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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.4905/22 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Ilenia Pati come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato CP_1 come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di prestazioni derivanti da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.05.2022 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione della prestazioni (rendita od indennizzo) nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente all'infortunio su lavoro denunciato in data 28.02.2020, allorquando contraeva l'infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle mansioni di infermiera alle dipendenze della Parte_2
A sostegno della domanda, lamentava come l' resistente avesse ritenuto di riconoscere un danno CP_2 biologico pari al 7%, inferiore alla effettiva gravità dei postumi riportati.
Instaurato il contradditorio, l' resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta consulenza medico legale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
1 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_1
Espletata consulenza tecnica medico-legale, la dott.ssa ha accertato che la ricorrente, Persona_1 in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, è affetta da esiti di infezione da Covid che ne determinano un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'11% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 10.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogatogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari all'11%, con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo CP_2 conseguentemente dovuto oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che la ricorrente è affetta da esiti di infezione da Covid che determinano un danno biologico nella misura dell'11% ;
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della
2 differenza tra quanto già erogatole sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7% e quanto dovutole sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari all'11%;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, oltre interessi CP_1 nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.700,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE TA)
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