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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5578/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ida Gurzillo C.F._2
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“si riportano a quanto già dichiarato personalmente all'udienza del 15/07/2025, ribadendo, con le presenti note, la loro volontà di divorziare alle condizioni già concordate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, rilevato che con ricorso congiunto depositato il 3 maggio 2024, e Parte_1
hanno formulato contestuali domande di separazione e cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis. 49, co. 1, e 473 bis. 51 c.p.c.; osservato che all'udienza del 22 ottobre 2024 i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale, sulle cui condizioni il Collegio si è pronunciato con sentenza n. 685/2024 resa il 27 novembre
2024 e pubblicata il 20 dicembre 2024, con la quale ha accolto la domanda;
osservato che con separata ordinanza resa il 27 novembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la trattazione della domanda di divorzio;
rilevato che all'udienza del 15 luglio 2025 i ricorrenti di persona hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate ed hanno escluso una riconciliazione;
osservato che con successive note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 settembre
2025 il difensore dei ricorrenti ha ribadito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le relative condizioni;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
ritenuto che
la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
2 ritenuto dunque che debba trovare accoglimento la domanda congiunta dei ricorrenti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate e che si riportano in dispositivo;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO
(Vercelli) il 31 agosto 1996 da nato a [...] il 31 Parte_1
maggio 1973 e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle seguenti condizioni:
1) “la casa coniugale sita in San Pietro in Casale (BO), Via Bruno Buozzi n.43, di esclusiva proprietà del sig. ” rimane “assegnata alla moglie, fino Parte_1
all'autosufficienza economica della figlia , signora ove Per_1 Parte_2
manterrà la residenza anagrafica”;
2) ”il sig. ” è “obbligato a versare mensilmente la somma pari ad euro Parte_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_2
autosufficiente e ciò fino all'autosufficienza economica di quest'ultima; oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima da ciascun genitore”;
3) “Le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione nell'interesse di entrambi”;
3 4) “I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando di voler rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento e/o qualsiasi altra somma dovuta l'uno nei confronti dell'altra, nonché a rivendicazioni di qualsiasi genere su beni o somme intestate a loro direttamente;
si dichiarano altresì soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, diritto e/o ragione di legge”;
5) “le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 16 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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