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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/09/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di AR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1269/2024 R.G. promosso con ricorso in data 29 maggio 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._1 in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88
e
, nata a [...], il [...], C.F. residente CP_2 C.F._2 in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88 rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di AR ( - C.F._3
indirizzo PEC ) presso il cui studio legale in Porto Email_1
Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda con l'adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Per tutelare nel migliore dei modi la tranquillità del figlio minore , lo stesso verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
1 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità, eccezion fatta per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione. La moglie continuerà a vivere assieme al figlio minore nell'abitazione coniugale sita in Comacchio (FE),
Via Motta D'orecchio n. 88, il marito trasferirà la propria residenza in Lido di Spina di
Comacchio Viale Michelangelo n. 234 presso l'abitazione di proprietà della di lui madre. 4.
Ai sensi e per gli effetti dell'art 337 ter, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ed in ogni caso dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del figlio e con gli impegni lavorativi dei genitori.
6. Con riferimento alle ferie per festività (Natale, Pasqua, ecc.) e le vacanze estive, tali periodi verranno tempestivamente organizzati dai genitori di anno in anno. Comunque sia il minore trascorrerà, durante le vacanze estive, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con onere per i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia del figlio. Inoltre, trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno di Natale e quello di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con lo stesso la festività
Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le vacanze natalizie e nel rispetto della predetta alternanza il minore resterà con ciascun genitore o dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania, mentre per il periodo pasquale il bambino trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre così che, ad anni alterni, egli trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà applicata tra le parti anche per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno, il tutto salvo diverso accordo migliorativo.
7. I nonni e gli zii, sia paterni che materni, avranno uguale diritto di frequentare il nipote, vederlo ed ospitarlo presso le rispettive abitazioni, sempre previo accordo con i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dello stesso.
8. Il padre verserà mensilmente e titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma pari ad € 500,00 entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sulle coordinate
IBAN del c/c intestato alla moglie allo stesso ben note.
9. Le spese straordinarie necessarie alla prole verranno ripartire tra i genitori in misura del 50% cadauno e, ove dette spese fossero
2 anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al
Tribunale di AR come di seguito meglio indicato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al
50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le stesse) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# con onere per il genitore proponente di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: Saranno da dividersi al 50%, (con onere
3 di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso. Le spese di cui al precedente punto 8), previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 dal mese successivo all'esborso. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. 10. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti convengono esplicitamente che in considerazione del fatto che essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica reciproca. 11. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 12.
Le spese del presente procedimento saranno ripartite equamente tra i coniugi.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2024, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 settembre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
il 28.03.1976 e , nata a [...] il [...], unitisi in CP_2
matrimonio il 22 giugno 2013 a Comacchio (FE).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AR il giorno 12 settembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di AR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1269/2024 R.G. promosso con ricorso in data 29 maggio 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._1 in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88
e
, nata a [...], il [...], C.F. residente CP_2 C.F._2 in Comacchio (FE), Via Motta D'orecchio n. 88 rappresentati e difesi dall'Avv. Samuele Bellotti del Foro di AR ( - C.F._3
indirizzo PEC ) presso il cui studio legale in Porto Email_1
Garibaldi, Viale Nino Bonnet n. 5, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda con l'adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Per tutelare nel migliore dei modi la tranquillità del figlio minore , lo stesso verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
1 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità, eccezion fatta per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione. La moglie continuerà a vivere assieme al figlio minore nell'abitazione coniugale sita in Comacchio (FE),
Via Motta D'orecchio n. 88, il marito trasferirà la propria residenza in Lido di Spina di
Comacchio Viale Michelangelo n. 234 presso l'abitazione di proprietà della di lui madre. 4.
Ai sensi e per gli effetti dell'art 337 ter, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ed in ogni caso dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 21.00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del figlio e con gli impegni lavorativi dei genitori.
6. Con riferimento alle ferie per festività (Natale, Pasqua, ecc.) e le vacanze estive, tali periodi verranno tempestivamente organizzati dai genitori di anno in anno. Comunque sia il minore trascorrerà, durante le vacanze estive, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con onere per i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia del figlio. Inoltre, trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno di Natale e quello di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con lo stesso la festività
Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le vacanze natalizie e nel rispetto della predetta alternanza il minore resterà con ciascun genitore o dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania, mentre per il periodo pasquale il bambino trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre così che, ad anni alterni, egli trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà applicata tra le parti anche per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno, il tutto salvo diverso accordo migliorativo.
7. I nonni e gli zii, sia paterni che materni, avranno uguale diritto di frequentare il nipote, vederlo ed ospitarlo presso le rispettive abitazioni, sempre previo accordo con i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dello stesso.
8. Il padre verserà mensilmente e titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma pari ad € 500,00 entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sulle coordinate
IBAN del c/c intestato alla moglie allo stesso ben note.
9. Le spese straordinarie necessarie alla prole verranno ripartire tra i genitori in misura del 50% cadauno e, ove dette spese fossero
2 anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al
Tribunale di AR come di seguito meglio indicato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al
50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le stesse) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# con onere per il genitore proponente di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: Saranno da dividersi al 50%, (con onere
3 di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso. Le spese di cui al precedente punto 8), previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 dal mese successivo all'esborso. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. 10. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti convengono esplicitamente che in considerazione del fatto che essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica reciproca. 11. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 12.
Le spese del presente procedimento saranno ripartite equamente tra i coniugi.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 29 maggio 2024, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 12 settembre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
il 28.03.1976 e , nata a [...] il [...], unitisi in CP_2
matrimonio il 22 giugno 2013 a Comacchio (FE).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AR il giorno 12 settembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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