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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/03/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 12929/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28.10.2024 e promosso da:
C.F. , P.I. , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Roma alla via Venti Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Oranges, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
alla via Nicola Nicolini n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Mariani, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Loreto (AN) alla via Trieste n. 41, come da mandato depositato in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: 146239 - Altri contratti bancari e controversie tra banche (Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17969/2022 pubblicata in data 4.10.2022 nel giudizio N.R.G. 43020/2021 e mai notificata)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: conclude come da atto di appello, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n.17969/2022 del Giudice di Roma, nella persona del Giudice dr. Dario Bonamano, nella causa civile avente R.G.43020/2021, pubblicata in data
04.10.2022, mai notificata, così decidere: 1) Dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente;
NEL MERITO in via pregiudiziale:
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle in Controparte_2 relazione all'avversa richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in luogo di quella della 24Finance S.p.A.; in via principale:
3) respingere - per i motivi di cui in narrativa - tutte le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, perché pretestuose, generiche e neppure provate, Par oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di e solo subordinatamente ridurre la pretesa creditoria avanzata nei limiti di cui al precedente quarto motivo di appello.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite.”
PARTE APPELLATA: conclude come da memoria di costituzione, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza P_ del Giudice di Pace di Roma n. 17969 del 4.10.2022, in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
348-bis c.p.c. e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati e, per
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.8.2021 conveniva in giudizio avanti al CP_1
giudice di pace di Roma la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
- di aver stipulato, in data 16.3.2015, con la il contratto di finanziamento n. Controparte_2
724845 dall'importo lordo di € 48.600,00, da restituire in n. 120 rate mensili di € 405,00 da corrispondersi mediante cessione pro soluto del quinto dello stipendio;
- che all'interno dell'importo lordo del finanziamento erano compresi i seguenti oneri trattenuti dalla al momento della stipulazione del contratto: € 450,00 per spese di istruttoria;
€ P_
1.701,00 per commissioni di attivazione;
€ 2.187,00 per commissioni dell'intermediario incaricato;
€ 120,00 per commissioni di gestione della pratica;
€ 89,37 per oneri fiscali o erariali;
- di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 1.7.2019 in corrispondenza della rata n. 49, pagando la somma che risultava dal conteggio estintivo effettuato dalla pari ad € P_
24.096,34;
- che il conteggio estintivo effettuato dalla teneva conto della somma di € 671,66 da P_
rimborsarsi al cliente per oneri non maturati;
CP_
- che, con riferimento ai conteggi effettuati, il aveva contestato il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento di cui alla perizia contabile redatta dalla e, a seguito del riscontro negativo dell'odierna appellante, aveva Parte_2
proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il quale, con il lodo del 18.2.2020, aveva accolto la domanda limitatamente all'importo di € 1.293,11, oltre agli interessi, a fronte di quella richiesta di € 2.204,77, ma la non aveva dato esecuzione alla decisione P_
dell'ABF.
CP_ Tanto premesso in fatto, il deduceva in diritto:
- la sussistenza del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come predicato dalla sentenza c.d. “Lexitor” resa dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.9.2019 nella causa C-383/18, avente natura dichiarativa ed efficacia vincolante per il giudice nazionale, con conseguente obbligo in capo alla di rimborso pro quota degli oneri economici anticipatamente versati alla data P_
di stipulazione del contratto a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni intermediario incaricato e commissioni di gestione pratica (anche ex art. 125- sexies TUB), ivi compresi i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. recurring) e quelli afferenti ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (c.d. up-front);
- la nullità o l'inefficacia dell'art.
3.2 del contratto n. 724845, nonché di ogni altra eventuale clausola limitativa del proprio diritto alla ripetizione delle commissioni e degli oneri versati alla stipula del contratto, atteso il carattere imperativo dell'art. 125-sexies TUB, la rilevabilità di ufficio della nullità ex art. 127 TUB e 1418 c.c. e la necessità di sostituzione automatica della clausola nulla ex art. 1419, comma II c.c..
L'attore concludeva, quindi, chiedendo “previo accertamento del diritto dell'attore al rimborso pro quota da parte della società convenuta degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto di cui in premessa, per l'effetto:
- in via principale: condannare la società , in persona del legale P_
rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore a tale titolo delle quote dei suddetti oneri come calcolate in atti per l'importo complessivo di € 2.204,77, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., dichiarando espressamente di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il criterio pro rata temporis non venga ritenuto applicabile agli oneri qualificati come up front, condannare la società P_ , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore della
[...] somma di € 1.293,11 (coincidente con la somma quantificata dall'ABF nella decisione in atti), ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., dichiarando espressamente di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per
l'eventuale eccedenza;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario”.
2. Con comparsa depositata in data 24.11.2021 si costituiva nel giudizio di primo grado la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
eccependo:
- l'incompetenza per valore del giudice di pace di Roma, venendo in rilievo un contratto dal valore complessivo superiore ad € 5.000,00;
- la carenza di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla 24 Finance S.p.A. a titolo di commissioni di intermediazione;
- la non applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.9.2019, resa nella causa C-383/18 “Lexitor”;
- l'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti stipulati successivamente al 25.7.2021;
- la legittimità ed efficacia dell'art.
3.2 del contratto;
- l'infondatezza della domanda restitutoria di controparte.
3. All'esito della istruttoria svolta, con sentenza n. 17969/2022 depositata il 4.10.2022, il giudice di pace di Roma accoglieva le domande attoree e condannava la al Controparte_2 pagamento della somma di € 2.637,65, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite. CP_ Il giudice di prime cure riteneva, infatti, sussistente il diritto del al rimborso dei costi up- front e recurring relativi al finanziamento ex art. 125-sexies TUB per effetto della sua estinzione anticipata, in base al criterio pro rata temporis.
4. Con atto di citazione notificato in data 20.2.2023 la Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
- la nullità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla P_ - la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, nonché la sua contraddittorietà nella parte in cui affermava che “la domanda dell'attore è infondata e deve essere rigettata”;
- la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta relativamente all'avversa richiesta di ripetizione delle commissioni di intermediazione;
- la erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 125-sexies TUB;
- la erroneità del criterio di calcolo scelto dal giudice di prime cure, che aveva applicato il criterio c.d. “pro rata temporis” e non quello c.d. “di riduzione progressiva”;
- la sussistenza di un vizio di extra petizione, per non avere il giudice di pace considerato il
CP_ pregresso rimborso della somma di € 671,66 da parte dell'odierna appellante a favore del
Tanto premesso, parte appellante concludeva come in epigrafe riportato.
5. Con comparsa depositata il 29.6.2023 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la propria competenza per valore avendo motivato implicitamente sul punto;
- che la sentenza impugnata era stata adeguatamente motivata, essendo stata fatta corretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza c.d. “Lexitor”;
- che non era applicabile al caso di specie l'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950;
- che la sentenza appellata risultava corretta anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto del mutuatario alla restituzione delle spese relative al contratto in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- che il giudice di prime cure, quanto al mancato storno della somma di € 671,66, aveva compiuto un mero errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione di errore materiale e non con la proposizione dell'appello;
- che, con la sentenza impugnata, il giudice di pace aveva correttamente statuito in ordine alla rimborsabilità dei costi di mediazione ed alla legittimazione passiva della società appellante;
- che l'appello era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. perché manifestamente infondato.
L'appellato concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.
6. Esperiti gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
28.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
7. L'appello proposto dalla è in parte fondato e merita, Parte_1
pertanto, di essere accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata. L'appellante ha dedotto in primis l'omessa pronuncia o, comunque, il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace.
Si rileva al riguardo che si incorre nel vizio di inesistenza della motivazione ogni qual volta la pronuncia esaminata non rechi alcuna indicazione, neppure grafica, delle ragioni che hanno indotto il giudicante a adottare una determinata decisione.
Sul punto osserva la Suprema Corte che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra una violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa,
e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (
Cass. Civ. Sez. V sent.
8.8.2023 n. 24199)
Nel caso di specie, il giudice di pace, avendo deciso la causa nel merito, ha implicitamente disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata dalla che è in effetti priva di pregio. P_
A norma dell'art. 7, co. I c.p.c., il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore ad € 5.000,00, quando non sono ex lege attribuite ad altro giudice.
Nella specie, in cui le questioni controverse non sono sottratte ratione materiae alla competenza del giudice di pace, poiché il ricorso ha ad oggetto la domanda di condanna della banca alla ripetizione delle spese up-front e recurring a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento inter partes, di valore complessivamente inferiore alla soglia massima prevista ratione temporis per la competenza del giudice di pace.
CP_ Non vale in contrario osservare che l'azione del ha ad oggetto non soltanto la suddetta domanda di condanna, ma anche l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali afferenti alla distinzione tra spese up-front e recurring, ai fini della determinazione degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del contratto inter partes, trattandosi di accertamento prodromico alla pretesa attorea di ripetizione della suddetta somma, peraltro afferente ad un rapporto “mobiliare”, non interferente, quindi, ai fini della determinazione della competenza per valore.
Conformemente ai principi predicati dalla Suprema Corte, l'attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace - già fissata nel limite massimo di € 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09, vigente alla data di proposizione della domanda di primo grado, che l'ha innalzata ad € 5.000,00 - ha i soli seguenti limiti: a) il valore in senso stretto desunto dal petitum;
b) il carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) la mancanza di una riserva di competenza ratione materiae ad altro giudice. La competenza generale per valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa (Cass. civ. 19/10/2011 n. 21582).
Nella specie, non viene in rilievo nessuno dei limiti sopra esposti, né quello quantitativo inerente al petitum, all'evidenza inferiore ad € 5.000,00, né quello afferente alla causa petendi, non vertendosi neanche astrattamente su questioni dominicali di beni immobili e neanche il limite di materia, non essendo prevista nel caso in esame alcuna riserva di competenza a favore del Tribunale ratione materiae.
Non potrebbe, inoltre, predicarsi la indeterminabilità del valore sotteso alla richiesta di accertamento della ricorrente, trattandosi di accertamento prodromico alla ripetizione di somme determinate e specificamente indicate dalla stessa ricorrente.
Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12, co. I c.p.c., il valore delle cause relative alla esistenza ed alla validità di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in ragione della parte del rapporto che è in contestazione: è pertanto evidente che nella specie la parte del rapporto in contestazione in ragione delle domane principali coincide con la somma di € 2.204,77, ovvero con l'importo maggiore o minore ritenuto equo, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, con la precisazione, da parte dell'attore in prime cure di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza.
E' parimenti infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...] con riferimento all'avversa domanda di ripetizione delle spese di intermediazione P_
prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento.
Invero, le spese di intermediazione sono comprese tra i costi che devono essere oggetto di riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo state versate all'odierna appellante, essendo al riguardo indifferente la circostanza che la suddetta somma sia stata trasferita dalla ad altro soggetto, che non ha avuto, tuttavia, un rapporto diretto con P_
CP_ il il quale, se non potesse ripetere la relativa somma nei confronti dell'odierna appellante, che ha comunque tratto vantaggio dall'attività di intermediazione del terzo, rimarrebbe privo di tutela.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame, avente ad oggetto la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, con riferimento alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, nonché la contraddittorietà della stessa, basti rilevare quanto segue.
Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, anche con riferimento al suo dispositivo, che un'espressione contenuta in questa sia in contrasto con un'altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato.
Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del Giudice (cfr. Cass.
Civile Sez. III sent.
6.4.2006 n. 8106).
Il vizio di contraddittorietà, infatti, ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. civ. S.U. . n. 25984 del 22.12.2010).
Venendo al caso di specie, esaminato il tenore complessivo della pronuncia di primo grado e delle singole argomentazioni contenute, emerge con chiarezza, seppur a fronte di un inciso letterale astrattamente prodromico al rigetto della domanda, il convincimento cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale, in applicazione dell'art. 125-sexies TUB ha accolto la domanda attorea, tanto nella parte motiva che in quella dispositiva.
Ciò posto, la peculiarità del thema decidendum del presente giudizio impone una trattazione unitaria degli ulteriori motivi di appello e delle questioni sottese, in conformità all'indirizzo dell'ufficio, che si richiama espressamente (ex plurimis Trib. Roma sent. 920/2025).
La domanda posta in primo grado riguarda la restituzione dei costi sostenuti dal richiedente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 724845 del 16.3.2015 e costituisce circostanza pacifica tra le parti che il contratto in oggetto sia stato estinto in data 1.7.2019 mediante corresponsione anticipata ed in unica soluzione del saldo risultante dal conteggio estintivo effettuato dall'istituto finanziario, pari alla somma di € 24.096,34, calcolata al netto della somma di € 671,66 per oneri non maturati.
La domanda dell'appellante si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125- sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n.
385/1993 (TUB) circoscriverebbe, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale
(commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, “comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione dell'art. 125- sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (Cass. civ. 08/02/2016 n. 2468).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_3
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo
VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021,
a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost.
(in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio
2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18
“Lexitor”, è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n.
732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023
(cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga
(ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal
Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “ e recepiti dalla sentenza CP_3
n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva
90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25997 del 6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005” (Cass.civ. ord. 6 settembre 2023 n. 25977).
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto
34).
Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
L'art. 3 del contratto di mutuo inter partes si pone, dunque, in contrasto con l'art. 125-sexies
TUB, dunque è inefficace nella parte in cui limita il rimborso delle spese sostenute dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del contratto.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art.
1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, poiché l'art. 3 del contratto prevede che le spese up front siano rimborsate per la sola quota non maturata, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento.
Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va, altresì, osservato che sia l'art. 125-sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, stante la nullità dell'art. 3 del contratto in quanto contrastante con l'art. 125- sexies del TUB e dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, l'appello deve essere accolto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Pertanto, a fronte dei costi anticipati totali come individuati nel contratto (spese di istruttoria €
450,00; commissioni di attivazione € 1.701,00; commissioni intermediario incaricato €
2.187,00; commissioni di gestione pratica € 120,00; per un totale di € 4.458,00) assunte come riferimento le rate totali (n. 120) e le rate residue al momento dell'estinzione del finanziamento CP_ (n. 71), il rimborso spettante al deve essere stabilito secondo il seguente calcolo: rimborso dovuto = (costi totali anticipati * rate residue) / rate totali = (€ 4458*71)/120 = € 2.637,65.
Occorre infine stornare la somma di € 671,66 quale rimborso già effettuato dalla Banca
(circostanza pacifica tra le parti) ed aggiungere quella di € 238,78 a titolo di commissioni di estinzione, così giungendo alla somma complessiva di € 2.204,77.
Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi ex art. 1284, co. I c.c. CP_ dalla costituzione in mora, coincidente con il reclamo proposto dal nei confronti della controparte il 10/10/2019, fino al 30.8.2021, data della proposizione della domanda avanti al giudice di pace e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 31.8.2021 al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224, co. II c.c..
Le spese del primo grado di giudizio rimangono invece inalterate nella loro quantificazione, in quanto, seppur in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 2.204,77 non muta lo scaglione di valore.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, della non contestazione da parte dell'appellato allo storno dell'importo di € 671,66, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio N.R.G. 12929/2023 tra la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni diversa istanza
[...] CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) IN PARZIALE accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 Parte_3
della sentenza del giudice di pace di Roma n. 17969/2022 del 4.10.2022,
[...]
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.204,77, oltre agli interessi ex art. 1284, CP_1
co. I c.c. dal 10/10/2019 al 30.8.2021 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 31.8.2021 al saldo;
2) COMPENSA le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, li 8.3.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 12929/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28.10.2024 e promosso da:
C.F. , P.I. , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Roma alla via Venti Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Oranges, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
alla via Nicola Nicolini n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Mariani, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Loreto (AN) alla via Trieste n. 41, come da mandato depositato in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: 146239 - Altri contratti bancari e controversie tra banche (Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17969/2022 pubblicata in data 4.10.2022 nel giudizio N.R.G. 43020/2021 e mai notificata)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: conclude come da atto di appello, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n.17969/2022 del Giudice di Roma, nella persona del Giudice dr. Dario Bonamano, nella causa civile avente R.G.43020/2021, pubblicata in data
04.10.2022, mai notificata, così decidere: 1) Dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente;
NEL MERITO in via pregiudiziale:
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle in Controparte_2 relazione all'avversa richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in luogo di quella della 24Finance S.p.A.; in via principale:
3) respingere - per i motivi di cui in narrativa - tutte le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, perché pretestuose, generiche e neppure provate, Par oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di e solo subordinatamente ridurre la pretesa creditoria avanzata nei limiti di cui al precedente quarto motivo di appello.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite.”
PARTE APPELLATA: conclude come da memoria di costituzione, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza P_ del Giudice di Pace di Roma n. 17969 del 4.10.2022, in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
348-bis c.p.c. e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati e, per
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.8.2021 conveniva in giudizio avanti al CP_1
giudice di pace di Roma la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
- di aver stipulato, in data 16.3.2015, con la il contratto di finanziamento n. Controparte_2
724845 dall'importo lordo di € 48.600,00, da restituire in n. 120 rate mensili di € 405,00 da corrispondersi mediante cessione pro soluto del quinto dello stipendio;
- che all'interno dell'importo lordo del finanziamento erano compresi i seguenti oneri trattenuti dalla al momento della stipulazione del contratto: € 450,00 per spese di istruttoria;
€ P_
1.701,00 per commissioni di attivazione;
€ 2.187,00 per commissioni dell'intermediario incaricato;
€ 120,00 per commissioni di gestione della pratica;
€ 89,37 per oneri fiscali o erariali;
- di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 1.7.2019 in corrispondenza della rata n. 49, pagando la somma che risultava dal conteggio estintivo effettuato dalla pari ad € P_
24.096,34;
- che il conteggio estintivo effettuato dalla teneva conto della somma di € 671,66 da P_
rimborsarsi al cliente per oneri non maturati;
CP_
- che, con riferimento ai conteggi effettuati, il aveva contestato il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento di cui alla perizia contabile redatta dalla e, a seguito del riscontro negativo dell'odierna appellante, aveva Parte_2
proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il quale, con il lodo del 18.2.2020, aveva accolto la domanda limitatamente all'importo di € 1.293,11, oltre agli interessi, a fronte di quella richiesta di € 2.204,77, ma la non aveva dato esecuzione alla decisione P_
dell'ABF.
CP_ Tanto premesso in fatto, il deduceva in diritto:
- la sussistenza del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come predicato dalla sentenza c.d. “Lexitor” resa dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.9.2019 nella causa C-383/18, avente natura dichiarativa ed efficacia vincolante per il giudice nazionale, con conseguente obbligo in capo alla di rimborso pro quota degli oneri economici anticipatamente versati alla data P_
di stipulazione del contratto a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni intermediario incaricato e commissioni di gestione pratica (anche ex art. 125- sexies TUB), ivi compresi i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. recurring) e quelli afferenti ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (c.d. up-front);
- la nullità o l'inefficacia dell'art.
3.2 del contratto n. 724845, nonché di ogni altra eventuale clausola limitativa del proprio diritto alla ripetizione delle commissioni e degli oneri versati alla stipula del contratto, atteso il carattere imperativo dell'art. 125-sexies TUB, la rilevabilità di ufficio della nullità ex art. 127 TUB e 1418 c.c. e la necessità di sostituzione automatica della clausola nulla ex art. 1419, comma II c.c..
L'attore concludeva, quindi, chiedendo “previo accertamento del diritto dell'attore al rimborso pro quota da parte della società convenuta degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto di cui in premessa, per l'effetto:
- in via principale: condannare la società , in persona del legale P_
rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore a tale titolo delle quote dei suddetti oneri come calcolate in atti per l'importo complessivo di € 2.204,77, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., dichiarando espressamente di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il criterio pro rata temporis non venga ritenuto applicabile agli oneri qualificati come up front, condannare la società P_ , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore della
[...] somma di € 1.293,11 (coincidente con la somma quantificata dall'ABF nella decisione in atti), ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c., dichiarando espressamente di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per
l'eventuale eccedenza;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario”.
2. Con comparsa depositata in data 24.11.2021 si costituiva nel giudizio di primo grado la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
eccependo:
- l'incompetenza per valore del giudice di pace di Roma, venendo in rilievo un contratto dal valore complessivo superiore ad € 5.000,00;
- la carenza di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla 24 Finance S.p.A. a titolo di commissioni di intermediazione;
- la non applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.9.2019, resa nella causa C-383/18 “Lexitor”;
- l'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti stipulati successivamente al 25.7.2021;
- la legittimità ed efficacia dell'art.
3.2 del contratto;
- l'infondatezza della domanda restitutoria di controparte.
3. All'esito della istruttoria svolta, con sentenza n. 17969/2022 depositata il 4.10.2022, il giudice di pace di Roma accoglieva le domande attoree e condannava la al Controparte_2 pagamento della somma di € 2.637,65, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite. CP_ Il giudice di prime cure riteneva, infatti, sussistente il diritto del al rimborso dei costi up- front e recurring relativi al finanziamento ex art. 125-sexies TUB per effetto della sua estinzione anticipata, in base al criterio pro rata temporis.
4. Con atto di citazione notificato in data 20.2.2023 la Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
- la nullità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla P_ - la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, nonché la sua contraddittorietà nella parte in cui affermava che “la domanda dell'attore è infondata e deve essere rigettata”;
- la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta relativamente all'avversa richiesta di ripetizione delle commissioni di intermediazione;
- la erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 125-sexies TUB;
- la erroneità del criterio di calcolo scelto dal giudice di prime cure, che aveva applicato il criterio c.d. “pro rata temporis” e non quello c.d. “di riduzione progressiva”;
- la sussistenza di un vizio di extra petizione, per non avere il giudice di pace considerato il
CP_ pregresso rimborso della somma di € 671,66 da parte dell'odierna appellante a favore del
Tanto premesso, parte appellante concludeva come in epigrafe riportato.
5. Con comparsa depositata il 29.6.2023 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la propria competenza per valore avendo motivato implicitamente sul punto;
- che la sentenza impugnata era stata adeguatamente motivata, essendo stata fatta corretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza c.d. “Lexitor”;
- che non era applicabile al caso di specie l'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950;
- che la sentenza appellata risultava corretta anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto del mutuatario alla restituzione delle spese relative al contratto in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- che il giudice di prime cure, quanto al mancato storno della somma di € 671,66, aveva compiuto un mero errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione di errore materiale e non con la proposizione dell'appello;
- che, con la sentenza impugnata, il giudice di pace aveva correttamente statuito in ordine alla rimborsabilità dei costi di mediazione ed alla legittimazione passiva della società appellante;
- che l'appello era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. perché manifestamente infondato.
L'appellato concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.
6. Esperiti gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
28.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
7. L'appello proposto dalla è in parte fondato e merita, Parte_1
pertanto, di essere accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata. L'appellante ha dedotto in primis l'omessa pronuncia o, comunque, il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace.
Si rileva al riguardo che si incorre nel vizio di inesistenza della motivazione ogni qual volta la pronuncia esaminata non rechi alcuna indicazione, neppure grafica, delle ragioni che hanno indotto il giudicante a adottare una determinata decisione.
Sul punto osserva la Suprema Corte che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra una violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa,
e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (
Cass. Civ. Sez. V sent.
8.8.2023 n. 24199)
Nel caso di specie, il giudice di pace, avendo deciso la causa nel merito, ha implicitamente disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata dalla che è in effetti priva di pregio. P_
A norma dell'art. 7, co. I c.p.c., il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore ad € 5.000,00, quando non sono ex lege attribuite ad altro giudice.
Nella specie, in cui le questioni controverse non sono sottratte ratione materiae alla competenza del giudice di pace, poiché il ricorso ha ad oggetto la domanda di condanna della banca alla ripetizione delle spese up-front e recurring a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento inter partes, di valore complessivamente inferiore alla soglia massima prevista ratione temporis per la competenza del giudice di pace.
CP_ Non vale in contrario osservare che l'azione del ha ad oggetto non soltanto la suddetta domanda di condanna, ma anche l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali afferenti alla distinzione tra spese up-front e recurring, ai fini della determinazione degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del contratto inter partes, trattandosi di accertamento prodromico alla pretesa attorea di ripetizione della suddetta somma, peraltro afferente ad un rapporto “mobiliare”, non interferente, quindi, ai fini della determinazione della competenza per valore.
Conformemente ai principi predicati dalla Suprema Corte, l'attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace - già fissata nel limite massimo di € 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09, vigente alla data di proposizione della domanda di primo grado, che l'ha innalzata ad € 5.000,00 - ha i soli seguenti limiti: a) il valore in senso stretto desunto dal petitum;
b) il carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) la mancanza di una riserva di competenza ratione materiae ad altro giudice. La competenza generale per valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa (Cass. civ. 19/10/2011 n. 21582).
Nella specie, non viene in rilievo nessuno dei limiti sopra esposti, né quello quantitativo inerente al petitum, all'evidenza inferiore ad € 5.000,00, né quello afferente alla causa petendi, non vertendosi neanche astrattamente su questioni dominicali di beni immobili e neanche il limite di materia, non essendo prevista nel caso in esame alcuna riserva di competenza a favore del Tribunale ratione materiae.
Non potrebbe, inoltre, predicarsi la indeterminabilità del valore sotteso alla richiesta di accertamento della ricorrente, trattandosi di accertamento prodromico alla ripetizione di somme determinate e specificamente indicate dalla stessa ricorrente.
Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12, co. I c.p.c., il valore delle cause relative alla esistenza ed alla validità di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in ragione della parte del rapporto che è in contestazione: è pertanto evidente che nella specie la parte del rapporto in contestazione in ragione delle domane principali coincide con la somma di € 2.204,77, ovvero con l'importo maggiore o minore ritenuto equo, oltre € 20,00 versati per la presentazione del ricorso, con la precisazione, da parte dell'attore in prime cure di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza.
E' parimenti infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...] con riferimento all'avversa domanda di ripetizione delle spese di intermediazione P_
prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento.
Invero, le spese di intermediazione sono comprese tra i costi che devono essere oggetto di riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo state versate all'odierna appellante, essendo al riguardo indifferente la circostanza che la suddetta somma sia stata trasferita dalla ad altro soggetto, che non ha avuto, tuttavia, un rapporto diretto con P_
CP_ il il quale, se non potesse ripetere la relativa somma nei confronti dell'odierna appellante, che ha comunque tratto vantaggio dall'attività di intermediazione del terzo, rimarrebbe privo di tutela.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame, avente ad oggetto la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, con riferimento alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, nonché la contraddittorietà della stessa, basti rilevare quanto segue.
Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, anche con riferimento al suo dispositivo, che un'espressione contenuta in questa sia in contrasto con un'altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato.
Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del Giudice (cfr. Cass.
Civile Sez. III sent.
6.4.2006 n. 8106).
Il vizio di contraddittorietà, infatti, ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. civ. S.U. . n. 25984 del 22.12.2010).
Venendo al caso di specie, esaminato il tenore complessivo della pronuncia di primo grado e delle singole argomentazioni contenute, emerge con chiarezza, seppur a fronte di un inciso letterale astrattamente prodromico al rigetto della domanda, il convincimento cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale, in applicazione dell'art. 125-sexies TUB ha accolto la domanda attorea, tanto nella parte motiva che in quella dispositiva.
Ciò posto, la peculiarità del thema decidendum del presente giudizio impone una trattazione unitaria degli ulteriori motivi di appello e delle questioni sottese, in conformità all'indirizzo dell'ufficio, che si richiama espressamente (ex plurimis Trib. Roma sent. 920/2025).
La domanda posta in primo grado riguarda la restituzione dei costi sostenuti dal richiedente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 724845 del 16.3.2015 e costituisce circostanza pacifica tra le parti che il contratto in oggetto sia stato estinto in data 1.7.2019 mediante corresponsione anticipata ed in unica soluzione del saldo risultante dal conteggio estintivo effettuato dall'istituto finanziario, pari alla somma di € 24.096,34, calcolata al netto della somma di € 671,66 per oneri non maturati.
La domanda dell'appellante si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125- sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n.
385/1993 (TUB) circoscriverebbe, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale
(commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, “comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione dell'art. 125- sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (Cass. civ. 08/02/2016 n. 2468).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_3
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo
VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021,
a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost.
(in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio
2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18
“Lexitor”, è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n.
732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023
(cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga
(ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal
Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “ e recepiti dalla sentenza CP_3
n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva
90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25997 del 6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005” (Cass.civ. ord. 6 settembre 2023 n. 25977).
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto
34).
Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
L'art. 3 del contratto di mutuo inter partes si pone, dunque, in contrasto con l'art. 125-sexies
TUB, dunque è inefficace nella parte in cui limita il rimborso delle spese sostenute dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del contratto.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art.
1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, poiché l'art. 3 del contratto prevede che le spese up front siano rimborsate per la sola quota non maturata, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento.
Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va, altresì, osservato che sia l'art. 125-sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, stante la nullità dell'art. 3 del contratto in quanto contrastante con l'art. 125- sexies del TUB e dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, l'appello deve essere accolto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Pertanto, a fronte dei costi anticipati totali come individuati nel contratto (spese di istruttoria €
450,00; commissioni di attivazione € 1.701,00; commissioni intermediario incaricato €
2.187,00; commissioni di gestione pratica € 120,00; per un totale di € 4.458,00) assunte come riferimento le rate totali (n. 120) e le rate residue al momento dell'estinzione del finanziamento CP_ (n. 71), il rimborso spettante al deve essere stabilito secondo il seguente calcolo: rimborso dovuto = (costi totali anticipati * rate residue) / rate totali = (€ 4458*71)/120 = € 2.637,65.
Occorre infine stornare la somma di € 671,66 quale rimborso già effettuato dalla Banca
(circostanza pacifica tra le parti) ed aggiungere quella di € 238,78 a titolo di commissioni di estinzione, così giungendo alla somma complessiva di € 2.204,77.
Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi ex art. 1284, co. I c.c. CP_ dalla costituzione in mora, coincidente con il reclamo proposto dal nei confronti della controparte il 10/10/2019, fino al 30.8.2021, data della proposizione della domanda avanti al giudice di pace e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 31.8.2021 al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224, co. II c.c..
Le spese del primo grado di giudizio rimangono invece inalterate nella loro quantificazione, in quanto, seppur in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 2.204,77 non muta lo scaglione di valore.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, della non contestazione da parte dell'appellato allo storno dell'importo di € 671,66, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio N.R.G. 12929/2023 tra la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni diversa istanza
[...] CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) IN PARZIALE accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 Parte_3
della sentenza del giudice di pace di Roma n. 17969/2022 del 4.10.2022,
[...]
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.204,77, oltre agli interessi ex art. 1284, CP_1
co. I c.c. dal 10/10/2019 al 30.8.2021 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 31.8.2021 al saldo;
2) COMPENSA le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, li 8.3.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca