TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1258 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
ET FR LI (nata a [...] il [...], C.F. [...]),
AR NG (nata a [...] il [...], C.F. [...]), LA
NG (nata a [...] il [...], C.F. [...]), CO NG (nato a VARESE (VA) il 10/10/1993, C.F. [...]), in proprio e quali eredi di NI ER con il patrocinio dell'avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, dell'avv. GIUSEPPE COLAPIETRO e dell'avv.
CLEMENTINA FAFONE, con domicilio eletto in Milano alla via Pisani n.6, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA (C.F. 03510190121), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. STELLA ISABELLA, con domicilio eletto in VIA ROMA, 14 GALLARATE, presso il difensore avv. STELLA ISABELLA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IA NT RA, NI SH, NI RA e
NI RC in proprio e quali eredi di NI ER hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio l'Azienda Socio Sanitaria della Valle Olona esponendo che i sanitari dell'Azienda Ospedaliera
“S.Antonio Abate di Gallarate” hanno tenuto una condotta negligente nei confronti di NI ER recatosi il
30.09.2013 al PS dell'AO “S. Antonio Abate” lamentando un dolore toracico retrosternale insorto il giorno precedente;
in particolare i sanitari avrebbero omesso di eseguire immediatamente la somministrazione di terapia antiaggregante, propedeutica alla necessaria coronografia;
abbiano negligentemente inquadrato la diagnosi di emergenza cardiologica e quindi abbiano ritardato nell'effettuare la coronografia oltre a privilegiare l'ipotesi infettiva nella genesi dell'insufficienza respiratoria avendo altresì mancato di adottare i basilari e necessari presidi sanitari idonei ad evitare il contagio da infezioni nosocomiali.
Hanno concluso chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e per l'effetto hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sia iure proprio che iure hereditatis oltre alla vittoria di spese e competenze di lite.
- 1 - Si è costituita in giudizio l'azienda socio sanitaria territoriale della Valle Olona eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 164 c.p.c. essendo omesso il quantum della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della domanda e in via subordinata per la limitazione del risarcimento alle somme ritenute eque in considerazione dell'entità e della tipologia dei danni accertati in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante esperimento di Ctu e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 164 c.p.c. essendo omesso il quantum della domanda risarcitoria.
Sul punto va ricordato che, per dottrina e giurisprudenza costante, le ipotesi di nullità sono restrittivamente interpretate, nel senso che l'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi sono ravvisabili solo allorquando non sia proprio possibile comprendere 'cosa' la parte voglia ottenere ed il relativo 'perché', potendo siffatti elementi essere individuabili anche attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (così,
Cass. n°17180/2007).
Anzi, come meglio si esprime Cass. n° 1681/2015, 'La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte'.
E nel caso di specie anche alla luce della circostanza che la parte convenuta che si è puntualmente difesa nel merito non sussiste alcuna nullità dell'atto di citazione.
Si ricorda altresì che si è sempre esclusa la nullità per omessa od incerta determinazione del petitum allorquando nell'atto introduttivo non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se comunque siano stati indicati i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di approntare le proprie difese (cfr. Cass. n°7074/2005; n°12567/2009), così come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Gli attori agiscono in giudizio, sia in proprio che nella qualità di eredi di NI ER, al fine di accertare la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui lo stesso è stato sottoposto.
Corretta è la qualificazione dell'azione come prospettata nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art 2043 c.c., da parte degli attori con riferimento ai danni iure proprio.
- 2 - La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è, infatti, predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis, in quanto fondata sul rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria e che ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, mentre le cc.dd. "vittime secondarie" non sono legate alla struttura sanitaria da alcun rapporto contrattuale con riferimento ai danni iure proprio.
Quanto ai danni iure proprio occorre precisare che la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, è
una domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto che ricade nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità
medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto
è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Quanto invece ai danni richiesti iure successionis, va osservato che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente è di natura contrattuale fondandosi sul contratto c.d. di assistenza sanitaria, dal quale si generano in capo alla struttura sanitaria varie obbligazioni aventi ad oggetto, oltre alla prestazione principale medica,
anche una serie di obblighi cd. di protezione o accessori (Cass., Sez. Un., n. 9556/2002; Cass., n. 13953/2007;
Cass. n. 1620/2012; Cass. n. 18610/2015).
L'ente ospedaliero, dunque, è chiamato a rispondere dell'inadempimento di tali obbligazioni ex art. 1218 c.c., mentre risponde dei danni che i sanitari - di cui si avvale - causano ai terzi pazienti ex art. 1228 c.c..
- 3 - Da questo inquadramento discendono importanti conseguenze sotto il profilo del regime di ripartizione dell'onere della prova.
E', infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n. 19204/2018; Cass. 28991/2019 e
28992/2019 entrambe depositate nel settembre 2019), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta.
Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Sotto il profilo del grado di colpa, di cui il medico o il personale sanitario in genere, deve rispondere, il disposto dell'art. 2236 c.c. va interpretato nel senso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo e colpa grave non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi che richiedono la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (perché trascendono la preparazione media o non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare;
cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 5945 del 10.5.2000; Cass. Sez. III, sent. n. 4852 del 19.5.1999; Cass. Sez. III, sent. n. 11440 del
18.11.1997).
Per quanto attiene, poi e più specificatamente, alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di colpa medica, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che "l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato", mentre ha solo l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico. Invece, rimane "a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno"
(ex plurimis, Cass. 4792/2013, Rv. 625765) ed ancora che "…..in tema di responsabilità professionale del medico ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è a carico del danneggiato solo la prova del contratto (o del contatto) e la prova dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 28 maggio 2004 n. 10297)." (Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975).
Questi principi sono stati chiariti e ribaditi con autorevolezza da alcuni recentissimi arresti della Suprema Corte, la quale ha posto in evidenza che "ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari" ciò in quanto sussiste “un duplice ciclo
- 4 - causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore,
è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo"." (Cfr in motivazione Cass. n. 18392 del 26 luglio
2017).
Questa impostazione è stata ribadita dalla Suprema Corte con la pronuncia del 14 novembre 2017, n. 26824, secondo la quale " ……sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata."
Ed ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che "…compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata." (cfr. Cass. n. 19204 del 19 luglio 2018).
- 5 - Ebbene sia per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale che la responsabilità contrattuale dedotte nel caso di specie va osservato che non risulta provato il nesso causale.
Ed infatti, quanto alla valutazione dello stesso va osservato che costituisce allo stato ius receptum che "nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio
(ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"." (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n.
975) e che "La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"." (Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n. 10741 e conformemente
Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 (Rv. 600899) ed in termini Cass. civ. Sez. III, 26/07/2012, n.
13214 (Rv. 623565), Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709 (Rv. 619502), Cass. civ. Sez. III, 02/02/2010, n.
2354 (Rv. 611336), Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895 (Rv. 608952), Cass. civ. Sez. III, 05/05/2009, n.
10285 (Rv. 608403), Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975 (Rv. 606129).
In particolare con specifico riferimento alla causalità omissiva (o normativa, o ipotetica) la regola di giudizio, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., deve accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l' "homo eiusdem condicionis ac professionis".
Il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica, tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva, che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile dovrà svolgere un'inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici- alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato
"controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente.
- 6 - Del resto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha ritenuto, anche di recente, che "..in relazione alla casualità omissiva, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" " (ex multis cfr. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996, ma anche Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609).
Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
Venendo ad analizzare il caso di specie, va osservato che gli attori hanno censurato l'operato dei medici deducendo innanzitutto che dopo l'arrivo del NI in Ospedale i sanitari avrebbero dovuto procedere a una coronografia.
Ebbene, muovendo dall'esame dell'espletata CTU medico-legale – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica –è emerso quanto segue.
E' vero che i consulenti hanno affermato che, nonostante fosse passato un tempo significativo dall'inizio dei sintomi, sarebbe stato opportuno optare per un atteggiamento diagnostico coronaroangiografico visto che la sintomatologia dell'ischemia miocardica acuta non si era ancora esaurita dall'arrivo in Pronto Soccorso.
Tuttavia, gli stessi proseguono affermando che il paziente non decedeva per lo scompenso cardiaco dovuto all'infarto bensì a causa di una infezione sistemica a presumibile origine polmonare in paziente pneumopatico, favorita dalla terapia di supporto ventilatorio;
la sepsi, elemento imprescindibile nella cascata di eventi che portava al decesso del NI, ha quindi ulteriormente ridotto e abbattuto le probabilità di sopravvivenza.
Concludono i Ctu che “ pertanto, complessivamente, nel caso del signor NI è ragionevole ritenere che un diverso atteggiamento terapeutico ( interventistico vs conservativo) avrebbe impedito, in via ipotetica, un diverso andamento clinico e terapeutico con lievissimo impatto sulla prognosi a breve termine del paziente. Il decesso del NI quindi costituisce in lievissima parte, e solamente in via ipotetica, di una mancanza di diligenza da parte dei sanitari di specie i quali omisero di effettuare una coronarografia diagnostica”.
Queste essendo le risultanze della Ctu va osservato quanto segue.
Dagli esiti della consulenza non emerge affatto che una condotta dei sanitari che avessero effettuato la coronarografia avrebbe, in base al principio della preponderanza dell'evidenza, cambiato l'esito degli eventi.
I consulenti si esprimono in termini meramente ipotetici e comunque affermando che l'omesso esame diagnostico ha inciso in maniera lievissima sulla prognosi a breve termine del paziente che non è morto per lo scompenso cardiaco dovuto all'infarto ma per una infezione sistemica a origine polmonare in un paziente pneunomatico di cui i sanitari della struttura convenuta non sono responsabili.
- 7 - Infatti, sul punto i Consulenti precisano che “è stata la ventilazione invasiva ad ulteriormente favorire
l'insorgenza settica, per la quale non può essere riconosciuta casualmente riconducibile ai sanitari di specie, rappresentando evento ben noto e non sempre prevedibile”.
Non risulta dunque provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei medici della struttura convenuta e la morte di ER NI neanche in termini di maggiore chances di sopravvivenza, di talché il danno lamentato dagli attori non può essere risarcito.
Non è accertata inoltre alcuna violazione in relazione al consenso informato, pure dedotta da parte attrice, avendo i Ctu affermato che i trattamenti e le cure presentate non necessitavano del consenso scritto del paziente.
Non può essere accolta poi la richiesta di rinnovazione della consulenza.
Infatti, in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Collegio peritale operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico non ravvisandosi alcuna contraddizione tra premesse e conclusioni cui sono giunti i consulenti i quali hanno puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice né sono state acquisite in atti prove che denotano che i consulenti abbiano trascurato di esaminare le risultanze processuali e né che abbiano trascurato di esaminare la documentazione ritualmente prodotta dalle parti anche con riferimento agli esami radiografici ( di qui la non necessità di nominare, all'esito della consulenza, e come richiesto da parte attrice, un ulteriore specialista).
Alla luce di tali motivazioni e non rinvenendosi un nesso causale tra gli inadempimenti riscontrati in capo ai medici che si sono occupati del trattamento sanitario nei confronti di ER NI e la sua morte, tutte le domande degli attori devono essere rigettate.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla circostanza che, in ogni caso, sono state riscontrate delle inadempienze nell'operato dei sanitari della parte convenuta ( in relazione all'opportunità di effettuare la coronarografia) che possono aver indotto la parte attrice a ritenere di aver subito un danno in conseguenza del trattamento ricevuto dal congiunto, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Anche le spese di Ctu possono essere poste in capo alle parti al 50% ciascuna.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IA NT RA, NI SH, NI RA e NI RC in proprio e quali eredi di NI ER nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria territoriale della Valle Olona così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese della ctu al 50% in capo a ciascuna parte.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 9 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1258 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
ET FR LI (nata a [...] il [...], C.F. [...]),
AR NG (nata a [...] il [...], C.F. [...]), LA
NG (nata a [...] il [...], C.F. [...]), CO NG (nato a VARESE (VA) il 10/10/1993, C.F. [...]), in proprio e quali eredi di NI ER con il patrocinio dell'avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, dell'avv. GIUSEPPE COLAPIETRO e dell'avv.
CLEMENTINA FAFONE, con domicilio eletto in Milano alla via Pisani n.6, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA (C.F. 03510190121), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. STELLA ISABELLA, con domicilio eletto in VIA ROMA, 14 GALLARATE, presso il difensore avv. STELLA ISABELLA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IA NT RA, NI SH, NI RA e
NI RC in proprio e quali eredi di NI ER hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio l'Azienda Socio Sanitaria della Valle Olona esponendo che i sanitari dell'Azienda Ospedaliera
“S.Antonio Abate di Gallarate” hanno tenuto una condotta negligente nei confronti di NI ER recatosi il
30.09.2013 al PS dell'AO “S. Antonio Abate” lamentando un dolore toracico retrosternale insorto il giorno precedente;
in particolare i sanitari avrebbero omesso di eseguire immediatamente la somministrazione di terapia antiaggregante, propedeutica alla necessaria coronografia;
abbiano negligentemente inquadrato la diagnosi di emergenza cardiologica e quindi abbiano ritardato nell'effettuare la coronografia oltre a privilegiare l'ipotesi infettiva nella genesi dell'insufficienza respiratoria avendo altresì mancato di adottare i basilari e necessari presidi sanitari idonei ad evitare il contagio da infezioni nosocomiali.
Hanno concluso chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e per l'effetto hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sia iure proprio che iure hereditatis oltre alla vittoria di spese e competenze di lite.
- 1 - Si è costituita in giudizio l'azienda socio sanitaria territoriale della Valle Olona eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 164 c.p.c. essendo omesso il quantum della domanda risarcitoria;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della domanda e in via subordinata per la limitazione del risarcimento alle somme ritenute eque in considerazione dell'entità e della tipologia dei danni accertati in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante esperimento di Ctu e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 164 c.p.c. essendo omesso il quantum della domanda risarcitoria.
Sul punto va ricordato che, per dottrina e giurisprudenza costante, le ipotesi di nullità sono restrittivamente interpretate, nel senso che l'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi sono ravvisabili solo allorquando non sia proprio possibile comprendere 'cosa' la parte voglia ottenere ed il relativo 'perché', potendo siffatti elementi essere individuabili anche attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (così,
Cass. n°17180/2007).
Anzi, come meglio si esprime Cass. n° 1681/2015, 'La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte'.
E nel caso di specie anche alla luce della circostanza che la parte convenuta che si è puntualmente difesa nel merito non sussiste alcuna nullità dell'atto di citazione.
Si ricorda altresì che si è sempre esclusa la nullità per omessa od incerta determinazione del petitum allorquando nell'atto introduttivo non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se comunque siano stati indicati i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di approntare le proprie difese (cfr. Cass. n°7074/2005; n°12567/2009), così come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Gli attori agiscono in giudizio, sia in proprio che nella qualità di eredi di NI ER, al fine di accertare la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui lo stesso è stato sottoposto.
Corretta è la qualificazione dell'azione come prospettata nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art 2043 c.c., da parte degli attori con riferimento ai danni iure proprio.
- 2 - La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è, infatti, predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis, in quanto fondata sul rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria e che ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, mentre le cc.dd. "vittime secondarie" non sono legate alla struttura sanitaria da alcun rapporto contrattuale con riferimento ai danni iure proprio.
Quanto ai danni iure proprio occorre precisare che la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, è
una domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto che ricade nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità
medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto
è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Quanto invece ai danni richiesti iure successionis, va osservato che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente è di natura contrattuale fondandosi sul contratto c.d. di assistenza sanitaria, dal quale si generano in capo alla struttura sanitaria varie obbligazioni aventi ad oggetto, oltre alla prestazione principale medica,
anche una serie di obblighi cd. di protezione o accessori (Cass., Sez. Un., n. 9556/2002; Cass., n. 13953/2007;
Cass. n. 1620/2012; Cass. n. 18610/2015).
L'ente ospedaliero, dunque, è chiamato a rispondere dell'inadempimento di tali obbligazioni ex art. 1218 c.c., mentre risponde dei danni che i sanitari - di cui si avvale - causano ai terzi pazienti ex art. 1228 c.c..
- 3 - Da questo inquadramento discendono importanti conseguenze sotto il profilo del regime di ripartizione dell'onere della prova.
E', infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n. 19204/2018; Cass. 28991/2019 e
28992/2019 entrambe depositate nel settembre 2019), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta.
Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Sotto il profilo del grado di colpa, di cui il medico o il personale sanitario in genere, deve rispondere, il disposto dell'art. 2236 c.c. va interpretato nel senso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo e colpa grave non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi che richiedono la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (perché trascendono la preparazione media o non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare;
cfr. Cass., Sez.
III, sent. n. 5945 del 10.5.2000; Cass. Sez. III, sent. n. 4852 del 19.5.1999; Cass. Sez. III, sent. n. 11440 del
18.11.1997).
Per quanto attiene, poi e più specificatamente, alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di colpa medica, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che "l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato", mentre ha solo l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico. Invece, rimane "a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno"
(ex plurimis, Cass. 4792/2013, Rv. 625765) ed ancora che "…..in tema di responsabilità professionale del medico ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è a carico del danneggiato solo la prova del contratto (o del contatto) e la prova dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 28 maggio 2004 n. 10297)." (Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975).
Questi principi sono stati chiariti e ribaditi con autorevolezza da alcuni recentissimi arresti della Suprema Corte, la quale ha posto in evidenza che "ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari" ciò in quanto sussiste “un duplice ciclo
- 4 - causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore,
è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo"." (Cfr in motivazione Cass. n. 18392 del 26 luglio
2017).
Questa impostazione è stata ribadita dalla Suprema Corte con la pronuncia del 14 novembre 2017, n. 26824, secondo la quale " ……sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata."
Ed ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che "…compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata." (cfr. Cass. n. 19204 del 19 luglio 2018).
- 5 - Ebbene sia per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale che la responsabilità contrattuale dedotte nel caso di specie va osservato che non risulta provato il nesso causale.
Ed infatti, quanto alla valutazione dello stesso va osservato che costituisce allo stato ius receptum che "nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio
(ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"." (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n.
975) e che "La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"." (Cass. civ. Sez. III, 11/05/2009, n. 10741 e conformemente
Cass. civ. Sez. Unite Sent. 11/01/2008, n. 576 (Rv. 600899) ed in termini Cass. civ. Sez. III, 26/07/2012, n.
13214 (Rv. 623565), Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709 (Rv. 619502), Cass. civ. Sez. III, 02/02/2010, n.
2354 (Rv. 611336), Cass. civ. Sez. III, 07/07/2009, n. 15895 (Rv. 608952), Cass. civ. Sez. III, 05/05/2009, n.
10285 (Rv. 608403), Cass. civ. Sez. III, 16/01/2009, n. 975 (Rv. 606129).
In particolare con specifico riferimento alla causalità omissiva (o normativa, o ipotetica) la regola di giudizio, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., deve accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l' "homo eiusdem condicionis ac professionis".
Il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica, tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva, che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile dovrà svolgere un'inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici- alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato
"controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente.
- 6 - Del resto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha ritenuto, anche di recente, che "..in relazione alla casualità omissiva, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" " (ex multis cfr. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996, ma anche Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15709, Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609).
Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
Venendo ad analizzare il caso di specie, va osservato che gli attori hanno censurato l'operato dei medici deducendo innanzitutto che dopo l'arrivo del NI in Ospedale i sanitari avrebbero dovuto procedere a una coronografia.
Ebbene, muovendo dall'esame dell'espletata CTU medico-legale – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica –è emerso quanto segue.
E' vero che i consulenti hanno affermato che, nonostante fosse passato un tempo significativo dall'inizio dei sintomi, sarebbe stato opportuno optare per un atteggiamento diagnostico coronaroangiografico visto che la sintomatologia dell'ischemia miocardica acuta non si era ancora esaurita dall'arrivo in Pronto Soccorso.
Tuttavia, gli stessi proseguono affermando che il paziente non decedeva per lo scompenso cardiaco dovuto all'infarto bensì a causa di una infezione sistemica a presumibile origine polmonare in paziente pneumopatico, favorita dalla terapia di supporto ventilatorio;
la sepsi, elemento imprescindibile nella cascata di eventi che portava al decesso del NI, ha quindi ulteriormente ridotto e abbattuto le probabilità di sopravvivenza.
Concludono i Ctu che “ pertanto, complessivamente, nel caso del signor NI è ragionevole ritenere che un diverso atteggiamento terapeutico ( interventistico vs conservativo) avrebbe impedito, in via ipotetica, un diverso andamento clinico e terapeutico con lievissimo impatto sulla prognosi a breve termine del paziente. Il decesso del NI quindi costituisce in lievissima parte, e solamente in via ipotetica, di una mancanza di diligenza da parte dei sanitari di specie i quali omisero di effettuare una coronarografia diagnostica”.
Queste essendo le risultanze della Ctu va osservato quanto segue.
Dagli esiti della consulenza non emerge affatto che una condotta dei sanitari che avessero effettuato la coronarografia avrebbe, in base al principio della preponderanza dell'evidenza, cambiato l'esito degli eventi.
I consulenti si esprimono in termini meramente ipotetici e comunque affermando che l'omesso esame diagnostico ha inciso in maniera lievissima sulla prognosi a breve termine del paziente che non è morto per lo scompenso cardiaco dovuto all'infarto ma per una infezione sistemica a origine polmonare in un paziente pneunomatico di cui i sanitari della struttura convenuta non sono responsabili.
- 7 - Infatti, sul punto i Consulenti precisano che “è stata la ventilazione invasiva ad ulteriormente favorire
l'insorgenza settica, per la quale non può essere riconosciuta casualmente riconducibile ai sanitari di specie, rappresentando evento ben noto e non sempre prevedibile”.
Non risulta dunque provato il nesso causale tra la condotta inadempiente dei medici della struttura convenuta e la morte di ER NI neanche in termini di maggiore chances di sopravvivenza, di talché il danno lamentato dagli attori non può essere risarcito.
Non è accertata inoltre alcuna violazione in relazione al consenso informato, pure dedotta da parte attrice, avendo i Ctu affermato che i trattamenti e le cure presentate non necessitavano del consenso scritto del paziente.
Non può essere accolta poi la richiesta di rinnovazione della consulenza.
Infatti, in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Collegio peritale operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico non ravvisandosi alcuna contraddizione tra premesse e conclusioni cui sono giunti i consulenti i quali hanno puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice né sono state acquisite in atti prove che denotano che i consulenti abbiano trascurato di esaminare le risultanze processuali e né che abbiano trascurato di esaminare la documentazione ritualmente prodotta dalle parti anche con riferimento agli esami radiografici ( di qui la non necessità di nominare, all'esito della consulenza, e come richiesto da parte attrice, un ulteriore specialista).
Alla luce di tali motivazioni e non rinvenendosi un nesso causale tra gli inadempimenti riscontrati in capo ai medici che si sono occupati del trattamento sanitario nei confronti di ER NI e la sua morte, tutte le domande degli attori devono essere rigettate.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla circostanza che, in ogni caso, sono state riscontrate delle inadempienze nell'operato dei sanitari della parte convenuta ( in relazione all'opportunità di effettuare la coronarografia) che possono aver indotto la parte attrice a ritenere di aver subito un danno in conseguenza del trattamento ricevuto dal congiunto, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Anche le spese di Ctu possono essere poste in capo alle parti al 50% ciascuna.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IA NT RA, NI SH, NI RA e NI RC in proprio e quali eredi di NI ER nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria territoriale della Valle Olona così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese della ctu al 50% in capo a ciascuna parte.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 9 -