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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
.
Il Giudice
MA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 780/2021 promossa da:
(C.F. ) APPELLANTE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Zoccolo
contro
(C.F. APPELLATO contumace Controparte_1 C.F._1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(P.IVA con sede in Ferrazzano (CB) Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del titolare, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4364/2018, CP_2 emesso dal Giudice di Pace di Brescia, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
350,00 oltre accessori in favore di quale importo asseritamente dovuto in restituzione Controparte_1
a seguito del recesso esercitato dal in relazione all'acquisto on line dell'autovettura Kia CP_1
Opirus targata CK933VW.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia dovendosi ritenere competente il Tribunale di MP ai sensi degli artt.
19 e 20 c.p.c.; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che il contratto non era stato concluso con essa opponente bensì con la con sede in MP C.da Controparte_3
Colle delle Api s.n.c.; eccepiva altresì la mancanza di prova in merito al credito azionato in via monitoria. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il contestando l'eccezione di incompetenza e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'opposizione; in particolare, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione deduceva:
- che l'annuncio che, sul sito AutoScout 24, pubblicizzava la vendita della vettura risultava pubblicato da un soggetto genericamente indicato come Parte_1
- che detto sito internet riportava la partita IVA della (peraltro Parte_1 indicando una denominazione diversa ovvero ed Controparte_4 indicando, quale sede sociale, MP (sede di entrambe le Controparte_5 società facenti capo allo;
Parte_1
- che solo a seguito dell'opposizione la difesa di essa opposta aveva potuto rilevare l'esistenza anche della e ciò solo ricercando le cariche sociali dello Controparte_3 Parte_1
- che quest'ultimo era, infatti, titolare dell'impresa individuale Parte_1 nonché amministratore unico e unico socio della quest'ultima con sede in Controparte_3
MP – Contrada Colle delle Alpi s.n., ove la prima ha la propria unità locale;
- che l'acconto versato risultava pacificamene accreditato su un conto corrente intestato allo
Parte_1
L'opposta chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_3
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza 655/20 il giudice di pace rigettava l'opposizione ritenendo, per quello che qui interessa, che il contratto di vendita dell'autovettura fosse stato stipulato con l'impresa individuale;
ciò desumendolo dal fatto Parte_1 che sul sito internet di pubblicazione dell'offerta non vi era alcun riferimento alla ed Controparte_3 anzi risultava pubblicata la partita IVA della opponente e non della omonima società di capitali.
La sentenza è stata impugnata da . Parte_1
E' rimasto contumace il . CP_1
Dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto perfezionato il contratto con essa appellante e non con sostiene, in Controparte_3 particolare, che il giudice avrebbe omesso di esaminare “la documentazione prodotta” da essa opponente nel giudizio di primo grado dalla quale avrebbe dovuto evincere che:
pagina 3 di 5 - l'autovettura “Kia Opirus” tg. CK933VW era di proprietà della e non della Controparte_3 impresa individuale di;
Parte_1 Parte_1
- il , in data 19.03.2018, aveva effettuato il bonifico relativo alla caparra in favore di CP_1
e non in favore dell'opponente; Controparte_3
- il formale atto di diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata a.r. del 09.04.2018
(depositata in atti anche dalla parte opposta nel suo fascicolo del primo grado) a firma dell'Avv.
RA UL in nome e per conto del , era stata inviata alla e non CP_1 Controparte_3 all'impresa individuale;
Parte_1
- la sede della è ubicata in MP alla Via Colle delle Api, mentre quella CP_3 della impresa individuale opponente è in Ferrazzano (CB) alla Parte_1 [...]
; CP_2
- la ha un differente codice fiscale e partita iva (P.IVA rispetto CP_3 P.IVA_2 alla impresa individuale (P.IVA . Parte_1 P.IVA_1
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dall'opponente risulta, infatti:
- che il bonifico concernente la caparra di € 350,00 è stata effettuato dal in favore della CP_1
(cfr. doc. 9 appellante fascicolo primo grado e relativa causale); Controparte_3
- l'invio della lettera di recesso, datata 21.3.2018, alla (doc. Parte_1 Controparte_6
10 appellante fascicolo primo grado);
- l'invio della diffida a firma del legale del , avv. RA UL, sempre alla Autoimport CP_1
s.r.l. Contrada delle Alpi s.n.c. (doc. 7 appellante fascicolo primo grado).
Detta documentazione comprova, dunque, che il contratto di vendita fu perfezionato dal con CP_1 Controparte_3
Del resto, deve osservarsi che nel presente giudizio l'appellato, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa per smentire le deduzioni avversarie.
La sentenza impugnata va pertanto riformata.
Tenuto conto che il difetto di legittimazione passiva dell'appellante emergeva chiaramente dagli stessi documenti provenienti dall'ingiungente, ritine questo giudice che sussistono giusti motivi per la condanna dell'appellato, ex art. 96 III comma c.p.c., al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa, tenuto conto del valore della causa, come in dispositivo.
pagina 4 di 5 L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte appellato al pagamento di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4364/18;
- condanna l'appellato al pagamento della somma di € 100,00 ex art. 96 III comma c.p.c.;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio liquidate in
€ 500,00 per il giudizio di primo grado ed in € 462,00 per il presente giudizio, oltre per entrambi i giudizi, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
MA OS
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
.
Il Giudice
MA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 780/2021 promossa da:
(C.F. ) APPELLANTE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Zoccolo
contro
(C.F. APPELLATO contumace Controparte_1 C.F._1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(P.IVA con sede in Ferrazzano (CB) Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del titolare, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4364/2018, CP_2 emesso dal Giudice di Pace di Brescia, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
350,00 oltre accessori in favore di quale importo asseritamente dovuto in restituzione Controparte_1
a seguito del recesso esercitato dal in relazione all'acquisto on line dell'autovettura Kia CP_1
Opirus targata CK933VW.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia dovendosi ritenere competente il Tribunale di MP ai sensi degli artt.
19 e 20 c.p.c.; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che il contratto non era stato concluso con essa opponente bensì con la con sede in MP C.da Controparte_3
Colle delle Api s.n.c.; eccepiva altresì la mancanza di prova in merito al credito azionato in via monitoria. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il contestando l'eccezione di incompetenza e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'opposizione; in particolare, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione deduceva:
- che l'annuncio che, sul sito AutoScout 24, pubblicizzava la vendita della vettura risultava pubblicato da un soggetto genericamente indicato come Parte_1
- che detto sito internet riportava la partita IVA della (peraltro Parte_1 indicando una denominazione diversa ovvero ed Controparte_4 indicando, quale sede sociale, MP (sede di entrambe le Controparte_5 società facenti capo allo;
Parte_1
- che solo a seguito dell'opposizione la difesa di essa opposta aveva potuto rilevare l'esistenza anche della e ciò solo ricercando le cariche sociali dello Controparte_3 Parte_1
- che quest'ultimo era, infatti, titolare dell'impresa individuale Parte_1 nonché amministratore unico e unico socio della quest'ultima con sede in Controparte_3
MP – Contrada Colle delle Alpi s.n., ove la prima ha la propria unità locale;
- che l'acconto versato risultava pacificamene accreditato su un conto corrente intestato allo
Parte_1
L'opposta chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_3
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza 655/20 il giudice di pace rigettava l'opposizione ritenendo, per quello che qui interessa, che il contratto di vendita dell'autovettura fosse stato stipulato con l'impresa individuale;
ciò desumendolo dal fatto Parte_1 che sul sito internet di pubblicazione dell'offerta non vi era alcun riferimento alla ed Controparte_3 anzi risultava pubblicata la partita IVA della opponente e non della omonima società di capitali.
La sentenza è stata impugnata da . Parte_1
E' rimasto contumace il . CP_1
Dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto perfezionato il contratto con essa appellante e non con sostiene, in Controparte_3 particolare, che il giudice avrebbe omesso di esaminare “la documentazione prodotta” da essa opponente nel giudizio di primo grado dalla quale avrebbe dovuto evincere che:
pagina 3 di 5 - l'autovettura “Kia Opirus” tg. CK933VW era di proprietà della e non della Controparte_3 impresa individuale di;
Parte_1 Parte_1
- il , in data 19.03.2018, aveva effettuato il bonifico relativo alla caparra in favore di CP_1
e non in favore dell'opponente; Controparte_3
- il formale atto di diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata a.r. del 09.04.2018
(depositata in atti anche dalla parte opposta nel suo fascicolo del primo grado) a firma dell'Avv.
RA UL in nome e per conto del , era stata inviata alla e non CP_1 Controparte_3 all'impresa individuale;
Parte_1
- la sede della è ubicata in MP alla Via Colle delle Api, mentre quella CP_3 della impresa individuale opponente è in Ferrazzano (CB) alla Parte_1 [...]
; CP_2
- la ha un differente codice fiscale e partita iva (P.IVA rispetto CP_3 P.IVA_2 alla impresa individuale (P.IVA . Parte_1 P.IVA_1
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dall'opponente risulta, infatti:
- che il bonifico concernente la caparra di € 350,00 è stata effettuato dal in favore della CP_1
(cfr. doc. 9 appellante fascicolo primo grado e relativa causale); Controparte_3
- l'invio della lettera di recesso, datata 21.3.2018, alla (doc. Parte_1 Controparte_6
10 appellante fascicolo primo grado);
- l'invio della diffida a firma del legale del , avv. RA UL, sempre alla Autoimport CP_1
s.r.l. Contrada delle Alpi s.n.c. (doc. 7 appellante fascicolo primo grado).
Detta documentazione comprova, dunque, che il contratto di vendita fu perfezionato dal con CP_1 Controparte_3
Del resto, deve osservarsi che nel presente giudizio l'appellato, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa per smentire le deduzioni avversarie.
La sentenza impugnata va pertanto riformata.
Tenuto conto che il difetto di legittimazione passiva dell'appellante emergeva chiaramente dagli stessi documenti provenienti dall'ingiungente, ritine questo giudice che sussistono giusti motivi per la condanna dell'appellato, ex art. 96 III comma c.p.c., al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa, tenuto conto del valore della causa, come in dispositivo.
pagina 4 di 5 L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte appellato al pagamento di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4364/18;
- condanna l'appellato al pagamento della somma di € 100,00 ex art. 96 III comma c.p.c.;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio liquidate in
€ 500,00 per il giudizio di primo grado ed in € 462,00 per il presente giudizio, oltre per entrambi i giudizi, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
MA OS
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