Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 711/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Giovanna ZORGNIOTTI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sigg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Bene GI (CN) il 08/09/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 2007;
1
a Cuneo (CN) l'08/06/2013 ed a Cuneo (CN) il 03/11/2017; Persona_3
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere pronuncia sulla separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
È stato, pertanto, assegnato termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le stesse hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27 marzo 2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La separazione è stata omologata con sentenza n. 177/2024, pubblicata il 17 luglio 2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza all'11 febbraio 2025 in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
In occasione di tale udienza la difesa delle parti ha richiamato il contenuto delle note congiunte depositate telematicamente in data 22 gennaio 2025 in cui le parti hanno confermato la propria volontà di domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio – con l'inserimento del punto 20) relativamente alla percezione dell'assegno unico famigliare – come segue:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI (doc. 17)
2) I figli sono affidati con modalità condivisa a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente, in modo paritario e di comune accordo, la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente e singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi entrambi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) A tal fine i genitori di comune accordo hanno già deciso che i figli avranno collocazione prevalente nonché la residenza abituale presso la madre in Benevagienna, via I Maggio n. 4, essendo ivi ubicate le istituzioni scolastiche da essi frequentate, mentre la casa coniugale unitamente ai suoi arredi ed alle sue pertinenze verrà ritenuta in proprietà esclusiva dal sig. , senza richiesta di formale Parte_2
2 assegnazione.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
- due pomeriggi infrasettimanali, che sono attualmente determinati nel lunedì e giovedì pomeriggio, con prelievo all'uscita di scuola e rientro a scuola la mattina seguente, ma che potranno variare, su accordo di entrambi i genitori, tenuto conto delle richieste e degli impegni dei figli, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dei nonni che supportano i genitori nella gestione quotidiana dei figli minori;
- due week-end al mese a settimane alterne, da intendersi dal sabato mattina con rientro a scuola il lunedì mattina.
- il venerdì pomeriggio, con prelievo all'uscita di scuola e rientro presso l'abitazione materna il sabato mattina, nella settimana in cui i figli minori trascorreranno il week-end con la madre.
5) Durante le festività natalizie, i figli , e passeranno alternativamente con ciascun Per_1 Per_2 Per_3 genitore una settimana;
in ogni caso trascorreranno il giorno di Natale con un genitore, ed il giorno di
Santo Stefano con l'altro.
6) Durante le festività di Pasqua i figli trascorreranno 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternativamente.
7) Durante le vacanze estive i figli , ed trascorreranno almeno quindici giorni Per_1 Per_2 Per_3 consecutivi con la sig.ra ed almeno quindici giorni consecutivi con il sig. Parte_1 Parte_2
i quali si impegnano vicendevolmente a comunicarsi, con congruo anticipo, gli eventuali luoghi
[...] di villeggiatura e periodi in cui andranno in vacanza .
8) Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere congiuntamente ai propri figli le feste di compleanno e le feste “comandate” quali a titolo meramente esemplificativo comunione e cresima.
9) I genitori prestano il consenso all'iscrizione di ed ad una attività sportiva, scelta Persona_4 Per_3 di comune accordo, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle preferenze di ciascun figlio. Prestano altresì il consenso all'iscrizione al catechismo ed alla ricezione dei sacramenti.
10) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento dei figli ed nella misura del Persona_4 Per_3
50% delle spese ordinarie e straordinarie sostenute e documentate. Ognuno dei genitori sosterrà al
100% le spese ordinarie di vitto ed alloggio, necessarie durante la permanenza dei figli minori presso la propria abitazione.
11) Sono spese straordinarie necessarie, che non richiedono il consenso di entrambi i genitori le spese scolastiche in genere e per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 12) Sono spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori le spese di iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, ulteriori rispetto a quelle trascorse con ciascun genitore, che saranno a carico esclusivo dello stesso.
13) Per quanto non espressamente indicato i genitori rimandano all'allegato piano genitoriale.
14) I coniugi si concedono, sin d'ora, espresso e reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto, dei documenti di identità e ogni altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione sullo stesso dei figli minori , ed . Per_1 Per_2 Per_3
ALTRE CONDIZIONI PATRIMONIALI
15) L'autovettura WOLSWAGEN - GOLF targata FP316YP , già intestata al sig. viene Parte_2 assegnata in proprietà esclusiva al sig. ; l'autovettura SEAT IBIZA targata EK453SV, Parte_2 intestata al sig. , viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 quale provvederà a volturarla a suo nome con l'omologa da parte dell'intestato Ecc.mo Tribunale.
16) Entrambi i coniugi dichiarano di non pretendere reciprocamente alcun contributo alimentare e/o di mantenimento, rinunciandovi espressamente, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
17) Il saldo del conto corrente cointestato acceso presso BENE BANCA Credito Cooperativo Italiano è stato suddiviso in ragione della metà pari ad euro 2790,00 per ciascun coniuge. Per l'effetto i saldi dei conti correnti intestati personalmente a ciascun coniuge saranno di spettanza esclusiva del coniuge unico intestatario.
18) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti pendenti e di avere risolto con il presente atto tutte le questioni patrimoniali ed avere regolato tutti i rapporti aventi origine nella vita coniugale.
19) Le spese legali , fermo l'obbligo solidale verso il legale, saranno divise in ragione del 50%
20) l'assegno unico famigliare, di cui nulla era stato previsto con il ricorso introduttivo, verrà percepito nella misura di 1/3 in favore del sig. e di 2/3 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 mentre le detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 12 febbraio 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori , ed nati dal matrimonio, dei quali conseguentemente si è omesso Per_1 Per_2 Per_3
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, anche in considerazione dell'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a [...]
IA (CN), e , nato l'[...] Bra (CN), celebrato in Bene GI Parte_2
(CN) l'08/09/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte
II, Serie A, dell'anno 2007;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto e alle successive note depositate telematicamente in data 22 gennaio 2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bene GI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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