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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BOCCETTI MARCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GI CA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BOCCETTI MARCO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GI CA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto pagina 2 di 6 della sig.ra al riconoscimento dell'integrale pre ruolo svolto sin dall'anno Pt_1
scolastico 1989/1990 e pertanto riconoscere 2.127 giorni pari complessivamente ad anni
05 mesi 10 e giorni 27 di servizio di preruolo riconosciuto;
2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, Controparte_2
sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (in considerazione degli incrementi che hanno riguardato nel corso degli anni la voce in busta paga “minimo tabellare, IIS, indennità vacanza contrattuale e Retribuzione professionale docenti RPD), così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS, riconoscendo alla ricorrente la corretta Fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 04
Novembre 2020; 3) Di conseguenza condannare il , in persona Controparte_2
del pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, tutte le differenze retributive CP_3
spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale (dal 01.01.2019 al 31.12.2024) dei crediti di lavoro nella misura di euro 20.728,08 lorde, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. obbligando il Per_1 [...]
alla liquidazione delle somme dovute secondo le tabelle stipendiali ad Controparte_2
oggi in vigore;
4) Altresì, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, da parte della docente dell'anno scolastico 2013; 5) Per Pt_1
l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio CP_4
della ricorrente, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale”. Contr Il resisteva al ricorso eccependo la prescrizione.
Sussiste il diritto (imprescrittibile) della ricorrente alla ricostruzione della carriera in concreto come maggiormente performante rispetto a quella operata dal MIM ex art. 485.
Questo, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale, è stato pagina 3 di 6 ritenuto un diritto dei docenti.
Va quindi affermato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera in concreto, giorno per giorno.
Tale modifica elimina in toto gli automatismi e i collegamenti propri della ricostruzione di carriera ex art. 485 (dunque, nessun riallineamento, ed anzi potenzialmente – in base a quanto caso per caso si è verificato – addirittura anche un potenziale regresso di carriera: dopo un certo numero di anni dalla ricostruzione di carriera, infatti, considerata la prescrizione delle differenze retributive ed il meccanismo di riallineamento previsto dalla contrattazione collettiva, può risultare inutile o dannoso addivenire ad una ricostruzione di carriera in concreto in luogo di quella ex art. 485).
La ricorrente andrà altersì collocata nello fascia stipendiale corretta in base alla ricostruzione di carriera così effettuata.
A tale ricostruzione possono conseguire differenze retributive, per le quali la prescrizione è quinquennale e decorre a ritroso dalla notifica del ricorso (qui del
21.2.2025); non ha efficacia la costituzione in mora precedente di alcuni mesi in quanto essa non è stata rivolta al Ministero datore di lavoro (bensì all'USR, che non può dirsi a ciò legittimato passivo relativamente alla domanda di differenze retribtive).
Dunque, le somme eventualmente spettanti alla ricorrente in base alla ricostruzione di carriera troveranno il limite invalicabile nel 22.2.2020 (sono dovute solo le eventuali somme successive a tale data).
Circa il 2013 esso non può al momento portare alcuna utilità economica (v. Cass.
13618/2025 secondo la quale “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del
2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già
pagina 4 di 6 agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa
l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”).
Circa gli effetti giuridici, non è dato sapere né capire di quali al momento si trattino, posto che trattandosi di una azione sul punto di mero accertamento, difetta completamente l'interesse ad agire non essendo stata evidenziata da parte ricorrente la negazione, proveniente dalla controparte, del proprio diritto sugli effetti giuridici del
2013 (e come è noto per dare ingresso nel sistema ad azioni di mero accertamento occorre un interesse concreto e specifico rappresentato dalla negazione del diritto da parte della controparte, qui completamente inesistente nonché mai allegato).
Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera in concreto e giorno per giorno, carriera che seguirà esclusivamente questo meccanismo ad ogni fine di legge;
2) condanna il a riconoscere alla ricorrente l'inquadramento stipendiale risultante dalla ricostruzione di cui al punto 1), anche se sfavorevole economicamente per la ricorrente;
3) condanna il al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto dovuto in base alla ricostruzione di carriera di cui al punto 1) e quanto effettivamente percepito in base all'inquadramento effettuato ex art. 485; oltre accessori di legge maturati anno per anno sino al saldo;
il tutto dal 22.2.2020 in poi, risultando il pregresso prescritto;
pagina 5 di 6 4) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BOCCETTI MARCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GI CA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BOCCETTI MARCO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GI CA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto pagina 2 di 6 della sig.ra al riconoscimento dell'integrale pre ruolo svolto sin dall'anno Pt_1
scolastico 1989/1990 e pertanto riconoscere 2.127 giorni pari complessivamente ad anni
05 mesi 10 e giorni 27 di servizio di preruolo riconosciuto;
2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, Controparte_2
sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (in considerazione degli incrementi che hanno riguardato nel corso degli anni la voce in busta paga “minimo tabellare, IIS, indennità vacanza contrattuale e Retribuzione professionale docenti RPD), così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS, riconoscendo alla ricorrente la corretta Fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 04
Novembre 2020; 3) Di conseguenza condannare il , in persona Controparte_2
del pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, tutte le differenze retributive CP_3
spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale (dal 01.01.2019 al 31.12.2024) dei crediti di lavoro nella misura di euro 20.728,08 lorde, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. obbligando il Per_1 [...]
alla liquidazione delle somme dovute secondo le tabelle stipendiali ad Controparte_2
oggi in vigore;
4) Altresì, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, da parte della docente dell'anno scolastico 2013; 5) Per Pt_1
l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio CP_4
della ricorrente, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale”. Contr Il resisteva al ricorso eccependo la prescrizione.
Sussiste il diritto (imprescrittibile) della ricorrente alla ricostruzione della carriera in concreto come maggiormente performante rispetto a quella operata dal MIM ex art. 485.
Questo, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale, è stato pagina 3 di 6 ritenuto un diritto dei docenti.
Va quindi affermato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera in concreto, giorno per giorno.
Tale modifica elimina in toto gli automatismi e i collegamenti propri della ricostruzione di carriera ex art. 485 (dunque, nessun riallineamento, ed anzi potenzialmente – in base a quanto caso per caso si è verificato – addirittura anche un potenziale regresso di carriera: dopo un certo numero di anni dalla ricostruzione di carriera, infatti, considerata la prescrizione delle differenze retributive ed il meccanismo di riallineamento previsto dalla contrattazione collettiva, può risultare inutile o dannoso addivenire ad una ricostruzione di carriera in concreto in luogo di quella ex art. 485).
La ricorrente andrà altersì collocata nello fascia stipendiale corretta in base alla ricostruzione di carriera così effettuata.
A tale ricostruzione possono conseguire differenze retributive, per le quali la prescrizione è quinquennale e decorre a ritroso dalla notifica del ricorso (qui del
21.2.2025); non ha efficacia la costituzione in mora precedente di alcuni mesi in quanto essa non è stata rivolta al Ministero datore di lavoro (bensì all'USR, che non può dirsi a ciò legittimato passivo relativamente alla domanda di differenze retribtive).
Dunque, le somme eventualmente spettanti alla ricorrente in base alla ricostruzione di carriera troveranno il limite invalicabile nel 22.2.2020 (sono dovute solo le eventuali somme successive a tale data).
Circa il 2013 esso non può al momento portare alcuna utilità economica (v. Cass.
13618/2025 secondo la quale “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del
2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già
pagina 4 di 6 agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa
l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”).
Circa gli effetti giuridici, non è dato sapere né capire di quali al momento si trattino, posto che trattandosi di una azione sul punto di mero accertamento, difetta completamente l'interesse ad agire non essendo stata evidenziata da parte ricorrente la negazione, proveniente dalla controparte, del proprio diritto sugli effetti giuridici del
2013 (e come è noto per dare ingresso nel sistema ad azioni di mero accertamento occorre un interesse concreto e specifico rappresentato dalla negazione del diritto da parte della controparte, qui completamente inesistente nonché mai allegato).
Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera in concreto e giorno per giorno, carriera che seguirà esclusivamente questo meccanismo ad ogni fine di legge;
2) condanna il a riconoscere alla ricorrente l'inquadramento stipendiale risultante dalla ricostruzione di cui al punto 1), anche se sfavorevole economicamente per la ricorrente;
3) condanna il al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto dovuto in base alla ricostruzione di carriera di cui al punto 1) e quanto effettivamente percepito in base all'inquadramento effettuato ex art. 485; oltre accessori di legge maturati anno per anno sino al saldo;
il tutto dal 22.2.2020 in poi, risultando il pregresso prescritto;
pagina 5 di 6 4) compensa le spese di lite tra le parti.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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