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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8708/2021 R.G., discussa oralmente e decisa all'udienza del 20.03.2025, vertente
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Renna, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 7029/2021, CP_1
depositata in data 21.10.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con verbali n. Z6034123, n. Z6032748 e Z6034507, del 13/07/2021, il corpo della
Polizia Locale di Lecce ha contestato a le violazioni dell'art. 7 commi 1 Parte_1
e 14 C.d.S., per l'utilizzo di corsie riservate ad altri veicoli nel in v.le Controparte_1 dell'Università v.le Gallipoli, compiute nelle date 01.05.2021, 05.05.2021 e 10.05.2021, per mezzo del veicolo tg. DS479EP, accertate con apparecchiatura SART_BASIC, Simsis
SN. 2010025167.
Avverso tali verbali ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di eccependo la nullità della notifica, la mancanza di sottoscrizione del verbale e CP_1
la mancata contestazione immediata, chiedendone pertanto l'annullamento.
La Polizia Locale di si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso. ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, Parte_2
contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto infondate le doglianze formulate, reiterandole nel presente giudizio e domandando la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso la sentenza con Parte_1 la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S, per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto infondate le doglianze articolate.
2.1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, rappresentando come il Controparte_1
essendosi avvalso di un soggetto privato per la notifica degli stessi, avrebbe violato le norme che ne regolano la notifica, determinandone la nullità.
Il motivo è infondato.
Sul tema del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti amministrativi e giudiziari, invero, l'Amministrazione che notifica atti amministrativi (qual è un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada), ove si avvalga del servizio postale, è tenuta ad osservare tutte le norme sulla notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a mezzo della posta, come quelle dettate dalla L. n. 890 del 20 novembre 1982, che riserva all'amministrazione postale "tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione”.
In particolare, il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (cfr. art. 4, ora sub lett. a) e lett. b)) al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Dispone, infatti, la citata disposizione normativa quanto segue: " 4. Servizi affidati in esclusiva 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285". Di conseguenza, la notificazione di un verbale di accertamento di infrazione al Codice della
Strada (o di altro atto amministrativo o giudiziale) non eseguita da parte di , CP_2
(come nel caso di specie da cui ha affidato la notifica del verbale di contestazione di violazione) è stata in passato ritenuta dalla giurisprudenza non tanto nulla, quanto addirittura inesistente (cfr. Cass. n. 20440/2006).
Si deve tuttavia rilevare che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE è stata prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato membro non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa.
L'adeguamento della legislazione nazionale alla citata direttiva, dopo la prima riforma attuata con D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è stato completato dalla L. 4 agosto 2017, n.
124, art. 1, comma 57, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 10/09/2017, del regime di esclusiva in favore di dei servizi di notifica a mezzo del servizio CP_2
postale degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, correlate a tale regime.
La medesima legge ha anche attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale per tali notificazioni.
Con Delib. n. 77/18/Cons. è stato approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, in base al quale è previsto il rilascio, all'operatore privato - il quale soddisfi, per un'esigenza di ordine pubblico, determinati requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, nonché obblighi particolarmente stringenti - della licenza individuale speciale, che lo abilita a svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari e di violazioni del Codice della Strada.
Come peraltro osservato dalla Suprema Corte, “simmetricamente, dopo la novella del
2017, anche le attestazioni del titolare di licenza individuale speciale per la notifica degli atti giudiziari e delle "multe", si caratterizzano per la medesima certezza legale” (Cass.
n. 25521/2020).
Appare dunque chiaro che anche l'agente di posta privata è abilitato alla notifica a mezzo posta degli atti amministrativi e giudiziari, a condizione che sia titolare di licenza individuale speciale.
Nel caso in esame, risulta dai verbali di accertamento in atti che la notifica degli stessi è avvenuta a mezzo del servizio postale, tramite consegna del piego raccomandato all'ufficio postale , agente postale privato. CP_3
Rispetto a quest'ultimo, non risulta tuttavia in atti alcun elemento idoneo a inferire la titolarità della licenza individuale speciale, la quale, costituendo atto meramente amministrativo, non rientra tra gli atti conoscibili dal Giudice secondo il principio iuria novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
A fronte di tale mancanza di prova, pertanto, detta notifica sarebbe da considerarsi nulla
(cfr. Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024 (Rv. 673125 - 01) “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario
e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” ed ancora, di recente: Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024
(Rv. 670857 - 01) “In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici”).
Tuttavia, avendo l'odierna appellante proposto tempestivamente opposizione avverso i citati verbali, opera nel caso di specie il regime di sanatoria previsto dall'art. 156 c.p.c., per cui il vizio procedimentale in cui è incorsa la P.A. resistente nell'esercizio del potere sanzionatorio può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo.
2.2. – Il secondo motivo attiene alla mancata sottoscrizione con firma autentica dell'agente accertatore.
Il motivo è infondato.
Ebbene il verbale notificato, oltre a non richiedere alcuna sottoscrizione, poiché a norma degli artt. 383, co. IV e 385, co. III e IV del regolamento di attuazione ed esecuzione del
C.d.S. e dell'art. 3, co. II D.Lgs. n. 39 del 1993, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18493/2020), che nel caso di specie è indicato nella persona dell'agente accertatore, contiene altresì l'indicazione del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Comandante Dott. . Persona_1
2.3. – Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata contestazione immediata della sanzione.
Al riguardo, si rammenta come l'art. 201 C.d.S., co. 1 bis, prevede che “1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non
è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.
Nel caso in esame, la sanzione è stata accertata mediante apparecchiatura di rilevamento
SART-BASIC della ditta Ne deriva che la contestazione immediata della CP_4
violazione non era necessaria, poiché la norma speciale di cui all'art. 201, co.
1-bis C.d.S.
(norma destinata a prevalere su quella generale) esclude tale necessità.
In definitiva, deve confermarsi la sentenza del Giudice di Pace, con conseguente rigetto dell'appello e conferma dei verbali opposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 7029/2021 depositata in data
[...] CP_1
12.10.2021:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1 bis DPR 115/02.
Lecce, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8708/2021 R.G., discussa oralmente e decisa all'udienza del 20.03.2025, vertente
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Renna, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 7029/2021, CP_1
depositata in data 21.10.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con verbali n. Z6034123, n. Z6032748 e Z6034507, del 13/07/2021, il corpo della
Polizia Locale di Lecce ha contestato a le violazioni dell'art. 7 commi 1 Parte_1
e 14 C.d.S., per l'utilizzo di corsie riservate ad altri veicoli nel in v.le Controparte_1 dell'Università v.le Gallipoli, compiute nelle date 01.05.2021, 05.05.2021 e 10.05.2021, per mezzo del veicolo tg. DS479EP, accertate con apparecchiatura SART_BASIC, Simsis
SN. 2010025167.
Avverso tali verbali ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di eccependo la nullità della notifica, la mancanza di sottoscrizione del verbale e CP_1
la mancata contestazione immediata, chiedendone pertanto l'annullamento.
La Polizia Locale di si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso. ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, Parte_2
contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto infondate le doglianze formulate, reiterandole nel presente giudizio e domandando la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso la sentenza con Parte_1 la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S, per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto infondate le doglianze articolate.
2.1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, rappresentando come il Controparte_1
essendosi avvalso di un soggetto privato per la notifica degli stessi, avrebbe violato le norme che ne regolano la notifica, determinandone la nullità.
Il motivo è infondato.
Sul tema del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti amministrativi e giudiziari, invero, l'Amministrazione che notifica atti amministrativi (qual è un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada), ove si avvalga del servizio postale, è tenuta ad osservare tutte le norme sulla notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a mezzo della posta, come quelle dettate dalla L. n. 890 del 20 novembre 1982, che riserva all'amministrazione postale "tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione”.
In particolare, il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (cfr. art. 4, ora sub lett. a) e lett. b)) al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Dispone, infatti, la citata disposizione normativa quanto segue: " 4. Servizi affidati in esclusiva 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285". Di conseguenza, la notificazione di un verbale di accertamento di infrazione al Codice della
Strada (o di altro atto amministrativo o giudiziale) non eseguita da parte di , CP_2
(come nel caso di specie da cui ha affidato la notifica del verbale di contestazione di violazione) è stata in passato ritenuta dalla giurisprudenza non tanto nulla, quanto addirittura inesistente (cfr. Cass. n. 20440/2006).
Si deve tuttavia rilevare che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE è stata prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato membro non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa.
L'adeguamento della legislazione nazionale alla citata direttiva, dopo la prima riforma attuata con D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è stato completato dalla L. 4 agosto 2017, n.
124, art. 1, comma 57, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 10/09/2017, del regime di esclusiva in favore di dei servizi di notifica a mezzo del servizio CP_2
postale degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, correlate a tale regime.
La medesima legge ha anche attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale per tali notificazioni.
Con Delib. n. 77/18/Cons. è stato approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, in base al quale è previsto il rilascio, all'operatore privato - il quale soddisfi, per un'esigenza di ordine pubblico, determinati requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, nonché obblighi particolarmente stringenti - della licenza individuale speciale, che lo abilita a svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari e di violazioni del Codice della Strada.
Come peraltro osservato dalla Suprema Corte, “simmetricamente, dopo la novella del
2017, anche le attestazioni del titolare di licenza individuale speciale per la notifica degli atti giudiziari e delle "multe", si caratterizzano per la medesima certezza legale” (Cass.
n. 25521/2020).
Appare dunque chiaro che anche l'agente di posta privata è abilitato alla notifica a mezzo posta degli atti amministrativi e giudiziari, a condizione che sia titolare di licenza individuale speciale.
Nel caso in esame, risulta dai verbali di accertamento in atti che la notifica degli stessi è avvenuta a mezzo del servizio postale, tramite consegna del piego raccomandato all'ufficio postale , agente postale privato. CP_3
Rispetto a quest'ultimo, non risulta tuttavia in atti alcun elemento idoneo a inferire la titolarità della licenza individuale speciale, la quale, costituendo atto meramente amministrativo, non rientra tra gli atti conoscibili dal Giudice secondo il principio iuria novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
A fronte di tale mancanza di prova, pertanto, detta notifica sarebbe da considerarsi nulla
(cfr. Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024 (Rv. 673125 - 01) “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario
e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” ed ancora, di recente: Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024
(Rv. 670857 - 01) “In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici”).
Tuttavia, avendo l'odierna appellante proposto tempestivamente opposizione avverso i citati verbali, opera nel caso di specie il regime di sanatoria previsto dall'art. 156 c.p.c., per cui il vizio procedimentale in cui è incorsa la P.A. resistente nell'esercizio del potere sanzionatorio può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo.
2.2. – Il secondo motivo attiene alla mancata sottoscrizione con firma autentica dell'agente accertatore.
Il motivo è infondato.
Ebbene il verbale notificato, oltre a non richiedere alcuna sottoscrizione, poiché a norma degli artt. 383, co. IV e 385, co. III e IV del regolamento di attuazione ed esecuzione del
C.d.S. e dell'art. 3, co. II D.Lgs. n. 39 del 1993, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18493/2020), che nel caso di specie è indicato nella persona dell'agente accertatore, contiene altresì l'indicazione del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Comandante Dott. . Persona_1
2.3. – Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata contestazione immediata della sanzione.
Al riguardo, si rammenta come l'art. 201 C.d.S., co. 1 bis, prevede che “1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non
è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.
Nel caso in esame, la sanzione è stata accertata mediante apparecchiatura di rilevamento
SART-BASIC della ditta Ne deriva che la contestazione immediata della CP_4
violazione non era necessaria, poiché la norma speciale di cui all'art. 201, co.
1-bis C.d.S.
(norma destinata a prevalere su quella generale) esclude tale necessità.
In definitiva, deve confermarsi la sentenza del Giudice di Pace, con conseguente rigetto dell'appello e conferma dei verbali opposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 7029/2021 depositata in data
[...] CP_1
12.10.2021:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1 bis DPR 115/02.
Lecce, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.