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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritto al n. 837/2023 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Longo (C.F. , presso il cui studio sito a Paternò, in Via E. C.F._2
Bellia n. 145, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE) nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, P. IVA domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1
carica presso la Casa Comunale in Paternò, Parco del Sole n. 22, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Mauro Di Pace (C.F. - PEC: C.F._3
, Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. Email_1
– PEC: e Davide S. C.F._4 Email_2
Cuomo (C.F. - PEC: , presso il C.F._5 Email_3
cui studio in Catania, via Umberto I n. 255, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE PRINCIPALE)
CONCLUSIONI: all'udienza 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale proprietario di un immobile per uso commerciale sito in Paternò via Truglio n. 75- Parte_1
77, in data 29.05.1991, stipulava con il Sindaco pro tempore del Comune di Paternò un contratto di
1 locazione per anni sei (registrato il 11.06.1991 al n. 4016), con rinnovo automatico in assenza di disdetta con lettera raccomandata sei mesi prima dalla data di scadenza, con lo scopo preciso di Pt_2 adibire l'immobile “ad aule scolastiche”.
L'immobile veniva adibito dal Comune a scuola elementare con un canone locativo determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Catania in € 60.000,000 per anno, da pagarsi in rate semestrali posticipate, da aggiornare annualmente sull'indice dei prezzi al consumo, su richiesta del locatore.
Successivamente, l' effettuava dei controlli sull'immobile, accertando che l'altezza Parte_3 interna era di soli m. 2,65 e che gli impianti elettrici erano inadeguati. Pertanto, data l'impossibilità di adibire l'immobile allo scopo previsto dal contratto e quindi all'uso pubblico cui esso era destinato, il
10.4.2000 il Comune di Paternò comunicava a la disdetta anticipata del contratto ai sensi Parte_1
dell'art. 27 ultimo comma legge 392/78, per questioni indifferibili di natura igienico sanitaria.
La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.10.2007 n. 22886/2007 (depositata il 30.10.2007), in accoglimento del ricorso del e in riforma della sentenza della Corte d'appello di Controparte_1
Catania n. 97/2004 emessa il 2.2.2004 e depositata il 28.02.2004 (sulle cause riunite relative alle opposizioni ai decreti ingiuntivi nn. 71/2000 e 91/2001 per il pagamento dei canoni di locazione maturati tra il mese di dicembre del 1999 e il mese di novembre del 2000), statuiva con effetto di giudicato la nullità del contratto di locazione per “impossibilità (giuridica) dell'oggetto” ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., in conseguenza della sopravvenuta inagibilità dell'immobile e della sua inidoneità rispetto all'uso previsto, rigettava le domande proposte con i decreti ingiuntivi che, di conseguenza, venivano revocati.
A seguito della predetta pronuncia, il otteneva ingiunzione di pagamento in danno Controparte_1
di , a titolo di indebito, per la restituzione della somma di €. 24.002,37 oltre interessi dalla Parte_1
data del pagamento (28.07.2004), corrisposta dal in esecuzione del contratto dichiarato nullo. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo (nr. 9/2009), proponeva - davanti al Tribunale di Paternò, Parte_1
allora quale sezione distaccata del Tribunale di Catania - opposizione (giudizio iscritto al n. 271/2009
R.G.), chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, il pagamento, ex art. 2033 c.c., dei frutti civili dell'immobile ancora illegittimamente detenuto dal e il risarcimento dei danni ai Controparte_1 sensi dell'art. 1338 c.c.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni ulteriore Controparte_1
domanda attorea.
La causa veniva decisa con la sentenza nr. 14/2012 del 26.01.2012 che, accogliendo l'opposizione del revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di lite. Pt_1
2 Avverso detta sentenza, il proponeva appello (giudizio iscritto al n. 1303/2012 Controparte_1
R.G.) fondato sui seguenti motivi: a) errata quantificazione delle somme dovute in restituzione al
Comune dal b) errata decisione del Tribunale in ordine all'obbligo del di riconoscere Pt_1 CP_1 al i frutti civili per il protratto godimento dell'immobile (compensati con il credito per Pt_1
l'indebito del;
c) mancata condanna del alle spese processuali. CP_1 Pt_1
si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e Parte_1
proponendo appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta ex art. 1338 c.c., nonché per la mancata condanna del al rilascio dell'immobile locato, essendo CP_1
questo ancora nella sua piena disponibilità.
Nelle more del giudizio di appello, proponeva innanzi al Tribunale di Catania un ricorso Parte_1
ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del (procedimento iscritto al n. 13353/2016 Controparte_1
R.G.) al fine di “accertare e dichiarare che il nonostante la definitiva Controparte_2 declaratoria di nullità dei contratti di locazione stipulati con , rispettivamente, l'8.10.1985 Parte_1
e il 29.5.1991, ha continuato ad occupare illegittimamente gli immobili siti in , via Truglio, nn. CP_2
75-77, oggetto dei contratti medesimi;
per l'effetto condannare il all'immediato Controparte_2
rilascio degli immobili in questione e alla corresponsione, in favore di , a titolo di Parte_1
indennità da detenzione sine titulo degli immobili medesimi, di una somma pari al valore locativo anno indicato nei due citati contratti di locazione, maggiorata da rivalutazione interessi, a partire da ogni mese di riferimento al soddisfo, o a quell'altra somma che il tribunale adito riterrà congrua”.
Il resisteva alle domande e chiedeva condannarsi alla restituzione di Controparte_1 Parte_1
tutte le somme versate in virtù e a causa dei contratti di locazione dichiarati nulli.
Il Tribunale, con ordinanza del 25.07.2017, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il al rilascio immediato dei beni immobili oggetto di locazione in favore di Controparte_1 Pt_1
, ma rigettava la domanda attorea di condanna del al pagamento delle indennità di cui al
[...] CP_1
ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese di lite;
disponeva, altresì, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, in ordine alla residua domanda riconvenzionale del CP_1
resistente.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza nr. 410/2018 pubblicata il 22.02.2018, accoglieva l'appello principale proposto dal (nel giudizio iscritto al n. 1303/2012 R.G.) - condannando CP_1
al pagamento, a parziale modifica della sentenza di primo grado, della somma di €. Parte_1
16.779,00 (a titolo di indebito corrisposto dall'Ente per canoni locativi in virtù di un contratto dichiarato nullo) e rigettava l'appello incidentale proposto dal condannando quest'ultimo alle Pt_1
spese di lite (liquidate in complessivi € 4.105,00 oltre rimb. spese generali, IVA e CPA).
3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione (giudizio iscritto al n. Parte_1
22111/2018 R.G.N.), sulla base di undici motivi variamente articolati.
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
Con ordinanza n. 7420/2023, emessa il 14.03.2023, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di impugnazione inerenti alla “violazione e falsa applicazione degli artt.
2909, 2033 e 1590 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del giudicato (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, ritenendo, sulla scorta dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
25.07.2017 emessa tra le parti, “ormai non più contestabili (siccome coperte dal giudicato), da un lato, la circostanza costituita dall'inidoneità dell'offerta dell'immobile oggetto dell'odierna controversia operata dal , "a partire dal 2000" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza del Tribunale Controparte_1
di Catania), nei confronti del (avendo il Tribunale di Catania ritenuto dirimente la circostanza Pt_1
secondo cui l'offerta formale del non fosse stata seguita dalla nomina di un sequestratario: CP_1
cfr. pag. 4 della ridetta ordinanza del Tribunale di Catania); e, dall'altro, l'insussistenza di alcun diritto del a percepire alcunché dal , tanto a titolo risarcitorio (avendo il Pt_1 Controparte_3
Tribunale di Catania ritenuto insussistente l'elemento soggettivo richiesto per l'illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania), quanto a titolo di indennità ai sensi dell'art. 2041 c.c. (avendo il Tribunale di Catania ritenuto che il non avesse Pt_1
provveduto ad allegare e dimostrare l'intervenuto arricchimento in capo alla controparte: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania)”.
La Suprema Corte accoglieva altresì l'ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso, tutti inerenti alla domanda di condanna del al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 precontrattuale ex art. 1338 c.c. formulata da con l'atto di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello incidentale, affermando che “rispetto a tale specifica domanda (espressamente connessa all'ipotesi di culpa in contrahendo codificata dall'art. 1338 c.c.), la sentenza impugnata in questa sede risulta aver totalmente omesso di adottare alcuna pronuncia, incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 112
c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
Con la richiamata ordinanza, la Corte di Cassazione accoglieva, pertanto, il primo, il secondo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo;
dichiarava assorbito il terzo;
rigettava il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo;
dichiarava inammissibile l'undicesimo motivo;
cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinviava alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, cui rimetteva altresì di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
4 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il detto giudizio nei confronti del Parte_1
, per i motivi di cui si dirà appresso. Controparte_1
Il si è costituito eccependo l'intervenuto giudicato sulla domanda risarcitoria Controparte_1
riproposta dal e chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile. Pt_1
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della Cassazione, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 410/2018, nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato il primo motivo dell'appello incidentale formulato da avente ad oggetto la domanda di condanna del al rilascio Parte_1 Controparte_1 dell'immobile oggetto della originaria locazione e aveva confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto che l'ente territoriale aveva goduto dell'immobile fino al mese di maggio del 2000 a seguito dell'offerta formale di riconsegna del 9.5.2000, illegittimamente rifiutata da . Parte_1
La Corte ha, invece, ritenuto che sulla questione si era già positivamente e definitivamente pronunciato tra le medesime parti il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 25.07.2017 (non impugnata dalle parti e quindi passata in giudicato come da attestazione della cancelleria), laddove il è stato CP_1
condannato al rilascio dei beni immobili oggetto del contratto poi dichiarato nullo, in ragione della inidoneità dell'offerta formale non seguita dalla nomina del sequestratario.
5 Sul punto, pertanto, si è formato un giudicato esterno e non va emessa, in questa sede, alcuna analoga pronuncia di rilascio, ben potendo procedere in via esecutiva (ex artt. 605 e ss. c.p.c.) Parte_1
sulla scorta di un valido titolo esecutivo pienamente efficace.
Questa Corte è, invece, chiamata a decidere sulla ulteriore domanda riconvenzionale proposta in primo grado da (v. punto V dell'atto di citazione introduttivo) e oggetto di appello incidentale Parte_1
subordinato (v. punto IV della comparsa di costituzione), inerente all'asserito pregiudizio economico subito (nella forma del danno emergente e del lucro cessante) ex art. 1338 c.c. per avere confidato, senza colpa, nella validità del contratto di locazione, dichiarato nullo per responsabilità esclusiva del
, e per avervi dato incolpevole esecuzione, consegnando i locali all'ente territoriale Controparte_1
che non li ha ancora restituiti.
Secondo la difesa del , anche sulla pretesa risarcitoria di cui si è detto, si sarebbe Controparte_1
formato il giudicato esterno, alla luce della già richiamata ordinanza del 25.07.2017 che avrebbe escluso il diritto dell'originario locatore a pretendere alcun risarcimento di natura extracontrattuale, a titolo di indennità da occupazione senza titolo o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Parte convenuta in riassunzione ha altresì dedotto e documentato, sul punto, che con ricorso per decreto ingiuntivo (depositato il 30.11.2023) ha chiesto al Tribunale di Catania di Parte_1 ingiungere al il pagamento dei frutti civili per l'asserita occupazione sine titulo Controparte_1
degli immobili già oggetto di locazione, quantificandoli in complessivi € 230.052,00 pari a 76 mensilità di € 3.027,00 cadauna, dal 1.8.2017 al 30.11.2023, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo n. 4347/2023 R.G. emesso in data 27.11.2023 e notificato al il CP_1
7.12.2023 è stato oggetto di opposizione nel giudizio iscritto al n. 695/2024 R.G., causa che si è conclusa con la sentenza della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 5966/2024 del
10.12.2024 di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto opposto, con compensazione delle spese di lite fra le parti (v. produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale).
