garage della casa coniugale da tutte le sue cose ivi Pt_2
contenute, entro il 30 settembre 2024.
6) Le parti si impegnano a intraprendere e proseguire un percorso di mediazione familiare, presso un centro o un professionista individuato dal Signor che ne sosterrà tutte le relative spese. Pt_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi avendo già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31-10-2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione definitiva nella causa civile n. 7375/2024 R.G. posta in deliberazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 31 ottobre 2024 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (c. f. ), ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via del Carroccio n. 20
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: e residente a [...]Parte_2 C.F._2
EN (RA) in via S. Rufillo n. 3 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <>.
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il
10 giugno 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi alla presenza del cancelliere ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 06/06/1998 a Casola
EN (RA), con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Casola EN al n. 7, Parte
pagina 1 di 3 II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1998 nonché con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 209, parte 2, S. B, Ufficio 01 - anno 1998, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate a Bologna le figlie il 25/01/2000 ed Per_1
il 19/9/2005, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del P.M. ; verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse delle figlie:
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
, nata a [...] il [...] (c. f. ), ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via del Carroccio n. 20, assistita dall'avv. Franca Maria Volpin
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: e residente a [...]Parte_2 C.F._2
EN (RA) in via S. Rufillo n. 3, assistito dagli avv.ti Maria Fiorella Ceroni e Monica Baccarini
Unitisi in matrimonio concordatario in data 06/06/1998 a Casola EN (RA), con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Casola EN al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
1998 nonché con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 209, parte 2, S. B, Ufficio 01 - anno 1998
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della Sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la loro separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via del Carroccio n. 20, di proprietà esclusiva della Signora Pt_1
Per_ viene a lei assegnata e con lei vi abiterà la figlia mentre il Signor si è già trasferito ad Pt_2
abitare nella casa, di sua esclusiva proprietà, a Casola EN in via S. Rufillo n. 3.
2) Il Signor si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
Per_ delle figlie ed , da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a Per_1
partire dal mese del deposito del presente ricorso fino alla loro autosufficienza economica, la somma di
€ 400,00 (€ 200,00 ciascuna): quanto ad € 200,00 da versarsi direttamente alla figlia che vive Per_1
Per_ in Inghilterra, quanto ad € 200,00, da versarsi alla moglie, relativamente al contributo della figlia , fino a quando quest'ultima abiterà con lei;
ove si trasferisse altrove, anche per motivi di Studio, la somma verrà versata direttamente alla figlia. Somme rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
pagina 2 di 3 Il Signor si impegna altresì al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella Pt_2
misura del 50% ciascuna secondo tutto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
3) Il signor si impegna a rimborsare alla moglie la somma complessiva di € 20.000,00 (euro Pt_2
ventimila/00), già sostenuta dalla Signora per il pagamento di spese legali personali a lui Pt_1 spettanti, in n. 13 (tredici) rate mensili di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e una rata di € 500,00
(euro cinquecento/00) a partire dal mese di settembre 2024, resta salva la possibilità per il Sig. Pt_2
di estinguere anticipatamente il debito ove ne abbia la possibilità.
4) Il Signor si impegna a liberare la casa coniugale dai suoi effetti personali entro il mese di Pt_2
novembre 2025, mentre potrà ritirare anche successivamente, su sua semplice richiesta, la camera da letto matrimoniale dei suoi nonni.
5) Il Signor si è impegnato a liberare il garage della casa coniugale da tutte le sue cose ivi Pt_2
contenute, entro il 30 settembre 2024.
6) Le parti si impegnano a intraprendere e proseguire un percorso di mediazione familiare, presso un centro o un professionista individuato dal Signor che ne sosterrà tutte le relative spese. Pt_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi avendo già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31-10-2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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