Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2524/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2524 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 31.07.2024 TRA ( ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Antonio Conte in Roma, via Poma n. 4, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv. ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
APPELLANTE E
( , in persona del Presidente pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Andrea Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma,Via Marcantonio Colonna 27
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18586/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 2.10.2018 e non notificata CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello: accogliere il presente appello, e per l'effetto, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
ad ottenere un'indennità a titolo di ingiustificato Parte_1 arricchimento, ex art. 2041 c.c. per tutte le prestazioni erogate dalla casa di cura dall'8 novembre 2005 al 31 dicembre Controparte_2
1
Con espressa riserva di chiedere il quantum in separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i giudizi.” Per l'appellata: rigetto dell'appello MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di appello tempestivamente notificato, la ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta le domande della “ Parte_1
b) compensa integralmente le spese processuali.” Nel giudizio di primo grado la aveva convenuto innanzi Parte_1 il Tribunale di Roma la al fine di sentirla condannare al CP_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio o, in subordine, ex art. 2041 c.c., degli importi corrispondenti alle prestazioni sanitarie rese dalla dall'8.11.2005 al 31.12.2009 Controparte_3 oltre interessi ex L. n. 231/2002. A sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto di aver rivolto alla apposita istanza di accreditamento di n. 269 posti letto di CP_1 riabilitazione e di diversi servizi ambulatoriali, ma che solo nel 2011 la aveva provveduto all'accreditamento. Pertanto, la struttura aveva CP_1 svolto le prestazioni nel periodo 2005 – 2009 nel legittimo affidamento dell'accreditamento e aveva diritto al pagamento dei relativi importi. Il Tribunale rigettava la domanda attorea sotto entrambi i profili. Rilevava, quanto alla domanda ex art .2041 c.c., che il mancato accreditamento della struttura impediva la possibilità di esperire il rimedio sussidiario. Infatti, il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, però, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto. In tal senso, con riferimento alle prestazioni rese oltre il tetto di spesa fissato dalla Regione annualmente, e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale, non può ritenersi in linea di principio sussistente il requisito dell'arricchimento per l'amministrazione sanitaria, il quale è implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissa preventivamente il budget di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto. Sotto il profilo del riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di responsabilità extracontrattuale per violazione del legittimo affidamento ingenerato, il giudice di prime cure evidenziava che nell'ambito della responsabilità precontrattuale della p.a., intesa come forma di soggezione alle conseguenze sancite dagli artt. 1337 e 1338 c.c., rilevava l'elemento strutturale dell'affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali, ovvero della procedura. Nel caso
2 in esame evidenziava che non poteva dirsi ingenerato l'affidamento incolpevole in ordine al rilascio dell'accreditamento, atteso che con diverse note del 2005 e del 2006 indirizzate anche a parte attrice, la e la CP_1 Part diffidavano più volte la struttura “ Pt_2 Controparte_2 dall'effettuare prestazioni in regime di accreditamento, sottolineando l'assenza dell'accreditamento stesso. ha dichiarato di impugnare la sentenza sia nella Parte_1 parte relativa al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. sia in quella in cui è stata respinta la domanda risarcitoria, ma di fatto con un unico motivo di gravame si limita a censurare il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento sostenendo che il Tribunale:
1) ha erroneamente considerato l'accreditamento ed il tetto di spesa quali presupposti per la concessione alla Casa di Cura dell'indennità dell'art. 2041 c.c., quando, in materia sanitaria, stante l'obbligatorietà del servizio da parte delle Regioni a copertura del fabbisogno effettivo e cioè a soddisfazione di ogni richiesta di cura dai pazienti, le prestazioni rese dalle case di cura sono sempre indennizzabili;
2) ha erroneamente omesso di considerare il giudicato intervenuto tra le medesime parti e costituito dalla sentenza n. 1655/2014 emessa dal Tribunale di Velletri che ha riconosciuto il diritto della struttura sanitaria ad ottenere, anche in assenza di accreditamento, il rimborso indennitario ex art. 2041 c.c. per le prestazioni rese in favore di due pazienti negli anni 2006 e 2007. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato sotto entrambi i profili. Occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam" (Cass. n. 10154 del 17/04/2023). Nell'assetto definito dalla riforma attuata con il d.lgs. 502/92 e dalla l.r. n. 4/03 che vi ha dato concreta attuazione in ambito territoriale, la regolazione del rapporto tra la P.A. e i soggetti privati che per conto della prima erogano prestazioni di natura sanitaria è caratterizzata dalla sequenza operativa definita come regime delle “3 A”, perché basata su tre atti distinti:
- l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la regione previa verifica che l'attività soddisfi i soddisfi i "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e
3 organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto";
- l'accreditamento istituzionale, rilasciato dalla regione e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio;
- l'accordo contrattuale che ha per oggetto l'attività che in concreto la struttura sanitaria svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente. Nel caso in esame per le prestazioni per cui è causa rese nel periodo 2005 –
2009 non è mai intervenuto alcun atto di accreditamento. Ciò premesso, in merito alla domanda di indebito arricchimento, vengono in rilievo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"” (SS.UU.
n. 10798 del 2015). Nel pronunciarsi sulla questione se sia “indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese “extra budget”, ossia oltre il limite di spesa imposto annualmente dalla Regione alle strutture accreditate con il SSN, la Suprema Corte ha affermato che la pubblica amministrazione “comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie,
“implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima “il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”. Ciò conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni sanitarie erogate - quel carattere “imposto”, rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA. (vedi Cass. civ. n. 11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n. 36654/2021 e Cass. n. 19495/2023). Ora, nel solco di tale principio, deve ritenersi che, a maggior ragione, la mancanza del rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della provvedimento amministrativo necessario ad abilitare la struttura CP_1 sanitaria ad erogare le prestazioni a carico del SSN, determina di per sé il carattere “imposto” dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo. Infatti, diversamente
4 opinando, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto. Nel caso in esame, inoltre, il carattere imposto della prestazione si P evince chiaramente dalle diverse note con cui la e Parte_3 CP_1
hanno diffidato negli anni in questione la casa di cura a non erogare
[...] prestazioni di riabilitazione a carico del servizio pubblico, con ciò manifestando il chiaro diniego alla suddetta spesa. Sotto il secondo profilo, alcun giudicato esterno può ritenersi sussistente.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (Cass.
n. 211 /2024). Nel caso in esame, la pronuncia resa dal Tribunale di Velletri che costituirebbe, secondo l'appellato, giudicato esterno vincolante nel presente giudizio ha ad oggetto la specifica richiesta di rimborso delle prestazioni erogate dalla nel 2006 e 2007 in favore di Parte_1 Per_1
e mentre nel caso in esame trattasi di generica
[...] CP_4 richiesta delle prestazioni rese nel 2005 – 2009.
Ne deriva che il giudicato esterno opererebbe eventualmente solo in relazione ai due suddetti soggetti. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore indeterminato medio della lite . Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti della avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
5 18586/18 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese del grado che si liquidano in € 4.500 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al 15%. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della di un Controparte_5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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