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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa IN MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 358/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , anche Parte_1 C.F._1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonio PISTONE, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore,
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024, depositate regolarmente le note scritte da parte ricorrente, la stessa concludeva e discuteva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed
Tribunale di Enna
Sezione Civile
analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da per l'annullamento, previa sospensione, Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2 del 27.01.2023, prot. n. 13729 del
27.01.2023 emanata dalla Controparte_1
[...] Controparte_1
Unità di Staff 2 – Ufficio Unico Irrogazione Sanzioni e Gestione Denunce OLAF
Pregresse, notificata in data 30.01.2023, con la quale si ingiungeva al sig.
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 30.489,79, oltre spese di notifica, Pt_1 per sanzione amministrativa adottata in virtù del processo verbale di constatazione e contestazione redatto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia il 05.02.2018, con il quale è stata contestata a , l'indebita percezione della somma Parte_1 totale di € 57.426,51, relativamente al P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misure 211 - 212 e 13
– Indennità Compensativa, per le annualità 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi:
I) violazione art. 24 legge 24 novembre 1981, n. 689. difetto di giurisdizione/competenza.
II) violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e, segnatamente, dell'art. 14 – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione –violazione art. 6 CEDU e art. 41 Carta dei diritti fondamentali.
III) violazione e falsa applicazione art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689. eccezione di prescrizione dei diritti di cui all'accertamento definitivo del credito e delle pretese conseguenti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 notificata in data 30.01.2023. difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/90 – eccesso di potere - illegittimità del procedimento e dell' ordinanza ingiunzione n. 2/2023.
IV) violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 della legge 898/86 - illegittimità processo verbale di contestazione emanato in data 06.02.2018, illegittimità provvedimento accertamento definitivo reso il 30.07.2018, prot. n. 7650 da ispettorato agricoltura ed illegittimità derivata ordinanza ingiunzione n. 3/2023.
Tribunale di Enna 2
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Con decreto del 16.05.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 20.06.2023.
L'Amministrazione opposta, sebbene destinataria della notifica eseguita dalla cancelleria il 18.05.2023 sia a mezzo pec sia con ritiro a mani, non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 20.06.2023, unitamente alla declaratoria delle preclusioni e decadenze di legge, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
Tribunale di Enna 3
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I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita per la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta.
Pertanto, ritiene questo giudice che in totale mancanza degli elementi legittimanti l'adottata ingiunzione, non può ritenersi raggiunta la prova circa la legittimità e correttezza dell'accertamento e della procedura sanzionatoria nei confronti dell'opponente.
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Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate d'ufficio tenuto conto del rito, delle ragioni della decisione, dell'attività effettivamente espletata e del decisum, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- annulla dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2 del 27.01.2023, prot. n. 13729 del 27.01.2023 emanata dalla Controparte_1
,
[...] Controparte_1
Unità Controparte_1
, notificata in data 30.01.2023;
[...]
- condanna
[...]
Parte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 3.451,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge disponendone il pagamento in diretto favore dell'avv. Antonio Pistone, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c. .
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna il 02 dicembre 2025
IL GIUDICE
IN MA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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