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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14310 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salvo, Parte_1 con elezione di domicilio a Castelvetrano, via G. D'Alessi n.
4. attore contro
Assessorato Regionale Dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 20.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2022, , riassumendo Parte_1 in questa sede la causa originariamente proposta dinanzi al TAR
Palermo che con sentenza n.24/2022 del 28.01.2021 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ha chiesto l'annullamento del D.D.G. n. 430/Pesca emesso dall'amministrazione regionale convenuta l'8 settembre 2021 con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento dallo stesso richiesto e relativo all'Avviso della misura
1.30 del 2014/2020 “Diversificazione e nuove forme di CP_1 reddito”, per l'importo di € 53.371,49 e contestualmente e stata richiesta la restituzione della somma di € 21.348,60.
Ha denunciato l'illegittimità del provvedimento di revoca, in quanto sarebbe stato adottato in violazione delle disposizioni di cui al Bando relativo al progetto, allegando a sostegno della propria tesi di avere fatto pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione richiesta, attenendosi a quanto previsto dal Bando e a quanto richiesto dall'Assessorato anche in sede di verifica.
Costituitasi l'amministrazione regionale ha contestato quanto asserito dall'attore, affermando la legittimità del suo operato ed evidenziando in particolare che l'attore aveva violato gli obblighi previsti dal bando e dal successivo decreto di proroga e che l'opera finanziata, allo scadere del termine per la sua ultimazione, 30 giugno 2021, non risultava completa e funzionale così come previsto dal bando di attuazione.
Così riassunti brevemente i termini della questione, osserva il Tribunale: con D.D.G. n. 412/pesca dell'11 luglio 2018, la Commissione di valutazione nominata con D.D.G. n. 442 del 24.10.2017, riteneva ammissibile la richiesta presentata da , di Parte_1 partecipazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 30 Reg. CE
508/2014 relativo al bando Regionale per la misura 1.30 CP_1
2014/2020 – “Diversificazione e nuove forme di reddito” di cui al
D.D.G. n. 47 del 31.07.2017 poi modificato con D.D.G. 399 DEL
5.10.2017 e indi veniva concesso un contributo di € 53.371,49, corrispondente al 50% del progetto ritenuto ammissibile, di cui il 40% pari ad euro 21.348,60 veniva liquidato con successivo D.D.G.
633/Pesca del 6 novembre 2018. Nonostante le diverse proroghe concesse, in forza delle quali veniva fissato al 30.06.2021 il termine ultimo concesso per l'ultimazione del progetto (v. D.D.G. n. 751/Pesca del 10 dicembre 2020) e nonostante i numerosi solleciti inoltrati dal Dipartimento della Pesca ed in particolare la nota prot. n. 556 del 15 gennaio 2021, con la quale era richiesto di documentare “a conclusione del progetto ed entro la liquidazione del
SALDO finale” di possedere la qualifica di imprenditore ittico, l'odierno attore non riscontrava né lo stato di avanzamento del progetto né
l'iscrizione alla CCIA. Indi con nota prot. 2715 del 18 febbraio 2021 veniva comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca.
Invero, con nota del 20 febbraio 2021 il beneficiario (odierno attore) aveva comunicato di aver realizzato il 59,63% della spesa ammessa e di essere in ritardo nel completamento del progetto per i problemi causati dal COVID 19, rappresentando altresì di poter concludere i lavori entro i successivi 2 mesi senza tuttavia riferire alcunchè in merito alla richiesta di iscrizione alla competente Camera di Commercio. Tuttavia, neppure entro il termine ultimo concesso e prorogato al 30.06.2021 il beneficiario risultava adempiente.
Ed infatti, sebbene con “Comunicazione di fine lavori PROGETTO:
387DFN/17 – Mis. 1.30” del 30 giugno 2021 il beneficiario affermava che “i lavori si sono conclusi il 30/06/2021” e che “Tutta la documentazione, completa di relative autorizzazioni, per svolgere l'attività secondaria di CP_2 sarà trasmessa prima possibile e comunque entro il 30 luglio 2021”, tuttavia,
l'amministrazione accertava l'assenza della documentazione contabile in originale e la mancata produzione della documentazione relativa alla regolarizzazione sullo stato dell'impresa con riferimento all'esercizio di pesca professionale e assegnava ulteriori 7 giorni per la produzione della documentazione mancante. Infine, decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine e stante il perdurante silenzio del beneficiario,
l'Amministrazione regionale, con D.D.G. 430/Pesca dell'8 settembre
2021, emetteva il provvedimento di revoca oggi impugnato.
Ebbene, a parere del decidente l'agire dell'amministrazione deve ritenersi legittimo.
Ed infatti esaminando la documentazione trasmessa dal e Pt_1 riversata nel presente giudizio va innanzi tutto osservato che non sono state depositate neppure in copia le fatture che lo stesso avrebbe allegato al rendiconto finale presentato all'amministrazione e neppure le attestazioni di conformità delle dette fatture agli originali: è infatti presente un mero elenco di fatture, dal quale si evince che lo stesso ha effettuato il pagamento e la quietanza di numerose fatture in epoca successiva al 30 giugno 2021, laddove, invece, le relative fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e quietanzate entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo, come previsto del bando. Inoltre, non risulta regolarizzata la posizione alla CCIA con codice di attività e Ittiturismo e manca la documentazione attestante il possesso delle competenze professionali per l'esercizio dell'attività diversificata.
Né a fronte di quanto rilevato dall'amministrazione, l'attore ha dato seguito entro l'ulteriore termine di 7 giorni, concessogli con nota prot.
10328 del 22 luglio 2022, all'invito di presentare le fatture e la certificazione in originale, omettendo ancora una volta di riscontrare le richieste dell'autorità amministrativa.
A nulla vale peraltro affermare che l'iscrizione alla CCIA può essere anche oggetto di autocertificazione, atteso che innanzi tutto tale autodichiarazione non risulta prodotta ed in ogni caso poi ciò che era richiesto ai fini del riconoscimento del finanziamento non era tanto il dato formale della mera iscrizione alla CCIA con codice di attività e
Ittiturismo, bensì l'attestazione richiesta era funzionale a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio della pesca professionale, che il
[...] non ha minimamente dimostrato di possedere. Pt_1
Consegue che legittima appare la revoca intimata e la domanda va rigettata.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3810,00 oltre oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da con atto del Parte_1
27.10.2022.
Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'amministrazione convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.810,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, come per legge.
Così deciso a Palermo il 29/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14310 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salvo, Parte_1 con elezione di domicilio a Castelvetrano, via G. D'Alessi n.
4. attore contro
Assessorato Regionale Dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 20.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2022, , riassumendo Parte_1 in questa sede la causa originariamente proposta dinanzi al TAR
Palermo che con sentenza n.24/2022 del 28.01.2021 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ha chiesto l'annullamento del D.D.G. n. 430/Pesca emesso dall'amministrazione regionale convenuta l'8 settembre 2021 con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento dallo stesso richiesto e relativo all'Avviso della misura
1.30 del 2014/2020 “Diversificazione e nuove forme di CP_1 reddito”, per l'importo di € 53.371,49 e contestualmente e stata richiesta la restituzione della somma di € 21.348,60.
Ha denunciato l'illegittimità del provvedimento di revoca, in quanto sarebbe stato adottato in violazione delle disposizioni di cui al Bando relativo al progetto, allegando a sostegno della propria tesi di avere fatto pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione richiesta, attenendosi a quanto previsto dal Bando e a quanto richiesto dall'Assessorato anche in sede di verifica.
Costituitasi l'amministrazione regionale ha contestato quanto asserito dall'attore, affermando la legittimità del suo operato ed evidenziando in particolare che l'attore aveva violato gli obblighi previsti dal bando e dal successivo decreto di proroga e che l'opera finanziata, allo scadere del termine per la sua ultimazione, 30 giugno 2021, non risultava completa e funzionale così come previsto dal bando di attuazione.
Così riassunti brevemente i termini della questione, osserva il Tribunale: con D.D.G. n. 412/pesca dell'11 luglio 2018, la Commissione di valutazione nominata con D.D.G. n. 442 del 24.10.2017, riteneva ammissibile la richiesta presentata da , di Parte_1 partecipazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 30 Reg. CE
508/2014 relativo al bando Regionale per la misura 1.30 CP_1
2014/2020 – “Diversificazione e nuove forme di reddito” di cui al
D.D.G. n. 47 del 31.07.2017 poi modificato con D.D.G. 399 DEL
5.10.2017 e indi veniva concesso un contributo di € 53.371,49, corrispondente al 50% del progetto ritenuto ammissibile, di cui il 40% pari ad euro 21.348,60 veniva liquidato con successivo D.D.G.
633/Pesca del 6 novembre 2018. Nonostante le diverse proroghe concesse, in forza delle quali veniva fissato al 30.06.2021 il termine ultimo concesso per l'ultimazione del progetto (v. D.D.G. n. 751/Pesca del 10 dicembre 2020) e nonostante i numerosi solleciti inoltrati dal Dipartimento della Pesca ed in particolare la nota prot. n. 556 del 15 gennaio 2021, con la quale era richiesto di documentare “a conclusione del progetto ed entro la liquidazione del
SALDO finale” di possedere la qualifica di imprenditore ittico, l'odierno attore non riscontrava né lo stato di avanzamento del progetto né
l'iscrizione alla CCIA. Indi con nota prot. 2715 del 18 febbraio 2021 veniva comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca.
Invero, con nota del 20 febbraio 2021 il beneficiario (odierno attore) aveva comunicato di aver realizzato il 59,63% della spesa ammessa e di essere in ritardo nel completamento del progetto per i problemi causati dal COVID 19, rappresentando altresì di poter concludere i lavori entro i successivi 2 mesi senza tuttavia riferire alcunchè in merito alla richiesta di iscrizione alla competente Camera di Commercio. Tuttavia, neppure entro il termine ultimo concesso e prorogato al 30.06.2021 il beneficiario risultava adempiente.
Ed infatti, sebbene con “Comunicazione di fine lavori PROGETTO:
387DFN/17 – Mis. 1.30” del 30 giugno 2021 il beneficiario affermava che “i lavori si sono conclusi il 30/06/2021” e che “Tutta la documentazione, completa di relative autorizzazioni, per svolgere l'attività secondaria di CP_2 sarà trasmessa prima possibile e comunque entro il 30 luglio 2021”, tuttavia,
l'amministrazione accertava l'assenza della documentazione contabile in originale e la mancata produzione della documentazione relativa alla regolarizzazione sullo stato dell'impresa con riferimento all'esercizio di pesca professionale e assegnava ulteriori 7 giorni per la produzione della documentazione mancante. Infine, decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine e stante il perdurante silenzio del beneficiario,
l'Amministrazione regionale, con D.D.G. 430/Pesca dell'8 settembre
2021, emetteva il provvedimento di revoca oggi impugnato.
Ebbene, a parere del decidente l'agire dell'amministrazione deve ritenersi legittimo.
Ed infatti esaminando la documentazione trasmessa dal e Pt_1 riversata nel presente giudizio va innanzi tutto osservato che non sono state depositate neppure in copia le fatture che lo stesso avrebbe allegato al rendiconto finale presentato all'amministrazione e neppure le attestazioni di conformità delle dette fatture agli originali: è infatti presente un mero elenco di fatture, dal quale si evince che lo stesso ha effettuato il pagamento e la quietanza di numerose fatture in epoca successiva al 30 giugno 2021, laddove, invece, le relative fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e quietanzate entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo, come previsto del bando. Inoltre, non risulta regolarizzata la posizione alla CCIA con codice di attività e Ittiturismo e manca la documentazione attestante il possesso delle competenze professionali per l'esercizio dell'attività diversificata.
Né a fronte di quanto rilevato dall'amministrazione, l'attore ha dato seguito entro l'ulteriore termine di 7 giorni, concessogli con nota prot.
10328 del 22 luglio 2022, all'invito di presentare le fatture e la certificazione in originale, omettendo ancora una volta di riscontrare le richieste dell'autorità amministrativa.
A nulla vale peraltro affermare che l'iscrizione alla CCIA può essere anche oggetto di autocertificazione, atteso che innanzi tutto tale autodichiarazione non risulta prodotta ed in ogni caso poi ciò che era richiesto ai fini del riconoscimento del finanziamento non era tanto il dato formale della mera iscrizione alla CCIA con codice di attività e
Ittiturismo, bensì l'attestazione richiesta era funzionale a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio della pesca professionale, che il
[...] non ha minimamente dimostrato di possedere. Pt_1
Consegue che legittima appare la revoca intimata e la domanda va rigettata.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3810,00 oltre oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da con atto del Parte_1
27.10.2022.
Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'amministrazione convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.810,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, come per legge.
Così deciso a Palermo il 29/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza