TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1272/2022 (riuniti nn.R.G. 1273/2022 – 1275/2022 – 1276/2022 – 1277/2022)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1272/2022, a cui sono state riunite le cause tra le stesse parti iscritte ai nn.r.g. 1273/2022 – 1275/2022 – 1276/2022 – 1277/2022, promosse da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso DE CUPIS e Raffaele Parte_1
SCIRÈ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Latina, via Cesare Battisti n. 18
- parte opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della
[...]
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 CP_1
- parti opposte
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 234640, prot. 3301 del 5.5.2022, notificata il
20.5.2022, con cui l' gli irrogava la sanzione amministrativa di € 29.500,00 per CP_1
l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2014.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, il difetto di legittimazione passiva per essere stata l'ordinanza notificata solo alla società e non personalmente al ricorrente, il difetto di motivazione,
l'illegittima applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in luogo della più favorevole disciplina della continuazione.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Al presente giudizio sono stati riunite le cause tra le stesse parti iscritte ai nn.r.g.
1273/2022 – 1275/2022 – 1276/2022 – 1277/2022, aventi ad oggetto rispettivamente l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni nn. OI – 235502, OI – 234639, OI – 235504, OI –
235503, per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative agli anni 2015, 2016,
2012, 2013.
I giudizi sono stati istruiti documentalmente. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025, parte opponente ha dato atto che l' ha provveduto alla emissione di nuovi provvedimenti sanzionatori, CP_1
rettificativi di quelli opposti, con rideterminazione nel minimo dell'importo edittale ai sensi del più favorevole ius superveniens di cui al D.L. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 2023, e ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle sanzioni così rideterminate, come da modelli F24 allegati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' , nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha dato atto dell'avvenuto pagamento e CP_1
ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo delle sanzioni con il conseguente pagamento delle stesse da parte dell'opponente hanno determinato il venir meno di ogni contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1272/2022, a cui sono state riunite le cause tra le stesse parti iscritte ai nn.r.g. 1273/2022 – 1275/2022 – 1276/2022 – 1277/2022, promosse da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso DE CUPIS e Raffaele Parte_1
SCIRÈ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Latina, via Cesare Battisti n. 18
- parte opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della
[...]
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 CP_1
- parti opposte
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione – omesso versamento ritenute previdenziali
Conclusioni: come nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 234640, prot. 3301 del 5.5.2022, notificata il
20.5.2022, con cui l' gli irrogava la sanzione amministrativa di € 29.500,00 per CP_1
l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2014.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, il difetto di legittimazione passiva per essere stata l'ordinanza notificata solo alla società e non personalmente al ricorrente, il difetto di motivazione,
l'illegittima applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in luogo della più favorevole disciplina della continuazione.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Al presente giudizio sono stati riunite le cause tra le stesse parti iscritte ai nn.r.g.
1273/2022 – 1275/2022 – 1276/2022 – 1277/2022, aventi ad oggetto rispettivamente l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni nn. OI – 235502, OI – 234639, OI – 235504, OI –
235503, per omesso versamento delle ritenute previdenziali relative agli anni 2015, 2016,
2012, 2013.
I giudizi sono stati istruiti documentalmente. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025, parte opponente ha dato atto che l' ha provveduto alla emissione di nuovi provvedimenti sanzionatori, CP_1
rettificativi di quelli opposti, con rideterminazione nel minimo dell'importo edittale ai sensi del più favorevole ius superveniens di cui al D.L. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 2023, e ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle sanzioni così rideterminate, come da modelli F24 allegati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' , nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha dato atto dell'avvenuto pagamento e CP_1
ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Pertanto, considerato che la sopravvenuta rideterminazione dell'importo delle sanzioni con il conseguente pagamento delle stesse da parte dell'opponente hanno determinato il venir meno di ogni contrasto tra le parti, e con esso l'interesse a coltivare ulteriormente il presente giudizio, in quanto la pronuncia di merito sulla domanda non sortirebbe più alcuna utilità giuridicamente rilevante, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio, definito per cessata materia in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti per la definizione bonaria del contenzioso, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci