Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1969, n. 2263
CASS
Sentenza 23 giugno 1969

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L'identificazione dei soggetti che rivestono, in un determinato rapporto contrattuale, la qualifica di parti impegnate direttamente alle conseguenze giuridiche del contratto, attiene ad una indagine di merito, che non e sindacabile in Sede di legittimita, ove sia giustificata da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.*

Nel caso in cui le parole usate dalle parti non siano idonee a fornire gli elementi indispensabili per determinare l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, e applicabile il criterio, avente carattere sussidiario, stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 cod.civ., secondo cui, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto. ( Conf. 1048-67, massima n.327401 395-67, massima n.326303).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1969, n. 2263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2263
    Data del deposito : 23 giugno 1969

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