Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
Avuto riguardo agli effetti che riconduce alla omissione della notificazione all'interessato degli estremi della violazione (estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione), l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a rigore formale l'atto della contestazione differita attuata con tale notifica, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedervi e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile. Pertanto, quando l'Amministrazione, alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, si avvalga del servizio postale per la notificazione dei relativi estremi è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, dalla cui minuziosa disciplina si desume con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Del resto, le particolarità della notifica a mezzo posta sono state confermate dal d.lgs. n. 261 del 1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (vale a dire all'Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Dal contesto normativo cennato deriva che la notificazione degli estremi della infrazione amministrativa affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore a una agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma del citato art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
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Come è noto, Poste Italiane ha finora gestito in esclusiva il servizio di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta. Questo in base all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 261/1999, che, nel liberalizzare i servizi postali, aveva tuttavia riservato a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982, ivi incluse quelle degli atti tributari sostanziali e processuali. (Cassazione, ordinanza n. 19467/16). Oggi non è più così. E infatti, a partire dal 10 settembre 2017, l'articolo 4 sopra citato è stato abrogato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124. Tale abrogazione comporta, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2006, n. 20440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20440 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLL - ESENTE DIRITTI ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto mpugnazione cartella esattoriale SEZIONE PRIMA CIVILE relativa a infrazione del c.d.s. 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 / R.G.N. 6330/02 Presidente PROTODott. Vincenzo 0 4 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 4 Cron. 20440 0 Consigliere Dott. Gianfranco 2 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Rep. Ud. 28/06/06 Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI CATANIA, MONTEPASCHI SERIT S.P.A.; intimati avverso la sentenza n. 1419/01 del Giudice di pace di CATANIA, depositata il 24/09/01; 2006 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1915 udienza del 28/06/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DEL 1 CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Giudice di pace di Catania, AR CA impugnò la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (Montepaschi Serit s.p.a.) il 10 maggio 2001 e relativa a sanzione pecuniaria di lire 192.730 emessa a suo ca- rico per violazione del codice della strada accertata con sommario processo verbale il 28 agosto 1997 dalla polizia municipale di quella città. L'adito giudice respinse l'opposizione osservando, a confutazione dei relativi motivi, che: il processo verbale era stato notificato, nei termini di cui all'art. 201 c.d.s., nelle mani della madre del CA, la quale, in data 4 novembre 1997, in nome e per conto del figlio, sottoscrisse la ricevuta, ritirando il pie- go presso gli uffici dell'agenzia recapiti Ventura;
per provvedimento del sindaco di Catania del 3 ottobre 1999, detta agenzia aveva assunto la qualifica di messo notificatore;
in tale veste, esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario e aveva valido titolo a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione 3 previsti per l'amministrazione postale dalla legge n. 890/1982; l'avviso di ricevimento del piego raccoman- dato, munito del bollo dell'ufficio recante la data del giorno della consegna e la firma del delegato al ritiro da parte del destinatario, costituiva prova dell'avvenuta notificazione;
la Montepaschi Serit s.p.a. difettava di legittimazione passiva dacché non partecipa alla formazione del ruolo, di competenza dell'ente impositore. Di tale sentenza il CA chiede la cassazione per tre motivi con ricorso proposto nei confronti del Comune di Catania e della Montepaschi Serit s.p.a. Nessuno degli intimati svolge difese in questa se- de. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia lette- ralmente la "violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c., 14, comma 4 e ultimo comma, legge n.689/1981, 149 c.p.c., 201 comma 3, cod. strad., 12 legge n.890/1982". Il - lamenta - ha ritenuto valida la noti- giudice di pace fica del sommario processo verbale benché eseguita due anni prima del presunto atto amministrativo del 3 otto- bre 1999 con cui si era attribuita alla agenzia recapi- ti Ventura la qualifica di messo notificatore, consen- 3 4 tendole di esercitare appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. La notificazione era quindi inesistente, non essendo avvenuta pel tramite dell'amministrazione postale come prescritto dalle richiamate disposizioni di legge. E, in mancanza di valida notificazione nei termini, si è verificata l'estinzione della obbligazio- ne del pagamento della sanzione amministrativa. Peral- tro, il giudice di pace, violando il principio del con- traddittorio e procedendo arbitrariamente ex officio, ha basato la decisione su un provvedimento amministra- tivo da nessuno dedotto né tampoco prodotto in corso di giudizio. Quand'anche equiparata a un messo notificato- re, l'agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica ai sensi degli artt. 137 SS. c.p.c., avvalendosi del ser- vizio postale, come i messi notificatori e gli ufficia- li giudiziari, ma non certamente trasformarsi in un uf- ficio postale e compierne, come avvenuto nella specie, le specifiche attività. Con il secondo motivo il ricorrente, ribadendo le argomentazioni di cui al precedente motivo, denunzia come "violazione dell'art.360 n.4 c.p.c." la "nullità del procedimento", conseguita anche dalla violazione del principio dispositivo e del contraddittorio da par- te del giudice di pace. 5 Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la "violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c.". Riproponendo, ancora una volta, quanto detto in precedenza, segnala la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal giudice di pace nel valorizzare, ex offi. cio, il provvedimento sindacale intervenuto dopo la contestata notificazione e nel ritenere comunque valida l'attività notificatoria avvenuta a mezzo posta, ma con recapito a cura di una agenzia privata, tributaria di servizi postali. A parte l'erronea indicazione, tra le norme viola- dell'art.360 n. 3 c.p.c. che è ovviamente norma te, strumentale in base alla quale gli errori, in iudican- do e/o in procedendo, possano essere denunciati - il primo motivo si appalesa fondato nel suo nucleo essen- ziale incentrato sulla invalidità della eseguita noti- ficazione del verbale di accertamento della infrazione al codice della strada. Come già rilevato da questa Corte con le sentenze 563/1994, 8079/1996, 2889/2002, 12533/2003, l'art. nn. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a rigo- re formale l'atto della contestazione differita attuata con la notificazione degli "estremi della violazione" all'interessato, indicando tassativamente i soggetti 5 6 abilitati a provvedere alla notificazione stessa e pre- vedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile, essendo al riguardo ammesso in difetto di un espresso divieto anche l'impiego del servizio posta- le. Da parte sua, l'art. 201, terzo comma, del nuovo codice della strada prevede invece espressamente la no- tificazione della violazione a mezzo posta. Il rigore formale dell'atto di notificazione ben si spiega anche avuto riguardo agli effetti che la legge (ultimo comma dell'art. 14) riconduce alla omissione della notifica- zione nel previsto termine, cui consegue l'estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta dal tra- sgressore per la violazione. Ebbene, quando 1'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con cer- tezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come previ- sta per taluni servizi postali dall'art. 29 del d.p.r. 6 7 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione appro- vato con d.p.r. 29 maggio 1982 n. 655. La legge n.890/1982 riserva, infatti, all'amministrazione posta- le tutti gli adempimenti del procedimento di notifica- zione, dalla accettazione (art.3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine, dell'avviso di ricevi - mento del piego raccomandato che, "munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso gior- no della consegna", "costituisce prova della eseguita notificazione". Non può dunque dubitarsi che le com- plesse formalità previste dalla legge n.890/1982, fina- lizzate insieme a garantire il risultato del ricevimen- to dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito in ogni caso del procedimento di no- tificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" e "impiegati” ad- detti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei "servizi postali" di "accettazione" e "recapito" "per espresso" di corrispondenza che il di- rettore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato art. 29 del d.p.r. 156/1973 ad agenzie private alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono 7 8 le denominazioni rispettivamente di “Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco" e "Agenzia per il recapito degli espressi postali". Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affida- ta (dall'ufficio cui appartiene l'agente accertatore) all'agenzia privata concessionaria a norma dell'art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia ("suoi fattorini", così definiti dall'art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l'effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 legge n. 689/1981. Le particolarità della notifica a mezzo posta sono state, non a caso, confermate dal d.lgs. n. 261/1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali co- munitari e per il miglioramento della qualità del ser- vizio), all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universa- le", ovverosia all'organismo che fornisce l'intero ser- 8 vizio postale universale su tutto il territorio nazio- nale (id est all'Ente Poste), “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”. Detto intervento legislativo ha, in un certo senso, avallato l'orientamento giurisprudenziale inaugurato in subiecta materia da questa Corte in epoca antecedente. Non è controverso, nella specie, che i vigili urba- ni di Catania affidarono la notificazione degli estremi della violazione alla agenzia privata concessionaria per quel Comune del servizio recapito espressi. L'affermazione del giudice a quo circa la validità del- la notifica così eseguita integra violazione delle nor- me che disciplinano la notificazione degli atti giudi- ziari a mezzo del servizio postale. C L'accoglimento del primo e pregiudiziale motivo comporta l'assorbimento degli altri. Cassata perciò la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (in or- dine ai modi non controversi della eseguita notifica- zione), a norma dell'art. 384 c.p.c., la causa deve es- sere decisa nel merito con l'accoglimento della opposi- zione da AR CA proposta avverso la cartella esattoriale e la conseguenziale dichiarazione di estin- zione dell'obbligazione sanzionatoria, ai sensi 9 10 dell'art. 14, ultimo comma, legge 689/1981. Il Comune va, infine, condannato al rimborso delle spese del giudizio, di merito e di cassazione, a favore del CA. Il ricorso è, invece, inammissibile nei confronti della Montepaschi Serit s.p.a. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione nei confronti del predetto esattore per difetto di legittimazione passiva in quan- to estraneo alla formazione del ruolo, di competenza dell'ente impositore. Tale decisione non è stata censu- rata con alcuno dei motivi in cui si articola il ricor- so ed è pertanto divenuta regiudicata. Non vi è luogo a statuizione sulle spese relativa- mente al predetto intimato, astenutosi da qualsivoglia difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Catania, dichiara assorbiti gli altri, cassa la senten- za impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e condanna il Comune di Catania alle spe- se del giudizio a favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, di cui € 180,00 per onorari di avvocato e € 80,00 per diritti di procuratore, quanto 10 11 al giudizio davanti al Giudice di pace, e in € 400,00, di cui € 300,00, per onorari di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accesso- ri di legge. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Montepaschi Serit s.p.a. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006 Il Presidente Il Consigliere estensore Sergio Del Core Vincenzo Proto fuprofee love IL CANCELLIERE IL CANCEL FRE Dania's Oplepinto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato k. Cancelleria 21 SET. 2006 il TL CANCELLIERE 11