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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 418/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 385/23 del 20.2.23, resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore nel giudizio iscritto al n. 3592/13, pubblicata il 2.3.23
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Giovanni Capo, Gianluigi Comeglio e Luigi Salerno
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t. ONroparte_1
Appellata -contumace
E
, in persona del legale rapp.te ONroparte_2
p.t., nella dichiarata qualità di incorporante della , ONroparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giorgio Guidetti e Paolo Guidetti
Appellante incidentale
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'8.7.13, ritualmente notificato, la CP_1
conveniva in giudizio la al fine di sentir dichiarare
[...] Parte_1 risolto per inadempimento il contratto di compravendita tra loro intercorso, con la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo versato, pari ad € 81.271,00 ed al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 29.084,34 per il mancato guadagno, nonché delle spese sostenute per il deposito e lo smaltimento della merce.
Esponeva la società attrice di aver ordinato alla una Parte_1 notevole quantità di salsa di pomodoro in cartoni nonché di fagioli in scatola, versando integralmente il prezzo convenuto in due rate;
di non aver ricevuto tutta la merce ordinata e pagata;
che il pomodoro contenuto in alcune lattine era risultato nero, odorava di marcio e che sotto il coperchio era presente della muffa, mentre altre lattine erano scoppiate nel magazzino;
che la fornitura di fagioli non era adatta alla commercializzazione perché i fagioli diventavano marroni e il relativo container era arrivato in dogana senza la documentazione necessaria per lo sdoganamento;
che i vizi della merce erano stati subito contestati alla società fornitrice, la quale, in un primo momento, aveva assicurato che avrebbe inviato nuova merce in sostituzione di quella avariata e, successivamente, aveva eccepito la scarsa chiarezza delle contestazioni mosse;
che la aveva promosso ricorso ONroparte_1 per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. che, tuttavia, era stato rigettato per difetto di urgenza;
che, contrariamente a quanto dedotto in quella sede dalla società resistente, la merce in contestazione non era stata sottoposta ad alcun controllo da parte della
, alla cui autorizzazione è condizionata la ONroparte_3 vendita negli Stati Uniti di prodotti alimentari, sui quali va apposta un'etichetta obbligatoria contenente gli elementi richiesti dalla stessa ONr ; che il danno subito dalla società attrice era rappresentato dalle somme pagate per l'acquisto della merce, dal mancato guadagno, dalle spese sostenute per la custodia e lo smaltimento della merce viziata.
2 Si costituiva la che, nell'affermare l'idoneità all'uso Parte_1 della merce venduta e la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, concludeva per il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, con la sentenza n. 385/23, il Tribunale di Nocera Inferiore ha così deciso:
“a) Accoglie la domanda introduttiva e per l'effetto dichiara risolto il contratto di compravendita intervenuto tra le parti in causa e condanna la ditta alla restituzione in favore della ditta attrice del Parte_1 prezzo di vendita dalla stessa pagato, pari ad euro 87.271,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) Condanna la al pagamento delle spese ONroparte_5 processuali a favore di parte attrice, liquidando queste ultime in euro
8.109,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda rinvenendo il riscontro delle doglianze nella documentazione fotografica depositata nonché nelle deposizioni rese dai testi escussi, che avevano confermato l'esistenza di vizi della merce.
Il primo Giudice ha, inoltre, rilevato la assenza di contestazione in ordine all'avvenuto, integrale pagamento del prezzo convenuto per la vendita, di cui, ha conseguentemente disposto la restituzione.
Non ha, invece, ritenuto dedotto in maniera specifica né provato il danno lamentato da parte attrice per il mancato guadagno e per le spese di deposito e smaltimento della merce viziata.
Avverso detta statuizione la società ha proposto Parte_1 appello, affidato a quattro motivi, così concludendo: “nel merito, accogliere l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 385/23 resa, inter partes, il 2 marzo 2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona della Dott.ssa Maria Troisi, notificata il giorno 27 marzo
2023, che, pronunciandosi sulle domande proposte da “ Parte_2
” nei confronti della società “ nel giudizio
[...] Parte_1 contraddistinto dal n.r.g. 3592/2013 di quel Tribunale, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita e,
3 conseguentemente, rigettare la domanda di risoluzione proposta, con ogni ulteriore conseguenza di legge”.
Si è costituita la società , nella ONroparte_2 dedotta qualità di incorporante la società - in forza ONroparte_1 del contratto di acquisto di quote del 20 gennaio 2017 - che, nel resistere all'appello, ha proposto appello incidentale, affidato ad un unico motivo, così concludendo: “Respingere l'appello presentato dalla società e confermare la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui dichiara risolto il contratto di compravendita intervenuto tra le parti in causa e condanna la ditta alla Parte_1 restituzione in favore della ditta attrice del prezzo di vendita dalla stessa pagato, di $ USA 112.135,00, pari ad € 87.271,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed alle spese legali.
In via riconvenzionale accogliersi l'appello incidentale e pertanto condannare la società a pagare alla ditta Parte_1 CP_6
, ora , l'ulteriore somma di $ USA
[...] ONroparte_2
37.370,00 (pari ad € 29.084,34) a titolo di mancato guadagno, per non aver potuto rivendere la merce avariata oggetto di causa.
In via subordinata, se ritenuto necessario, sentirsi tutti i testimoni indicati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., del
27 febbraio 2014, con i capitoli di prova ivi formulati.”
All'udienza del 9.05.24, sostituita con il deposito delle note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 24.09.24 la Corte, ritenuta necessaria, ai fini della decisione, la preliminare verifica della legittimatio ad causam della società - costituitasi nel ONroparte_2 giudizio di appello in luogo della , attrice in primo CP_6 grado, nei cui confronti era stata pronunciata l'impugnata sentenza - ha rimesso la causa sul ruolo, onerando quest'ultima di dare prova, mediante produzione di documentazione ufficiale tratta dai pubblici registri dello Stato americano ove è ubicata la sede sociale della
[...]
e della . CP_6 ONroparte_2
4 All'udienza del 12.12.24, sostituita con il deposito di note scritte, la causa veniva, quindi, nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione, sollevata dalla società nelle note scritte Parte_1 depositate per l'udienza del 28.9.23, della ONroparte_2
(d'ora in poi “ ”), costituitasi in questo
[...] CP_7 giudizio in luogo della (d'ora in poi “ ”), parte CP_8 CP_9
del giudizio di primo grado.
Assume l'appellante che l' si è costituita quale incorporante CP_7 la società , ma che, di fatto, ne ha solo acquistato la totalità CP_1 delle quote con il contratto del 20 gennaio 2017 (denominato “Unit purchase agreement”), divenendone unica socia;
di conseguenza, prosegue l'appellante, risultando la un soggetto giuridico CP_9 esistente ed operativo (come comprovato dal report prodotto), del quale è solo mutata la compagine sociale, la non è legittimata CP_7
a costituirsi in qualità di successore universale dell'originaria parte.
A conferma di tale assunto, la evidenzia che l'avv. Parte_1
Guidetti, difensore della , all'esito del giudizio di primo grado, CP_2 aveva notificato la sentenza impugnata “nella qualità di difensore della
“ ”. ONroparte_10
L'appellante ha dunque chiesto dichiararsi la contumacia della CP_1 ed eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
, da ritenersi, in ogni caso, tardivo, siccome proposto con la CP_2 comparsa di costituzione depositata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Nel replicare all'eccezione sollevata, anche con le note depositate a seguito dell'ordinanza di rimessione sul ruolo, la evidenzia CP_2
ON che nel diritto americano la è un'entità fiscale pass throught, in cui profitti e perdite transitano in capo ai suoi proprietari, che ne hanno la rappresentanza e dispongono del potere di partecipare alle decisioni, trattandosi di una “estensione dei loro affari personali”; deduce,
5 ON pertanto, che la non è una società in sé, bensì un'entità legalmente riconosciuta che fornisce una responsabilità limitata ai suoi proprietari.
A dire della il contratto di acquisto delle quote della R&V CP_7 allegato all'atto di costituzione in appello e la documentazione prodotta in allegato alle note di deposito del 29 novembre 2024 darebbero piena contezza dell'avvenuta successione, a titolo universale, non solo nella titolarità delle quote della ma anche nel management, sì che CP_9 la R&V “di fatto” non esisterebbe più, in quanto svuotata interamente di tutto il complesso dei beni e di persone dell'organizzazione aziendale.
L'eccezione di difetto di legittimazione della è fondata. CP_7
Va premesso che il diritto processuale civile italiano esige l'individuazione del soggetto che sia succeduto, nella pendenza del processo, alla società estintasi e nei cui confronti il processo può e deve proseguire.
Tale individuazione deve farsi secondo la legge italiana, atteso che l'art. 12 della citata legge n. 218 del 1995 dispone che “il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana”; questa prevede, all'art. 110 c.p.c., che “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la società che si costituisca o che proponga impugnazione della sentenza emessa nei confronti di altra società, alla quale la prima si affermi succeduta in universum ius a seguito di fusione per incorporazione, deve provare siffatta qualità, se questa sia contestata;
mentre, al contrario, tale prova non è richiesta se il fatto non sia contestato ovvero se l'altra parte lo consideri espressamente come accertato (Cass. n. 2655/2001;
Cass. n. 7758/1997).
La , nella specie, al cospetto della specifica contestazione CP_2 dell'appellante, non ha affatto fornito detta prova.
6 Non è infatti idoneo a comprovare l'intervenuta successione nella
” il contratto CP_6 di acquisto del 20.01.2017, denominato “Unit purchase agreement”.
Da detto atto, emerge che possessore del 99% delle quote Parte_3
(units) della e la società ., titolare del ONroparte_11
residuo 1%, hanno venduto ed assegnato alla i propri interi CP_2
interessi (interests) delle unità da ciascuno possedute, contestualmente ammettendo la cessionaria quale socio (member) della società.
Orbene, imponendosi a questa Corte, ai sensi degli artt. 14 e 25 della
L. 31 maggio 1995, n. 218, la disamina di questo atto alla luce della normativa statunitense e, segnatamente, di quella in vigore nello stato dell'Illinois, in cui hanno sede entrambe le società, questa va individuata nell'Illinois Compiled Statutes Chapter 805 - Business
Organizations 805 ILCS 180/ - Limited Liability Company Act, contenente le norme che governano la formazione, la gestione e il funzionamento delle LC in detto Stato federale.
Da tale disciplina si ricava, innanzitutto, che la ONroparte_12
ON
da cui l'acronimo , è una società a responsabilità limitata,
[...] così definita: “Una società a responsabilità limitata è un'entità giuridica distinta dai suoi soci.” (805 ILCS 180/Art. 5) nella quale “i debiti, gli obblighi e le passività di una società a responsabilità limitata, derivanti da contratto, illecito civile o altro, sono esclusivamente i debiti, gli obblighi e le passività della società. Un socio o un dirigente non è personalmente responsabile per un debito, un obbligo o una passività della società esclusivamente in ragione del fatto di essere o agire come socio o dirigente ….“ (805 ILCS 180/Art. 10).
In detto corpo normativo, nella parte in cui vengono stabilite le regole generali per la cessione delle quote (units) e degli interessi ad esse legati (interest), non è affatto previsto che dette operazioni ON determinino l'incorporazione per fusione della nella cessionaria e l'estinzione della società, essendo specificamente previsto che “Un
7 trasferimento di un interesse distributivo in tutto o in parte:(1) non determina di per sé lo scioglimento e la liquidazione delle attività della società a responsabilità limitata” e che “Un cessionario di una quota distributiva può diventare membro di una società a responsabilità limitata se e nella misura in cui il cedente concede al cessionario il diritto in conformità con l'autorità descritta nell'accordo operativo o con il consenso di tutti gli altri membri.” (805 ILCS 180/Art. 30).
Per lo scioglimento di una LC detta normativa ne prevede specificamente le ipotesi, prescrivendo l'adozione di una procedura formale di dissoluzione da comunicarsi al Segretario di Stato
(Dissolution and Dissociation 805 ILCS 180/Art. 35).
Nell' infine, l'incorporazione tra ONroparte_13 società, intesa come la fusione (merger) o acquisizione di LC o tra ON
, è trattata all'art. 37; detta operazione societaria richiede l'approvazione dei membri (o dei manager, se previsto) delle società coinvolte e l'espletamento di particolari procedure, anche di natura pubblicitaria, al pari di quelle previste per la dissoluzione (dissolution).
Alla luce delle disposizioni esaminate, l'assunto della , secondo CP_2
cui mediante l'acquisto delle quote della quest'ultima si CP_1 sarebbe fusa per incorporazione nella cessionaria, è del tutto privo di fondamento perché, come accade nel sistema giuridico italiano per le s.r.l., la cessione delle quote di una LC determina esclusivamente il mutamento, nella prevista ipotesi in cui l'acquirente venga anche accettato come member, della compagine sociale;
dall'atto prodotto, del resto, non risulta neanche che, contestualmente alla cessione sia avvenuto anche lo scioglimento della società cedente che risulta peraltro esistente, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'appellante (v. report, allegato F), per cui essa ha Parte_1 mantenuto la propria soggettività distinta dal socio , che in CP_2 questa sede si è invece costituita in nome proprio, senza spendita del nome del titolare del diritto in contesa.
8 La , sebbene appositamente compulsata da questa Corte con CP_2
l'ordinanza del 24.09.2024, neanche si è fatta carico di produrre documentazione estratta dai pubblici registri delle LC dello Stato americano (Illinois) ove entrambe le società hanno la sede legale, da cui poter rilevare le vicende societarie che hanno coinvolto le predette
LCC.
Alcuna rilevanza assume la documentazione prodotta a seguito dell'invito formulato da questa Corte, ossia l'Operating Agreement della
Italia LC (accordo operativo, simile allo statuto delle società in Italia),
e il codice EIN (employer identification number) -l'identificativo fiscale rilasciatole dall'Internal Revenue Service (IRS)- degli Stati Uniti, perché da essa non è dato trarre alcuna notizia relativa alle vicende societarie che hanno coinvolto l'originaria parte di questo processo.
In definitiva, mancando la prova dell'asserita successione della CP_2
nel diritto in contesa, va affermato il difetto di legittimazione di
[...] detta società in questo giudizio e, conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
Stante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, la va dichiarata contumace. CP_1
2. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la società contesta l'erroneità della valutazione della Parte_1 documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, operata dal Tribunale senza tener conto delle ulteriori risultanze istruttorie e, dunque, delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, oltre che delle dichiarazioni e dei comportamenti delle parti, anche successivi alla conclusione del contratto.
Deduce l'appellante che la prima parte della fornitura (salsa di pomodoro), era stata spedita nel luglio del 2012 e ricevuta nell'agosto dello stesso anno, ma alcun reclamo era mai pervenuto prima della comunicazione del 4.02.2013. Nell'ottobre dell'anno 2012 era stata, altresì, consegnata la seconda parte della fornitura (fagioli in scatola),
9 ONr preceduta, in data 26.9.12, dal pagamento, da parte della della restante parte del prezzo concordato.
Tali circostanze, a dire della risultano del tutto Parte_1 incompatibili con quanto dedotto dalla appellata, secondo la quale la merce era totalmente difettosa, tanto da essere stata distrutta dopo 7-
8 giorni dall'arrivo per motivi di sicurezza.
Quanto alla fornitura di fagioli, in particolare, la società appellante evidenzia che nelle comunicazioni depositate non vi era alcuna contestazione di vizi, riferiti, al contrario, alla sola salsa di pomodoro nonché ad una diversa fornitura di fagioli in scatola;
fa rilevare che i testi avevano confermato l'esistenza dei vizi con riferimento alla sola fornitura della salsa di pomodoro e che la documentazione fotografica prodotta era rappresentativa solo di tale merce.
3. Con il secondo motivo di appello, la contesta la Parte_1 sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita oggetto del giudizio.
Rileva l'appellante che - prescindendo dalla assenza di tempestiva denuncia dei vizi e dalla incompatibilità della condotta dell'appellata con la affermata ricezione di merce viziata - pur volendo ritenere la vendita unitaria, sebbene a consegne ripartite, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i vizi da cui era affetta la prima parte della fornitura fossero tali da giustificare la risoluzione del negozio e, in caso positivo, disporre la restituzione al venditore della res non affetta da vizi o, in mancanza, del suo equivalente monetario.
Alternativamente, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione, vertendosi in una ipotesi in cui la restituzione della merce è divenuta impossibile o, stante l'assenza di vizi della fornitura di fagioli in scatola, limitare la pronuncia di risoluzione alla sola compravendita di barattoli di salsa di pomodoro.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole della erronea valutazione degli elementi di prova e della violazione della disciplina relativa all'accertamento dei difetti della cosa venduta ex art. 1513 c.c.
10 Evidenzia come il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulle risultanze della prova testimoniale, omettendo di considerare ulteriori elementi che, oltre a condurre di per sé ad escludere la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea, si ponevano, altresì, in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi, redendole irrilevanti ed inattendibili.
In particolare, la società sottolinea la assenza di prova Parte_1 dei vizi della merce, non accertati in sede di procedimento ex art. 696
c.p.c., siccome rigettato dal Tribunale perché tardivamente proposto, né più accertabili nel primo grado del presente giudizio, attesa la dedotta distruzione totale della merce stessa.
Rileva, inoltre, il contrasto delle deposizioni dei testimoni sia con gli esiti delle analisi chimiche e merceologiche dei beni consegnati, prodotte dalla essa appellante in primo grado, di cui il Tribunale non ha tenuto alcun conto, sia con le stesse allegazioni dell'appellata, contenute nell'atto introduttivo, in ordine alla totale ed immediata distruzione della merce, che, invece, secondo i testi, sarebbe stata in parte conservata in vista dell'accertamento tecnico preventivo.
5. Con il quarto motivo di gravame, la censura la Parte_1 pronuncia nella parte in cui omette di dichiarare la decadenza della parte appellata dall'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta.
Assume che, sebbene la avesse dichiarato nell'atto CP_1 introduttivo di aver subito contestato alla società venditrice i vizi della merce, di tale denuncia, nonché delle relative tempistiche e modalità, non vi è prova né in atti, né nelle deposizioni dei testi.
Al contrario, ritiene l'appellante che ciò che emerge per tabulas è
l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo convenuto in due rate, la seconda delle quali successiva alla consegna della fornitura di salsa di pomodoro.
Quanto invece alla fornitura di fagioli in scatola, rileva l'appellante che la assenza di contestazioni è espressamente confermata dalla mail del
30.1.13 inviata dalla signora , in rappresentanza della R&V Parte_4
11 LCC, all'Avv.to Guidetti con la quale riepilogava i termini della vicenda per quel che riguarda la seconda parte della fornitura, ovvero i “fagioli in scatola”.
6. Prima di entrare nel merito della controversia, occorre chiarire il perimetro normativo entro il quale essa va ricondotta.
Invero il contratto di compravendita dedotto in lite, avente ad oggetto una vendita di beni mobili (prodotti alimentari), è stato stipulato tra una società (venditrice) con sede legale in Italia (precisamente in
Nocera Superiore) ed una società (acquirente) con sede legale negli
Stati Uniti (Illinois), sicché non risulta applicabile la legge italiana.
In merito la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, tra le parti contraenti deve farsi riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980 (resa esecutiva in Italia con la l. n. 765 del 1985, ratificata anche dagli Stati Uniti), che, dettando una disciplina sostanziale uniforme, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti, poiché il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio passaggio consistente nell'individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell'applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato (v. Cass.
n.1867/2018; Cass. n.36144/2022).
Non è ostativa all'applicazione di detta Convenzione internazionale il mancato riferimento ad essa negli scritti difensivi da parte dei difensori di entrambe le parti nel giudizio di primo grado e dell'appellante anche in questo grado perché, in virtù del principio iura novit curia, spetta senz'altro al giudice determinare quali siano le norme applicabili ad una determinata controversia.
Quella in esame ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, proposta dalla nei confronti della , con CP_9 ON
12 la quale l'attrice ha lamentato l'esistenza di vizi della merce oggetto di compravendita tra loro intercorsa nell'anno 2012.
Pertanto, ai fini della decisione del presente giudizio, assumono rilievo le seguenti norme della Convenzione : l'art. 35 della convenzione il quale dispone al comma 1 che "il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto"; al comma 2 specifica che "a meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere"; l'art. 36 che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità, purché il difetto sia stato denunciato in maniera specifica "entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo" o “al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate” (art. 39). Sul piano più strettamente rimediale, l'acquirente può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione o che il venditore ponga riparo al difetto di conformità (art. 46); inoltre, se l'inadempimento ha carattere essenziale, può essere chiesta la risoluzione del contratto (art. 49); in particolare, secondo tale disposizione, il compratore ha il diritto di risolvere il contratto se la non conformità delle merci è tale da giustificare una risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 25, secondo cui l'inadempimento “è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto…”; infine l'art. 51 secondo cui “1. Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme.
2. L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto”.
13 7.Fatte queste premesse, in ordine di logica priorità va esaminato il quarto motivo di appello.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado correttamente non si è pronunciato sull'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia perché essa non risulta essere stata proposta in primo grado dall'appellante, sicché è preclusa a questa Corte ogni indagine sul rispetto dei termini per la denuncia dei vizi ai sensi del richiamato art. 39 della Convenzione.
8. Vanno, poi, congiuntamente esaminati i primi tre motivi di appello perché ruotano tutti sulla contestazione dell'inadempimento della e del diritto della , riconosciuto nella Parte_1 CP_14 sentenza impugnata, ad ottenere la risoluzione del contratto dedotto in lite.
Essi vanno accolti per quanto di ragione.
Va premesso che, come si evince dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha agito per la risoluzione del contratto di CP_1 compravendita stipulato con la deducendo Parte_1
l'inadempimento della venditrice per averle consegnato merce in quantità inferiore rispetto a quanto ordinato e pagato in anticipo;
ha riferito, inoltre, quale fatto di maggior gravità, che la maggior parte delle lattine contenenti salsa di pomodoro, del tipo “Velvety Tomatoes”
A10, erano avariate (“tale prodotto all'interno era nero e odorava di marcio, sotto il coperchio erano presenti tracce di muffa”) e che la fornitura di fagioli non era conforme a quanto richiesto (“i fagioli diventavano marroni”); ha allegato altresì che il container contenente i fagioli era arrivato in dogana senza la documentazione necessaria per lo sdoganamento.
La società convenuta ha contestato l'esistenza dell'inadempimento perché la merce, all'atto dello sdoganamento, era stata controllata dalla Food and drug administration (FDA) e sottoposta ai dovuti controlli sanitari anche;
inoltre la contestazione dei vizi era CP_2 avvenuta solo dopo la seconda consegna, anche pagata in anticipo;
14 quanto alla contestazione del mancato recapito di parte della merce ordinata e pagata, la convenuta osservava che il controllo doganale della corrispondenza dei colli in transito con quelli descritti nelle bolle di accompagnamento escludeva ogni possibilità del passaggio in quantità difformi.
Il Tribunale è pervenuto alla declaratoria di risoluzione del contratto affermando che “Le circostanze dedotte da parte attrice trovano riscontro non solo sulla base della documentazione allegata nella produzione di parte attrice, ed in particolare dalle foto allegata in atti, bensì, soprattutto da ciò che emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi” (v. sentenza pag. 3 e 4).
Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non possono essere condivise perché non si fondano su adeguata valutazione del complesso delle risultanze istruttorie;
inoltre ha del tutto omesso di valutare la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti per la risoluzione del contratto, sia pure alla luce della disciplina dettata dal codice civile.
È documentato e comunque non contestato che la compravendita in controversia ha avuto ad oggetto una consistente fornitura di conserve di pomodori (pelati e velvety) e di fagioli confezionati in lattine, al prezzo complessivo, corrisposto dalla compratrice in due rate anticipate, di 112.135,00 dollari (v. fattura pro forma dell Parte_1
[...]
La prima consegna della merce (due containers di conserve di pomodoro) è avvenuta nell'agosto del 2012, la seconda (fagioli in scatola) tra la fine di settembre e il 1° ottobre dello stesso anno (v. ONr corrispondenza via mail tra dipendenti della mail del 29.01.2013 da a e mail del 30.01.2013 inviata da Parte_3 ONroparte_15 quest'ultima, per conto della , all'avv. Guidetti, prodotta in CP_9 primo grado dall'attrice).
Con comunicazione del 4 febbraio 2013, l'avv. Guidetti, incaricato dalla compratrice , contestava l'inadempimento alla CP_9 Parte_1 asserendo che la fornitura delle conserve di pomodoro non
[...]
15 corrispondeva alle quantità richieste e pagate e che il prodotto “Velvety
Tomatoes” A 10 e i fagioli in scatola presentavano difetti di qualità che li rendevano inidonei alla commercializzazione.
Occorre innanzitutto rilevare che l'asserita “non conformità” della partita di fagioli, oggetto della seconda consegna, non ha trovato alcun riscontro documentale né i testi escussi hanno riferito alcunché in merito alla qualità di tale merce;
anzi, che detta merce non presentasse alcun vizio risulta comprovata dalle stesse produzioni documentali dell'attrice in primo grado.
In particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le dipendenti della ONr nella mail del 29.01.2013 proveniente da inviata alla Parte_3 signora , la mittente riferiva che “on September 28, ONroparte_15
29, and October 1, 2012 – we received the 5 containers of beans.
Everything with the beans were received fine” (iRiguardo ai fagioli consegnati, tutto bene”); inoltre, nella mail inviata dalla Parte_4 all'avv. Guidetti, alcuna doglianza veniva espressa con riguardo alla qualità di tale merce.
Quanto alla lamentata non conformità della partita di salsa di pomodori, va rilevato che nelle suddette mail nonché nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado i vizi della merce venivano lamentati esclusivamente in relazione alle lattine contenenti il prodotto
Velvety Tomatoes A10, il cui prezzo, come emerge dalla fattura pro forma prodotta dall'attrice in primo grado, era pari a 11.407,50 dollari, corrispondente a circa il 10% dell'importo dell'intera fornitura oggetto della compravendita.
I testimoni, e , nel confermare le Testimone_1 Testimone_2 doglianze dell'attrice, hanno fatto riferimento esclusivamente alle conserve di pomodori: “la merce contenente nei cartoni era scoppiata”
( , “posso riferire di aver visto che la merce venduta dalla ditta Tes_1
si presentava in scatole con la parte superiore gonfia per una Parte_1 parte della merce ed altre scatole in cartoni già esplosi perché il cartone si presentava sporco di pomodoro” ( ). Tes_2
16 Orbene, anche a voler ritenere comprovata, sulla base delle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado e della documentazione fotografica prodotta(che, peraltro, neanche risulta essere stata sottoposta alla visione dei testi), la non conformità all'uso di parte della intera fornitura – la salsa di pomodoro del tipo Velvety
Tomatoes A10- detta circostanza, ad avviso di questa Corte non integra un “inadempimento essenziale”, presupposto per lo scioglimento dell'intero contratto a norma degli artt. 49 e 25 della
Convenzione di Vienna.
Come si desume dal complesso delle disposizioni in essa contenute la risoluzione del contratto, in presenza della violazione di un obbligo posto a carico del venditore ex art. 35, quale la consegna di merce non conforme, rappresenta l'extrema ratio;
infatti essa contempla vari rimedi “riparatori”, quali richiesta di sostituzione della merce (art. 46), la concessione di un termine per l'adempimento o per l'esatto adempimento (art. 46), la riduzione del prezzo (art. 50), tutti volti al mantenimento del contratto, allorquando ciò sia possibile e l'interesse del compratore non risulti irrimediabilmente leso.
Non a caso l'art. 49, nel caso di avvenuta consegna delle merci, dispone che “l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto: …b ) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole”, in tal modo limitando ulteriormente il ricorso allo scioglimento del contratto.
Nella specie va rilevato che il contratto dedotto in lite aveva ad oggetto un'unica fornitura di prodotti conservieri (pomodori e fagioli in scatola), che, a prescindere dai tempi della consegna, va unitariamente considerata;
di conseguenza, ai fini della valutazione dell'essenzialità dell'inadempimento presupposto per la risoluzione, l'inadempimento di singole prestazioni deve essere valutato con riferimento al contenuto economico del contratto nella sua unitarietà complessiva.
In tale ottica, la accertata non conformità solo di una esigua parte dell'intera fornitura (convenuta al prezzo di 112.135,00 dollari) non
17 configura un inadempimento essenziale tale da alterare tout court l'equilibrio dell'intero contratto, non avendo peraltro l'appellata mai posto in discussione di non aver commercializzato la restante maggior parte della fornitura.
L'acquirente sarebbe stata tutt'al più legittimata a proporre CP_9 utilmente una domanda di risoluzione parziale del contratto, ex art. 51, primo comma, della Convenzione di Vienna, limitata alla merce risultata non conforme e a quella asseritamente mancante (del valore dichiarato di 2.777,25 dollari), magari previo esperimento degli altri rimedi previsti e in conseguenza del netto rifiuto della Parte_1 di adempiere esattamente la propria prestazione.
Tale domanda, finalizzata ad ottenere, in mancanza di risoluzione integrale, quanto meno quella parziale riferita alla merce non conforme, non è stata esplicitamente proposta in primo grado per cui
è preclusa a questa Corte la disamina di tale profilo.
Peraltro, procedendo anche ad una valutazione dell'essenzialità dell'inadempimento anche sotto il profilo soggettivo, in analogia con i principi elaborati dalla giurisprudenza italiana per la valutazione della sua gravità, non può non rilevarsi che la prima contestazione è stata eseguita dopo ben sette mesi dalla consegna delle conserve di pomodori, nonostante, a dire della stessa appellata, ne avesse immediatamente rilevato i lamentati difetti e, comunque, sei mesi dopo dall'ultima consegna, che pure veniva pagata integralmente anticipatamente, a dimostrazione che l'interesse della compratrice non
è stato attinto in forma grave.
A tal proposito assume particolare rilievo la circostanza che nella mail inviata dalla signora per conto della all'avv. ONroparte_15 CP_9
Guidetti la mittente rappresentava esclusivamente che “la ditta vuole avere indietro i soldi che sono stati pagati per la salsa rimasta invenduta” nonché il risarcimento del danno per la merce non conforme;
ciò dimostra la persistenza dell'interesse a mantenere gli effetti dell'intero contratto.
18 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla nei confronti della va Parte_5 Parte_1 rigettata perché infondata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente . Parte_5
In ossequio al medesimo principio di soccombenza la ONroparte_2
va condannata al pagamento delle spese di lite del
[...] presente grado in favore della esse vanno liquidate Parte_1 come in dispositivo.
Infine, rilevato che l'impugnazione incidentale è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), la è tenuta a ONroparte_2 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza. n. 385 del 20.02.2023, pubblicata il 2.03.23, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio iscritto al n. 3592/13, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t.; ONroparte_2
2) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla nei confronti della Parte_5 Parte_1
3) condanna la al pagamento, in favore della Parte_5 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che per il
[...] primo grado liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e per il secondo grado liquida in euro
19 1.138,50 per contributo unificato ed euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
4) condanna la al pagamento, in favore ONroparte_2 della delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
5) dichiara la tenuta al versamento di ONroparte_2 un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002).
Così deciso in Salerno il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr. Aldo Gubitosi
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