Ordinanza presidenziale 27 settembre 2016
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 08/04/2021, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00192/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01721/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE SA, IS NA e LO AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Buso, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Vicenza - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Maurizio Tirapelle, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Uff. Legale - corso Palladio n. 98;
Federazione Italiana Nuoto - Roma - (Rm), non costituita in giudizio;
nei confronti
Le Piscine di Vicenza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bernardi, Andrea Paganini, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Bernardi in Vicenza, viale Verdi, 24;
Le Piscine di Vicenza S.p.A. Societa' Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Paganini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delIa delibera della G.C. n. 161 del 10.5.2006; dell'autorizzazione temporanea per utilizzo piscine di Viale Ferrarin rilasciata dal Comune di Vicenza in data 17.5.2006; del parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 13.4.2006;
nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso n. r.g. 924/2015;
Ritenuto che tra i ricorsi n. r.g. 1721/2006 e n. r.g. 924/2015 potrebbero essere ravvisati profili di connessione, tali da giustificare la riunione dei suddetti ricorsi;
Ritenuto che il ricorso n. r.g. 1721/2006 e i motivi aggiunti potrebbero divenire improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti resistenti e/o dai controinteressati nel giudizio n. r.g. 924/2015;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la discussione con modalità da remoto, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e 4, comma 1, settimo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione relativa alla procedibilità del ricorso n. r.g. 1721/2006 e dei motivi aggiunti, rilevata ex officio;
Rilevato che le parti che non intendano partecipare alla discussione orale, con modalità da remoto, potranno depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente all’udienza;
P.Q.M.
Dispone che la discussione del presente ricorso, fissato per l’udienza pubblica del 13 aprile 2021, avvenga con modalità da remoto.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO