Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2898/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 08/04/2025, alle ore 9:40, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'avv. Salvatore TA per la parte opponente, il quale si riporta ai propri scritti e alle note conclusive depositate in data 27.3.2025 e alle conclusioni ivi rassegnate;
impugna e contesta le avverse deduzioni e chiede decidersi la causa;
l'avv. Alessandra Spinosa per delega dell'avv. Sgaramella per la parte opposta la quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in data
28.3.2025 chiedendone l'integrale accoglimento;
impugna e contesta le avverse deduzione e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della Camera di
Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula. All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2898/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. rapp.to e difeso in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dagli avv.ti Salvatore TA e IA TR, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Gioacchino Rossini n. 37;
Opponente
E
(C.F. ) nella qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione e risposta dall'Avv. Cristian Sgaramella presso il cui studio è elett.te dom.ta in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60;
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8328/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 11.11.2021, con cui, su istanza di CP_1
mandataria di è stato ingiunti di pagare a quest'ultima, quale cessionaria CP_2
del credito traferitogli da a sua volta cessionaria del credito di CP_3 [...]
la somma di euro 5.007,92, oltre interessi e spese della procedura, a CP_4
titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 12159 stipulato in data 11.11.2002 ed estinto in data 4.1.2019. Ha chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio, eccependo la mancata la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società ingiungente, la carenza probatoria della pretesa
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creditoria azionata, l'insussistenza del credito medesimo. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di non in proprio ma nella CP_1
qualità di mandataria di e di in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_2
rappresentanti pro tempore, nei confronti del Sig. , per i motivi Parte_1
innanzi esposti;
B) nel merito: B.1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale di in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, nei confronti del Sig. , per i motivi innanzi esposti;
Parte_1
B.2) in accoglimento della presente opposizione, disporre la revoca e/o
l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo N. 8328/2021 dell'11.11.2021, di cui in premessa, ed in ogni caso dichiarare illegittima la pretesa di CP_1 alla somma di € 5.007,92 alla luce delle eccezioni innanzi sollevate;
C) con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha impugnato in fatto e in diritto l'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE 1) non essendo la opposizione fondata su prova scritta, munire il decreto ingiuntivo n. 8328/2021, emesso in data 11 novembre 2021 dal Tribunale Civile di Napoli, in persona del Giudice in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1380/2021; IN VIA ESTRAMAMENTE SUBORDINATA 4) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte Parte_1
le somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione; IN OGNI CASO 5) condannare Sig. al pagamento delle spese e competenze di Parte_1
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giudizio”.
Denegata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass. 6528/00;
26782/16).
Nella fattispecie, pertanto, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, sia in riferimento alla sua titolarità della posizione soggettiva attiva, sia in riferimento alla sussistenza del credito vantato.
Sotto tale ultimo aspetto, che appare assorbente, va rilevato che la parte opposta ha versato in atti, in sede monitoria, l'estratto conto ex art. 50 TUB del conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria, ma, nel presente giudizio di opposizione, ha omesso di produrre nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli estratti conto in serie continua del rapporto.
Sennonché, è principio pacifico che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione. La produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (Cass. 23313/2018;
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21092/2016; 4102/2018), atteso che diversamente, laddove il primo estratto conto prodotto, in ipotesi, rechi un saldo iniziale a debito del cliente, esso non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustificano l'addebito.
Nella fattispecie, del resto, non si pone alcuna questione di applicabilità o meno del saldo zero ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto di dare/avere, atteso che la banca ha completamente omesso di produrre gli estratti del conto corrente.
Né, a differenza della contraria tesi della banca opposta, è idonea alla dimostrazione della pretesa creditoria azionata la certificazione ex art. 50 t.u.b. prodotta in sede monitoria, posto che tale documento non altro contiene che la mera indicazione di un saldo passivo di euro 35.181,14 alla data del 28.12.2018.
Il giudice di legittimità ha ribadito che, ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. che non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio, una volta effettuata la contestazione dell'opponente circa la pretesa creditoria così avanzata, si applicherà il noto principio secondo cui l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'articolo 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695).
E' stato altresì evidenziata dal giudice di legittimità l'inidoneità dell'estratto conto ex art 50 t.u.b. all'ottenimento dello stesso decreto ingiuntivo, laddove, nel limitarsi ad una mera indicazione del saldo debitore del conto (senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato) non si sostanzi invece in un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere. Si legge in motivazione di Cass. n. 29577/2020,:
“...Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n.
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13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n.
12936). ... sembra preferibile ritenere che la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile
«anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”.
D'altronde, posta la contestazione del credito vantato dalla banca formulata dalla parte opponente e posto che la mancata produzione degli estratti conto per tutto il periodo del rapporto non ha consentito all'opponente medesimo di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni, non assume valenza l'argomento secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, ex art. 1832
c.c., renderebbe vincolanti gli estratti conto medesimi, atteso il principio pacifico secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Invero, la decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto;
e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass.
21092/2016).
La produzione degli estratti conto, effettuata dalla parte opposta soltanto con atto depositato in data 19.9.2924, allorché si erano abbondantemente realizzate le preclusioni istruttorie, essendo scaduto il temine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in data 9.2.2023 (cfr. ordinanza del 6.12.2022), è
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evidentemente irrituale e inammissibile, essendosi a tale data maturate le preclusioni istruttorie. Invero, è legittima la produzione di un documento dopo il maturare delle preclusioni processuali solo laddove si tratti di un documento (o altra fonte di prova) venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni stesse
(Cass. 25631/2018).
Come è noto, il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
Da quanto sopra, in definitiva, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché, in relazione alla pretesa creditoria in discorso, non è stata fornita dalla banca la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii., tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta (forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione agli avv.ti Salvatore
TA e IA TR, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n.
8328/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.11.2021;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
147,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 8.4.2025.
E' verbale, ore 15:30. Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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