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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2022 promossa da:
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata in Olbia, via Lazio Parte_1 C.F._1
44, presso e nello studio dell'avvocato Giuseppe Durgoni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
P.I. in persona dell'Amministratore unico nonché legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Ing. elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale CP_2 Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983 Persona_1
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.2.2025
Per parte attrice : ha confermato le conclusioni come da atto di citazione che qui si riportano:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi già specificati, la nullità delle fatture n. 202001734906, del 13/10/2020, da € 2.059,10, n. 20210099285500, del 04/06/2021, da € 608,52, n. 20220023274800, del 11/02/2022, da € 891,46 e n. 20220093495500, del 03/06/2022, da € 714,65, intestate alla sig.ra , perché riferentisi ad un contatore non funzionante. Parte_1
2) In via subordinata, rideterminare la somma totale dovuta per il periodo portato nelle fatture contestate, utilizzando qualsiasi metodo gradito a questo Ill.mo Giudice, tenendo anche conto dei periodi di tempo ormai prescritti, in luogo delle quattro precedenti bollette, quando dopo avere proceduto al controllo del contatore che ha dato corso alle bollette contestate questo sarà dichiarato non funzionante, come già visibile dal documento inviato da CP_1
pagina 1 di 4 3) Per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra a Pt_1 titolo di danno esistenziale, per essersi dovuta difendere in giudizio per una richiesta di pagamento illegittima (giudizio che si sarebbe potuto evitare se controparte avesse acconsentito alle mie richieste stragiudiziali di sottoporre a controllo il contatore della sig.ra quantificati in euro 1.000,00 Pt_1
(mille/00), oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che questo Ill.mo Giudice riterrà dovuta all'esito dell'istruttoria. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.
Per parte convenuta : ha confermato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta che qui si riportano:
Nel merito, in via principale: - in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
In via riconvenzionale:
- accertare la sussistenza del diritto di credito di nei confronti dell'attrice a titolo di CP_1 consumi idrici contabilizzati nel contesto delle fatture nn. 20220093495500 del 3.06.2022; 20220023274800 dell'11.02.2022; 20210099285500 del 4.06.2021; 202001734906 del 13.10.2020, nella misura complessiva di € 3.759,52 e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento del suddetto importo ovvero della diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati in ogni singola fattura fino al giorno del saldo, nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D dello stesso;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio:
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato in data 3 settembre 2022, regolarmente notificato, Pt_1 ha convenuto in giudizio la 54 la quale premesso di essere titolare di un
[...] CP_1 contratto di somministrazione di consumo idrico con codice cliente ha CP_1 P.IVA_2 contestato la richiesta di pagamento della somma di € 4.273,73 relativa alle fatture non pagate di seguito elencate: n. 202001734906, del 13.10.2020, da € 2.059,10 , n. 20210099285500, del 04.06.2021, da € 608,52, n. 20220023274800, del 11.02.2022, da € 891,46 , n. 20220093495500, del 03.06.2022, da € 714,65. In particolare ha dedotto l'anomalia dei consumi attribuita al malfunzionamento del contatore che per alcuni periodi considerati dalle fatture ha registrato consumi abnormi;
-che nonostante le numerose richieste di sottoporre a verifica il contatore per consumi eccessivi solo in data 04.02.2022 la si accorge che il contatore con matricola 16JA139083 non CP_1 funziona e lo sostituisce, scrivendo “contatore guasto fermo”. Ha concluso come in epigrafe riportato.
La si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 contestando la domanda chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto che a seguito delle rilevazioni dei consumi sono state emesse le fatture in contestazione, affermava la legittimità e la correttezza della fatturazione formulando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 3.759,72; ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 4 La causa, istruita attraverso prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°
La domanda è parzialmente fondata. Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 del c.d. Servizio idrico integrato che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, la depurazione dei reflui, condotti in fognatura.
Considerato che
parte attrice ha dedotto il malfunzionamento del contatore la giurisprudenza di legittimità afferma che “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante […] (Cass. n. 23699/2016). Nel caso in esame pertanto a parte convenuta incombeva l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore . Nel processo si è dato corso alla consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruire dei consumi e rideterminare così il credito di come da quesiti peritali di cui all'ordinanza ammissiva del 6 CP_1 aprile 2023. La consulenza tecnica d'ufficio viene condivisa siccome immune da vizi e vengono fatte proprie le conclusioni dell'ausiliario Ing. Persona_2
Il CTU nominato all'esito degli accertamenti peritali ha riscontrato il malfunzionamento del contatore e dai calcoli a tal fine eseguiti risulta che il credito della deve essere rideterminato nella CP_1 minore somma di € 1.092,54 (vedi Ctu, pag. 14), oltre interessi di mora da ogni singola scadenza al saldo nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e allegato D, relativa ai consumi idrici di cui alle fatture oggetto di causa per il periodo in questione.
La domanda di risarcimento del danno esistenziale (componente di danno non patrimoniale) proposta dall'attrice deve, invece, essere respinta, non avendo la stessa dimostrato di aver subito un pregiudizio alla vita di relazione.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti, vengono compensate per la metà e la restante metà viene liquidata come da dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM 55/2014 modificato dal DM n. 147 /2022 per tutte le fasi concretamente svolte. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1 della somma di € 1.092,54, oltre interessi moratori come in motivazione, dovuta per i consumi idrici di cui alle fatture per cui è causa;
2. rigetta la domanda di risarcimento per danno esistenziale proposta dall'attrice;
3.condanna la società convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 1400,00 per compenso professionale, oltre € 98,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
pagina 3 di 4
4. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nuoro, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2022 promossa da:
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata in Olbia, via Lazio Parte_1 C.F._1
44, presso e nello studio dell'avvocato Giuseppe Durgoni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
P.I. in persona dell'Amministratore unico nonché legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Ing. elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale CP_2 Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983 Persona_1
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.2.2025
Per parte attrice : ha confermato le conclusioni come da atto di citazione che qui si riportano:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi già specificati, la nullità delle fatture n. 202001734906, del 13/10/2020, da € 2.059,10, n. 20210099285500, del 04/06/2021, da € 608,52, n. 20220023274800, del 11/02/2022, da € 891,46 e n. 20220093495500, del 03/06/2022, da € 714,65, intestate alla sig.ra , perché riferentisi ad un contatore non funzionante. Parte_1
2) In via subordinata, rideterminare la somma totale dovuta per il periodo portato nelle fatture contestate, utilizzando qualsiasi metodo gradito a questo Ill.mo Giudice, tenendo anche conto dei periodi di tempo ormai prescritti, in luogo delle quattro precedenti bollette, quando dopo avere proceduto al controllo del contatore che ha dato corso alle bollette contestate questo sarà dichiarato non funzionante, come già visibile dal documento inviato da CP_1
pagina 1 di 4 3) Per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra a Pt_1 titolo di danno esistenziale, per essersi dovuta difendere in giudizio per una richiesta di pagamento illegittima (giudizio che si sarebbe potuto evitare se controparte avesse acconsentito alle mie richieste stragiudiziali di sottoporre a controllo il contatore della sig.ra quantificati in euro 1.000,00 Pt_1
(mille/00), oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che questo Ill.mo Giudice riterrà dovuta all'esito dell'istruttoria. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.
Per parte convenuta : ha confermato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta che qui si riportano:
Nel merito, in via principale: - in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
In via riconvenzionale:
- accertare la sussistenza del diritto di credito di nei confronti dell'attrice a titolo di CP_1 consumi idrici contabilizzati nel contesto delle fatture nn. 20220093495500 del 3.06.2022; 20220023274800 dell'11.02.2022; 20210099285500 del 4.06.2021; 202001734906 del 13.10.2020, nella misura complessiva di € 3.759,52 e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento del suddetto importo ovvero della diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati in ogni singola fattura fino al giorno del saldo, nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D dello stesso;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio:
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato in data 3 settembre 2022, regolarmente notificato, Pt_1 ha convenuto in giudizio la 54 la quale premesso di essere titolare di un
[...] CP_1 contratto di somministrazione di consumo idrico con codice cliente ha CP_1 P.IVA_2 contestato la richiesta di pagamento della somma di € 4.273,73 relativa alle fatture non pagate di seguito elencate: n. 202001734906, del 13.10.2020, da € 2.059,10 , n. 20210099285500, del 04.06.2021, da € 608,52, n. 20220023274800, del 11.02.2022, da € 891,46 , n. 20220093495500, del 03.06.2022, da € 714,65. In particolare ha dedotto l'anomalia dei consumi attribuita al malfunzionamento del contatore che per alcuni periodi considerati dalle fatture ha registrato consumi abnormi;
-che nonostante le numerose richieste di sottoporre a verifica il contatore per consumi eccessivi solo in data 04.02.2022 la si accorge che il contatore con matricola 16JA139083 non CP_1 funziona e lo sostituisce, scrivendo “contatore guasto fermo”. Ha concluso come in epigrafe riportato.
La si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 contestando la domanda chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto che a seguito delle rilevazioni dei consumi sono state emesse le fatture in contestazione, affermava la legittimità e la correttezza della fatturazione formulando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 3.759,72; ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 4 La causa, istruita attraverso prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°
La domanda è parzialmente fondata. Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 del c.d. Servizio idrico integrato che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, la depurazione dei reflui, condotti in fognatura.
Considerato che
parte attrice ha dedotto il malfunzionamento del contatore la giurisprudenza di legittimità afferma che “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante […] (Cass. n. 23699/2016). Nel caso in esame pertanto a parte convenuta incombeva l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore . Nel processo si è dato corso alla consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruire dei consumi e rideterminare così il credito di come da quesiti peritali di cui all'ordinanza ammissiva del 6 CP_1 aprile 2023. La consulenza tecnica d'ufficio viene condivisa siccome immune da vizi e vengono fatte proprie le conclusioni dell'ausiliario Ing. Persona_2
Il CTU nominato all'esito degli accertamenti peritali ha riscontrato il malfunzionamento del contatore e dai calcoli a tal fine eseguiti risulta che il credito della deve essere rideterminato nella CP_1 minore somma di € 1.092,54 (vedi Ctu, pag. 14), oltre interessi di mora da ogni singola scadenza al saldo nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e allegato D, relativa ai consumi idrici di cui alle fatture oggetto di causa per il periodo in questione.
La domanda di risarcimento del danno esistenziale (componente di danno non patrimoniale) proposta dall'attrice deve, invece, essere respinta, non avendo la stessa dimostrato di aver subito un pregiudizio alla vita di relazione.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti, vengono compensate per la metà e la restante metà viene liquidata come da dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM 55/2014 modificato dal DM n. 147 /2022 per tutte le fasi concretamente svolte. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1 della somma di € 1.092,54, oltre interessi moratori come in motivazione, dovuta per i consumi idrici di cui alle fatture per cui è causa;
2. rigetta la domanda di risarcimento per danno esistenziale proposta dall'attrice;
3.condanna la società convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 1400,00 per compenso professionale, oltre € 98,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
pagina 3 di 4
4. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nuoro, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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