Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/06/2025, n. 10937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10937 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2021, proposto da
EN IO Arbore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza SS. Apostoli 66;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della nota prot. n.-OMISSIS-del 15 aprile 2021, ricevuta in data 25 maggio 2021 contenente ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq 187 di cui 170 mq coperti occupati da un cottage ad uso abitativo fila -OMISSIS- in -OMISSIS-, Roma all’interno del complesso residenziale -OMISSIS-, concessione demaniale n.-OMISSIS-1995 rinnovata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 22.03.02 al 31.12.2001 N.C.E.U. foglio -OMISSIS- in lungomare -OMISSIS-, Ostia Lido.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in data 14 maggio 2025, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio in ragione delle sopravvenienze procedimentali.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO