Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
BONETTA ANGELO, LUCISANO MARIA FRANCESCA e MAGER ALBERTO
e da
FRANCESCA SIDOTI, , rappresentata e difesa dagli Avvocati BONETTA C.F._2
ANGELO, LUCISANO MARIA FRANCESCA e MAGER ALBERTO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e CA ID, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1
sottoscritto e depositato in data 26/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli saranno affidati congiuntamente ai genitori, e collocati presso la madre.
2) Durante la settimana, i figli resteranno con il papà dall'uscita da scuola, alle 16,00, fino alle 19,00
(la figlia dalle 14,00 alle 19,00); staranno con la mamma la sera, dall'orario di rientro dal Per_1
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3) I bambini trascorreranno week-end alternati con i genitori. Il papà, nel fine settimana di sua competenza starà con i figli dal giovedì dopo la scuola al lunedì alle 19,00. Nel week-end di sua competenza la mamma starà con i figli dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week-end con la madre, il papà starà con loro anche la sera di un giorno in settimana (indicativamente il giovedì) fino alle
21,30 quando li riaccompagnerà dalla madre.
4) Nel caso in cui durante la settimana i bambini siano malati o per qualsiasi ragione non possano andare a scuola, essi trascorreranno la giornata fino alle 19,00 con il genitore cui compete il weekend successivo, salvi migliori accordi delle parti.
5) I bambini trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni, 1 settimana con la mamma e 1 settimana con il papà, alternando il periodo compreso da Natale a Capodanno a quello dal
Capodanno all'Epifania, fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti;
in ogni caso i bambini staranno con la mamma o con il papà, ad anni alterni, la sera della vigilia o il giorno di Natale.
6) Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua o il lunedì Dell'Angelo
(Pasquetta) ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
salvo diversi accordi tra genitori, per esempio nel caso in cui uno dei due avesse la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza coi bambini.
7) Per le altre festività e i ponti, salvo diversi accordi tra i genitori, si seguirà il calendario e saranno trascorsi dai bambini con il genitore a cui compete il weekend che coincide con il ponte o è successivo allo stesso.
8) Per le ferie estive, i bambini trascorreranno un periodo di due settimane consecutive con la madre in agosto e un periodo di due settimane consecutive con il padre in luglio, e i genitori concorderanno le date esatte delle ferie estive da fare con i bambini entro il mese di febbraio di ogni anno.
9) In aggiunta alle ferie estive, ciascun genitore ha la facoltà di fare due settimane, consecutive o meno, di vacanza all'anno senza i bambini, con l'obbligo dell'altro genitore di tenere i bambini durante tali periodi di vacanza;
ciascun genitore si obbliga a comunicare tali periodi di vacanza all'altro con un preavviso di almeno 30 giorni.
10) Tenuto conto delle rispettive disponibilità e dell'impegno quotidiano di entrambi i genitori nei confronti dei figli, il papà contribuirà al mantenimento dei bambini corrispondendo alla signora pagina 2 di 4 ID l'importo di Euro 456,00 mensili (Euro 152,00 per ciascun figlio), importo rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT-FOI; inoltre, per concorde volontà delle parti, la signora ID percepirà nella sua integrità l'assegno unico spettante per i figli. Si conviene sin d'ora espressamente tra i coniugi che l'eventuale decremento dell'assegno non potrà essere motivo per la signora ID di richiesta di maggior contributo al mantenimento dei minori da parte del padre.
11) Il Sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento della retta della scuola di Pt_1
(ovvero dell'importo residuo restante a carico dei genitori dedotto il contributo INPS) e Per_2
sosterrà integralmente, nella misura del 100%, la spesa per la mensa scolastica dei figli.
12) Circa le restanti spese, i coniugi si atterranno alle linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate.
13) Il Sig. sosterrà integralmente le spese legali per l'assistenza nel giudizio di divorzio. Pt_1
14) I coniugi rinnovano il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori.
15) Le condizioni di cui al presente ricorso debbono intendersi efficaci tra le parti e riceveranno pertanto concreta attuazione a far tempo dal deposito del ricorso.
16) Fatto salvo previsto nel presente accordo i signori CA ID e Pt_1 Parte_1 dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altro ad alcun titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni questione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e CA ID si sono sposati con matrimonio civile in San Giuliano Parte_1
Milanese in data 23.1.2010 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 4, parte I, serie
A, anno 2010) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 12.9.2011, il 17.4.2014 Persona_3 Pt_1
e il 2.2.2020. Per_2
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 9.2.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
pagina 3 di 4 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CA ID Parte_1
in San Giuliano Milanese in data 23.01.2010 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2010);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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