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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5799 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato alla Via Orazio – Traversa CP_1
Vallone- n.05, nello studio dell'Avv. Aldo D'Angelo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Preteso pagamento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n. 178 del 30.12.2020 per le prestazioni aggiuntive svolte nel periodo vaccinale contro il Covid 19 –
Prestazione ricevuta sotto forma di “straordinario Covid 19” – Adesione ad avviso di reclutamento.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
Il ricorrente del monitorio ha richiesto il pagamento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n. 178 del 30.12.2020 asserendo di aver svolto, tra gennaio
2021 ed il 30 settembre 2022, 134 ore timbrate in ingresso ed in uscita dal turno con il codice 10 “Straordinario Vaccini Covid-19”, codice indicato dall'Azienda per distinguere le ore di straordinario normale rispetto a quelle di straordinario per la somministrazione di vaccini.
La pretesa è infondata.
A seguito della entrata in vigore del D.L. del 22 marzo 2021, che ha in parte modificato il comma 464 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 citato, il personale infermieristico ha dovuto manifestare la propria adesione allo svolgimento dell'attività destinata alle vaccinazioni contro il Covid oltre il normale orario di lavoro, a fronte del compenso previsto dalla medesima disposizione legislativa pari ad € 50,00 per ciascuna ora di prestazione resa. Il ricorrente ha pacificamente partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal gennaio 2021 al settembre 2022, come risulta anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti (v. docc. 1 e 4 della produzione della resistente).
Per le anzidette prestazioni aggiuntive il ricorrente, anziché percepire il compenso orario di € 50,00, ha ricevuto il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto.
In proposito appare documentato che il ricorrente ebbe a manifestare la propria disponibilità a prendere parte alla campagna vaccinale, presentando apposita domanda alla Direzione Sanitaria. Il ricorrente ha perciò aderito all'avviso di reclutamento diramato dall'Asl Sa con la nota prot. 258131 del
23.12.2020 accettando di prestare ore lavorative in più “in regime di straordinario COVID-19”. Il detto avviso, perciò, non richiamava in alcun modo l'istituto delle prestazioni aggiuntive, poiché il bando per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità del personale chiaramente indicava che il lavoro prestato oltre l'ordinario orario di lavoro per lo svolgimento dell'attività vaccinale sarebbe stato retribuito quale lavoro “straordinario Covid-19”.
L'art. 1, comma 464, della legge 178/2020 invocato dal ricorrente è inapplicabile al caso di specie in quanto da un canto la norma è stata introdotta dal Legislatore successivamente al bando aziendale oggetto di causa, dall'altro essa contempla un istituto contrattuale ben diverso. Il comma 464 dell'art. 1 della Legge n. 178/20 infatti prevede che “Le e gli enti del Pt_1
Servizio Sanitario Nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, e' aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonche', per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla lettura della norma in commento appare dunque lampante che l'intento del Legislatore non sia stato quello di obbligare gli Enti del SSN a remunerare in ogni caso le ore lavorative destinate all'attività vaccinale, svolte oltre il normale orario di lavoro, sottoforma di prestazioni aggiuntive. Questa particolare modalità retributiva era senz'altro una delle possibilità cui il
Legislatore dava accesso (… possono ricorrere…), anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, restando però libere le ASL di provvedere diversamente, scegliendo altra forma di remunerazione (quale appunto le maggiorazioni per il lavoro straordinario).
Nel caso di specie la prestazione svolta è stata già remunerata sottoforma di straordinario (come risulta dai documenti prodotti), dunque non può essere dovuta anche l'indennità per le prestazioni aggiuntive.
L'opposizione è accolta dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, in considerazione della novità della questione di diritto, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 530/2024; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26-03-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato alla Via Orazio – Traversa CP_1
Vallone- n.05, nello studio dell'Avv. Aldo D'Angelo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – Preteso pagamento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n. 178 del 30.12.2020 per le prestazioni aggiuntive svolte nel periodo vaccinale contro il Covid 19 –
Prestazione ricevuta sotto forma di “straordinario Covid 19” – Adesione ad avviso di reclutamento.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
Il ricorrente del monitorio ha richiesto il pagamento del compenso ex art. 1, comma 464, Legge n. 178 del 30.12.2020 asserendo di aver svolto, tra gennaio
2021 ed il 30 settembre 2022, 134 ore timbrate in ingresso ed in uscita dal turno con il codice 10 “Straordinario Vaccini Covid-19”, codice indicato dall'Azienda per distinguere le ore di straordinario normale rispetto a quelle di straordinario per la somministrazione di vaccini.
La pretesa è infondata.
A seguito della entrata in vigore del D.L. del 22 marzo 2021, che ha in parte modificato il comma 464 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 citato, il personale infermieristico ha dovuto manifestare la propria adesione allo svolgimento dell'attività destinata alle vaccinazioni contro il Covid oltre il normale orario di lavoro, a fronte del compenso previsto dalla medesima disposizione legislativa pari ad € 50,00 per ciascuna ora di prestazione resa. Il ricorrente ha pacificamente partecipato allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini, oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal gennaio 2021 al settembre 2022, come risulta anche dalle buste paga e dai cartellini marcatempo in atti (v. docc. 1 e 4 della produzione della resistente).
Per le anzidette prestazioni aggiuntive il ricorrente, anziché percepire il compenso orario di € 50,00, ha ricevuto il normale compenso per il lavoro straordinario diurno o festivo o notturno o festivo/notturno previsto dal CCNL di comparto.
In proposito appare documentato che il ricorrente ebbe a manifestare la propria disponibilità a prendere parte alla campagna vaccinale, presentando apposita domanda alla Direzione Sanitaria. Il ricorrente ha perciò aderito all'avviso di reclutamento diramato dall'Asl Sa con la nota prot. 258131 del
23.12.2020 accettando di prestare ore lavorative in più “in regime di straordinario COVID-19”. Il detto avviso, perciò, non richiamava in alcun modo l'istituto delle prestazioni aggiuntive, poiché il bando per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità del personale chiaramente indicava che il lavoro prestato oltre l'ordinario orario di lavoro per lo svolgimento dell'attività vaccinale sarebbe stato retribuito quale lavoro “straordinario Covid-19”.
L'art. 1, comma 464, della legge 178/2020 invocato dal ricorrente è inapplicabile al caso di specie in quanto da un canto la norma è stata introdotta dal Legislatore successivamente al bando aziendale oggetto di causa, dall'altro essa contempla un istituto contrattuale ben diverso. Il comma 464 dell'art. 1 della Legge n. 178/20 infatti prevede che “Le e gli enti del Pt_1
Servizio Sanitario Nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, e' aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonche', per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla lettura della norma in commento appare dunque lampante che l'intento del Legislatore non sia stato quello di obbligare gli Enti del SSN a remunerare in ogni caso le ore lavorative destinate all'attività vaccinale, svolte oltre il normale orario di lavoro, sottoforma di prestazioni aggiuntive. Questa particolare modalità retributiva era senz'altro una delle possibilità cui il
Legislatore dava accesso (… possono ricorrere…), anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, restando però libere le ASL di provvedere diversamente, scegliendo altra forma di remunerazione (quale appunto le maggiorazioni per il lavoro straordinario).
Nel caso di specie la prestazione svolta è stata già remunerata sottoforma di straordinario (come risulta dai documenti prodotti), dunque non può essere dovuta anche l'indennità per le prestazioni aggiuntive.
L'opposizione è accolta dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, in considerazione della novità della questione di diritto, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 530/2024; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26-03-2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)