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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5028 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 27/03/2025 e vertente
TRA
, in proprio e quale l.r. di Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AMELIA GUIDO
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
Direttore in carica
In proprio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 relative Co a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27/03/2025
1
, in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 292/2024, prot. n.
14800/15/04/2024, notificata in data 22/04/2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 115.222,34 per violazioni relative alla materia del lavoro e legislazione sociale di cui all'art. 1 co. 445 l. n. 145/18 ed ai sensi dell'art. 14 d.l. n.145/2013.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione dei criteri di quantificazione degli importi, in quanto per i dipendenti non sono specificati i periodi cui si riferiscono i giorni di lavoro e non sono stati allegati i conteggi analitici che consentono di individuare contributi pretesi per ciascun lavoratore in relazione ai diversi periodi contributivi.
Il ricorrente ha poi eccepito l'infondatezza del prodromico verbale di accertamento unico e notificazione in relazione agli 8 dipendenti ai quali si riferiscono le violazioni, in quanto i lavoratori sono stati correttamente assunti, con sottoscrizione dei contratti di lavoro, elaborazione periodica dei LUL e l'invio delle comunicazioni obbligatorie a Unilav.
Il ha affermato che, al più, si sarebbe dovuta contestare la violazione dell'art. Pt_1
4 bis, commi 5 e 7, d.lgs. n. 181 del 2020, sanzionata dall'art. 19 co. 3 d.lgs. 276 del 2003, essendo sussistente una violazione di carattere formale, con comunicazioni di assunzione inizialmente incomplete e poi sanate.
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, in quanto il verbale è stato notificato dopo i 90 giorni dall'accertamento, da identificarsi con la data dell'accesso ispettivo del 28/09/2019, mentre la contestazione è stata notificata il 5 febbraio 2020.
Esposto quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento e la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta e la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte, con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_2 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
2 La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata rinviata per la discussione.
La causa è stata dunque discussa oralmente all'udienza del 27.03.2025
***
Il giorno 28 settembre 2019, la Guardia di Finanza - Tenenza di Tricase ha eseguito un accesso ispettivo in Taurisano (LE), presso lo stabile in cui veniva esercitata l'attività di call center dalla Nell'occasione sono state trovate Controparte_1 intente al lavoro in postazione fissa, con utilizzo di apparecchio telefonico, n. 10 lavoratrici: , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
e . Controparte_12 Controparte_13
A seguito dell'ascolto delle lavoratrici e dell'esame della documentazione prodotta,
l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, Controparte_2 ritenendo che 8 lavoratrici fossero impiegate in modo irregolare.
In via preliminare, l'opponente ha contestato una serie di irregolarità formali dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo che gli atti indicati siano privi dei requisiti essenziali e abbiano comportato un vulnus nel diritto di difesa della parte.
Le contestazioni, mosse invero in modo generico, non sono fondate.
In primo luogo, va evidenziato che la parte ha dimostrato in modo specifico di aver compreso perfettamente a quale accesso ispettivo si facesse riferimento, quali fossero indicati come irregolari, quali fossero le violazioni contestate, tanto da aver presentato specifica difesa di merito.
Lo stesso opponente ha poi depositato in atti il Verbale di primo accesso ispettivo e il Verbale delle operazioni compiute. Quest'ultimo, nella disponibilità dell'opponente che lo ha prodotto, reca la precisa indicazione del luogo e della data dell'accesso, dei lavoratori, delle finalità dell'accertamento, dei documenti richiesti.
L'esposizione è dettagliata e intellegibile.
L'ordinanza-ingiunzione opposta reca poi la seguente dicitura: “visto il rapporto del
12/11/2020 redatto dal Comandante della Tenenza di Casarano della GDF S. Ten.
con il quale riferisce che il giorno 05/02/2020 ... hanno accertato che il Tes_1
Sig. … ha violato le disposizioni di legge citate nel verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione di seguito indicato e che si richiama per la motivazione
3 del presente provvedimento;
VISTI gli atti di accertamento e verificato che gli stessi sono stati effettuati in conformità alle norme vigenti e constatatane la ritualità; VISTO
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020/LE126/007 del 05.02.2020 cui si rinvia per una migliore specificazione dei fatti e delle violazioni di legge contestati e verificato che lo stesso è conforme al dettato dell'art. 14 della legge n.
689/81, in quanto notificato all'interessato in data 05/02/2020 mediante consegna
a mani”.
Si ricorda che è pacificamente ammissibile la motivazione per relationem:
“Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010).
Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di merito per vizio di motivazione - consistente nella inadeguata giustificazione del rigetto del motivo di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione - non può limitarsi ad una generica censura, ma deve specificare quali ragioni fossero state addotte in sede amministrativa per contestare l'illecito e quali argomentazioni siano state indicate in sede di opposizione giurisdizionale. Ciò tenendo presente, alla luce dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ha la sola funzione di giustificarne la parte dispositiva e che tale motivazione si atteggia in modo diverso a seconda che nel ricorso amministrativo vengano indicati, da parte dell'interessato, fatti nuovi e diversi ovvero fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento: nel primo caso, il giudice è tenuto a prendere in esame tale allegazione, esponendo le ragioni del mancato accoglimento, mentre nel secondo
è sufficiente una motivazione "per relationem", (Nella specie, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso col quale si prospettava genericamente un vizio di motivazione della
4 sentenza di merito, la quale aveva dato atto che dall'esame del provvedimento impugnato e del verbale d'accertamento poteva rilevarsi che l'ordinanza era motivata
e tale da rendere comprensibile sia la violazione contestata che la relativa sanzione)”
(Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27180 del 28/12/2007).
Ed inoltre: “Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile
l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione (nella specie emessa dal Ministro delle risorse agricole per un'indebita percezione di aiuti comunitari "ex" art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898) che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la motivazione effettuata mediante il rinvio ad accertamenti di polizia giudiziaria confluiti in un procedimento penale, procedimento del quale l'interessato era pienamente consapevole avendo richiesto la sospensione del processo in corso in attesa della definizione di quello penale)” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10757 del
24/04/2008).
Nel caso di specie, come premesso, la motivazione è stata resa con richiamo a dettagliati e specifici atti di accertamento che erano nella disponibilità della parte opponente, con la conseguenza che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato.
I conteggi sono allo stesso modo chiaramente esplicitati negli atti prodotti dall'opponente, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna irregolarità di tipo formale.
Il Verbale unico contiene l'indicazione nominativa dei lavoratori, dei giorni effettivi di lavoro espressamente indicati, delle violazioni sanabili e dei criteri applicati per il calcolo.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge.
Parte ricorrente ha poi negato la sussistenza della violazione e ha evidenziato che tutte le lavoratrici sono state assunte con regolare contratto e retribuite con busta paga, sebbene alcune comunicazioni abbiano contenuto delle irregolarità formali, tempestivamente sanate.
Dall'esame delle dichiarazioni delle lavoratrici emerge invero che molte di esse sono state a lungo impiegate senza aver sottoscritto alcun contratto, che il contratto è stato sottoscritto solo successivamente, che le buste paga sono state consegnate in
5 un'unica soluzione e che le comunicazioni inviate a Unilav non erano corrispondenti al lavoro svolto.
Si esaminano le posizioni delle singole lavoratrici.
ha dichiarato: “lavoro al call center di Taurisano dal Pt_1 CP_5
28.5.2018. All'epoca non ho firmato alcun contratto né ho avuto la lettera di assunzione. Il contratto è stato firmato lunedì 23 settembre 2019. Ho sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 14,15. Ho percepito il salario tramite bonifico ma le buste paga mai. Mi sono state consegnate tutte il 23.9.19 … quando sono arrivata in sede la maggior parte delle ragazze presenti erano già al lavoro. alcune sono arrivate dopo …”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 24.05.2018 e termine il 23.03.2019, comunicato a UniLav il 26.02.2019 per la scadenza del 23.03.2019; vi è poi la trasmissione di una proroga del 30.10.2019, dopo l'accesso ispettivo, per la scadenza del 30.09.2019.
ha dichiarato: “lavoro c/o il call center da maggio 2018. Non Controparte_6 ricordo se all'atto del mio ingresso ho firmato un contratto. Sicuramente ne ho firmato uno in data metà settembre, non ricordo il giorno preciso. Non ho con me la copia del contratto. Ho preso regolari buste paga che evidenziano un importo 600,00 che ricevo con bonifico. Ho sempre lavorato dal lunedì al sabato con orario 10,00/14,15.
Ricordo vagamente che, tranne qualcuna, le ragazze presenti oggi c'erano anche a
Maggio 2018 …”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 24.05.2018 e termine il 30.03.2019, comunicato a UniLav il 04.03.2020, dopo l'accesso ispettivo e dopo il termine del rapporto.
ha dichiarato: “lavoro dal 25 agosto 2018 senza aver firmato Controparte_7 mai un contratto e senza aver ricevuto la lettera di assunzione. Ho lavorato dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 14,15 oppure dalle 15,00 alle 19,30. Lunedì 23 settembre
2019, a seguito di dimostranze da parte nostra, ho firmato un contratto che riporta data inizio 25.9.2018 e scadenza 30.9.2019. Preciso che io ho iniziato il 25 agosto
2018 … le ragazze che sono presenti oggi c'erano già al 25.8.2018 …”.
6 Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 20.10.2018 e termine il 31.12.2018, comunicato a UniLav il 19.10.2018 per la scadenza del 31.12.2018; vi è poi la trasmissione di una proroga del 04.03.2020, dopo l'accesso ispettivo.
ha dichiarato: “lavoro al call center dal mese di Febbraio 2018. Ho CP_8 firmato un contratto a tempo determinato di 4 ore a giorno. L'ultimo rinnovo l'ho sottoscritto il 23 settembre 2019. Le mie mansioni sono quelle di operatrice telefonica
…”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto che indica l'inizio delle mansioni il 14.03.2018 e il termine il 23.04.2018, con data del 13.03.2018, e una proroga fino al 30.09.2019. La comunicazione a UniLav è tuttavia relativa solo al termine del 23.04.2018; la proroga è infatti stata trasmessa il 30.10.2019, dopo l'accesso ispettivo.
ha dichiarato: “sono e mi chiamo . Ho cominciato Controparte_9 Controparte_9
a lavorare con questa ditta a fine agosto 2018 senza sottoscrivere alcun contratto, però alcune settimane fa la mia posizione è stata regolarizzata con la sottoscrizione del contratto di lavoro con le mansioni di operatrice call center …”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 20.10.2018 e termine il 31.12.2018, comunicato a UniLav il 19.10.2018 per la scadenza del 31.12.2018; vi è poi la trasmissione di una proroga del 30.10.2019, dopo l'accesso ispettivo e dopo la scadenza del contratto (30.09.2019).
ha dichiarato: “sono e mi chiamo , lavoro presso questa CP_10 CP_10 impresa denominata Acquaper dal 9 marzo 2018. Quando ho iniziato a lavorare non ho firmato alcun contratto di lavoro né alcuna lettera di assunzione. In seguito, il mio rapporto di lavoro è stato regolarizzato, se ben ricordo all'inizio di questo mese, settembre 2019, firmando un contratto di lavoro che non ricordo di che tipo sia.
L'anno scorso 2018 ho lavorato dal mese di marzo al mese di novembre dalle ore
10,00 alle 14,15 con pausa di 15 minuti dalle ore 12,00. Da novembre 2018 a luglio
2019 ho effettuato orario dalle 10,00 alle 16,30 con due pause per complessivi 30 minuti … fin da quando ho cominciato a lavorare presso questa azienda lavoravano
7 anche le persone presenti oggi. Preciso che qualcuna ha lavorato qualche mese dopo di me”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 14.03.2018 e termine il 31.12.2018, comunicato a UniLav il 14.03.2018 per la scadenza del 30.03.2018; vi è poi la trasmissione di una proroga del 24.04.2018, per il periodo 25.04.2018-23.05.2018; infine la proroga al 30.09.2019, trasmessa il 30.10.2019, dopo l'accesso ispettivo.
ha dichiarato: “sono e mi chiamo . Ho iniziato Controparte_11 Controparte_11 il mio rapporto di lavoro con questa azienda a fine giugno 2018 ed ho concluso a fine gennaio 2019. Non ricordo se la mia posizione lavorativa era stata regolarizzata da contratto di lavoro. Lavoravo per 4 ore al giorno … ho ripreso a lavorare nel mese di luglio di quest'anno … fin da quando ho cominciato a lavorare mi sono relazionata con le stesse colleghe oggi presenti”.
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 23.10.2018 e termine il 31.12.2018, comunicato a UniLav il 24.10.2018 per la scadenza del 31.12.2018; vi è poi la trasmissione di una proroga del 30.10.2019, dopo l'accesso ispettivo, per la scadenza del 30.09.2019.
ha dichiarato: “sono e mi chiamo , lavoro presso Controparte_13 Controparte_13 questa impresa dal mese di febbraio del 2018 firmando un regolare contratto di assunzione di tipo part time indeterminato per 36 ore lavorative settimanali dal lunedì al sabato, per una paga oraria di 6,00. Sono stata assunta come impiegata svolgo le mansioni di operatrice Call TE … quando ho iniziato a lavorare erano presenti le colleghe e che io ricordo di preciso”. CP_4 CP_12
Per la lavoratrice, l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro con decorrenza dal 14.02.2018 e termine il 13.03.2018, comunicato a UniLav il 13.03.2018 per la scadenza del 23.04.2018; vi è poi la trasmissione di una proroga del 21.07.2019, dopo l'accesso ispettivo;
vi è un accordo concluso in sede sindacale.
Come emerge dalle dichiarazioni delle lavoratrici e dalla documentazione prodotta, le lavoratrici sono state assunte senza soluzione di continuità, ma solo alcuni dei periodi di lavoro sono stati regolarizzati. In particolare, è stato comunicato il primo
8 mese di lavoro, mentre i periodi successivi sono stati comunicati solo dopo l'accesso ispettivo.
Nel caso di specie, non può in alcun modo ritenersi sussistente una mera irregolarità di natura formale tempestivamente emendata, come ritiene parte opponente.
Al contrario, la documentazione prodotta ha dimostrato che è stato dichiarato un brevissimo periodo di lavoro, che sono seguiti numerosi mesi di lavoro irregolare e che solo dopo l'accesso ispettivo il lavoro è stato in parte regolarizzato, per una scadenza indicata nel 30.09.2019, appena due giorni dopo l'accesso ispettivo. Le comunicazioni sono peraltro avvenute non solo dopo l'accesso, ma anche dopo lo scadere del contratto.
Se la tesi dell'opponente fosse corretta, si consentirebbe a chiunque di regolarizzare il rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo, invocando una mera irregolarità formale successivamente sanata. La frustrazione totale della ratio normativa sarebbe lampante, poiché emergerebbero solo i rapporti per i quali sia stata già accertata l'irregolarità e il datore di lavoro avrebbe un trattamento premiale.
Al contrario, nel caso di specie non sono state commesse imprecisioni formali, ma si è scelto di non dichiarare il rapporto fino al momento dell'accesso ispettivo.
Anche la scelta di indicare la fine del rapporto nei due giorni successivi all'accesso
è significativa.
Il reparto si reggeva con il lavoro di addette non dichiarate, prive di contratto o comunque il cui rapporto di lavoro non era comunicato a UniLav.
Inoltre, come richiamato nella circolare n. 38/2010 MLPS, il datore di lavoro, nel caso sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo, è scriminato solo nel caso in cui abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali ed abbia effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro trenta giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista dall'art. 116, co. 8, lett. b) della L. n. 388/2000, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione.
Nel caso di specie, alcuna regolarizzazione contributiva è stata dimostrata.
9 La sanzione è dunque stata correttamente applicata a fronte di violazioni palesi e sussistenti, confermate dalla documentazione in atti.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di illegittimità del verbale opposto, per essere stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art 14 l. n. 689/1981.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”
(Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019).
Parte ricorrente ha evidenziato il dies a quo dovrebbe individuarsi nel 28.09.2019, data dell'accesso.
L'individuazione del dies a quo da parte dell'opponente è tuttavia errata.
Dal Verbale emerge infatti che la Guardia di Finanza ha compiuto un accertamento sull'intera azienda e che il 14/12/2019 è stata trasmessa la documentazione richiesta (in ampia parte di formazione successiva all'accesso e dunque non visionabile in precedenza).
Il dies a quo è dunque quello del 14.12.2019 e la notifica del 05.02.2020 è del tutto tempestiva.
Si conferma dunque la sanzione nell'importo applicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5028/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
Iva e CPA come per legge.
Lecce, 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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