Sentenza 19 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2004, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2004 |
Testo completo
Aula B 074 0 1 / 04 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R. G. 13188/02 -Cron. 14158 Erminio Ravagnani Presidente Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. -Ud.30.1.04 Antonio Lamorgese Oggetto: LO CH AN IS Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SINOZIC Vicktor, elett.te dom.to in Roma, via Valadier n. 53/5, presso gli avv.ti Roberto Allegra e Cataldo M. De Be- nedictis che lo difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Alessandro Riccio e Nicola Valente, con domicilio eletto in Roma, via 546 17. come da procura speciale in calce alla della Frezza n. copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n ° 18551/2001 in data 2.11.2000/17.5.2001 (R.G. 17477/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2004 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del primo moti- vo del ricorso, con assorbimento del secondo. N Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato: che, con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città, ha ritenuto che, in ipotesi di tardiva corresponsione di trattamento pensionistico spettante a cittadino dell'ex Me Iugoslavia, interessi e rivalutazione monetaria debbano decorrere non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, sia pervenuta allo stesso INPS;
-che di tale sentenza è stata chiesta la cassazione con ricorso articolato in due motivi – dalla parte ricorrente indicata in epigrafe, la cui legittimazione ad impugnare non è stata contestata dall'INPS, limitatosi a depositare procura (in calce al ricorso notificatogli); che col primo motivo di ricorso - denunciante, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 20 e 30)”- si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art. 3 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria;
che con il secondo motivo -denunciante, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si 2 lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto;
considerato: che, con numerose sentenze su controversie involgenti la stessa problematica (v. Cass. 7 aprile 2000 n.13386, 14 dicembre 2000 n.15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n.6114, 9 gennaio 2003 n.131 ed altre), alla cui motivazione si rinvia, questa Corte, con riguardo a periodo anteriore all'art. 3, c. 17, della legge n.335 del 1995, ha ritenuto sufficiente, ai fini della determinazione della decorrenza degli accessori, la presentazione della domanda all'ente assicurativo estero;
che tale indirizzo giurisprudenziale va confermato, in mancanza di argomenti che non siano stati già esaminati nei precedenti citati, e che, pertanto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed evidentemente assorbito il secondo, il Collegio, esclusa la possibilità di adottare una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod,. proc. civ., deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro giudice, affinché proceda a nuovo esame alla stregua del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di ! tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, 4 ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi per i ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto); che allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), va altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2004 Il Cons. Est. Il Presidente Dame Blonde M ini Revenan ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA PILIL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria A M W oggi, 1.9 APR. 2004 E R P U CANCELLIERE idie