Sentenza 31 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 21 marzo 2019
Parere interlocutorio 26 luglio 2019
Sentenza 1 marzo 2021
Parere definitivo 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 21/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00131/2025 e data 21/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01199/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con sospensiva, proposto dalla signora AN ZZ nei confronti del Ministero dell'Interno e dei signori NO RA; AR ER; ES IS e IA D’AN, per l'annullamento:
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19 /9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 19 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 marzo 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- del provvedimento N.333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - pubblicato nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019, n. 45 e relativi allegati 1), 2) e 3);
- ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 7 settembre 2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il molo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto.
LA SEZIONE
Visto il ricorsso notificato il 19 luglio 2019 e depositato il 20 luglio 2019;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9963 del 16.08.2023 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maria Grazia Vivarelli;
La ricorrente ha partecipato al concorso per l’assunzione di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla G.U.- 4^ serie speciale – “concorsi ed esami” del 26 maggio 2017, risultando idonea alla prova scritta come da graduatoria approvata dal Ministro dell’interno con decreto del 27 ottobre 2017.
L’art. 11, comma 2 bis , del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel consentire l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2019, ha:
- previsto lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017;
- disposto che le assunzioni fossero limitate ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame, secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito;
- stabilito che gli interessati dovessero essere “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” (in tal modo prevedendo tra l’altro che gli aspiranti allievi non avessero compiuto alla data del primo gennaio 2019 il 26° anno di età e che, sempre alla data del primo gennaio 2019, avessero conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado).
L’Amministrazione ha proceduto, pertanto, ad individuare i candidati da convocare, attingendo alla graduatoria degli idonei alla prova scritta formatasi in seno al concorso indetto nel 2017, previa verifica del possesso dei nuovi requisiti anagrafici e di studio.
La ricorrente non è stata convocata dal momento che alla data del primo gennaio 2019 non possedeva i requisiti richiesti.
Con parere interlocutorio n. 2184/2019 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha invitato il Ministero dell’Interno a far pervenire al Consiglio di Stato la prescritta relazione, ai sensi dell’art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, previa comunicazione alla ricorrente e acquisizione di eventuali controdeduzioni.
Il Ministero dell’Interno ha inviato la relazione, in adempimento di quanto richiesto dalla sezione, con nota n. 9963 del 16 agosto 2023 con cui ha altresì comunicato che, per effetto della modifica legislativa di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 260 bis ) la ricorrente è stata assunta nella Polizia di Stato a far data dal 27 gennaio 2021, come confermato anche dalla medesima nella memoria depositata agli atti di questo fascicolo.
In conseguenza di ciò deve riternersi che il ricorso straordinario in trattazione debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone