Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2348/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. COLA Parte_1 P.IVA_1
RENATO e , elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI, 1 60121 ANCONA, presso il difensore avv. COLA RENATO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 P.IVA_2
RUBERTO ANIELLO e elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE RUBERTO ANIELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE OPPONENTE: Voglia il Tribunale adìto revocare “parte qua” il decreto ingiuntivo n.
569/2024 del 9-19.8.2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 20.8.2024 dichiarando non dovuti gli interessi moratori al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo e condannare per l'effetto la opposta alla restituzione a dell'importo Controparte_1 di € 7.990,70 pagato a tale titolo oltre che delle spese del decreto.
Con vittoria delle spese di questo giudizio pagina 1 di 5
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui al D.I. opposto, anche per gli interessi, oltre interessi moratori dalla data dell'ingiunzione al saldo.
2) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla data dell'ingiunzione fino all'effettivo saldo ovvero, in via gradata, con la decorrenza ritenuta di giustizia, in relazione alla data di maturazione del credito.
3) Con vittoria di spese e competenze professionali, sulla base dei parametri vigenti, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
In via istruttoria, occorrendo, ammettere i mezzi istruttori articolati da nella memoria ex art. Pt_2
171 ter n.2 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, CO.AL. società cooperativa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 569/2024 dd. 19.08.2024 limitatamente alla statuizione relativa agli interessi moratori.
L'attrice ha richiesto, infatti, la revoca del decreto ingiuntivo opposto – e la conseguente condanna di controparte alla restituzione dell'importo di Euro 7.990,70 versato a seguito della notifica del decreto e del contestuale atto di precetto – nella sola parte in cui le è stato ingiunto il pagamento degli interessi moratori, calcolati ai sensi del d.lgs 231/2001, dalla data di scadenza delle singole fatture oggetto del ricorso monitorio (n. 1575/EL dd. 23.4.2019 e 2118/EL dd 176.2019) fino al saldo, oltre alle spese del decreto.
A fondamento della propria opposizione, ha sostenuto la piena legittimità della sospensione CP_1
dei pagamenti delle suddette fatture –– emesse per la somministrazione di manodopera - fintantochè non avesse documentato, da parte sua, l'avvenuta tacitazione delle pretese dei lavoratori. Pt_2
In particolare, l'opponente ha rappresentato che la sottoposizione di ad una procedura di Pt_2
concordato preventivo e la ricezione di una richiesta da parte di una rappresentanza sindacale, in virtù della responsabilità solidale tra somministrante e utilizzatore, l'aveva esposta al rischio di esecuzione di un doppio pagamento: quello alla propria controparte contrattuale e quello a favore dei lavoratori. Ha altresì aggiunto di aver manifestato ad la disponibilità di soddisfare in prima persona le Pt_2
richieste dei somministrati e compensare poi tale credito con la propria esposizione debitoria, ma la proposta non era stata accolta.
pagina 2 di 5 Pertanto, ha concluso che nulla era da considerarsi dovuto, a titolo di interessi moratori, sino al momento in cui era stata potenzialmente destinataria di una richiesta di pagamento da parte dei dipendenti, con necessaria declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione in parte qua, per insussistenza dei presupposti della mora debendi.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria e ne ha richiesto il rigetto, Pt_2
qualificando come del tutto infondato il timore di di pagare due volte e arbitraria la pretesa di Pt_1 subordinare ogni ulteriore versamento all'esibizione di documentazione comprovante la regolarità retributiva e contributiva di nei confronti del personale (nel dettaglio, trattasi di ratei 13° e 14°, Pt_2
ferie non godute e TFR).
Ha sostenuto anzitutto che la responsabilità prevista ex lege in capo a , quale società CP_1
utilizzatrice, era di fatto ridimensionata dalla presenza di due garanzie assicurative (il Fondo di
Solidarietà e la copertura INPS relativamente alle somme dovute a titolo di TFR) e dalla previsione, all'interno del piano di concordato, del pagamento integrale delle predette voci stipendiali.
Ancora, l'invocazione della solidarietà tra utilizzatore e somministrante si risolveva in un ragionamento solo ipotetico e preventivo: di fatto non aveva sostenuto alcun diretto esborso a favore dei CP_1
lavoratori, circostanza che – al più – le avrebbe consentito di agire in rivalsa verso secondo Pt_2 quanto previsto dall'art.22 del regolamento contrattuale.
Peraltro, neanche di fronte alla prova del soddisfacimento delle competenze dei lavoratori da parte della somministrante (risalente al 5.12.2023), aveva versato quanto dovuto, costringendo CP_1
ad agire in sede monitoria. Pt_2
La convenuta ha concluso, pertanto, per la piena debenza degli interessi moratori, da liquidarsi ai sensi del dlgs 231/2001 così come richiamato da specifica previsione contrattuale (art.30).
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L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il contegno di , concretatosi nel mancato pagamento delle fatture emesse da a titolo di CP_1 Pt_2
corrispettivo della somministrazione di manodopera e, correlativamente, nella pretesa di subordinarne l'esecuzione alla ricezione di documentazione comprovante il saldo dei crediti dei lavoratori, configura un inadempimento contrattuale ingiustificato. Né può essere invocato, a sostegno del comportamento assunto, il disposto dell'art.1460cc.
Va premesso che i rapporti tra le società in causa hanno ad oggetto la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, in virtù di distinti contratti di somministrazione di personale, e che ha Pt_2
adempiuto esattamente alla prestazione principale posta a suo carico, mettendo a disposizione, nella sua qualità di agenzia interinale, lavoratori a COAL.
pagina 3 di 5 A fronte della corretta esecuzione della prestazione da parte della somministrante, si è resa CP_1
inadempiente rispetto al pagamento di una parte delle fatture n. 1575/EL dd. 23.4.2019 e 2118/EL dd
176.2019, la cui quota capitale non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, per espressa limitazione dell'opposizione ai soli interessi moratori.
E, per valutare la debenza o meno di questi ultimi, è necessario stabilire se, a monte, sia stato legittimo il rifiuto opposto, illo tempore, dalla debitrice, e, parallelamente, se sia stata giustificata la sua pretesa di subordinare l'adempimento alla ricezione della prova del pagamento dei lavoratori da parte dell'impresa somministrante.
Dalla disamina del regolamento contrattuale, non emerge alcuna clausola e facoltà in tal senso: l'art.22, richiamando la normativa di garanzia di cui all'art.35 d.lgs 81/2015 e dunque la previsione di responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore con riferimento alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori, prevede il solo diritto di rivalsa nel caso in cui l'utilizzatore – debitore in solido – abbia proceduto a versare quanto dovuto direttamente a questi ultimi.
Alcuna condizione e/o eccezione dilatoria o sospensiva, cui subordinare il pagamento del corrispettivo della manodopera fornita, è stata contemplata dalle parti.
Pertanto, se sul versante dei rapporti verso i terzi viene prevista una forma di solidarietà passiva a tutela della posizione dei prestatori di manodopera, nei rapporti interni (tra singoli condebitori) l'unico strumento azionabile e pattiziamente previsto è quello della rivalsa, che, per operare, presuppone il previo pagamento nei confronti dei lavoratori da parte del debitore solidale: detto scenario non si è realizzato nel caso di specie, non avendo versato somma alcuna. CP_1
Ciò detto con riferimento alle previsioni contrattuali, non coglie nel segno neanche il richiamo all'art.1460cc.
L'istituto è rimedio di natura sinallagmatica che presuppone prestazioni da eseguirsi simultaneamente e trova applicazione nelle situazioni di altrui inadempimento (o pericolo di inadempimento). Al contrario, ha previamente ed esattamente ricevuto la controprestazione da parte di CP_1 Pt_2
In definitiva, la prospettazione attorea si è sostanziata nel timore di essere tenuta, in via potenziale e futura, a versare i corrispettivi della somministrazione di manodopera a più riprese. Ma simile invocazione, legata all'insorgenza di un controcredito surrogatorio in caso di ipotetico pagamento dei lavoratori, secondo un ragionamento espresso in termini preventivi e supposti, non è condivisibile, risolvendosi in un espediente utilizzato per sospendere pretestuosamente l'esecuzione della prestazione pattuita.
pagina 4 di 5 Conferma di ciò si rinviene nella circostanza che il pagamento dei corrispettivi è avvenuto solo all'esito della procedura monitoria, nonostante già in data 5.12.2023 avesse fornito la documentazione Pt_2
richiesta a prova del soddisfacimento di tutte le pretese stipendiali e contributive.
Ne discende che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e sono dovuti sul CP_1 capitale gli interessi moratori contrattualmente previsti (si veda l'art.30, con richiamo esplicito al dlgs
231/2001), che vanno calcolati dalla scadenza del termine di pagamento di ogni singola fattura.
Dunque, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e vanno così liquidate (con riduzione del 50% in considerazione della semplicità della vertenza, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria ed è stata emessa una pronuncia ex art.281sexies cpc):
fase di studio: Euro 919,00
fase introduttiva: Euro 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione: Euro 1.680,00
fase decisionale: Euro 1.701,00 totale compensi: 5.077,00 - 50% = Euro 2.538,50 oltre ad IVA, cnpa, 15% spese generali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2024;
2. Condanna a rimborsare all' le spese del presente giudizio che Parte_3 Pt_2 liquida in € 2.528,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 06/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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