Decreto cautelare 20 settembre 2021
Sentenza breve 15 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 20/09/2021, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 00973/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2021, proposto da
-OMISSIS- Soc. Coop. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Laura Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, Azienda -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. Del provvedimento di esclusione disposta a carico dalla ricorrente emesso dall'ULSS in riferimento alServizio di gestione dell'emergenza sanitaria presso il Punto di primo intervento (PPI) del -OMISSIS-;
2. Del provvedimento dell'ULSS con il quale viene disposta la revoca dell'aggiudicazione, lo scorrimento della graduatoria ed eventuale aggiudicazione a favore della seconda classificata, di cui si ignorano estremi e contenuto;
3. Del Bando di gara pubblicato dall'ULSS se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ed emessodall'ULSS in riferimento al Servizio di gestione dell'emergenza sanitaria presso il Punto di primo intervento (PPI) del -OMISSIS-;
4. Del disciplinare di garadell'ULSS in riferimento al Servizio di gestione dell'emergenza sanitaria presso il Punto di primo intervento (PPI) del -OMISSIS-;
5. Del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria se ed in quanto disposto;
6. Del provvedimento di segnalazione dell'esclusione e/o revoca dell'aggiudicazione disposta a carico della ricorrente;
7. Di ogni altro atto consequenziale, connesso, propedeutico a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
8. Del provvedimento di aggiudicazione se ed in quanto disposto a favore della impresa che seguiva in graduatoria di cui si ignorano estremi e contenuti;
9. Del provvedimento del 26.8.2021, recante la richiesta di chiarimenti effettuata da parte della Commissione di Gara alla ricorrente;
10. Del verbale del Seggio di gara del 27.8.2021 emesso dall'ULSS in riferimento al Servizio di gestione dell'emergenza sanitaria presso il Punto di primo intervento (PPI) del -OMISSIS- e recante la esclusione della ricorrente.
NONCHE' PER LA DECLARATORIA
Di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa
RICHIESTA
Della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all'immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell'aggiudicataria – e all'immediato avvio di lavori messi a gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 17 settembre 2021, è stato chiesto l’annullamento del verbale del 27 agosto 2021 con il quale il Seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara indetta dalla -OMISSIS- per l’affidamento del servizio di gestione dell’emergenza sanitaria presso il punto di primo intervento (PPI) del -OMISSIS-;
Vista l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte e le motivazioni ad essa sottese;
considerata la rilevanza delle censure dedotte a sostegno della richiesta di annullamento e ritenuta la necessità di approfondire, nel contradittorio con l’amministrazione interessata i profili di illegittimità denunciati;
Ritenuto, previa audizione informale con l’amministrazione intimata, che la sospensione interinale del provvedimento di esclusione sino alla prima camera di consiglio utile - individuabile, tenuto conto del calendario della Sezione e dei tempi processuali in ragione della data in cui si è perfezionata la notifica via pec del ricorso, in quella del prossimo 6 ottobre 2021 - non rappresenti un arresto eccessivamente prolungato per l’amministrazione, consentendo al contrario di mantenere la situazione inalterata sino alla trattazione collegiale, così evitando l’ulteriore avanzamento della procedura senza aver correttamente ponderato la legittimità della disposta esclusione;
bilanciati gli opposti interessi;
P.Q.M.
ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l’istanza cautelare inaudita altera parte e per l’effetto sospende provvisoriamente il provvedimento di esclusione sino alla trattazione collegiale ex art. 55 c.p.a.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 20 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.