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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Emma Manzionna consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1451/2024 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 91/2024 notificata il 9.10.2024
TRA
(avv.to Daleno Antonia Patrizia) Parte_1
Contro
(avv.ti Oronzo Federica, Oronzo Alberto) CP_1
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 91/2024 notificata il 9.10.2024, il Tribunale di Trani Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale con sede in Andria alla Via C. Goldoni n. 48.
Accoglieva il ricorso presentato dal PM in ragione degli indici di insolvenza emersi nel corso del procedimento penale iscritto a carico del predetto e rubricato al n. 4873/2022
r.g.n.r., originato dalla denuncia querela sporta da taluni promissari acquirenti di immobili promessi in vendita nel 2009 e mai consegnati pagina 1 di 5 Affermava che il superamento delle soglie dimensionali era evincibile dallo stato patrimoniale al 31.12.2020, sottoscritto dal Fisfola, allegato all'atto costitutivo della di cui il predetto era socio accomandante. Controparte_2
Spiegava che, al momento della costituzione di detta società in accomandita semplice, il aveva conferito alla stessa l'intera ditta individuale avente un attivo patrimoniale, Pt_1
al 31.12.2020, pari ad € 369.000,13 ed un passivo pari ad € 368.000,13.
Ravvisava lo stato di insolvenza alla luce della relazione dell'OCC depositata nel procedimento ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 n. 2763/2021 r.g.v.g, pendente innanzi al Tribunale di Trani da cui emergeva l'impossibilità del di far fronte al Pt_1
pagamento di debiti anche di importo contenuto ( cfr. debito di Casa Edile di €
2.829,24, Eni s.p.a. per € 4.216,58, Findomestic € 2.500,00 per carta di credito,
Compass s.p.a. per € 4.000,00 per carta di credito).
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo contestando la violazione Parte_1
del disposto di cui all'art. 2 CCII poiché ricopriva la qualifica di imprenditore minore come tale non assoggettabile alla Liquidazione Giudiziale come emergente dalla copiosa documentazione depositata dalla Guardia di Finanza.
Deduceva, altresì, che la notizia di reato che aveva generato la richiesta del PM era esitata in un decreto di archiviazione
Instava per l'accoglimento del reclamo.
Si costituiva la creditrice deducendo che: CP_1
- il , in data 20.12.2021, aveva depositato ricorso per la dichiarazione di Pt_1
apertura dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento instando, altresì, per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare NRGE
116/2013 all'epoca pendente;
- si era opposta al piano del consumatore atteso che, a fronte di un debito
Contro complessivo nei confronti della pari ad € 126.035,77, il piano prevedeva il versamento di soli € 72.000,00 dilazionato in n. 84 rate mensili e con ritrattazione del mutuo per almeno il 20% dello stesso;
pagina 2 di 5 - a seguito di numerosi rinvii, in data 11.07.2023, il debitore aveva presentato, nello stesso procedimento, il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 14/2019;
- nelle more, in data 30.10.2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani aveva chiesto al medesimo Tribunale di Trani l'apertura della liquidazione giudiziale di , in ragione degli indici di insolvenza emersi nel corso Parte_1
del procedimento penale iscritto al NRGNR 4873/2022, originato dalla denuncia querela sporta da alcuni promissari acquirenti di immobili promessi in vendita dal
– che ne avrebbe dovuto approntare la costruzione – e mai consegnati. Pt_1
Instava per il rigetto del reclamo.
La Curatela non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Orbene, nel caso di specie, , titolare dell'omonima ditta individuale, ha Parte_1
dedotto di ricoprire la qualifica di imprenditore minore senza, tuttavia, allegare e/o produrre alcuna documentazione a riscontro, ma limitandosi ad un rinvio generico alla
“copiosa documentazione depositata agli atti dalla Guardia di Finanza” (vd. pag. 3 del reclamo).
Al contrario il Tribunale, in merito ai requisiti di cui all'art. 2 CCII, ha ricostruito il superamento delle soglie dimensionali dallo stato patrimoniale al 31.12.2020- sottoscritto dal allegato all'atto costitutivo della Pt_1 Controparte_2
” di cui il è socio accomandante.
[...] Pt_1
Dallo stato patrimoniale, costituente, peraltro, l'unica documentazione contabile riferibile specificamente alla ditta individuale del Fisfola, emerge che quest'ultimo, al momento della costituzione della predetta società in accomandita semplice, ha conferito pagina 3 di 5 alla stessa l'intera ditta individuale avente un attivo patrimoniale, al 31.12.2020, pari ad
€ 369.000,13 ed un passivo pari ad € 368.000,13.
Trattasi di emergenze documentali avverso le quali alcuna specifica censura è stata sollevata dal reclamante.
Lo stesso dicasi per la sussistenza dello stato di insolvenza desunto dal Tribunale dalla relazione dell'OCC depositata nel procedimento ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Trani ( rubricata al n. 2763/2021 r.g.v.g.) da cui emerge l'impossibilità di adempiere anche obbligazioni di esiguo valore ( cfr. debito di Casa Edile di € 2.829,24, Eni s.p.a. per € 4.216,58, Findomestic € 2.500,00 per carta di credito, Compass s.p.a. per € 4.000,00 per carta di credito).
Avverso tale motivazione alcuna specifica censura è stata articolata dal reclamante che non ha neppure indicato entrate idonee per far fronte alla debitoria.
Non incide sul presente giudizio il decreto di archiviazione depositato dal reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.
55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Nulla per le spese della Curatela in quanto non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in € 8.469,00 oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%
Nulla per le spese della Curatela non costituita pagina 4 di 5 pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, dell'11.02.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Emma Manzionna consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1451/2024 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 91/2024 notificata il 9.10.2024
TRA
(avv.to Daleno Antonia Patrizia) Parte_1
Contro
(avv.ti Oronzo Federica, Oronzo Alberto) CP_1
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 91/2024 notificata il 9.10.2024, il Tribunale di Trani Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale con sede in Andria alla Via C. Goldoni n. 48.
Accoglieva il ricorso presentato dal PM in ragione degli indici di insolvenza emersi nel corso del procedimento penale iscritto a carico del predetto e rubricato al n. 4873/2022
r.g.n.r., originato dalla denuncia querela sporta da taluni promissari acquirenti di immobili promessi in vendita nel 2009 e mai consegnati pagina 1 di 5 Affermava che il superamento delle soglie dimensionali era evincibile dallo stato patrimoniale al 31.12.2020, sottoscritto dal Fisfola, allegato all'atto costitutivo della di cui il predetto era socio accomandante. Controparte_2
Spiegava che, al momento della costituzione di detta società in accomandita semplice, il aveva conferito alla stessa l'intera ditta individuale avente un attivo patrimoniale, Pt_1
al 31.12.2020, pari ad € 369.000,13 ed un passivo pari ad € 368.000,13.
Ravvisava lo stato di insolvenza alla luce della relazione dell'OCC depositata nel procedimento ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 n. 2763/2021 r.g.v.g, pendente innanzi al Tribunale di Trani da cui emergeva l'impossibilità del di far fronte al Pt_1
pagamento di debiti anche di importo contenuto ( cfr. debito di Casa Edile di €
2.829,24, Eni s.p.a. per € 4.216,58, Findomestic € 2.500,00 per carta di credito,
Compass s.p.a. per € 4.000,00 per carta di credito).
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo contestando la violazione Parte_1
del disposto di cui all'art. 2 CCII poiché ricopriva la qualifica di imprenditore minore come tale non assoggettabile alla Liquidazione Giudiziale come emergente dalla copiosa documentazione depositata dalla Guardia di Finanza.
Deduceva, altresì, che la notizia di reato che aveva generato la richiesta del PM era esitata in un decreto di archiviazione
Instava per l'accoglimento del reclamo.
Si costituiva la creditrice deducendo che: CP_1
- il , in data 20.12.2021, aveva depositato ricorso per la dichiarazione di Pt_1
apertura dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento instando, altresì, per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare NRGE
116/2013 all'epoca pendente;
- si era opposta al piano del consumatore atteso che, a fronte di un debito
Contro complessivo nei confronti della pari ad € 126.035,77, il piano prevedeva il versamento di soli € 72.000,00 dilazionato in n. 84 rate mensili e con ritrattazione del mutuo per almeno il 20% dello stesso;
pagina 2 di 5 - a seguito di numerosi rinvii, in data 11.07.2023, il debitore aveva presentato, nello stesso procedimento, il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 14/2019;
- nelle more, in data 30.10.2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani aveva chiesto al medesimo Tribunale di Trani l'apertura della liquidazione giudiziale di , in ragione degli indici di insolvenza emersi nel corso Parte_1
del procedimento penale iscritto al NRGNR 4873/2022, originato dalla denuncia querela sporta da alcuni promissari acquirenti di immobili promessi in vendita dal
– che ne avrebbe dovuto approntare la costruzione – e mai consegnati. Pt_1
Instava per il rigetto del reclamo.
La Curatela non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
L'art 121 del D.lgs 14/2019 dispone “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sia in stato di insolvenza”.
Orbene, nel caso di specie, , titolare dell'omonima ditta individuale, ha Parte_1
dedotto di ricoprire la qualifica di imprenditore minore senza, tuttavia, allegare e/o produrre alcuna documentazione a riscontro, ma limitandosi ad un rinvio generico alla
“copiosa documentazione depositata agli atti dalla Guardia di Finanza” (vd. pag. 3 del reclamo).
Al contrario il Tribunale, in merito ai requisiti di cui all'art. 2 CCII, ha ricostruito il superamento delle soglie dimensionali dallo stato patrimoniale al 31.12.2020- sottoscritto dal allegato all'atto costitutivo della Pt_1 Controparte_2
” di cui il è socio accomandante.
[...] Pt_1
Dallo stato patrimoniale, costituente, peraltro, l'unica documentazione contabile riferibile specificamente alla ditta individuale del Fisfola, emerge che quest'ultimo, al momento della costituzione della predetta società in accomandita semplice, ha conferito pagina 3 di 5 alla stessa l'intera ditta individuale avente un attivo patrimoniale, al 31.12.2020, pari ad
€ 369.000,13 ed un passivo pari ad € 368.000,13.
Trattasi di emergenze documentali avverso le quali alcuna specifica censura è stata sollevata dal reclamante.
Lo stesso dicasi per la sussistenza dello stato di insolvenza desunto dal Tribunale dalla relazione dell'OCC depositata nel procedimento ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Trani ( rubricata al n. 2763/2021 r.g.v.g.) da cui emerge l'impossibilità di adempiere anche obbligazioni di esiguo valore ( cfr. debito di Casa Edile di € 2.829,24, Eni s.p.a. per € 4.216,58, Findomestic € 2.500,00 per carta di credito, Compass s.p.a. per € 4.000,00 per carta di credito).
Avverso tale motivazione alcuna specifica censura è stata articolata dal reclamante che non ha neppure indicato entrate idonee per far fronte alla debitoria.
Non incide sul presente giudizio il decreto di archiviazione depositato dal reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n.
55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Nulla per le spese della Curatela in quanto non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in € 8.469,00 oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%
Nulla per le spese della Curatela non costituita pagina 4 di 5 pone a carico della reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, dell'11.02.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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