Sentenza 23 giugno 1969
Massime • 2
L'identificazione dei soggetti che rivestono, in un determinato rapporto contrattuale, la qualifica di parti impegnate direttamente alle conseguenze giuridiche del contratto, attiene ad una indagine di merito, che non e sindacabile in Sede di legittimita, ove sia giustificata da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.*
Nel caso in cui le parole usate dalle parti non siano idonee a fornire gli elementi indispensabili per determinare l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, e applicabile il criterio, avente carattere sussidiario, stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 cod.civ., secondo cui, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto. ( Conf. 1048-67, massima n.327401 395-67, massima n.326303).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1969, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1969 |
Testo completo
Nel caso in cui le parole usate dalle parti non siano idonee a fornire gli elementi indispensabili per determinare l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, e applicabile il criterio, avente carattere sussidiario, stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 cod.civ., secondo cui, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto. ( Conf. 1048-67, massima n.327401 395-67, massima n.326303).*