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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 4.07.2025 e vertente
T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, dagli Avv.ti Luigi Tecce,
TO NE e SA MA;
APPELLANTE
E
C
(c.f. Controparte_2
), in persona dell'amministratore delegato p.t., P.IVA_1
(c.f. ), in qualità di direttore CP_3 CodiceFiscale_2
responsabile del quotidiano, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Sistopaoli;
APPELLATI
r.g. n. 6527/2021 1
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
- condannare gli appellati, in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, come descritto nella narrativa, subito dall'istante in conseguenza della pubblicazione del sopra indicato articolo diffamatorio apparso sul quotidiano "Il Foglio” del 2 febbraio 2017, Anno XXII n. 28, e sulla relativa piattaforma multimediale, con
l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
(danno) da liquidarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso e comunque in misura non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nella diversa somma che la Corte riterrà secondo giustizia;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna a cura e spese degli appellati sulla testata de " " e sul relativo sito internet, ovvero sulle altre testate Parte_2
giornalistiche e siti internet che la Corte vorrà designare, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme che la stessa Corte vorrà pure specificamente indicare secondo quanto dispone l'art. 120 c.p.c.;
- ordinare agli appellati di inserire gratuitamente nel quotidiano in parola e nel relativo sito internet le rettifiche delle affermazioni, delle notizie e delle immagini lesive della dignità dell'appellante, come enucleate nella memoria attorea di primo grado ex art.
183, n. 1, c.p.c., secondo quanto dispone l'art. 8 L. 8 febbraio 1948 n. 47;
-condannare gli appellati al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado”.
Per gli appellati:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con riferimento alla richiesta ex adverso irritualmente formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 24.5.2018, ad integrazione delle conclusioni rassegnate in citazione, dichiarare la medesima inaccoglibile, inammissibile e irritualmente avanzata, o respingere la medesima perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
r.g. n. 6527/2021 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante, a suo dire nota con l'epiteto di contessa, evocava dinanzi al Tribunale di Roma “
[...]
e rispettivamente società CP_4 Controparte_5 CP_3
editrice e direttore responsabile del quotidiano “ ”, affinché venissero Parte_2
condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a € 30.000,00, subiti a causa della pubblicazione anche online, in data 2 febbraio 2017, Anno XXII n.28, dell'articolo, firmato da uno pseudonimo (tal , dal titolo Persona_1
"Palazzo RR", con sottotitolo "Ecco i party dove allignano titoli nobiliari e cognomi inventati, usurpati o di fantasia” con conseguente ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza in uno alla rettifica dello scritto presunto diffamatorio e con il favore delle spese.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali deducevano, in primo luogo, che la XIV disposizione transitoria della Costituzione sancisce che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del
28.10.1922 valgono come parte del nome” e che, sulla scorta delle sentenze n.
101/1967 della Corte costituzionale e n. 2426/1991 della Corte di cassazione, parte attrice non poteva aggiungere il titolo di contessa nel di lei cognome per il solo fatto di aver contratto matrimonio con il defunto Persona_2
anche in considerazione della legislazione araldica.
[...]
I convenuti allegavano, inoltre, che:
1. non potesse ravvisarsi alcun elemento da cui dedurre l'identificazione di parte attrice con la marchesa Pt_1
menzionata nell'articolo;
2. non era mai stata avanzata richiesta di rettifica dello scritto, che è stato, comunque, soppresso dalla piattaforma online del quotidiano nel mese di marzo del 2017; 3. non vi era, comunque, prova del danno asseritamente subito in conseguenza della pubblicazione.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8518 / 2021, pubblicata il 17.5.2021, ha così statuito: "- rigetta la domanda dell'attrice; - condanna l'attrice alle r.g. n. 6527/2021 3 competenze legali che si quantificano in € 3.972,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15% a favore dei convenuti".
2. Avverso tale sentenza non notificata ha interposto appello
[...]
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che "non vi sono elementi per identificare con assoluta certezza l'attrice nella marchesa ", ritenuto che tutti gli elementi assertivi Pt_1
ed istruttori raccolti in prime cure depongano nel senso della di lei sicura identificazione con la “improbabile marchesa evocata nello scritto Pt_1
diffamatorio.
A conforto, ha dedotto che:
1. nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado i convenuti non hanno esplicitamente negato che parte attrice fosse la destinataria dell'articolo;
2. questi esponevano, piuttosto, la non predicabilità del titolo di contessa in capo alla 3. solo nell'avversa Pt_1
memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., gli stessi convenuti hanno allegato che la presunta vera destinataria dello scritto dovesse individuarsi nella signora moglie del primogenito del Conte Rex, Persona_3 Persona_2
la quale, tuttavia, risiede e Firenze e non già nella Capitale;
4. a Palazzo RR
- sede dei ricevimenti frequentati dai “finti nobili”, secondo la versione fornita nello scritto anonimo- l'appellante ha effettivamente organizzato cerimonie ed eventi benefici;
5. sulla base dei numerosi articoli di quotidiani e della copiosa corrispondenza con enti e istituzioni di diritto pubblico offerta in comunicazione è possibile ritenere che l'appellante fosse nota come " Persona_4
(o ) " e che ella interloquisse con le Ambasciate presso la Pt_3 Parte_1
Santa Sede, tra cui quella del Portogallo, luoghi tutti espressamente evocati nello scritto;
6. né l'erroneo richiamo al titolo di "marchesa", anziché a quello di
"contessa", minerebbe la sicura identificabilità dell'appellante nel destinatario dell'articolo diffamatorio.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la partecipazione all'evento conviviale presso Palazzo RR evocato nello scritto in esame, atteso che esso si riferisce genericamente ai "party dove allignano titoli nobiliari r.g. n. 6527/2021 4 e cognomi inventati, usurpati o di fantasia" e non già ad un singolo evento storicamente circostanziato.
Con il terzo motivo deduce l'inesistenza della motivazione ed il travisamento della causa petendi là dove il Tribunale ha precisato, accogliendo le deduzioni di parte convenuta, il mancato riconoscimento nel nostro ordinamento dei titoli nobiliari, pur non avendo l'appellante richiesto la tutela eventualmente negata del titolo predicato ovvero la relativa cognomizzazione.
Piuttosto, ella si è doluta della circostanza che nell'articolo in questione si sostenga, con fare allusivo ed irridente, che l'appellante, al pari di altri avventurieri privi di mezzi, avrebbe predicato un improbabile titolo nobiliare, millantando l'appartenenza ad un casato di fantasia (“forse croceristico”), allo scopo di accreditarsi nei salotti romani ove “sfamarsi” accanto ad autentici esponenti della nobiltà.
Con il quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che
"Per quanto concerne la richiesta di rettifica, si ritiene che essa non possa essere accolta in quanto chi ritiene di dover esercitare il diritto di rettifica è tenuto a seguire la procedura di cui all'art. 8 della legge n. 48/1947 e solo in caso di omessa pubblicazione può agire giudizialmente", avendo gli appellati rifiutato la proposta transattiva che ricomprendeva anche la rettifica dello scritto ritenuto offensivo.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
3. Quanto al primo motivo, anzitutto, questa Corte ritiene che la destinataria dell'articolo presunto diffamatorio sia effettivamente l'odierna appellante, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
In primo luogo, nell'interesse della è stato, Parte_1
tempestivamente, offerto in comunicazione un copioso compendio documentale, composto per lo più da articoli di quotidiani e da missive indirizzatele dalle Ambasciate presso la Santa Sede finalizzate ad invitarla ad iniziative od eventi, da cui può evincersi, senza riserve, che ella fosse nota con r.g. n. 6527/2021 5 l'epiteto di ( ), ereditato, a torto o a ragione, dal coniuge defunto Per_4 Pt_4
Per_2 Persona_2
Secondariamente, dai medesimi documenti può ritenersi che l'appellante fosse dedita ad attività culturali di interesse sociale, delle quali si faceva anche promotrice. Tra le altre, ella ha anche organizzato un evento presso Palazzo
RR, evocato nello scritto in esame, in un'epoca coeva a quella della pubblicazione.
Inoltre, i convenuti nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, contestando la legittimazione attiva dell'attrice, hanno allegato che la
[...]
non potesse fregiarsi del titolo di contessa in ragione della Parte_1
XIV disposizione della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che negano riconoscimento ai titoli nobiliari.
Ebbene, tale contestazione avvalora, seppur mediatamente, la circostanza che sia proprio l'appellante la destinataria dell'articolo, atteso che lo scritto in esame è evidentemente proteso ad esprimere un giudizio critico sulla spendita di titoli nobiliari asseritamente “finti”, “fasulli”.
Né può ritenersi che la vera destinataria dell'articolo sia Persona_3
moglie del primogenito del Conte sol perché,
[...] Persona_2
secondo la prospettazione degli appellati, sarebbe legittimata, a differenza dell'appellante, a fregiarsi del titolo di contessa.
Al riguardo, parte attrice ha dato prova che la sig.ra non Persona_3
risiedesse a Roma e, dunque, che non partecipasse agli eventi conviviali evocati nello scritto. Parte convenuta non ha offerto sul punto prova contraria.
In ogni caso, se lo scritto, come preannunciato, è finalizzato alla critica della spendita nel contesto attuale del titolo nobiliare in tesi non acquisito, non può, certamente, concludersi che la destinataria dell'articolo fosse la Per_3
che, a dire dei convenuti, poteva legittimamente predicare il titolo di
[...]
contessa.
In ultimo, il riferimento contenuto nell'articolo al titolo di "marchesa", piuttosto che a quello di "contessa", non consente di escludere per quanto precede che l'appellante fosse la destinataria dell'articolo, anche in ragione del tono grottesco ed iperbolico dello scritto di cui si dirà nel prosieguo.
r.g. n. 6527/2021 6 Del resto, escluso il riferimento alla non sono rinvenibili Persona_3
dagli atti di causa degli elementi per poter ritenere che lo scritto fosse destinato ad un terzo.
4. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo, questa Corte ritiene che non possano essere condivise le conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la partecipazione di parte attrice all'evento conviviale presso Palazzo RR evocato nello scritto in esame, atteso che esso si riferisce genericamente ai
"party dove allignano titoli nobiliari e cognomi inventati, usurpati o di fantasia"
e non già ad un singolo evento hic e nunc determinato.
Piuttosto, lo scritto si riferisce testualmente a taluni ricevimenti non meglio circostanziati. E, sul punto, l'appellante ha dato prova di aver partecipato ad eventi conviviali di tal fatta per quanto sovraesposto.
Cionondimeno, questa Corte ritiene che nel caso di specie possa essere applicata la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., diversamente da quanto ritenuto dall'appellante.
L'antigiuridicità del fatto presunto lesivo dell'onere e della reputazione della
, difatti, è scriminata dall'esercizio del diritto di critica Parte_1
nella forma della satira.
Come è noto, la satira è configurabile alla stregua di un diritto soggettivo a rilevanza costituzionale la cui tutela rintraccia il suo fondamento negli artt. 9, 21
e 33 della Costituzione.
Trattasi di una libera creazione, veicolata per lo più per il tramite di scritti ovvero di raffigurazioni, da apprezzare nella dimensione relazionale di messaggio sociale, nell'esercizio di una funzione di controllo esercitata con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura al fine ultimo di suscitare ilarità nei precettori (In questi termini, Cass. n. 6960/2024).
Segnatamente, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso;
ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione
r.g. n. 6527/2021 7 artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale.
Può, al riguardo, richiamarsi quanto autorevole dottrina ha osservato in tema di satira e parodia e cioè che esse offrono all'interprete "un altrove" ove il paradosso e la provocazione mutano il disincanto e la severità del diritto di critica e di cronaca, in riso
o in burla.
In ragione dei connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, la satira, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, si sottrae al parametro della verità.
Tuttavia, essa è, comunque, soggetta ai limiti della continenza e della rispondenza all'interesse pubblico (Sul punto, Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, n.6960: la satira, quale forma di estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., è sottratta al presupposto della verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione. È in ogni caso soggetta al limite della continenza e della rispondenza all'interesse pubblico. Conf.
Cass. civ. n. 34860/2024: La satira (…) è assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.
Sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In tale perimetro concettuale, è stato affermato da questa Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona. In particolare, in ambito civile, è stato affermato come nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass.
n. 6919 del 2018; Cass. n. 21235 del 2013; Cass. n. 28411 del 2008; Cass. n. 23314 del
2007; Cass. n. 4993 del 1996).
r.g. n. 6527/2021 8 L'attacco satirico non deve, dunque, trascendere in insulti abietti (Vedasi, sui limiti della satira anche la sentenza C-201/13 della Corte di Giustizia Per_5
dell'Unione europea).
Ebbene, nel caso di specie l'articolo non esorbita dai limiti della continenza espositiva, bilanciati i diversi valori in gioco anche in considerazione della notorietà dell'appellante.
Non può, in primo luogo, escludersi la possibilità di ravvisare un pubblico interesse alla pubblicazione in ragione della rinomanza dei soggetti menzionati.
Inoltre, è di palmare evidenza il tono iperbolico, grottesco e finanche canzonatorio dell'articolo nell'ambito del quale devono essere contestualizzate le espressioni contestate.
Particolarmente emblematica della natura satirica dello scritto è l'immagine a corredo dell'articolo di nei panni del conte protagonista Parte_5 Per_6
del film-commedia "Amici Miei" di Persona_7
Sul punto, questa Corte ritiene che le espressioni potenzialmente lesive dell'onere e della reputazione dell'appellante (“i finti nobili quale vera emergenza della Capitale”, la qualificazione del titolo nobiliare quale
“predicato tarocco od usurpato”; “l'improbabile marchesa di un casato Pt_1
forse croceristico”) debbano essere lette nel contesto della finalità di critica, seppur nella forma satirica, dell'acquisto e della spendita del titolo nobiliare nel contesto attuale.
Se è vero, difatti, che il difetto di tutela dei titoli nobiliari nel nostro ordinamento non possa essere valorizzata per negare di per sé la presunta natura diffamatoria dello scritto di cui di discetta, come, condivisibilmente, dedotto dall'appellante nel terzo motivo, è, di contro, il perseverante fregiarsi di un titolo nobiliare ai giorni nostri l'oggetto della critica, seppur pungente, dello scritto in esame.
È il nesso teleologico che avvince le espressioni contestate che consente di escludere il carattere diffamatorio dello scritto, il quale ultimo, dunque, non si riduce ad un'offesa gratuita ed abietta dell'appellante.
Restano assorbiti naturalmente i restanti motivi di doglianza.
5. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 segue la r.g. n. 6527/2021 9 soccombenza, tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi per la fase istruttoria, circoscritta alla disamina dei documenti versati in atti, e la fase decisionale.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 6.734,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge in favore degli appellati.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, l'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 6527/2021 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 4.07.2025 e vertente
T R A
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, dagli Avv.ti Luigi Tecce,
TO NE e SA MA;
APPELLANTE
E
C
(c.f. Controparte_2
), in persona dell'amministratore delegato p.t., P.IVA_1
(c.f. ), in qualità di direttore CP_3 CodiceFiscale_2
responsabile del quotidiano, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Sistopaoli;
APPELLATI
r.g. n. 6527/2021 1
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
- condannare gli appellati, in solido tra di loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, come descritto nella narrativa, subito dall'istante in conseguenza della pubblicazione del sopra indicato articolo diffamatorio apparso sul quotidiano "Il Foglio” del 2 febbraio 2017, Anno XXII n. 28, e sulla relativa piattaforma multimediale, con
l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
(danno) da liquidarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso e comunque in misura non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nella diversa somma che la Corte riterrà secondo giustizia;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna a cura e spese degli appellati sulla testata de " " e sul relativo sito internet, ovvero sulle altre testate Parte_2
giornalistiche e siti internet che la Corte vorrà designare, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme che la stessa Corte vorrà pure specificamente indicare secondo quanto dispone l'art. 120 c.p.c.;
- ordinare agli appellati di inserire gratuitamente nel quotidiano in parola e nel relativo sito internet le rettifiche delle affermazioni, delle notizie e delle immagini lesive della dignità dell'appellante, come enucleate nella memoria attorea di primo grado ex art.
183, n. 1, c.p.c., secondo quanto dispone l'art. 8 L. 8 febbraio 1948 n. 47;
-condannare gli appellati al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado”.
Per gli appellati:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con riferimento alla richiesta ex adverso irritualmente formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 24.5.2018, ad integrazione delle conclusioni rassegnate in citazione, dichiarare la medesima inaccoglibile, inammissibile e irritualmente avanzata, o respingere la medesima perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
r.g. n. 6527/2021 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante, a suo dire nota con l'epiteto di contessa, evocava dinanzi al Tribunale di Roma “
[...]
e rispettivamente società CP_4 Controparte_5 CP_3
editrice e direttore responsabile del quotidiano “ ”, affinché venissero Parte_2
condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a € 30.000,00, subiti a causa della pubblicazione anche online, in data 2 febbraio 2017, Anno XXII n.28, dell'articolo, firmato da uno pseudonimo (tal , dal titolo Persona_1
"Palazzo RR", con sottotitolo "Ecco i party dove allignano titoli nobiliari e cognomi inventati, usurpati o di fantasia” con conseguente ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza in uno alla rettifica dello scritto presunto diffamatorio e con il favore delle spese.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali deducevano, in primo luogo, che la XIV disposizione transitoria della Costituzione sancisce che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del
28.10.1922 valgono come parte del nome” e che, sulla scorta delle sentenze n.
101/1967 della Corte costituzionale e n. 2426/1991 della Corte di cassazione, parte attrice non poteva aggiungere il titolo di contessa nel di lei cognome per il solo fatto di aver contratto matrimonio con il defunto Persona_2
anche in considerazione della legislazione araldica.
[...]
I convenuti allegavano, inoltre, che:
1. non potesse ravvisarsi alcun elemento da cui dedurre l'identificazione di parte attrice con la marchesa Pt_1
menzionata nell'articolo;
2. non era mai stata avanzata richiesta di rettifica dello scritto, che è stato, comunque, soppresso dalla piattaforma online del quotidiano nel mese di marzo del 2017; 3. non vi era, comunque, prova del danno asseritamente subito in conseguenza della pubblicazione.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8518 / 2021, pubblicata il 17.5.2021, ha così statuito: "- rigetta la domanda dell'attrice; - condanna l'attrice alle r.g. n. 6527/2021 3 competenze legali che si quantificano in € 3.972,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15% a favore dei convenuti".
2. Avverso tale sentenza non notificata ha interposto appello
[...]
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che "non vi sono elementi per identificare con assoluta certezza l'attrice nella marchesa ", ritenuto che tutti gli elementi assertivi Pt_1
ed istruttori raccolti in prime cure depongano nel senso della di lei sicura identificazione con la “improbabile marchesa evocata nello scritto Pt_1
diffamatorio.
A conforto, ha dedotto che:
1. nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado i convenuti non hanno esplicitamente negato che parte attrice fosse la destinataria dell'articolo;
2. questi esponevano, piuttosto, la non predicabilità del titolo di contessa in capo alla 3. solo nell'avversa Pt_1
memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., gli stessi convenuti hanno allegato che la presunta vera destinataria dello scritto dovesse individuarsi nella signora moglie del primogenito del Conte Rex, Persona_3 Persona_2
la quale, tuttavia, risiede e Firenze e non già nella Capitale;
4. a Palazzo RR
- sede dei ricevimenti frequentati dai “finti nobili”, secondo la versione fornita nello scritto anonimo- l'appellante ha effettivamente organizzato cerimonie ed eventi benefici;
5. sulla base dei numerosi articoli di quotidiani e della copiosa corrispondenza con enti e istituzioni di diritto pubblico offerta in comunicazione è possibile ritenere che l'appellante fosse nota come " Persona_4
(o ) " e che ella interloquisse con le Ambasciate presso la Pt_3 Parte_1
Santa Sede, tra cui quella del Portogallo, luoghi tutti espressamente evocati nello scritto;
6. né l'erroneo richiamo al titolo di "marchesa", anziché a quello di
"contessa", minerebbe la sicura identificabilità dell'appellante nel destinatario dell'articolo diffamatorio.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la partecipazione all'evento conviviale presso Palazzo RR evocato nello scritto in esame, atteso che esso si riferisce genericamente ai "party dove allignano titoli nobiliari r.g. n. 6527/2021 4 e cognomi inventati, usurpati o di fantasia" e non già ad un singolo evento storicamente circostanziato.
Con il terzo motivo deduce l'inesistenza della motivazione ed il travisamento della causa petendi là dove il Tribunale ha precisato, accogliendo le deduzioni di parte convenuta, il mancato riconoscimento nel nostro ordinamento dei titoli nobiliari, pur non avendo l'appellante richiesto la tutela eventualmente negata del titolo predicato ovvero la relativa cognomizzazione.
Piuttosto, ella si è doluta della circostanza che nell'articolo in questione si sostenga, con fare allusivo ed irridente, che l'appellante, al pari di altri avventurieri privi di mezzi, avrebbe predicato un improbabile titolo nobiliare, millantando l'appartenenza ad un casato di fantasia (“forse croceristico”), allo scopo di accreditarsi nei salotti romani ove “sfamarsi” accanto ad autentici esponenti della nobiltà.
Con il quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che
"Per quanto concerne la richiesta di rettifica, si ritiene che essa non possa essere accolta in quanto chi ritiene di dover esercitare il diritto di rettifica è tenuto a seguire la procedura di cui all'art. 8 della legge n. 48/1947 e solo in caso di omessa pubblicazione può agire giudizialmente", avendo gli appellati rifiutato la proposta transattiva che ricomprendeva anche la rettifica dello scritto ritenuto offensivo.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
3. Quanto al primo motivo, anzitutto, questa Corte ritiene che la destinataria dell'articolo presunto diffamatorio sia effettivamente l'odierna appellante, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
In primo luogo, nell'interesse della è stato, Parte_1
tempestivamente, offerto in comunicazione un copioso compendio documentale, composto per lo più da articoli di quotidiani e da missive indirizzatele dalle Ambasciate presso la Santa Sede finalizzate ad invitarla ad iniziative od eventi, da cui può evincersi, senza riserve, che ella fosse nota con r.g. n. 6527/2021 5 l'epiteto di ( ), ereditato, a torto o a ragione, dal coniuge defunto Per_4 Pt_4
Per_2 Persona_2
Secondariamente, dai medesimi documenti può ritenersi che l'appellante fosse dedita ad attività culturali di interesse sociale, delle quali si faceva anche promotrice. Tra le altre, ella ha anche organizzato un evento presso Palazzo
RR, evocato nello scritto in esame, in un'epoca coeva a quella della pubblicazione.
Inoltre, i convenuti nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, contestando la legittimazione attiva dell'attrice, hanno allegato che la
[...]
non potesse fregiarsi del titolo di contessa in ragione della Parte_1
XIV disposizione della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che negano riconoscimento ai titoli nobiliari.
Ebbene, tale contestazione avvalora, seppur mediatamente, la circostanza che sia proprio l'appellante la destinataria dell'articolo, atteso che lo scritto in esame è evidentemente proteso ad esprimere un giudizio critico sulla spendita di titoli nobiliari asseritamente “finti”, “fasulli”.
Né può ritenersi che la vera destinataria dell'articolo sia Persona_3
moglie del primogenito del Conte sol perché,
[...] Persona_2
secondo la prospettazione degli appellati, sarebbe legittimata, a differenza dell'appellante, a fregiarsi del titolo di contessa.
Al riguardo, parte attrice ha dato prova che la sig.ra non Persona_3
risiedesse a Roma e, dunque, che non partecipasse agli eventi conviviali evocati nello scritto. Parte convenuta non ha offerto sul punto prova contraria.
In ogni caso, se lo scritto, come preannunciato, è finalizzato alla critica della spendita nel contesto attuale del titolo nobiliare in tesi non acquisito, non può, certamente, concludersi che la destinataria dell'articolo fosse la Per_3
che, a dire dei convenuti, poteva legittimamente predicare il titolo di
[...]
contessa.
In ultimo, il riferimento contenuto nell'articolo al titolo di "marchesa", piuttosto che a quello di "contessa", non consente di escludere per quanto precede che l'appellante fosse la destinataria dell'articolo, anche in ragione del tono grottesco ed iperbolico dello scritto di cui si dirà nel prosieguo.
r.g. n. 6527/2021 6 Del resto, escluso il riferimento alla non sono rinvenibili Persona_3
dagli atti di causa degli elementi per poter ritenere che lo scritto fosse destinato ad un terzo.
4. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo, questa Corte ritiene che non possano essere condivise le conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la partecipazione di parte attrice all'evento conviviale presso Palazzo RR evocato nello scritto in esame, atteso che esso si riferisce genericamente ai
"party dove allignano titoli nobiliari e cognomi inventati, usurpati o di fantasia"
e non già ad un singolo evento hic e nunc determinato.
Piuttosto, lo scritto si riferisce testualmente a taluni ricevimenti non meglio circostanziati. E, sul punto, l'appellante ha dato prova di aver partecipato ad eventi conviviali di tal fatta per quanto sovraesposto.
Cionondimeno, questa Corte ritiene che nel caso di specie possa essere applicata la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., diversamente da quanto ritenuto dall'appellante.
L'antigiuridicità del fatto presunto lesivo dell'onere e della reputazione della
, difatti, è scriminata dall'esercizio del diritto di critica Parte_1
nella forma della satira.
Come è noto, la satira è configurabile alla stregua di un diritto soggettivo a rilevanza costituzionale la cui tutela rintraccia il suo fondamento negli artt. 9, 21
e 33 della Costituzione.
Trattasi di una libera creazione, veicolata per lo più per il tramite di scritti ovvero di raffigurazioni, da apprezzare nella dimensione relazionale di messaggio sociale, nell'esercizio di una funzione di controllo esercitata con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura al fine ultimo di suscitare ilarità nei precettori (In questi termini, Cass. n. 6960/2024).
Segnatamente, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso;
ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione
r.g. n. 6527/2021 7 artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale.
Può, al riguardo, richiamarsi quanto autorevole dottrina ha osservato in tema di satira e parodia e cioè che esse offrono all'interprete "un altrove" ove il paradosso e la provocazione mutano il disincanto e la severità del diritto di critica e di cronaca, in riso
o in burla.
In ragione dei connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, la satira, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, si sottrae al parametro della verità.
Tuttavia, essa è, comunque, soggetta ai limiti della continenza e della rispondenza all'interesse pubblico (Sul punto, Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, n.6960: la satira, quale forma di estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., è sottratta al presupposto della verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione. È in ogni caso soggetta al limite della continenza e della rispondenza all'interesse pubblico. Conf.
Cass. civ. n. 34860/2024: La satira (…) è assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.
Sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In tale perimetro concettuale, è stato affermato da questa Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona. In particolare, in ambito civile, è stato affermato come nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass.
n. 6919 del 2018; Cass. n. 21235 del 2013; Cass. n. 28411 del 2008; Cass. n. 23314 del
2007; Cass. n. 4993 del 1996).
r.g. n. 6527/2021 8 L'attacco satirico non deve, dunque, trascendere in insulti abietti (Vedasi, sui limiti della satira anche la sentenza C-201/13 della Corte di Giustizia Per_5
dell'Unione europea).
Ebbene, nel caso di specie l'articolo non esorbita dai limiti della continenza espositiva, bilanciati i diversi valori in gioco anche in considerazione della notorietà dell'appellante.
Non può, in primo luogo, escludersi la possibilità di ravvisare un pubblico interesse alla pubblicazione in ragione della rinomanza dei soggetti menzionati.
Inoltre, è di palmare evidenza il tono iperbolico, grottesco e finanche canzonatorio dell'articolo nell'ambito del quale devono essere contestualizzate le espressioni contestate.
Particolarmente emblematica della natura satirica dello scritto è l'immagine a corredo dell'articolo di nei panni del conte protagonista Parte_5 Per_6
del film-commedia "Amici Miei" di Persona_7
Sul punto, questa Corte ritiene che le espressioni potenzialmente lesive dell'onere e della reputazione dell'appellante (“i finti nobili quale vera emergenza della Capitale”, la qualificazione del titolo nobiliare quale
“predicato tarocco od usurpato”; “l'improbabile marchesa di un casato Pt_1
forse croceristico”) debbano essere lette nel contesto della finalità di critica, seppur nella forma satirica, dell'acquisto e della spendita del titolo nobiliare nel contesto attuale.
Se è vero, difatti, che il difetto di tutela dei titoli nobiliari nel nostro ordinamento non possa essere valorizzata per negare di per sé la presunta natura diffamatoria dello scritto di cui di discetta, come, condivisibilmente, dedotto dall'appellante nel terzo motivo, è, di contro, il perseverante fregiarsi di un titolo nobiliare ai giorni nostri l'oggetto della critica, seppur pungente, dello scritto in esame.
È il nesso teleologico che avvince le espressioni contestate che consente di escludere il carattere diffamatorio dello scritto, il quale ultimo, dunque, non si riduce ad un'offesa gratuita ed abietta dell'appellante.
Restano assorbiti naturalmente i restanti motivi di doglianza.
5. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 segue la r.g. n. 6527/2021 9 soccombenza, tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi per la fase istruttoria, circoscritta alla disamina dei documenti versati in atti, e la fase decisionale.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 6.734,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge in favore degli appellati.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, l'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 6527/2021 10