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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2493/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Benedetta Rosini;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Benedetta Rosini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa coniugale
2) l'unità immobiliare adibita a casa coniugale con tutti gli arredi sita a JE, Largo
Grammercato n. 23, di proprietà della sig.ra viene assegnata e rimarrà Parte_1
nel pieno godimento e nel possesso della stessa la quale vi abiterà unitamente ai figli Per_1
e ; Per_2
3) il signor si trasferirà presso un'abitazione che lo stesso si impegna a Parte_2
condurre in locazione entro 30 giorni dalla data di omologazione della sentenza da parte del
Tribunale di Ancona;
4) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente senza ritardo l'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
- 1 - Responsabilità genitoriale
5) i figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In particolare, la necessità di assicurare una guida genitoriale unitaria e solida, i ricorrenti si impegnano ad assumere tutte le decisioni che attengono all'educazione degli stessi, delle loro esigenze e delle richieste tipiche della loro età, onde rispondere alle stesse nel modo più coeso e coerente possibile;
6) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e le decisioni verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
7) I figli e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 Per_2
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli;
non frapporre ostacoli e che e mantengano buoni rapporti con gli altri familiari Per_1 Per_2
sia materni che paterni.
Tempi di permanenza
9) le parti concordano che i figli minori e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente e in via preferenziale presso la madre sig.ra Parte_1 nell'immobile sito in JE (AN) Largo Grammercato n. 23;
10) i ricorrenti, con riferimento ai figli e , concordano che sul calendario di Per_1 Per_2
visita nel prioritario interesse al loro equilibrio psicologico/emotivo/emozionale e in funzione degli impegni di e e dei turni di lavoro della madre che svolge la Per_1 Per_2
professione di infermiera turnista;
- 2 - in questi termini:
11) il padre si impegna a rendere/mantenere la propria abitazione funzionale all'accoglimento, al pernottamento dei figli e anche all'espletamento delle attività di studio per il tempo in cui staranno presso di lui;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, da concordare entro il 10 di ogni mese sulla base dei turni lavorativi della sig. ra dalle ore Parte_1
13:00 fino alle ore 22:00, quando li riaccompagnerà a casa della madre salvo che le parti si accordino che i figli pernottino dal padre.
Il padre si impegna a tenere con sé i figli il fine settimana ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle 22:00 salvo diverso accordo da concordare almeno 10 giorni prima con la madre.
Nel periodo delle vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini per 4 giorni anche consecutivi (comprese le festività) da accordarsi preventivamente con la madre di anno in anno. Saranno inoltre alternati tra i genitori, negli anni, il giorno della Vigilia
(dalle ore 16.00 alle ore 23.00) con il giorno di Natale (dalle ore 11.00 alle ore 18.00) e il giorno di PO (dalle ore 16.00 alle ore 23.00) con il giorno dell'FA (dalle ore
11.00 alle ore 18.00) sempre da concordare fra i genitori.
Nel periodo delle vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini per 2 giorni non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre di anno in anno.
Saranno, inoltre, alternati tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua (dalle ore 11.00 alle ore 18.00) con il Lunedì dell'EL (dalle ore 11.00 alle ore 18.00).
Durante l'anno, oltre ai turni già definiti di cui sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé
i bambini per due settimane di vacanze anche consecutive che saranno concordate tra i genitori di anno in anno tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Ripartizione degli oneri di mantenimento
12) per il mantenimento ordinario dei figli e i coniugi concordano che il Per_1 Per_2
sig. corrisponde alla sig.ra , dalla data di Parte_2 Parte_1
omologazione della separazione, la somma di euro 300,00 mensili pari ad euro 150,00 per ciascun figlio (da rivalutare secondo gli indici ISTAT).
13) Le parti concordano che il sig. provvede al pagamento del Parte_2
mantenimento dei figli concedendo alla sig.ra la quota pari al 50% di Parte_1 propria spettanza dell'importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS e per la differenza dovuta, fino alla concorrenza dell'importo complessivo concordato di € 300,00, il
- 3 - padre verserà alla madre sempre a titolo di contributo al mantenimento ordinario il residuo a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese (attualmente l'assegno unico erogato dall'INPS è pari ad € 460 circa pertanto la quota di spettanza del sig. Parte_2
è di € 230 circa e il residuo che quest'ultimo verserà alla sig. ra
[...] Parte_1
è pari ad € 70,00 circa – salvo modifiche);
14) per accordo tra le parti la sig.ra continuerà pertanto a percepire il Parte_1
100% dell'assegno unico universale erogato dall'INPS ai genitori. Le detrazioni fiscali, se previste dalla legge e in vigore, spetteranno al 50% a ciascun genitore;
15) Le parti concordano fin da ora che in caso di interventi normativi modificativi e peggiorativi della misura di sostegno attualmente prevista quale l'assegno unico universale in favore dei figli erogato dall'INPS, il sig. sarà tenuto personalmente al Parte_2
versamento integrale del contributo al mantenimento nella misura concordata di cui al punto
13, in favore della sig.ra sempre a mezzo bonifico bancario, salvo Parte_1
diverso accordo fra le parti.
16) le spese straordinarie necessarie per i figli e , fino al raggiungimento Per_1 Per_2
della completa autosufficienza economica degli stessi, verranno divise nella misura del 50%
a carico della sig. ra e del 50% a carico del signor Parte_1 Parte_2
giusto protocollo del Tribunale di Ancona – Ordine Avvocati di Ancona del 16/9/2013, che fa parte integrante del presente ricorso.
I ricorrenti precisano, per accordo fra di loro e per maggior precisione, che rientrano fra le spese straordinarie da documentare e che richiedono preventivo accordo quelle relative a: acquisto di tablet/cellulare/conseguimento patente di guida/mantenimento mezzo et similia
(spese consistenti).
I ricorrenti precisano, per accordo fra di loro e per maggiore precisione, che rientrano fra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ma debbono essere preventivamente comunicate o documentate all'altro coniuge quelle relative a: quote partecipazione sport, quote partecipazione gite scolastiche, quote partecipazione compleanni amici, paghetta settimanale per uscite, ricarica telefonica.
Per il rimborso delle spese sarà sufficiente che chi le abbia affrontate, fornisca, all'altro obbligato al sostentamento dei figli, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché prescrizioni mediche. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla
- 4 - ricezione dei documenti che la comprovano con il pagamento a mezzo bonifico bancario unitamente al mantenimento.
Altre pattuizioni
17) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e nessuno ha a che pretendere dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Divisione dei beni
18) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione/previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanze, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento;
19) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, fatti salvi gli accordi di cui sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a JE (AN) il 22/05/2010, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 18/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a JE (AN) il 22/05/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di JE al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2493/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Benedetta Rosini;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Benedetta Rosini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa coniugale
2) l'unità immobiliare adibita a casa coniugale con tutti gli arredi sita a JE, Largo
Grammercato n. 23, di proprietà della sig.ra viene assegnata e rimarrà Parte_1
nel pieno godimento e nel possesso della stessa la quale vi abiterà unitamente ai figli Per_1
e ; Per_2
3) il signor si trasferirà presso un'abitazione che lo stesso si impegna a Parte_2
condurre in locazione entro 30 giorni dalla data di omologazione della sentenza da parte del
Tribunale di Ancona;
4) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente senza ritardo l'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
- 1 - Responsabilità genitoriale
5) i figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In particolare, la necessità di assicurare una guida genitoriale unitaria e solida, i ricorrenti si impegnano ad assumere tutte le decisioni che attengono all'educazione degli stessi, delle loro esigenze e delle richieste tipiche della loro età, onde rispondere alle stesse nel modo più coeso e coerente possibile;
6) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e le decisioni verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
7) I figli e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 Per_2
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli;
non frapporre ostacoli e che e mantengano buoni rapporti con gli altri familiari Per_1 Per_2
sia materni che paterni.
Tempi di permanenza
9) le parti concordano che i figli minori e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente e in via preferenziale presso la madre sig.ra Parte_1 nell'immobile sito in JE (AN) Largo Grammercato n. 23;
10) i ricorrenti, con riferimento ai figli e , concordano che sul calendario di Per_1 Per_2
visita nel prioritario interesse al loro equilibrio psicologico/emotivo/emozionale e in funzione degli impegni di e e dei turni di lavoro della madre che svolge la Per_1 Per_2
professione di infermiera turnista;
- 2 - in questi termini:
11) il padre si impegna a rendere/mantenere la propria abitazione funzionale all'accoglimento, al pernottamento dei figli e anche all'espletamento delle attività di studio per il tempo in cui staranno presso di lui;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, da concordare entro il 10 di ogni mese sulla base dei turni lavorativi della sig. ra dalle ore Parte_1
13:00 fino alle ore 22:00, quando li riaccompagnerà a casa della madre salvo che le parti si accordino che i figli pernottino dal padre.
Il padre si impegna a tenere con sé i figli il fine settimana ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle 22:00 salvo diverso accordo da concordare almeno 10 giorni prima con la madre.
Nel periodo delle vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini per 4 giorni anche consecutivi (comprese le festività) da accordarsi preventivamente con la madre di anno in anno. Saranno inoltre alternati tra i genitori, negli anni, il giorno della Vigilia
(dalle ore 16.00 alle ore 23.00) con il giorno di Natale (dalle ore 11.00 alle ore 18.00) e il giorno di PO (dalle ore 16.00 alle ore 23.00) con il giorno dell'FA (dalle ore
11.00 alle ore 18.00) sempre da concordare fra i genitori.
Nel periodo delle vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini per 2 giorni non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre di anno in anno.
Saranno, inoltre, alternati tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua (dalle ore 11.00 alle ore 18.00) con il Lunedì dell'EL (dalle ore 11.00 alle ore 18.00).
Durante l'anno, oltre ai turni già definiti di cui sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé
i bambini per due settimane di vacanze anche consecutive che saranno concordate tra i genitori di anno in anno tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Ripartizione degli oneri di mantenimento
12) per il mantenimento ordinario dei figli e i coniugi concordano che il Per_1 Per_2
sig. corrisponde alla sig.ra , dalla data di Parte_2 Parte_1
omologazione della separazione, la somma di euro 300,00 mensili pari ad euro 150,00 per ciascun figlio (da rivalutare secondo gli indici ISTAT).
13) Le parti concordano che il sig. provvede al pagamento del Parte_2
mantenimento dei figli concedendo alla sig.ra la quota pari al 50% di Parte_1 propria spettanza dell'importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS e per la differenza dovuta, fino alla concorrenza dell'importo complessivo concordato di € 300,00, il
- 3 - padre verserà alla madre sempre a titolo di contributo al mantenimento ordinario il residuo a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese (attualmente l'assegno unico erogato dall'INPS è pari ad € 460 circa pertanto la quota di spettanza del sig. Parte_2
è di € 230 circa e il residuo che quest'ultimo verserà alla sig. ra
[...] Parte_1
è pari ad € 70,00 circa – salvo modifiche);
14) per accordo tra le parti la sig.ra continuerà pertanto a percepire il Parte_1
100% dell'assegno unico universale erogato dall'INPS ai genitori. Le detrazioni fiscali, se previste dalla legge e in vigore, spetteranno al 50% a ciascun genitore;
15) Le parti concordano fin da ora che in caso di interventi normativi modificativi e peggiorativi della misura di sostegno attualmente prevista quale l'assegno unico universale in favore dei figli erogato dall'INPS, il sig. sarà tenuto personalmente al Parte_2
versamento integrale del contributo al mantenimento nella misura concordata di cui al punto
13, in favore della sig.ra sempre a mezzo bonifico bancario, salvo Parte_1
diverso accordo fra le parti.
16) le spese straordinarie necessarie per i figli e , fino al raggiungimento Per_1 Per_2
della completa autosufficienza economica degli stessi, verranno divise nella misura del 50%
a carico della sig. ra e del 50% a carico del signor Parte_1 Parte_2
giusto protocollo del Tribunale di Ancona – Ordine Avvocati di Ancona del 16/9/2013, che fa parte integrante del presente ricorso.
I ricorrenti precisano, per accordo fra di loro e per maggior precisione, che rientrano fra le spese straordinarie da documentare e che richiedono preventivo accordo quelle relative a: acquisto di tablet/cellulare/conseguimento patente di guida/mantenimento mezzo et similia
(spese consistenti).
I ricorrenti precisano, per accordo fra di loro e per maggiore precisione, che rientrano fra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ma debbono essere preventivamente comunicate o documentate all'altro coniuge quelle relative a: quote partecipazione sport, quote partecipazione gite scolastiche, quote partecipazione compleanni amici, paghetta settimanale per uscite, ricarica telefonica.
Per il rimborso delle spese sarà sufficiente che chi le abbia affrontate, fornisca, all'altro obbligato al sostentamento dei figli, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché prescrizioni mediche. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla
- 4 - ricezione dei documenti che la comprovano con il pagamento a mezzo bonifico bancario unitamente al mantenimento.
Altre pattuizioni
17) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e nessuno ha a che pretendere dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Divisione dei beni
18) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione/previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanze, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento;
19) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, fatti salvi gli accordi di cui sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a JE (AN) il 22/05/2010, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 18/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a JE (AN) il 22/05/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di JE al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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