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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1402/2024 promossa da:
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 1402\24 RGL promossa da:
(C.F. /P.IVA ) con sede a Rimini (RN), Via Parte_1 P.IVA_1
Rigoletto n. 27 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Notari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Rimini, Via Flaminia conca n. 37 : indirizzo pec
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- RICORRENTE -
CONTRO sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'MI NA;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Rimini, via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della sede dell'Ente
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto
ACCERTAMENTO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente : In via principale :
Dichiarare inefficaci le note di rettifica in data 18.03.2024 e in data 30.04.2024 e
20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2023 con saldo di € -152.508,00 e sanzioni civili per differenze contributive per € 9.026,38, con note di rettifica in data 30.04.2024 e 20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2023 con saldo di € -75.628,00 e sanzioni civili per differenze contributive per € 3.830,06 emesse dall' sede CP_1 di Rimini, e per effetto di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente, collegato e/o connesso, per i tutti motivi sopra esposti;
Accertata la regolarità e tempestività della denuncia mensile DM10 in data 29.11.2023 di competenza 10/2023 e 11/2023
Dichiarare non dovuto il recupero a contribuzione avanzato con le note di rettifica in data 18.03.2024 e in data 30.04.2024 e 20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2023, e con le note di rettifica in data 30.04.2024 e 20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2023 emesse dall' sede di Rimini, e l'insussistenza di CP_1 qualsivoglia pretesa creditoria da parte dell' nei confronti della società CP_1 ricorrente in relazione alle richieste di cui alle citate note di rettifica, Parte_1 per le ragioni sopra esposte;
In subordine :
Accertare l'effettivo (presunto) credito contributivo dell'Ente IA e per effetto, rideterminare il corretto relativo recupero contributivo dovuto.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, con distrazione in favore della procuratrice in atti.
Per l' : CP_1
NEL MERITO respingere la presente causa di accertamento negativo rigettando il ricorso in quanto infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle somme contenute nelle note di rettifica.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVAZIONE
La domanda di accertamento negativo presentata da avverso le note Parte_1 di rettifica in data 18.03.2024 e in data 30.04.2024 e 20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2023 e delle note di rettifica in data 30.04.2024 e 20.05.2024 riferite alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2023 con le quali l'TU IA , ritenendo tardive le denunce di conguaglio depositate dalla medesima società in data 19.05.2023 e in data 04.10.2021 relative alle somme anticipate ai dipendenti per la ha CP_2 richiesto il versamento alla società ricorrente della somma complessiva di € 240.992,34 comprensiva di sanzioni civili , appare immeritevole di accoglimento
.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
1) con riferimento ai decreti ministeriali di concessione n. 101072 del
12/03/2018 e n. 101460 del 04/05/2018, le prime domande di autorizzazione al conguaglio valide ed utilmente presentate dalla azienda all' siano state CP_1 trasmesse dalla società in data 19/05/2023, prot. 3201.19/05/2023.0138744 e prot. 3201.19/05/2023.0138744.
Infondata sul punto è la censura della azienda che ritiene come l' avrebbe CP_1 errato non ritenere non accoglibili le domande di autorizzazione al conguaglio presentate dalla società ricorrente all'TU in data 23.05.2018 per i periodi da 01.04.201 al 30.06.2018 e in data 29.05.2023 per i periodi da 29.01.2018 al
30.03.2018 costringendo così a ripresentare le domande di Parte_1 autorizzazione il 19.05.2023 per i medesimi periodi. CP_ L' ha infatti fondatamente sostenuto come la presentazione delle istanze prot. 3201/24/05/2018.0083542 e prot. 3201/29/05/2018.0086259 per il rilascio delle autorizzazioni non sia avvenuta correttamente in quanto la trasmissione è stata effettuata richiedendo il ticket da associare alla domanda, ma senza effettuare, poi, l'operazione di associazione, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente medesima, dove si legge “ticket richiesto e ancora da associare”.
Motivo per il quale in data 05/06/2018 e 08/06/2018, in forza della invalidità delle domande così presentate di fatto non lavorabili, l' ha provveduto alla CP_1 cancellazione delle stesse al fine di far prendere atto alla ricorrente dell'errore e di consentire una nuova utile presentazione entro i termini di conguaglio.
Solo in data 19/05/2023 la società ricorrente ha presentato le domande complete di ticket associato prot. 3201.19/05/2023.0138743 e prot. 3201.19/05/2023.0138744 tempestivamente istruite dalla sede dell'TU con il rilascio delle rispettive autorizzazioni adottate in data 24/05/2023 e 25/05/2023.
2) il richiesto conguaglio sia stato effettuato dalla azienda ben oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 7, co.2 d.lgs. n.148/15 ( avendo il consulente aziendale riferito in aula : “Il conguaglio è stato fatto per Controparte_3 diversi mesi a partire dal novembre 2023 ed è stato esposto nell' CP_4 nell'ottobre 2023 . Il conguaglio viene effettuato sulla base dei contributi da versare mensilmente e ad oggi il residuo da convalidare è pari a € 17.337,00 . Il conguaglio è stato effettuato tempestivamente rispetto alla emissione dei decreti ministeriali . Nel 2018 non è stato fatto il conguaglio perché l' non ha mai CP_1 emesso l'autorizzazione nonostante la richiesta tempestiva fatta dalla azienda ) : operazione di conguaglio che avrebbe invece dovuto essere effettuata entro la mensilità di 09/2018 (con riferimento al Decreto n. 101072) e di 11/2018 (con riferimento al Decreto n. 101460).
Va allora richiamata sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità (
Cass. Sez. L. n. 33891 del 22/12/2024 Rv. 673313-01 e stessa sezione n. 1432 del 21/01/2025) in materia di cassa integrazione guadagni che ha chiarito come l'importo del trattamento salariale anticipato dal datore di lavoro possa essere oggetto di conguaglio con i contributi previdenziali dallo stesso dovuti, purché esso sia effettuato, ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148 del 2015, entro il termine di decadenza (coincidente con il giorno sedici del mese successivo alla fine del periodo paga in corso al momento della scadenza del semestre decorrente dal termine di durata di concessione della cassa integrazione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della stessa) non potendo la decadenza semestrale di cui alla norma citata essere impedita dalla domanda di conguaglio .
Si legge nella motivazione della sentenza n. 1432 del 21/01/2025 : “ … Dispone
l'art. 7 comma 2 D.Lvo n. 148\2015 che l'importo dell'integrazione salariale - sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, "è rimborsato dall all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme CP_1 per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte". Incontroverso essendo che, nel caso di specie, l'odierna controricorrente intese avvalersi del meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale), l'art. 7 comma 3 D.Lvo 148\2015 stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che il conguaglio deve essere effettuato, "a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo", e dunque attribuisce efficacia impeditiva alla (sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito: questa
Corte, infatti, ha da tempo ricondotto al regime della c.d. compensazione impropria il conguaglio previsto da tutte quelle fattispecie legali in base alle quali il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse di un ente previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti all'ente medesimo (cfr. Cass. n. 14711 del 2007).
Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e CP_1 quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, viene in rilievo l'art. 18 comma
1 D.Lvo n. 247\1997 in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi: si tratta, infatti, di termine che non è stato in alcun modo inciso dall'art. 7 comma 3 D.Lvo n. 148\2015 . Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all'art. 18 comma 1 D.Lvo n.241\1997 deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima. Alla stregua delle suesposte considerazioni, affatto erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che all'uopo potesse giovare la richiesta di conguaglio delle somme in questione: diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' menzionati dall'odierna controricorrente, CP_1 trattandosi di atti interni che, anche quando emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore né di obblighi a carico dell'amministrazione (così già Cass.
n. 2568 del 1963; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 10728 del 2024). Si deve semmai aggiungere che non si potrebbe ritenere che "la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della anticipata ai lavoratori" (così invece la sentenza impugnata, CP_2 pag. 3): fermo restando che, come emerge dall'impiego della disgiuntiva "o",
l'art. 7 comma 2 D.Lvo n. 148\2015 dianzi cit., considera rimborso e conguaglio come modalità differenti di restituzione all'impresa di quanto anticipato per conto dell'ente previdenziale, deve ribadirsi che non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato in esito ad una qualche forma di procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; ed è evidente, per contro, che sostenere che una "richiesta di autorizzazione al conguaglio" debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che il successivo comma 3 dell'art. 7 attribuisce invece esclusivamente al "conguaglio" o alla "richiesta di rimborso", metterebbe capo non già ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" della norma in questione (come invece si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), bensì ad una disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 cc., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge. Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "la decadenza semestrale prevista dall'art. 7 comma 3 D.Lvo n. 148\2015 per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge".
Le spese di lite cedono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 29\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 10\04\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'