Articolo 1920 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1966Articolo 1968
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8 luglio 2025
Art. 1920-bis. (( (Fondo per la sostenibilita' della Cassa di previdenza delle Forze armate) )) ((1. Per garantire la sostenibilita' finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244)) ((99)) -------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Entrata in vigore il 8 luglio 2025