Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03661/2025REG.PROV.COLL.
N. 02462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2022, proposto da
SA Di TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Mario Epifanio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ciorlano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marcaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5646/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciorlano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza in collegamento da remoto dell'avv. Marcaccio, nonché dell’avv. Russo in sostituzione di Epifanio.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Campania, il sig. SA Di TE – nella dedotta qualità di proprietario dei terreni ubicati in agro del Comune di Ciorlano, loc. Ravone, contraddistinti in catasto al Foglio 10 particelle n. 5207, 5208 e 229 – ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 19 del 12.12.2020 prot. n.4231, con la quale il Comune di Ciorlano, vista la nota prot. n. 892/2929 del 04.02.2020 del Servizio Carabinieri Forestale di Letino, con cui si comunicava l’avvenuta realizzazione delle opere ivi riportate, gli ha ordinato di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere abusive, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica dell’ordinanza, con ulteriore avviso, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 d.P.R. n. 380/2001, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, (superficie complessiva pari a mq. 1.409,20,) secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio del Comune.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380/01, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ciorlano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5646/21 il TAR Campania ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. Di TE ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando . Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Ciorlano ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.4.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
2. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce che: “ il manufatto e i quattro locali deposito che sono stati rinvenuti a seguito di accertamento e che il Primo Giudice ritiene essere “diversi” dalle opere già sanate, altro non sono che le medesime opere sempre esistite in loco e descritte nello schizzo planimetrico allegato al verbale di sopralluogo redatto in data 8 giugno 2009 dall’architetto Annamaria Terreri e depositato tra gli allegati del ricorso al Tar ” (cfr. atto di appello, p. 9).
Il motivo è infondato.
Il semplice confronto delle dimensioni e della destinazione delle opere nel tempo sanate o regolarmente costruite con quelle oggetto del provvedimento di demolizione consente di affermare che trattasi di corpi di fabbrica diversi. Invero:
- le prime riguardano un manufatto in struttura mista delle dimensioni di m 4,4 X 4,4 e 0,9 X 2,25 con altezza di m 2,70 e due corpi di fabbrica, uno dei quali meglio qualificabile come tettoia; le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione riguardano invece un manufatto delle dimensioni di mt 5,70 X 5,60 con altezza di mt 2,60 e quatto locali deposito delle dimensioni di m 14,40 X 5,40; 3,70 X 2,80; 2,40 X 3,10 e 4,40 X 2,80;
- a fronte di un manufatto, una baracca e una tettoia, che si assumono costruite prima del 1967, si rinvengono un manufatto di maggiori dimensioni e quattro locali deposito, la cui cubatura totale è ben maggiore di quella degli originari fabbricati;
- dalle foto allegate al sopralluogo dei CC dell’8.6.2009 emerge la discordanza volumetrica tra quanto sanato in passato e quanto oggetto dell’odierno ordine di demolizione.
Per tali ragioni, va escluso il lamentato deficit di istruttoria e di motivazione, costituendo l’atto impugnato espressione di un potere correttamente esercitato.
3. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce la violazione del principio di tutela dell’affidamento stante la dedotta “ ... sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio. In questi casi il Comune dovrebbe ricorrere ad un’adeguata motivazione su quello che era il concreto ed attuale l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto
edilizio minacciato ” (atto di appello, p. 11).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, condivisibilmente chiarito che: “ Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento (in tal senso - ex multis -: Cons. Stato, VI, 27 marzo 2017, n. 1386; id., VI, 6 marzo 2017, n. 1060) ” (C.d.S, AP n. 9/17).
4. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Ciorlano, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO