Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. dell'ordinanza ingiunzione del Comune di Pozzuoli n. 1651, prot. 0095065, del 2 dicembre 2021, di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire pari ad euro 20.000,00 di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01;
2. dell'ordinanza di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi n. 4673 del 22 gennaio 2019 del Comune di Monte di Pozzuoli impugnata con ricorso RG 1450/2019 pendente presso Codesto ecc.mo Tar Campania Napoli – Sesta Sezione;
3. del verbale n. 3 del 27 gennaio 2021 di costatazione di inottemperanza ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli del 27 gennaio 2021;
4. di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 4 gennaio 2023:
per l’annullamento:
1. della ingiunzione di pagamento n. 20220489200033872 del Comune di Pozzuoli di euro 22.309,00 prevista dal comma 4- bis dell'art. 31 DPR 380/01;
2. dell'ordinanza ingiunzione del Comune di Pozzuoli n. 1651, prot. 0095065, del 2 dicembre 2021, di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire pari ad euro 20.000,00 di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01;
3. dell'ordinanza di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi n. 4673 del 22 gennaio 2019 del Comune di Monte di Pozzuoli impugnata con ricorso RG 1450/2019 pendente presso Codesto ecc.mo Tar Campania Napoli – Sesta Sezione;
4. di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° marzo 2022 e depositato il successivo 25 marzo, la ricorrente ha esposto in fatto che:
1.1. con provvedimento n.4673 del 22 gennaio 2019 le è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo;
1.2. con ricorso iscritto al n.1450/2019, ha impugnato tale provvedimento dinanzi a codesto Tribunale;
1.3. nelle more del giudizio, in data 27 gennaio 2021, la Polizia Municipale ha accertato la inottemperanza all’ordine di demolizione;
1.4. con ordinanza ingiunzione n. 1651, prot. 0095065, del 2 dicembre 2021, il Comune di Pozzuoli ha infine irrogato la sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire.
2. Nel presente giudizio, insorge quindi avverso l’ordinanza ingiunzione ed il propedeutico verbale di accertamento della inottemperanza, impugnando, contestualmente, anche l’ordine di demolizione che, come riferito, è già stato oggetto di gravame nel diverso giudizio n.1450/2019, dinanzi a questo Tribunale.
2.1. Con successivi motivi aggiunti, ha, infine, impugnato l’ingiunzione di pagamento che, nelle more, le è stata notificata.
3. Ricorso principale e motivi aggiunti sono affidati ai motivi così rubricati:
3.1. “ Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.31 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 – eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione – omessa ponderazione della situazione contemplata – travisamento – illogicità – contraddittorietà – perplessità – manifesta ingiustizia – altri profili ”;
3.2. “ Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – violazione e falsa applicazione del dl n.133 del 12.09.2014 convertito con modificazioni in legge n.164 datata 11.11.2014 – eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto istruttoria dei presupposti e di motivazione – omessa ponderazione della situazione contemplata – travisamento – illogicità – contraddittorietà – perplessità – manifesta ingiustizia – altri profili ”;
3.3. “ Illegittimità derivata dell’ordinanza ingiunzione n. 1651 prot. 95065 del 02.12.21 del Comune di Pozzuoli per illegittimità del presupposto provvedimento di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi n. 4673 del 22.01.2019 notificata in data 24.01.2019 del Comune di Monte di Pozzuoli impugnata con ricorso RG 1450/2019 pendente presso Codesto ecc.mo Tar Campania Napoli – Sesta Sezione ”.
4. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pozzuoli.
5. All’udienza di merito straordinaria del 14 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
6.1. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento, sostenendo che il procedimento stabilito dall’art. 31 dPR 6 giugno 2001 n.380 non si sarebbe perfezionato essendo mancato, a monte, un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione n. 4673 del 22 gennaio 2019, “ non essendo quest’ultimo surrogabile con il mero verbale di inottemperanza n. 3 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli in data 27.01.2021 ”.
6.2.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene, al riguardo, di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, pure recentemente confermato, secondo cui l’art.31 citato “ non richiede, come condizione necessaria per l'applicazione della sanzione pecuniaria, l'emanazione di un provvedimento formale di acquisizione al patrimonio; attività questa peraltro ontologicamente esclusa per il caso in esame, trattandosi di bene costruito sul demanio. Il comma 4 bis si limita, peraltro, a richiedere la semplice " constatazione " del mancato rispetto dell'ordine di demolizione da parte del soggetto responsabile dell'abuso ” (C.G.A.R.S. 15 gennaio 2025, n. 37).
Deve, pertanto, ritenersi legittimo l’operato del Comune, per aver applicato la sanzione contestata sulla base del verbale di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino nei termini di legge.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che non le si possa imputare l’inottemperanza all’ordine demolitorio, in quanto ineseguibile, “ poiché, come dimostrato documentalmente, le opere oggetto di demolizione erano e sono ancora attinte da decreto di sequestro adottato dall’A.G. penale competente ”.
6.2.1. Anche tale censura è priva di fondamento.
Come pure recentemente ribadito da questo Tribunale, “ la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell’ingiunzione demolitoria dall’ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all’ingiunzione. In questi casi costituisce onere del destinatario della ingiunzione motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85, disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità (CdS, VII, 9/2/2024, n. 1310; CdS, VI, 22/11/2023, n. 10033; TAR Campania, sez. VI, 26/4/2023, n. 2548). Talché, il sequestro penale di un immobile abusivo non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto, comunque, ad eliminare l’abuso perpetrato (ancora da ultimo, in tal senso, le statuizioni di questa Sezione: TAR Campania, II, 16 dicembre 2024, n. 7091) ” (in termini, Tar Campania, 10 aprile 2025, n.3030).
6.3. Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente deduce la illegittimità derivata dell’ordinanza ingiunzione impugnata, evidenziando che una pronuncia giudiziale di annullamento della presupposta ordinanza di demolizione, nel diverso giudizio, già richiamato, n.1450/2019, comporterebbe inevitabilmente la caducazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, qui impugnato.
6.3.1. Senonché la domanda di annullamento della ordinanza di demolizione è stata rigettata, nelle more del presente giudizio, dapprima da questo Tribunale, con sentenza 17 maggio 2023, n.3016, infine, dal Consiglio di Stato, con la sentenza 7 maggio 2025, n.3902, che ha confermato la sentenza di primo grado.
Accertata, pertanto, la legittimità dell’ordinanza di demolizione, alcun vizio può essere derivato in capo ai provvedimenti gravati nel presente giudizio.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato, giacché infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, liquidate nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO