Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg1569 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1569 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CARBONE PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Vincenzo de Franchis, 39
E
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. IMPROTA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 23,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/01/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli l'01/04/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 21.09.2006, maggiorenne con proprio nucleo Per_1
1
seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 4265/2024 del 23.02.2024 resa nel procedimento RG 22712/2023, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi concordano che la casa sita a Napoli - Quartiere San Giovanni a
Teduccio - alla Via Positano n. 14 - già casa coniugale - viene concordemente assegnata al marito che la vivrà con il figlio per i beni mobili che CP_1
costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere, per tale titolo e ragione, l'una dall'altra;
b) il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con CP_1
collocamento e residenza privilegiata presso il padre;
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e la salute, al lavoro, ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse del figlio, dovranno essere sempre adottate di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
il
2 minore potrà altresì essere accudito e custodito da parenti disponibili o persone all'uopo predisposte, nei periodi di assenza anche se momentanea di uno dei genitori e per i periodi che spettano ciascuno, obbligandosi a prediligere in ogni caso la figura materna o paterna;
c) entrambi i coniugi dichiarano formalmente di rinunciare al proprio reciproco mantenimento;
d) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni giorno e lo stesso potrà CP_1
pernottare anche dalla madre tutte le volte che il minore stesso lo desideri;
in ogni caso il minore trascorrerà tre pomeriggi a settimana con la madre dall'orario di uscita di scuola sino alle ore 21,30, e a settimane alterne dal venerdì orario di uscita di scuola alla domenica sera.
e) il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25- 26 dicembre lo trascorrerà con CP_1
la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre e il giorno 01 gennaio con il padre.
L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che il minore trascorrerà il periodo di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre.
f) il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo, la mattina fino alle ore 15,00 con uno ed il pomeriggio sino alle ore
20,00 con l'altro genitore ad anni alterni;
g) per quanto riguarda le vacanze Pasquali domenica e lunedì, le trascorrerà CP_1
alternativamente con il padre e con la madre ad anni alterni, il tutto privilegiando le esigenze e desideri del figlio;
h) ognuno dei genitori terrà con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche a settimane non consecutive- durante le vacanze estive (tra luglio ed agosto), da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno, con comunicazione del luogo e recapiti ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso;
resta inteso tra i coniugi che predetto periodo di vacanza verrà trascorso con il genitore di riferimento in deroga al regime di visita;
3 i) allorquando sarà possibile, il giorno del compleanno ed onomastico del figlio verranno trascorsi con entrambi i genitori ovvero, ove mai ciò non fosse possibile e di uscita di scuola sino alle ore 18,00 con uno ed il pomeriggio sino alle ore 22,00 con l'altro genitore ad anni alterni;
j) il giorno della Festa del Papà e il giorno della Festa della Mamma, nonché i giorni dei compleanni dei genitori, saranno trascorsi dal minore con il genitore cui è attribuita la festività, anche in deroga al regime di visita;
k) atteso il tempo paritario che il minore trascorrerà con i genitori, la sig.ra
[...]
provvederà direttamente al mantenimento diretto del piccolo Parte_2 CP_1
l) la Sig.ra corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute dal Parte_2
padre in favore del figlio secondo il protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Napoli n. 1593 del 7.03.2018 che espressamente si richiama e di cui i coniugi cui sono stati resi edotti;
m) i genitori avranno facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria residenza unitamente a quella del figlio;
le parti ne dovranno dare comunicazione all'altro genitore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, con congruo preavviso di 30 giorni;
n) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
si impegnano altresì ad ascoltare il minore per ogni scelta che li riguardino. I genitori si impegnano altresì, nel rispetto delle esigenze di sana crescita e desiderio del figlio, sin d'ora a far avere e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano in quest'ottica a far partecipare il minore a cerimonie ed eventi che riguardino le proprie famiglie di origine - anche in deroga al regime di visita - dando tuttavia priorità alla volontà dei minori stessi;
o) visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n.1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il
4 rilascio ed il rinnovo del passaporto con divieto di annotazione dei minori sul passaporto dei genitori;
p) per tutto quanto non previsto, i coniugi si rimettono alle vigenti disposizioni di
Legge in materia di diritto di famiglia. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. VII, Nuova Legge Professionale Forense (L. n. 247 del
31.12.12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli l'01/04/2006 (atto n.15, parte I, s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
5 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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