Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15109/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II di Napoli
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15109 dell'anno 2023, avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo n. 8610/2021 del 21.11.2021 emesso da Tri- bunale di Napoli, II sez. civile, nel procedimento monitorio rubricato al nume-
ro di r.g. 26072/2021.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...] ed ai fini C.F._1
del presente giudizio elettivamente domiciliato in Napoli, in via Ponti Rossi n.
188, lotto 2, presso e nello studio dell'Avv. Mario D'Argenio, (C.F.
[...]
che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di C.F._2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
- opponente-
E
(P. VA UP UK IT , C.f. Controparte_1 P.A_
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
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veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del
07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, CP_2
(P. VA UP UK IT , c.f. ), in persona
[...] P.A_ P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla
Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e di- sgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._3
(C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Parte_2 C.F._4
Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia (SP)
- opposta -
CONCLUSIONI come da verbale del 28/02/2025
parte opponente: “si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi, insisten- do in tutte le eccezioni e domande ivi formulate. Pertanto, all'udienza odierna,
si impugna e contesta ogni deduzione, difesa e domanda avversa, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documen- tazione già versata in atti, che si ritiene comprovante l'esistenza del credito per la causa in oggetto. Si precisa, inoltre, le conclusioni come in comparsa di
costituzione e risposta, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse e si chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
parte opposta: “rileva che controparte non ha precisato quanto richiesto dall'on.le G. M. né fornito chiarimenti in merito alla circostanza. Si riporta a quanto sin qui eccepito, dedotto e prodotto reiterando le richieste formulate anche nelle proprie note istruttorie e conclude per l'integrale accoglimento
dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione
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al procuratore anticipatario. Impugna le avverse richieste e conclusioni e chiede che la causa venga riservata per la decisione con la concessione del duplice termine di cui all'art. 190 c. p. c. ”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18.6.2009 n. 69, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attua-
zione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c., non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dal- le parti, ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rile- vanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
* * * * *
in data 27/12/2021, notificava a il de- Controparte_1 Parte_1
creto ingiuntivo n. 8610/2021, R.G.N. 26072/2021, del 27/11/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 33.233,17, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 286,00 per spese ed €
1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Il decreto non veniva opposto e con decreto n. 8021/2022 del 10/06/2022 ve- niva reso esecutivo.
Avviata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi, iscritta la causa a ruolo presso il Tribunale di Napoli ed assegnata al G.E., il debitore esecutato , a mezzo del suo procuratore, spiegava oppo- Parte_1
sizione all'esecuzione.
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A seguito della prima udienza in trattazione scritta, sulle richieste rassegnate dai difensori costituiti, il G.E., con ordinanza del 24/5/2023, rilevava che: “il
titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto, vertente nell'ambito trac- ciato dalla SS. UU. N. 9479 del 6/4/2023 resa dalla Corte di Cassazione e ve- rificata l'assenza di motivazione nel decreto ingiuntivo in riferimento al profi- lo dell'abusività delle clausole del contratto sulla base del quale il titolo è sta-
to emesso;
ritenuto, alla luce della SS. UU. 06.04.2023 N. 9479 che il G.E. debba informare le parti ed avvisare il debitore che entro 40 giorni dalla co- municazione della presente ordinanza può proporre opposizione al decreto
ingiuntivo per far accertare l'eventuale abusività delle clausole con effetto sull'emesso decreto ingiuntivo”… (omissis)… “rinvia l'udienza ex articolo
553 c.p.c. al 27/11/2023 ore 10,00 per consentire al debitore, posto l'avviso di cui alla parte motiva, di proporre eventuale opposizione tardiva al decreto in-
giuntivo titolo esecutivo della presente procedura, assegnandogli termine di giorni 40 dalla comunicazione presente provvedimento;
”.
A seguito di tale ordinanza, l'ingiunto proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 8610/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli, chiedendone la revoca e/o annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, per i seguenti motivi: 1) improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione;
2) mancata notifica del titolo esecu- tivo e nullità della domanda;
3) prescrizione del credito e carenza di legittima-
zione attiva;
4) abusività delle clausole contrattuali originarie ed eterogenee limitazioni al diritto del consumatore.
Si costituiva l odierna parte opposta, la quale preliminarmen- Controparte_1
te, nell'insistere sulla propria legittimazione attiva e sulla regolarità della noti- fica del decreto ingiuntivo opposto, contestava l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per tardività e per carenza dei presupposti di legge, nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda e in particolare la non provata onerosità e vessatorietà delle clausole contrattuali, chiedendo il
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rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di opposizione.
In prima udienza, instaurato il contradditorio e preso atto delle richieste di parte, il giudice si riservava sulla sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, con ordinanza del 3/1/2024 a sciogli- mento della riserva, ritenuto prima facie infondate e generiche le deduzioni dell'opponente, il giudice negava la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava il termine di giorni 15 per l'espletamento della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 30/4/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa ve- niva rinviata in prosieguo con la concessione dei termini di cui all'art.183
c.p.c.
All'udienza del 24/09/2024, il giudice, esaminate le memorie depositate, so- spendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva un ulte- riore termine di giorni 15 per la procedura di mediazione.
All'udienza del 31/01/2025, il giudice, preso atto del deposito del verbale ne- gativo di mediazione, invitava parte opposta a specificare la data in cui si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine per ognuno dei 3 contratti, oltre a specificare la sola parte di capitale ancora dovuto a quella data, rin-
viando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione al
28/02/2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione, il giudice, ri- tenuto il quadro probatorio e documentale completo, assegnava la causa in de- cisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1) Sull'ammissibilità dell'opposizione
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della presente opposizione, perché trattasi di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo a tutela del con-
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sumatore secondo la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 9479/2023.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese il
17 maggio 2022 (causa C-600/19, ; cause riunite C-693/19, Persona_1
1503 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza;
causa C- CP_3
725/19, Impuls Leasing Romania;
causa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, superando il princi- pio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto e dettando un vero e proprio vademecum per i giudici nazionali, volto ad indi-
viduare i passaggi e gli obblighi cui questi ultimi devono attenersi nelle diver- se fasi processuali.
Sostanzialmente, per i decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di contratti con-
clusi tra professionista e consumatore, in favore dei primi, la Corte di Cassa- zione, con la sentenza SS. UU. n. 9479 del 6 aprile 2023, ha introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica, enunciando, un impor- tante principio di diritto a tutela dei debitori/consumatori.
Sul punto, la Cassazione precisa determinati passaggi che nel corso del proce- dimento monitorio il giudice deve seguire e rispettare, la cui mancanza per- metterebbe al debitore/consumatore, che non abbia opposto nei termini ordi- nari, di promuovere opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiunti-
vo, anche fuori dai termini di cui al predetto articolo, ossia 10 giorni dalla no- tifica dell'atto di pignoramento, come nel caso di specie affrontato.
E' stato pertanto statuito che, nella fase sommaria di un procedimento moni- torio, il giudice ha il potere/dovere di eseguire d'ufficio i controlli circa l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse alla richiesta di ingiunzione del creditore.
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E, a seconda dell'esito dei doverosi rilievi eseguiti, il giudice potrà poi addi- venire al rigetto del ricorso, ovvero al suo consentito accoglimento, purché
motivato, anche se sommariamente, nel decreto emesso.
In tutti quei casi in cui il giudice del monitorio abbia emesso un decreto in- giuntivo senza essersi espresso in merito alla vessatorietà delle clausole e il creditore sulla scorta di questo, abbia instaurato una procedura esecutiva a danno del debitore/consumatore, lo stesso potrà esperire l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nata dall'elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione a seguito del recepimento delle pronunce della Corte di giustizia dell'UE.
Nel caso di specie, il G.E. con decreto del 24.05.2023 emesso nel processo esecutivo N. R.G. 515/2023, constatato che il titolo esecutivo su cui si fonda- va l'esecuzione era un decreto ingiuntivo non opposto sul quale non vi era sta- to il doveroso vaglio sulla vessatorietà delle clausole del contratto sulla base del quale il titolo era stato emesso, sospendeva l'esecuzione ed avvisava il de- bitore esecutato che, entro 40 giorni dalla comunicazione del suddetto prov- vedimento, poteva proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare, l'eventuale abusività delle clausole.
Cosi che, in data 29/06/2023, l'ingiunto spiegava opposizione avverso il de- creto ingiuntivo n. 8610/2021 oggetto del presente giudizio.
Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione è da ritenersi tempestiva in quanto notificata entro i 40 gg. concessi dal G.E. ed ammissibile in quanto effettuata ai sensi dell'art. 650 c.p.c., secondo l'accezione atipica elaborata dalla Cassazione a Sezione Unite per effetto del recepimento delle pronunce della Corte di giustizia dell'UE a tutela del consumatore.
2) Sulla legittimazione attiva e sulla prova del credito.
In via pregiudiziale è necessario accertare la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta, in quanto que- Controparte_1
stione strettamente connessa con l'oggetto dell'opposizione. 7
Parte opponente contesta sia la sussistenza del credito, in quanto non adegua- tamente provati i rapporti contrattuali posti alla base della domanda d'ingiunzione, sia la carenza di legittimazione attiva di parte opposta in quan- to non risulterebbero provate le molteplici cessioni del credito intercorse con eterogenei terzi.
L'eccezione sollevata da parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
Invero, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, incombe su colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva con i documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n.
5617/2020).
La parte odierna opposta, nel ricorso monitorio ha sostenuto Controparte_1
che il credito oggetto del decreto ingiuntivo fosse fondato sulla base di tre rapporti contrattuali in sofferenza, e precisamente:
1. il rapporto contrattuale n. 5934318 facendo riferimento all'allegato 5 del fascicolo monitorio, al quale veniva associato l'estratto conto “mu- tui chirografari non agevolati” dal 01/11/2008 al 31/10/2016 (allegato 9 fascicolo monitorio);
2. il rapporto contrattuale n. 59343918 facendo riferimento all'allegato 6 del fascicolo monitorio, al quale veniva associato l'estratto conto “spe- se legali” dal 18/07/2013 al 31/10/2016 (allegato 8 fascicolo monito- rio);
3. il rapporto contrattuale n. 80922079 facendo riferimento all'allegato 7 del fascicolo monitorio, al quale veniva associato l'estratto conto “carte di credito dal 08/11/2008 al 31/10/2016 (allegato 10 fascicolo Pt_3
monitorio);
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Al riguardo bisogna constatare che il contratto presente nei tre allegati su indicati, è sempre e solo il contratto n. 10035030 acceso dal in Parte_1
data 12/03/2003 presso la filiale di Napoli Novara, il qua- Controparte_4
le prevedeva l'apertura di un conto corrente e di una carta di credito;
a ciò si aggiunga che gli estratti conto ex art. 50 T.U.B., prodotti in sede monito- ria e non integrati in sede di opposizione, oltre a riferirsi al rapporto con-
trattuale n. 5934318, al rapporto contrattuale n. 59343918, al rapporto con- trattuale n. 80922079, contengono solo i movimenti bancari a partire dal
01/11/2008 per le spese legali, e a partire dal 18/07/2013 per il finanzia-
mento e per la carta di credito, non indicando quindi il saldo iniziale del conto corrente in sede di apertura.
Ne consegue che manca la prova dell'esistenza dei contratti e rapporti azionati con il ricorso monitorio.
Inoltre, si aggiunga che in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giuri- sprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.
Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. Al riguardo la Sez. I civ. della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 371 del 10 gennaio 2018 cosi affermava:
“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la va- lidità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra- legali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conserva- zione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.
(cfr. anche Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; in senso conforme: Cass. 20
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aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio
2011, n. 1842; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692)].
Passando all'esame della prova incombente sul creditore che intenda far vale- re in giudizio la propria pretesa creditoria, egli deve assolvere all'onere proba- torio avente ad oggetto la titolarità del credito, ossia la presenza del rapporto contrattuale stipulato tra le parti dal quale è sorto il diritto di credito spettante al creditore (odierna parte opposta) e l'inadempimento del debitore (odierna parte opponente).
Tale prova non è stata esaustivamente fornita dalla parte opposta.
Più nel dettaglio nel pendente giudizio la documentazione contabile versata in atti da parte opposta non attesta né la genesi e né tantomeno l'evoluzione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Peraltro, preme precisare che, in ipotesi di contratto di finanziamento, neppure sarebbe necessaria la produ-
zione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. civ, sez. un., 30/10/2001 n. 13533 e da ultimo
Cass. 20/01/2015 n. 826), ma nel caso di specie non risulta allegato alcun con-
tratto di mutuo.
Si aggiunga, altresì, che la ai fini della prova della propria ti- Controparte_1
tolarità del rapporto di credito, produce il contratto di cessione con Parte_4
del 19/10/2016, e l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
[...]
n. 145 del 10-12-2016, dai quali si rileva che:“ (la "Socie- CP_1
ta'") …(omissis)… comunica di aver acquisito da Parte_4
…(omissis)… ( " o il "Cedente"), mediante un contratto di cessione Pt_3
concluso tra e la Società in data 19 ottobre 2016 ai sensi e per gli ef- Pt_3
fetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
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zione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecu- niari (per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e
quant'altro spettante, ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese lega- li e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comun- que dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue suc- cessive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di
successivi provvedimenti giudiziali) che aveva precedentemente acqui- Pt_3
stato in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione da
[...]
costituito da tutti i crediti derivanti da con- Controparte_5
tratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i "Contrat- ti di Finanziamento") risultanti nella titolarità di che, alla data del 25 Pt_3
ottobre 2016 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e
(ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per Pt_3
effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2016 soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acqui-
stati dalla società SP CE S.p.A. (società fusa per incorporazione in con atto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona CP_6
in data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effet- ti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, stipulati con le società cedenti di
seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: 30/04/2008 - Cessione
1° - Gazzetta ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008; Controparte_5
…omissis… 27/11/2008 - Cessione 2° - Gazzetta ufficiale Controparte_5
parte II n. 146 del 11/12/2008. … omissis…”
Tanto richiamato e riportato nel contratto di cessione, nella comunicazione a mezzo raccomandata e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Dunque, sebbene risulti provato che l'opposta abbia ac- Controparte_1
quistato, in virtù della cessione del 19/10/2016, dalla società Arena NPL One
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S.r.l., i crediti risultanti nella titolarità di quest'ultima alla data del 25 ottobre
2016, non risulta però provato che alla data del 31 marzo 2016 erano stati ac-
quistati dalla società SP CE S.p.A. i crediti della con Controparte_5
le due cessioni del 30/04/2008 e del 27/11/2008.
Non vi è neppure quindi prova alcuna che i contratti originariamente stipulati tra e siano stati oggetto di uno Parte_1 Controparte_7
dei contratti di cessioni sopra individuati, e ciò in quanto non vi è allegazione, né in sede monitoria, né in fase di giudizio di merito, dei contratti all'origine dei rapporti contrattuali indicati da parte opposta, e ne tantomeno dei contratti di cessione tra e SP CE S.p.a. e tra SP CE Controparte_5
S.p.a. e ovvero della continuità delle cessioni. Parte_4
Non fornisce inoltre alcun elemento probatorio la documentazione allegata dalla opposta avente ad oggetto la lista dei crediti ceduti, costituendo la stessa un estratto di una documentazione interna, priva di qualsiasi richiamo ai con- tratti e non attinenti all'iter delle cessioni susseguitesi. Non costituisce prova, altresì, la comunicazione di cessione in quanto non vi è prova della regolare notifica al debitore ceduto.
Considerato, infine, che la specificazione e l'individuazione del credito acqui- stato costituisce la condizione essenziale affinché la società Controparte_1
odierna opposta, possa agire in giudizio, e non essendo stata raggiunta la pro- va che il credito ingiunto sia stato oggetto delle contrattazioni di cessione, de-
ve dichiararsi la carenza di titolarità del credito in capo alla e Controparte_1
conseguentemente deve accertarsi la carenza di legittimazione ad agire e resi- stere in giudizio.
Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi dalla pronuncia di carenza di titolari- tà del credito.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza.
Ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto che il valore della con- troversia rientra nello scaglione tra € 26.001 ed € 52.000 ed in applicazione 12
dei valori minimi di cui alle tabelle per la natura documentale del giudizio, il compenso è determinato nell'importo di € 3.809,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 8610/2021 del 21/11/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, per quanto sopra motivato;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
e competenze del presente giudizio liquidate in € 3809,00, oltre rimbor- so spese generali, IVA e CPA, ed in € 286,00 per esborsi, con attribu- zione all'avv. Mario d'Argenio, dichiaratosi antistatario;
Napoli 21/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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