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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 561 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato Antonina Alonzo
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi CP_1
- Appellato - E
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Controparte_2
Cracolici e Gabriella Cracolici
- Appellato - All'udienza del 5/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 4035/2022 del 15.12.2022 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 296 2021 90016492 53 000, dichiarando prescritti i crediti in essa indicati, a causa dell'irregolarità della notifica dell'unico atto interruttivo (comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676201600128433 del 25/07/2017 notificata alla moglie in data 24/01/2017), in quanto priva CP_3 dell'attestazione delle attività compiute dall'agente notificatore e non seguita dall'invio della raccomandata informativa;
condannava, inoltre, l'
[...]
al pagamento delle spese di lite, compensandole nei confronti Parte_1 dell' con la seguente motivazione: “l'inimputabilità all'ente impositore dell'estinzione CP_1
1 del credito giustifica l'esclusiva condanna del concessionario della riscossione a rimborsare al ricorrente le spese di lite”. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
con ricorso depositato in data 13.06.2023, lamentando l'erroneità della
[...] declaratoria di prescrizione dei crediti in riscossione, sia a motivo della regolarità della notifica dell'atto interruttivo, sia in considerazione del periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla L. n. 147/2013, che il Tribunale aveva omesso di valutare;
si duole, conseguentemente, dell'erroneità della condanna alle spese processuali, che avrebbe dovuto seguire la soccombenza dell'opponente. L' costituitosi con memoria depositata il 21.05.2025, si è riportato alle CP_1 difese già spiegate in primo grado. Lo ha resistito al gravame. Controparte_2
All'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Appare dirimente ai fini della decisione rilevare preliminarmente il difetto di legittimazione dell'appellante (Cass. SU n. 7514/2022). Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e)
2 autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di (v. Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23) in casi, come il presente, in cui la statuizione di primo grado viene impugnata nel capo concernente il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007), e non essendovi dubbio che le questioni inerenti la supposta regolarità di notifica degli atti prodromici, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Dall'inammissibilità del motivo concernente il merito della controversia discende l'inammissibilità del motivo riguardante la regolazione delle spese di lite, la cui erroneità è stata dedotta dall'appellante unicamente con riferimento alla supposta infondatezza dell'opposizione e, dunque, quale mera conseguenza della riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione delle pretese contributive poste in riscossione. Stante il rilievo officioso del difetto di legittimazione attività dell'appellante e la posizione di terzietà dell' si reputa equo compensare tra le parti le spese di CP_1 questo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' avverso la Parte_1 sentenza n. 4035/2022 resa il 15.12.2022 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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