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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 8993/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Collegio, nelle persone dei Magistrati:
dott. Stefano Giusberti, Pres.
dott. Francesca Neri, Giudice rel.
dott. Ivana Poggioli, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.vol. 8993/2024 avente ad oggetto: adozione di maggiorenne promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
NAZARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LUCA
NAZARIO
ATTORE/I Per l'adozione di C.F. , Parte_2 C.F._2
con la costituzione di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI STEFANO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA TRIBUNALE LUGOpresso il difensore avv.
GIOVANNINI STEFANO CONVENUTO/I
con l'intervento del PM. INTERVENUTO
Visto il ricorso presentato da nato a [...], il [...], Parte_1 diretto ad ottenere l'adozione di nata a [...], il [...] Parte_2
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22-7-2024 il ricorrente allegava, in sintesi, che:
la sig.ra nata il [...] e, dunque, maggiorenne, è nata dall'unione dei Parte_2 sig.ri c.f. nata a [...] il [...], e residente a [...]C.F._3
AL (BO), via Leonilde Iotti n. 30, ed c.f. nato il Controparte_1 C.F._4 20 dicembre 1970 a Verona, residente a [...]; […]
il divorzio fra i coniugi era dichiarato con sentenza del 14 aprile 2008; la madre dell'adottanda, nel 2003, intraprendeva una stabile relazione con l'adottante, col quale contraeva matrimonio nel 2009;
nonostante le strade del sig. e della sig.ra si siano divise nel 2019, anno in cui è Pt_1 Persona_1 avvenuta la loro separazione, il rapporto tra il ricorrente e è proseguito senza soluzione di Pt_2 continuità, agevolato anche dal fatto che la separazione è stata gestita in modo sereno e pacifico, e tuttora tra i due ex coniugi vi è un ottimo rapporto, tant'è che la sig.ra sarebbe ben felice Persona_1 che il rapporto tra e il sig. fosse ufficializzato mediante l'adozione richiesta con il Pt_2 Pt_1 presente ricorso.
Si costituiva il padre dell'adottanda in data 29-10-2024, manifestando il proprio assenso all'adozione.
In data 5-11-2024 il PM dichiarava di non opporsi. All'udienza del 10-12-2024 adottante e adottanda esprimevano il proprio consenso, la madre e il padre dell'adottanda esprimevano il proprio assenso.
Tutti i presenti confermavano le circostanze allegate in ricorso. L'adottanda non riSUta coniugata, né già adottata da alcuno. L'adottante è anch'egli di stato libero e non ha figli.
Sussistono pertanto tutte le condizioni di legge per fare luogo all'adozione, ivi compresi i requisiti di età, in particolare la differenza di età fra adottante e adottanda è di 21 anni.
L'adottanda anteporrà al proprio il cognome dell'adottante e si chiamerà Persona_2
[...]
Nulla SUle spese, trattandosi di procedimento necessario e di volontaria giurisdizione, avendo tutte le parti costituite concluso congiuntamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...], il [...], c.f. Parte_2
residente a [...], da parte di C.F._2
nato a [...], il [...], c.f. , e residente a Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 AL (BO), in via Prati di Soletto n. 107/H, con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (luogo di residenza) e di AV SU
NA (luogo in cui è annotato l'atto di nascita dell'adottata), per quanto di competenza.
Nulla SUle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
il Presidente
dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Collegio, nelle persone dei Magistrati:
dott. Stefano Giusberti, Pres.
dott. Francesca Neri, Giudice rel.
dott. Ivana Poggioli, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.vol. 8993/2024 avente ad oggetto: adozione di maggiorenne promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
NAZARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LUCA
NAZARIO
ATTORE/I Per l'adozione di C.F. , Parte_2 C.F._2
con la costituzione di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI STEFANO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA TRIBUNALE LUGOpresso il difensore avv.
GIOVANNINI STEFANO CONVENUTO/I
con l'intervento del PM. INTERVENUTO
Visto il ricorso presentato da nato a [...], il [...], Parte_1 diretto ad ottenere l'adozione di nata a [...], il [...] Parte_2
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22-7-2024 il ricorrente allegava, in sintesi, che:
la sig.ra nata il [...] e, dunque, maggiorenne, è nata dall'unione dei Parte_2 sig.ri c.f. nata a [...] il [...], e residente a [...]C.F._3
AL (BO), via Leonilde Iotti n. 30, ed c.f. nato il Controparte_1 C.F._4 20 dicembre 1970 a Verona, residente a [...]; […]
il divorzio fra i coniugi era dichiarato con sentenza del 14 aprile 2008; la madre dell'adottanda, nel 2003, intraprendeva una stabile relazione con l'adottante, col quale contraeva matrimonio nel 2009;
nonostante le strade del sig. e della sig.ra si siano divise nel 2019, anno in cui è Pt_1 Persona_1 avvenuta la loro separazione, il rapporto tra il ricorrente e è proseguito senza soluzione di Pt_2 continuità, agevolato anche dal fatto che la separazione è stata gestita in modo sereno e pacifico, e tuttora tra i due ex coniugi vi è un ottimo rapporto, tant'è che la sig.ra sarebbe ben felice Persona_1 che il rapporto tra e il sig. fosse ufficializzato mediante l'adozione richiesta con il Pt_2 Pt_1 presente ricorso.
Si costituiva il padre dell'adottanda in data 29-10-2024, manifestando il proprio assenso all'adozione.
In data 5-11-2024 il PM dichiarava di non opporsi. All'udienza del 10-12-2024 adottante e adottanda esprimevano il proprio consenso, la madre e il padre dell'adottanda esprimevano il proprio assenso.
Tutti i presenti confermavano le circostanze allegate in ricorso. L'adottanda non riSUta coniugata, né già adottata da alcuno. L'adottante è anch'egli di stato libero e non ha figli.
Sussistono pertanto tutte le condizioni di legge per fare luogo all'adozione, ivi compresi i requisiti di età, in particolare la differenza di età fra adottante e adottanda è di 21 anni.
L'adottanda anteporrà al proprio il cognome dell'adottante e si chiamerà Persona_2
[...]
Nulla SUle spese, trattandosi di procedimento necessario e di volontaria giurisdizione, avendo tutte le parti costituite concluso congiuntamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...], il [...], c.f. Parte_2
residente a [...], da parte di C.F._2
nato a [...], il [...], c.f. , e residente a Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 AL (BO), in via Prati di Soletto n. 107/H, con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (luogo di residenza) e di AV SU
NA (luogo in cui è annotato l'atto di nascita dell'adottata), per quanto di competenza.
Nulla SUle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
il Presidente
dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3