Ritiene questa Corte che sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, “espressamente connessa all'ipotesi di culpa in contrahendo” - come ritenuto dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio - per l'asserita violazione dell'art. 1338 c.c. da parte del non si si sia ancora formato alcun giudicato, atteso che le diverse pronunce tra le Controparte_1
parti richiamate dalla difesa del attengono, comunque, a pretese risarcitorie di natura diversa. CP_1
Secondo la difesa di il danno consisterebbe nell'equivalente pecuniario dell'indebito Parte_1 godimento da parte del pari al corrispettivo pattuito con l'originario contratto di locazione o CP_1
6 in altra misura da determinarsi a mezzo CTU (danno emergente), e nella perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali (lucro cessante).
La superiore domanda risarcitoria non è fondata.
Nel caso di stipula di un contratto invalido ed inefficace di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., il risarcimento del danno deve essere limitato all'interesse negativo perché in tale situazione manca un valido negozio.
Tuttavia, a differenza della mancata conclusione del contratto dovuta all'interruzione delle trattative, nella stipula di un contratto invalido e/o inefficace (art. 1338 c.c.) il danno emergente deve essere parametrato non alle spese sostenute per le trattative ma a quelle affrontate in vista dell'esecuzione del negozio, in quanto in tale ipotesi il “contatto” tra le parti non si è interrotto allo stadio delle trattative ma è giunto alla stipula di un contratto poi rivelatosi invalido o inefficace.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che, se per interesse contrattale negativo si intendono il pregiudizio derivante dalle spese inutilmente affrontate in vista della conclusione del contratto (danno emergente) e le occasioni perdute per aver confidato nella conclusione di quel negozio (lucro cessante), la lesione di questo interesse può venire in rilievo solo nelle delineate ipotesi di responsabilità precontrattuale in cui manca la conclusione del contratto: recesso ingiustificato dalle trattative o stipula di un contratto invalido
Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II, 03.02.2023 n. 3413 e
Cass. Sez. III, 12.05.2022 n. 15147), “La distinzione fra la risarcibilità del solo interesse negativo nella culpa in contrahendo e dell'interesse positivo nella responsabilità contrattuale non è il frutto di una differente concezione del danno, ma deriva dal diverso parametro a cui si rapporta il calcolo del pregiudizio: in un caso l'interesse alla prestazione;
nell'altro l'affidamento nella conclusione del contratto.
Nella fattispecie in esame, l'interesse leso da risarcire non si trasforma, come sostiene la ricorrente, in interesse positivo. L'interesse diverrebbe tale se si risarcisse l'interesse all'esecuzione proprio dello specifico contratto che avrebbe voluto concludere con la Regione Calabria, con i CP_4
relativi profitti. Resta invece circoscritto al profilo dell'interesse negativo laddove si risarcisca (come ha statuito la sentenza gravata) la perdita di occasioni alternative di affari, che non CP_4
ha intrapreso per l'affidamento riposto nella conclusione del contratto con la Regione Calabria.
Il tutto appare in linea con le affermazioni di questa Corte sulla risarcibilità del danno da occasioni perdute nella responsabilità contrattuale, che hanno riconosciuto tale posta di pregiudizio nella rinuncia alla stipulazione di un contratto ("Il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinunzia alla stipulazione di un contratto avente contenuto
7 diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l'art. 1337 c.c., tutela non tanto l'interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli": Cass. nn. 4718/2016; 3746/2005; 2973/1993)”.
Invero, la difesa di non ha documentato né altrimenti allegato di aver sostenuto delle Parte_1 spese per la stipulazione dell'originario contratto di locazione dichiarato definitivamente nullo dalla
Corte di Cassazione nel 2007 né di aver avuto altre e/o diverse occasioni di godimento diretto o di utilizzo indiretto dell'immobile la cui restituzione al proprietario era stata formalmente offerta dal
Comune di Paternò già nel mese di maggio del 2000 (non accettata dal locatore).
Parte attrice pone a fondamento della sua pretesa risarcitoria una mera elencazione di documenti
(“Certificato di conformità dell'impianto elettrico e di riscaldamento;
Parere favorevole della
Direzione Didattica statale del 23.05.1991; Parere favorevole del Dirigente Sanitario del 27.05.1991;
Relazione dell'ufficio tecnico del Comune di Paternò del 16.09.1989”), dei quali non c'è alcuna prova che siano mai stati prodotti nei diversi gradi del giudizio (con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado si fa riserva di produrli, insieme ad altri, con la costituzione in giudizio), né tanto meno sono stati prodotti nel corso del presente giudizio di rinvio, e attraverso i quali, secondo l'assunto difensivo di , il Comune avrebbe dovuto conoscere le effettive condizioni Parte_1
strutturali e impiantistiche dell'immobile prima di stipulare il contratto e le conseguenziali cause di invalidità del contratto emerse a seguito del controllo effettuato dall' dopo otto anni circa Parte_4
dalla stipulazione della locazione.
Nel caso in esame, come incontrovertibilmente accertato dalla Suprema Corte (v. sentenza n.
22886/2007 emessa tra le parti) “in data 3.3.1999 la , eseguita un'ispezione dei Parte_5
luoghi, aveva accertato che i locali non erano conformi alle norme in vigore in tema di sicurezza, per
l'inosservanza dei limiti di altezza e delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e adeguamento degli impianti elettrici. In data 14.04.1999 il Comune aveva notificato al locatore il proprio recesso dal contratto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27 a causa dell'accertata inagibilità dei locali per l'uso al quale dovevano essere destinati” (pag. 3).
Nell'accogliere il primo motivo di impugnazione avanzato dal e nel motivare la Controparte_1 conseguenziale dichiarazione di nullità del contratto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “Nella Part specie, le irregolarità accertate dalla che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si traducono in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità
(giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 - 1418 c.c., come prospettato dal ricorrente. (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3^, 26 maggio 1999 n. 1503 e precedenti ivi cit., che hanno affermato il medesimo principio per il caso in cui il conduttore si trovi nella giuridica impossibilità di esercitare
8 nell'immobile oggetto della locazione l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso)”
(pag. 8).
Dall'esito del giudizio emerge che i due contraenti (Comune e locatore) hanno dato regolare esecuzione al contratto per otto anni circa, rispettando in buona fede i relativi e reciproci accordi e facendo incolpevole affidamento sulla validità dello stesso;
la nullità del contratto è poi dipesa dalla violazione di plurime norme di legge inderogabili che, secondo la normale diligenza dei due contraenti, dovevano essere note ad entrambe le parti, anche in ragione della specifica destinazione d'uso (scuola) dell'immobile locato.
Sulla questione, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in una recente sentenza (n. 17999 del
3.6.2022), ha ritenuto che “proprio sull'elemento dell'affidamento incolpevole e sull'asimmetria informativa trova fondamento la configurabilità della responsabilità a carico dell'amministrazione secondo Cass. Sez. L, n. 2316 del 2020, cit., che ha affermato espressamente: "la Pubblica
Amministrazione può andare esente dalla responsabilità che deriva dal non avere reso edotta la controparte della causa di invalidità del negozio se quest'ultima è determinata dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge che, per presunzione assoluta, debba essere conosciuta dalla generalità dei cittadini (Cass. n. 10156/2016), ma sempre a condizione che le circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità fossero conosciute o conoscibili dal soggetto "mediamente avveduto"
(Cass. n. 9636/2015); è stato affermato, infatti, ed il principio deve essere qui ribadito, che "la principale funzione dell'art. 1338 c.c., è quella di compensare l'asimmetria informativa nelle contrattazioni tra le parti che non sono su un piano di parità, come avviene nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione: da ciò la necessità di indagare sulla scusabilità dell'affidamento del contraente alla luce della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità"
(Cass. n. 2327/2016); in altri termini a fronte della conclusione di un contratto di impiego, che sia stato stipulato in violazione di una norma imperativa, affinché possa essere escluso, al fine di paralizzare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., l'affidamento incolpevole riposto dall'assunto nella validità del contratto, non basta che l'Amministrazione alleghi il carattere cogente della norma proibitiva, ma è necessario anche che risulti la conoscenza o la conoscibilità dei dati fattuali dai quali
è derivata l'illegittimità dell'assunzione";
Ed ancora, in materia, altra giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 07.01.2021, n.49), ha affermato che: “Nella interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di questa Corte, tale norma, e quella di cui all'art. 1338 c.c. che ne costituisce specificazione, mirando a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è
9 stata sottaciuta, presuppongono non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità (Cass.
21/08/2004, n. 16508); con la conseguenza che "quando, in particolare, la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini
e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse" (Cass.
18/05/2016, n. 10156; 08/07/2010, n. 16149; 26/06/1998, n. 6337).
Come, però, pure precisato da questa Corte, la questione se il contraente, il quale abbia fatto erroneo affidamento nella validità del contratto o, comunque, nella utile conclusione del contratto, versasse al riguardo o meno in colpa, costituisce questione fattuale di competenza del giudice di merito (v. Cass.
n. 16149 del 2010).
Nella fattispecie in esame non c'è alcuna prova, neppure di natura presuntiva, che induca a ritenere che il Comune di Paternò abbia stipulato il contratto di locazione e ne abbia, poi, dato esecuzione per molti anni con la consapevolezza di farne valere, un giorno, l'invalidità e/o abbia omesso dolosamente o colposamente di farne notizia alla controparte che, invero, avrebbe dovuto ben sapere che le condizioni del suo immobile non erano idonee a garantirne l'uso pattuito e la relativa agibilità.
Alla luce di quanto accertato, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Paternò nr. 14/2012 del 26.01.2012 merita accoglimento nella sola parte in cui detto giudice ha erroneamente ritenuto in motivazione che l'offerta formale di consegna dell'immobile locato effettuata dal in data 9.5.2000 fosse idonea a Controparte_1 liberare l'ente da ogni obbligo e non ha accolto la conseguenziale domanda di condanna al rilascio formulata da . Parte_1
Come già evidenziato, sulla questione si è successivamente, positivamente e definitivamente pronunciato tra le medesime parti il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 25.07.2017, emessa dopo la sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di appello;
si è, pertanto, formato un giudicato esterno e non è più necessario, in questa sede, emettere una analoga pronuncia di rilascio.
Quanto ulteriormente statuito dalla Corte di Appello, nella sentenza n. 410/2018, in ordine alla condanna di al pagamento della somma di euro 16.779,77 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda, è ormai coperto dal giudicato e non è stato travolto dalla pronuncia della Corte di
Cassazione.
10 In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle complesse ragioni della decisione, della eccessiva e, talvolta, ripetitiva proliferazione di cause tra le stesse parti aventi analogo oggetto, del reciproco parziale accoglimento delle rispettive domande, sussistono valide e gravi ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. (ratione temporis vigente all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado) per compensare tra le parti tutte le spese del giudizio di primo grado, di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 14/2012 emessa dal Tribunale di Catania – Sezione
Distaccata di Paternò in data 26.01.2012, nel giudizio iscritto al n. 271/2009 R.G., dichiara che la condanna del al rilascio degli immobili siti in Paternò, via Truglio nn. 75-77 in Controparte_1
favore di è stata emessa dal Tribunale di Catania nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
25.07.2017 (emessa nel procedimento iscritto al n. 13353/2016 R.G.) passata in giudicato.
Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 1338 c.c. avanzata da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado, come riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 410/2018 pubblicata il 22.02.2018 nel giudizio di appello iscritto al n. 1303/2012
R.G.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in data 6.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritto al n. 837/2023 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Longo (C.F. , presso il cui studio sito a Paternò, in Via E. C.F._2
Bellia n. 145, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE) nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, P. IVA domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1
carica presso la Casa Comunale in Paternò, Parco del Sole n. 22, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Mauro Di Pace (C.F. - PEC: C.F._3
, Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. Email_1
– PEC: e Davide S. C.F._4 Email_2
Cuomo (C.F. - PEC: , presso il C.F._5 Email_3
cui studio in Catania, via Umberto I n. 255, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE PRINCIPALE)
CONCLUSIONI: all'udienza 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale proprietario di un immobile per uso commerciale sito in Paternò via Truglio n. 75- Parte_1
77, in data 29.05.1991, stipulava con il Sindaco pro tempore del Comune di Paternò un contratto di
1 locazione per anni sei (registrato il 11.06.1991 al n. 4016), con rinnovo automatico in assenza di disdetta con lettera raccomandata sei mesi prima dalla data di scadenza, con lo scopo preciso di Pt_2 adibire l'immobile “ad aule scolastiche”.
L'immobile veniva adibito dal Comune a scuola elementare con un canone locativo determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Catania in € 60.000,000 per anno, da pagarsi in rate semestrali posticipate, da aggiornare annualmente sull'indice dei prezzi al consumo, su richiesta del locatore.
Successivamente, l' effettuava dei controlli sull'immobile, accertando che l'altezza Parte_3 interna era di soli m. 2,65 e che gli impianti elettrici erano inadeguati. Pertanto, data l'impossibilità di adibire l'immobile allo scopo previsto dal contratto e quindi all'uso pubblico cui esso era destinato, il
10.4.2000 il Comune di Paternò comunicava a la disdetta anticipata del contratto ai sensi Parte_1
dell'art. 27 ultimo comma legge 392/78, per questioni indifferibili di natura igienico sanitaria.
La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.10.2007 n. 22886/2007 (depositata il 30.10.2007), in accoglimento del ricorso del e in riforma della sentenza della Corte d'appello di Controparte_1
Catania n. 97/2004 emessa il 2.2.2004 e depositata il 28.02.2004 (sulle cause riunite relative alle opposizioni ai decreti ingiuntivi nn. 71/2000 e 91/2001 per il pagamento dei canoni di locazione maturati tra il mese di dicembre del 1999 e il mese di novembre del 2000), statuiva con effetto di giudicato la nullità del contratto di locazione per “impossibilità (giuridica) dell'oggetto” ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., in conseguenza della sopravvenuta inagibilità dell'immobile e della sua inidoneità rispetto all'uso previsto, rigettava le domande proposte con i decreti ingiuntivi che, di conseguenza, venivano revocati.
A seguito della predetta pronuncia, il otteneva ingiunzione di pagamento in danno Controparte_1
di , a titolo di indebito, per la restituzione della somma di €. 24.002,37 oltre interessi dalla Parte_1
data del pagamento (28.07.2004), corrisposta dal in esecuzione del contratto dichiarato nullo. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo (nr. 9/2009), proponeva - davanti al Tribunale di Paternò, Parte_1
allora quale sezione distaccata del Tribunale di Catania - opposizione (giudizio iscritto al n. 271/2009
R.G.), chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, il pagamento, ex art. 2033 c.c., dei frutti civili dell'immobile ancora illegittimamente detenuto dal e il risarcimento dei danni ai Controparte_1 sensi dell'art. 1338 c.c.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni ulteriore Controparte_1
domanda attorea.
La causa veniva decisa con la sentenza nr. 14/2012 del 26.01.2012 che, accogliendo l'opposizione del revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di lite. Pt_1
2 Avverso detta sentenza, il proponeva appello (giudizio iscritto al n. 1303/2012 Controparte_1
R.G.) fondato sui seguenti motivi: a) errata quantificazione delle somme dovute in restituzione al
Comune dal b) errata decisione del Tribunale in ordine all'obbligo del di riconoscere Pt_1 CP_1 al i frutti civili per il protratto godimento dell'immobile (compensati con il credito per Pt_1
l'indebito del;
c) mancata condanna del alle spese processuali. CP_1 Pt_1
si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e Parte_1
proponendo appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta ex art. 1338 c.c., nonché per la mancata condanna del al rilascio dell'immobile locato, essendo CP_1
questo ancora nella sua piena disponibilità.
Nelle more del giudizio di appello, proponeva innanzi al Tribunale di Catania un ricorso Parte_1
ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del (procedimento iscritto al n. 13353/2016 Controparte_1
R.G.) al fine di “accertare e dichiarare che il nonostante la definitiva Controparte_2 declaratoria di nullità dei contratti di locazione stipulati con , rispettivamente, l'8.10.1985 Parte_1
e il 29.5.1991, ha continuato ad occupare illegittimamente gli immobili siti in , via Truglio, nn. CP_2
75-77, oggetto dei contratti medesimi;
per l'effetto condannare il all'immediato Controparte_2
rilascio degli immobili in questione e alla corresponsione, in favore di , a titolo di Parte_1
indennità da detenzione sine titulo degli immobili medesimi, di una somma pari al valore locativo anno indicato nei due citati contratti di locazione, maggiorata da rivalutazione interessi, a partire da ogni mese di riferimento al soddisfo, o a quell'altra somma che il tribunale adito riterrà congrua”.
Il resisteva alle domande e chiedeva condannarsi alla restituzione di Controparte_1 Parte_1
tutte le somme versate in virtù e a causa dei contratti di locazione dichiarati nulli.
Il Tribunale, con ordinanza del 25.07.2017, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il al rilascio immediato dei beni immobili oggetto di locazione in favore di Controparte_1 Pt_1
, ma rigettava la domanda attorea di condanna del al pagamento delle indennità di cui al
[...] CP_1
ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese di lite;
disponeva, altresì, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, in ordine alla residua domanda riconvenzionale del CP_1
resistente.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza nr. 410/2018 pubblicata il 22.02.2018, accoglieva l'appello principale proposto dal (nel giudizio iscritto al n. 1303/2012 R.G.) - condannando CP_1
al pagamento, a parziale modifica della sentenza di primo grado, della somma di €. Parte_1
16.779,00 (a titolo di indebito corrisposto dall'Ente per canoni locativi in virtù di un contratto dichiarato nullo) e rigettava l'appello incidentale proposto dal condannando quest'ultimo alle Pt_1
spese di lite (liquidate in complessivi € 4.105,00 oltre rimb. spese generali, IVA e CPA).
3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione (giudizio iscritto al n. Parte_1
22111/2018 R.G.N.), sulla base di undici motivi variamente articolati.
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
Con ordinanza n. 7420/2023, emessa il 14.03.2023, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di impugnazione inerenti alla “violazione e falsa applicazione degli artt.
2909, 2033 e 1590 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del giudicato (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, ritenendo, sulla scorta dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
25.07.2017 emessa tra le parti, “ormai non più contestabili (siccome coperte dal giudicato), da un lato, la circostanza costituita dall'inidoneità dell'offerta dell'immobile oggetto dell'odierna controversia operata dal , "a partire dal 2000" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza del Tribunale Controparte_1
di Catania), nei confronti del (avendo il Tribunale di Catania ritenuto dirimente la circostanza Pt_1
secondo cui l'offerta formale del non fosse stata seguita dalla nomina di un sequestratario: CP_1
cfr. pag. 4 della ridetta ordinanza del Tribunale di Catania); e, dall'altro, l'insussistenza di alcun diritto del a percepire alcunché dal , tanto a titolo risarcitorio (avendo il Pt_1 Controparte_3
Tribunale di Catania ritenuto insussistente l'elemento soggettivo richiesto per l'illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania), quanto a titolo di indennità ai sensi dell'art. 2041 c.c. (avendo il Tribunale di Catania ritenuto che il non avesse Pt_1
provveduto ad allegare e dimostrare l'intervenuto arricchimento in capo alla controparte: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania)”.
La Suprema Corte accoglieva altresì l'ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso, tutti inerenti alla domanda di condanna del al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 precontrattuale ex art. 1338 c.c. formulata da con l'atto di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello incidentale, affermando che “rispetto a tale specifica domanda (espressamente connessa all'ipotesi di culpa in contrahendo codificata dall'art. 1338 c.c.), la sentenza impugnata in questa sede risulta aver totalmente omesso di adottare alcuna pronuncia, incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 112
c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
Con la richiamata ordinanza, la Corte di Cassazione accoglieva, pertanto, il primo, il secondo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo;
dichiarava assorbito il terzo;
rigettava il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo;
dichiarava inammissibile l'undicesimo motivo;
cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinviava alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, cui rimetteva altresì di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
4 Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il detto giudizio nei confronti del Parte_1
, per i motivi di cui si dirà appresso. Controparte_1
Il si è costituito eccependo l'intervenuto giudicato sulla domanda risarcitoria Controparte_1
riproposta dal e chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile. Pt_1
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della Cassazione, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 410/2018, nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato il primo motivo dell'appello incidentale formulato da avente ad oggetto la domanda di condanna del al rilascio Parte_1 Controparte_1 dell'immobile oggetto della originaria locazione e aveva confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto che l'ente territoriale aveva goduto dell'immobile fino al mese di maggio del 2000 a seguito dell'offerta formale di riconsegna del 9.5.2000, illegittimamente rifiutata da . Parte_1
La Corte ha, invece, ritenuto che sulla questione si era già positivamente e definitivamente pronunciato tra le medesime parti il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 25.07.2017 (non impugnata dalle parti e quindi passata in giudicato come da attestazione della cancelleria), laddove il è stato CP_1
condannato al rilascio dei beni immobili oggetto del contratto poi dichiarato nullo, in ragione della inidoneità dell'offerta formale non seguita dalla nomina del sequestratario.
5 Sul punto, pertanto, si è formato un giudicato esterno e non va emessa, in questa sede, alcuna analoga pronuncia di rilascio, ben potendo procedere in via esecutiva (ex artt. 605 e ss. c.p.c.) Parte_1
sulla scorta di un valido titolo esecutivo pienamente efficace.
Questa Corte è, invece, chiamata a decidere sulla ulteriore domanda riconvenzionale proposta in primo grado da (v. punto V dell'atto di citazione introduttivo) e oggetto di appello incidentale Parte_1
subordinato (v. punto IV della comparsa di costituzione), inerente all'asserito pregiudizio economico subito (nella forma del danno emergente e del lucro cessante) ex art. 1338 c.c. per avere confidato, senza colpa, nella validità del contratto di locazione, dichiarato nullo per responsabilità esclusiva del
, e per avervi dato incolpevole esecuzione, consegnando i locali all'ente territoriale Controparte_1
che non li ha ancora restituiti.
Secondo la difesa del , anche sulla pretesa risarcitoria di cui si è detto, si sarebbe Controparte_1
formato il giudicato esterno, alla luce della già richiamata ordinanza del 25.07.2017 che avrebbe escluso il diritto dell'originario locatore a pretendere alcun risarcimento di natura extracontrattuale, a titolo di indennità da occupazione senza titolo o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Parte convenuta in riassunzione ha altresì dedotto e documentato, sul punto, che con ricorso per decreto ingiuntivo (depositato il 30.11.2023) ha chiesto al Tribunale di Catania di Parte_1 ingiungere al il pagamento dei frutti civili per l'asserita occupazione sine titulo Controparte_1
degli immobili già oggetto di locazione, quantificandoli in complessivi € 230.052,00 pari a 76 mensilità di € 3.027,00 cadauna, dal 1.8.2017 al 30.11.2023, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo n. 4347/2023 R.G. emesso in data 27.11.2023 e notificato al il CP_1
7.12.2023 è stato oggetto di opposizione nel giudizio iscritto al n. 695/2024 R.G., causa che si è conclusa con la sentenza della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 5966/2024 del
10.12.2024 di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto opposto, con compensazione delle spese di lite fra le parti (v. produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale).
Ritiene questa Corte che sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, “espressamente connessa all'ipotesi di culpa in contrahendo” - come ritenuto dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio - per l'asserita violazione dell'art. 1338 c.c. da parte del non si si sia ancora formato alcun giudicato, atteso che le diverse pronunce tra le Controparte_1
parti richiamate dalla difesa del attengono, comunque, a pretese risarcitorie di natura diversa. CP_1
Secondo la difesa di il danno consisterebbe nell'equivalente pecuniario dell'indebito Parte_1 godimento da parte del pari al corrispettivo pattuito con l'originario contratto di locazione o CP_1
6 in altra misura da determinarsi a mezzo CTU (danno emergente), e nella perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali (lucro cessante).
La superiore domanda risarcitoria non è fondata.
Nel caso di stipula di un contratto invalido ed inefficace di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., il risarcimento del danno deve essere limitato all'interesse negativo perché in tale situazione manca un valido negozio.
Tuttavia, a differenza della mancata conclusione del contratto dovuta all'interruzione delle trattative, nella stipula di un contratto invalido e/o inefficace (art. 1338 c.c.) il danno emergente deve essere parametrato non alle spese sostenute per le trattative ma a quelle affrontate in vista dell'esecuzione del negozio, in quanto in tale ipotesi il “contatto” tra le parti non si è interrotto allo stadio delle trattative ma è giunto alla stipula di un contratto poi rivelatosi invalido o inefficace.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che, se per interesse contrattale negativo si intendono il pregiudizio derivante dalle spese inutilmente affrontate in vista della conclusione del contratto (danno emergente) e le occasioni perdute per aver confidato nella conclusione di quel negozio (lucro cessante), la lesione di questo interesse può venire in rilievo solo nelle delineate ipotesi di responsabilità precontrattuale in cui manca la conclusione del contratto: recesso ingiustificato dalle trattative o stipula di un contratto invalido
Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II, 03.02.2023 n. 3413 e
Cass. Sez. III, 12.05.2022 n. 15147), “La distinzione fra la risarcibilità del solo interesse negativo nella culpa in contrahendo e dell'interesse positivo nella responsabilità contrattuale non è il frutto di una differente concezione del danno, ma deriva dal diverso parametro a cui si rapporta il calcolo del pregiudizio: in un caso l'interesse alla prestazione;
nell'altro l'affidamento nella conclusione del contratto.
Nella fattispecie in esame, l'interesse leso da risarcire non si trasforma, come sostiene la ricorrente, in interesse positivo. L'interesse diverrebbe tale se si risarcisse l'interesse all'esecuzione proprio dello specifico contratto che avrebbe voluto concludere con la Regione Calabria, con i CP_4
relativi profitti. Resta invece circoscritto al profilo dell'interesse negativo laddove si risarcisca (come ha statuito la sentenza gravata) la perdita di occasioni alternative di affari, che non CP_4
ha intrapreso per l'affidamento riposto nella conclusione del contratto con la Regione Calabria.
Il tutto appare in linea con le affermazioni di questa Corte sulla risarcibilità del danno da occasioni perdute nella responsabilità contrattuale, che hanno riconosciuto tale posta di pregiudizio nella rinuncia alla stipulazione di un contratto ("Il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinunzia alla stipulazione di un contratto avente contenuto
7 diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l'art. 1337 c.c., tutela non tanto l'interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli": Cass. nn. 4718/2016; 3746/2005; 2973/1993)”.
Invero, la difesa di non ha documentato né altrimenti allegato di aver sostenuto delle Parte_1 spese per la stipulazione dell'originario contratto di locazione dichiarato definitivamente nullo dalla
Corte di Cassazione nel 2007 né di aver avuto altre e/o diverse occasioni di godimento diretto o di utilizzo indiretto dell'immobile la cui restituzione al proprietario era stata formalmente offerta dal
Comune di Paternò già nel mese di maggio del 2000 (non accettata dal locatore).
Parte attrice pone a fondamento della sua pretesa risarcitoria una mera elencazione di documenti
(“Certificato di conformità dell'impianto elettrico e di riscaldamento;
Parere favorevole della
Direzione Didattica statale del 23.05.1991; Parere favorevole del Dirigente Sanitario del 27.05.1991;
Relazione dell'ufficio tecnico del Comune di Paternò del 16.09.1989”), dei quali non c'è alcuna prova che siano mai stati prodotti nei diversi gradi del giudizio (con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado si fa riserva di produrli, insieme ad altri, con la costituzione in giudizio), né tanto meno sono stati prodotti nel corso del presente giudizio di rinvio, e attraverso i quali, secondo l'assunto difensivo di , il Comune avrebbe dovuto conoscere le effettive condizioni Parte_1
strutturali e impiantistiche dell'immobile prima di stipulare il contratto e le conseguenziali cause di invalidità del contratto emerse a seguito del controllo effettuato dall' dopo otto anni circa Parte_4
dalla stipulazione della locazione.
Nel caso in esame, come incontrovertibilmente accertato dalla Suprema Corte (v. sentenza n.
22886/2007 emessa tra le parti) “in data 3.3.1999 la , eseguita un'ispezione dei Parte_5
luoghi, aveva accertato che i locali non erano conformi alle norme in vigore in tema di sicurezza, per
l'inosservanza dei limiti di altezza e delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e adeguamento degli impianti elettrici. In data 14.04.1999 il Comune aveva notificato al locatore il proprio recesso dal contratto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27 a causa dell'accertata inagibilità dei locali per l'uso al quale dovevano essere destinati” (pag. 3).
Nell'accogliere il primo motivo di impugnazione avanzato dal e nel motivare la Controparte_1 conseguenziale dichiarazione di nullità del contratto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “Nella Part specie, le irregolarità accertate dalla che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si traducono in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità
(giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 - 1418 c.c., come prospettato dal ricorrente. (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3^, 26 maggio 1999 n. 1503 e precedenti ivi cit., che hanno affermato il medesimo principio per il caso in cui il conduttore si trovi nella giuridica impossibilità di esercitare
8 nell'immobile oggetto della locazione l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso)”
(pag. 8).
Dall'esito del giudizio emerge che i due contraenti (Comune e locatore) hanno dato regolare esecuzione al contratto per otto anni circa, rispettando in buona fede i relativi e reciproci accordi e facendo incolpevole affidamento sulla validità dello stesso;
la nullità del contratto è poi dipesa dalla violazione di plurime norme di legge inderogabili che, secondo la normale diligenza dei due contraenti, dovevano essere note ad entrambe le parti, anche in ragione della specifica destinazione d'uso (scuola) dell'immobile locato.
Sulla questione, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in una recente sentenza (n. 17999 del
3.6.2022), ha ritenuto che “proprio sull'elemento dell'affidamento incolpevole e sull'asimmetria informativa trova fondamento la configurabilità della responsabilità a carico dell'amministrazione secondo Cass. Sez. L, n. 2316 del 2020, cit., che ha affermato espressamente: "la Pubblica
Amministrazione può andare esente dalla responsabilità che deriva dal non avere reso edotta la controparte della causa di invalidità del negozio se quest'ultima è determinata dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge che, per presunzione assoluta, debba essere conosciuta dalla generalità dei cittadini (Cass. n. 10156/2016), ma sempre a condizione che le circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità fossero conosciute o conoscibili dal soggetto "mediamente avveduto"
(Cass. n. 9636/2015); è stato affermato, infatti, ed il principio deve essere qui ribadito, che "la principale funzione dell'art. 1338 c.c., è quella di compensare l'asimmetria informativa nelle contrattazioni tra le parti che non sono su un piano di parità, come avviene nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione: da ciò la necessità di indagare sulla scusabilità dell'affidamento del contraente alla luce della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità"
(Cass. n. 2327/2016); in altri termini a fronte della conclusione di un contratto di impiego, che sia stato stipulato in violazione di una norma imperativa, affinché possa essere escluso, al fine di paralizzare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., l'affidamento incolpevole riposto dall'assunto nella validità del contratto, non basta che l'Amministrazione alleghi il carattere cogente della norma proibitiva, ma è necessario anche che risulti la conoscenza o la conoscibilità dei dati fattuali dai quali
è derivata l'illegittimità dell'assunzione";
Ed ancora, in materia, altra giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 07.01.2021, n.49), ha affermato che: “Nella interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di questa Corte, tale norma, e quella di cui all'art. 1338 c.c. che ne costituisce specificazione, mirando a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è
9 stata sottaciuta, presuppongono non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità (Cass.
21/08/2004, n. 16508); con la conseguenza che "quando, in particolare, la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini
e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse" (Cass.
18/05/2016, n. 10156; 08/07/2010, n. 16149; 26/06/1998, n. 6337).
Come, però, pure precisato da questa Corte, la questione se il contraente, il quale abbia fatto erroneo affidamento nella validità del contratto o, comunque, nella utile conclusione del contratto, versasse al riguardo o meno in colpa, costituisce questione fattuale di competenza del giudice di merito (v. Cass.
n. 16149 del 2010).
Nella fattispecie in esame non c'è alcuna prova, neppure di natura presuntiva, che induca a ritenere che il Comune di Paternò abbia stipulato il contratto di locazione e ne abbia, poi, dato esecuzione per molti anni con la consapevolezza di farne valere, un giorno, l'invalidità e/o abbia omesso dolosamente o colposamente di farne notizia alla controparte che, invero, avrebbe dovuto ben sapere che le condizioni del suo immobile non erano idonee a garantirne l'uso pattuito e la relativa agibilità.
Alla luce di quanto accertato, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Paternò nr. 14/2012 del 26.01.2012 merita accoglimento nella sola parte in cui detto giudice ha erroneamente ritenuto in motivazione che l'offerta formale di consegna dell'immobile locato effettuata dal in data 9.5.2000 fosse idonea a Controparte_1 liberare l'ente da ogni obbligo e non ha accolto la conseguenziale domanda di condanna al rilascio formulata da . Parte_1
Come già evidenziato, sulla questione si è successivamente, positivamente e definitivamente pronunciato tra le medesime parti il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 25.07.2017, emessa dopo la sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di appello;
si è, pertanto, formato un giudicato esterno e non è più necessario, in questa sede, emettere una analoga pronuncia di rilascio.
Quanto ulteriormente statuito dalla Corte di Appello, nella sentenza n. 410/2018, in ordine alla condanna di al pagamento della somma di euro 16.779,77 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda, è ormai coperto dal giudicato e non è stato travolto dalla pronuncia della Corte di
Cassazione.
10 In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle complesse ragioni della decisione, della eccessiva e, talvolta, ripetitiva proliferazione di cause tra le stesse parti aventi analogo oggetto, del reciproco parziale accoglimento delle rispettive domande, sussistono valide e gravi ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. (ratione temporis vigente all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado) per compensare tra le parti tutte le spese del giudizio di primo grado, di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 14/2012 emessa dal Tribunale di Catania – Sezione
Distaccata di Paternò in data 26.01.2012, nel giudizio iscritto al n. 271/2009 R.G., dichiara che la condanna del al rilascio degli immobili siti in Paternò, via Truglio nn. 75-77 in Controparte_1
favore di è stata emessa dal Tribunale di Catania nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
25.07.2017 (emessa nel procedimento iscritto al n. 13353/2016 R.G.) passata in giudicato.
Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 1338 c.c. avanzata da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado, come riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 410/2018 pubblicata il 22.02.2018 nel giudizio di appello iscritto al n. 1303/2012
R.G.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in data 6.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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