Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 8954/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8954/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Famiglietti
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Olimpia De Felice e Massimo Oliva
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e depositato in data 27.03.2025. La causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Salerno in data 05.01.2017 e che CP_1 dalla loro unione erano nati (16.05.2017) e (12.08.2020). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno in data 23.01.2024 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 20.03.2025 anche la resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 27.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti si riportavano all'accordo sottoscritto dalle stesse in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione dei nonni paterni unitamente alla madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore dei minori per la somma di € 450,00 mensili, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% ; rinuncia di al 50% dell'assegno unico in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
2 r.g. 8954/2024
Il Collegio, attese le condizioni sottoscritte, evidenzia che le stesse non sono contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare di quelli della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.01.2017 nel comune di Salerno tra , nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] a [...], C.F.: , trascritto nel CP_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 3 parte 2 serie A - anno 2017, alle condizioni di cui all'accordo versato in atti in data 26.03.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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