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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 746/2017 vertente
TRA
c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore con sede in Sesto di Rastignano –
Pianoro (BO), rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rondo,
Francesca Chietera e Germano Dondi;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.01.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.
Giampiero Lasalvia e Francesco Paolo Chita;
- RESISTENTE –
OGGETTO: contratto di agenzia.
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 7 giugno 2017 la società
[...]
come rappresentata, ha allegato: Parte_1
1 - di avere quale oggetto sociale la produzione e commercializzazione di caffè e prodotti alternativi;
- di aver sede in Rastignano, dove è situata la direzione, ma di avere numerosi depositi-magazzini, presidiati da impiegati ai quali fa capo la gestione amministrativa dell'attività commerciale e della merce presente in deposito;
- di aver instaurato con il resistente un contratto di agenzia in data 1° febbraio 2013 (doc. n. 1 di parte ricorrente) per la promozione dei propri prodotti nell'area di Potenza e periferia sud e di Matera e provincia;
- che detto contratto, al punto 19, prevedeva, a fronte di un corrispettivo, un patto di non concorrenza, in forma autonoma o subordinata, per due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
al punto 27 stabiliva la liquidazione in favore dell'agente e per tutta la durata del rapporto di un acconto per il rispetto del patto di non concorrenza post contrattuale pari a una percentuale dello
0,50% «già ricompresa nelle percentuali indicate al punto 20». In caso di inosservanza del patto, si è prevista «l'applicazione di una penale pari al 30% delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto», oltre alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo «fino al momento della contestata violazione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno»;
- di aver ricevuto, in data 17 novembre 2016, comunicazione vaga
e generica di recesso per giusta causa, per inadempimenti contrattuali ritenuti imputabili alla società, quali mancati servizi di manutenzione delle macchine da parte dei tecnici e mancato tempestivo riscontro alle segnalate anomalie inerenti al funzionamento delle stesse, condotte omissive, queste, che hanno
2 indotto i clienti a rivolgersi presso altri fornitori (doc. n. 2 di parte ricorrente;
nn. 2-7 di parte resistente);
- in data 30 novembre 2016 la società, nel riscontrare tale comunicazione, respingeva i presunti inadempimenti e si riservava di addebitare quanto previsto dall'accordo economico collettivo a titolo di indennità di mancato preavviso (doc. n. 3 di parte ricorrente);
- di aver riscontrato, al momento della riconsegna degli incassi, un ammanco di € 3.999,45, avendo il convenuto versato all'azienda solo
€ 14.272,94 a fronte di un importo incassato di € 18.272,39 (doc. n.
4 di parte ricorrente);
- che il convenuto ha iniziato, già dal 3 dicembre 2016, a operare per conto della società con sede a Eboli (SA), poiché Controparte_2
l'agente generale , incontrando presso il Testimone_1 CP_1
cliente Azimut Cafè di Bernalda, lo ha trovato intento a installare la macchina della (doc. nn. 8 e 8 bis di parte Parte_2
ricorrente);
- che dei 41 clienti appartenenti alla zona servita dal resistente, 33 se ne sono andati contestualmente al recesso (doc. nn. 7 e 8 ter di parte ricorrente, da cui emerge che 19 dei 33 clienti sono passati all'azienda concorrenza;
- che i clienti (già serviti dalla società) passati alla società concorrente per la quale l'ex agente svolge la propria attività hanno generato, nei dodici mesi precedenti la conclusione del rapporto, un fatturato di
€ 48.509,00 (doc. nn. 8 ter e 12 di parte ricorrente);
- che il 4 aprile 2017 il convenuto stesso ha inviato una contabile di pagamento per conto del cliente Parte_3
passato all'azienda concorrente (doc. n. 8 quater di parte
[...]
ricorrente);
3 - che parte resistente ha conseguito, a titolo di acconto sui corrispettivi per il patto di non concorrenza, € 2.023,00 (doc. n. 9 di parte ricorrente);
- di aver contestato le condotte ritenute illegittime al resistente con missiva del 9 febbraio 2017 (doc. n. 10 di parte ricorrente), cui è seguita risposta nella quale questi ha confermato di avere in corso un rapporto di lavoro con la società concorrente, in regime di subordinazione quale magazziniere consegnatario, ma che tale rapporto riguardava un'area non coperta dal patto di non concorrenza, ossia quella della provincia di Salerno (doc. n. 11 di parte ricorrente;
n. 24 di parte resistente)
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare tenuto e condannare il sig. Controparte_1
residente in [...] Metaponto (MT)
(C.F.: ), a corrispondere alla C.F._1 [...]
le seguenti somme: - Euro 5.468 (o quella minore o Parte_1
maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- Euro 3.999,45 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di indebita trattenuta rispetto agli incassi effettuati;
- Euro 2.023,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza già erogati al momento della conclusione del rapporto;
- Euro 7.140,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;
- Euro 97.018,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento
4 del maggior danno per effetto della violazione del patto di non concorrenza di cui al doc. 1.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società ricorrente».
con memoria di costituzione con domanda Controparte_1
riconvenzionale, si è costituito nel presente giudizio il 12 giugno
2019, stante il rinvio d'ufficio della prima udienza dal 26 giugno
2018 al 25 giugno 2019.
Con la predetta memoria, parte resistente, sostenendo che la risoluzione del rapporto di lavoro parasubordinato sia avvenuta per volontà dell'agente ma determinata da fatto del preponente, ha chiesto il pagamento delle indennità di preavviso, di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela. Infine, asserendo la mancata violazione del patto di non concorrenza, ha chiesto il pagamento di €
2.023,00, quali compensi, non ricevuti, a titolo di acconti per il rispetto dello stesso.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. preliminarmente, per effetto delle spiegate domande riconvenzionali, si chiede la modifica del decreto ex art. 415 co. II
c.p.c., e la pronunzia di nuovo decreto di fissazione dell'udienza, nel rispetto dei termini di rito;
II. in ogni caso, RESPINGERE LE AVVERSE RICHIESTE, in quanto infondate in fatto e in diritto;
III. in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali,
ACCERTARE E DICHIARARE che il convenuto ha risolto il contratto di agenzia, come in atti, per giusta causa, e per l'effetto
5 ACCERTARE E DICHIARARE che il medesimo è creditore, nei confronti della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di €
19.147,64, o quello meglio visto in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge e maggiorato di rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno subito in conseguenza del diminuito valore del credito dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo ed oltre agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, di cui € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di
€ 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 2.023,00 per l'omesso pagamento di quanto dovuto per il patto di non concorrenza;
IV. sempre per l'effetto, CONDANNARE la società preponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del, ricorrente, la complessiva somma di € 19.147,64, o quella meglio vista in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge e maggiorato di rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno subito in conseguenza del diminuito valore del credito dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo ed oltre agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate di € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 2.023,00 per l'omesso pagamento di quanto dovuto per il patto di non concorrenza;
V. con RISTORO delle spese di causa, i.v.a., c.a.p. e oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del totale (D.M. 10.3.14
N.55)».
6 In data 22 ottobre 2019, parte ricorrente ha depositato “memoria di replica alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente- opposto” rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, respingere le domande svolte dal sig. in via riconvenzionale giacché infondate in fatto e CP_1
diritto. Voglia per contro accogliere le domande svolte dalla società
e di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società
[...]
. Parte_1
Con ordinanza del 19 novembre 2019, il Giudice del Lavoro ha ammesso la sola prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente nella memoria di replica (teste sentito nell'udienza del 29 aprile
2021) e ha ordinato al resistente il deposito di copia del contratto di lavoro stipulato da questi con la e del suo estratto Controparte_2
di ruolo contributivo (deposito 9 dicembre 2019).
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2023, entrambe le parti depositavano note scritte.
II − Il ricorso è parzialmente fondato.
Sull'asserita genericità e tardività del recesso per giusta causa dell'agente
Il primo punto in contestazione tra le parti attiene alla sussistenza di una giusta causa di recesso, atteso che per parte ricorrente la stessa, lungi dall'essere formulata in termini specifici e dettagliati, è generica e tardiva.
È principio consolidato in giurisprudenza quello che estende l'applicazione del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, anche al
7 contratto di agenzia; con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della “gravità” dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento
“di minore consistenza” a danno dell'agente, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 29 settembre 2015, n. 19300; Cass. 11 marzo 2021, n. 6915).
Più nel dettaglio il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, avuto riguardo alla diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato.
Assumono peraltro rilievo non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario.
In punto di oneri probatori, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso, anche al fine di escludere l'indennità di
8 preavviso, grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte
l'onere di dimostrare l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e della validità della giusta causa di recesso, occorre tenere presente che:
- nella comunicazione di recesso del 17 novembre 2016, testualmente si legge: «nel corso dei mesi passati ho più volte segnalato le lamentele dei comuni clienti quali: mancata manutenzione da parte di vs. tecnici specializzati sulle macchine;
mancato tempestivo riscontro alle anomalie riscontrate sul funzionamento delle macchine, ecc., costituendo gli aspetti sopra indicati Vs. inadempimenti contrattuali. […] Si aggiungano le non ottimali condizioni lavorative ed organizzative del deposito di
Bari e il conseguente venir meno della reciproca stima, mi fa prendere questa sofferta e dolorosa decisione»;
- dal tenore della mail inoltrate dall'agente alla società, e ricevute dai clienti a partire dal 18 ottobre 2016 (doc. nn. 2-7 di parte resistente), si evince un certo malcontento per i disservizi della società, collegati, in particolar modo, a mancati interventi manutentivi e/o sostitutivi.
È utile, sin da subito, rilevare che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, ai fini del legittimo esercizio del recesso, «il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi
9 da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l'analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente) (tra tutte, Cass. 19 novembre
2019, n. 30063; Cass. 15 aprile 2021, n. 10028).
Tale principio sgombra il campo dalle censure di parte ricorrente relative alla genericità e tardività della contestazione, che si rivelano prive di pregio.
Ad abundantiam, si osserva che le comunicazioni avvenute con posta elettronica tra le caselle dei clienti e quelle di parte resistente o intercorse direttamente tra i clienti e la società, hanno permesso alla stessa di avere comunque contezza delle ragioni effettive dalla risoluzione del rapporto.
Parimenti, non convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui i tempi nei quali l'agente ha receduto dal contratto mal si concilierebbero con l'impossibilità neanche temporanea di prosecuzione del rapporto, giustificativa del recesso.
A riguardo, va osservato, inoltre, che una tolleranza iniziale delle inadempienze non pregiudica la facoltà di successivo recesso, specie nei casi in cui, come nel presente giudizio, le stesse si ripetano
e, sommandosi, raggiungano un livello di gravità ed intollerabilità tali da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23455). Dal
10 tenore letterale delle mail, infatti, emerge l'endemicità dei disservizi offerti dalla preponente: «dopo innumerevoli chiamate […] con un
GRANDE DISSERVIZIO nei confronti dei nostri clienti» mail 17 novembre;
«dopo ripetuti solleciti telefonici» mail 2 novembre;
«perde l'acqua anche da una settimana» mail 18 ottobre;
«continui ed ancora irrisolti problemi» mail 25 ottobre;
«ancora non ho risolto il problema ai sopra elencati clienti» mail 29 ottobre.
Solo la sommatoria dei testimoniati inadempimenti ha permesso di raggiungere quel richiesto livello di lesione del vincolo fiduciario che è idoneo a far ritenere sussistente la tempestività del recesso, avuto riguardo al periodo trascorso tra la prima mail depositata in atti
(18 ottobre 2016) e la data di recesso (17 novembre 2016).
D'altronde, se è vero che il requisito dell'immediatezza condiziona la validità e tempestività delle dimissioni per giusta causa (Cass. 6 marzo 2020, n. 6437), è altrettanto vero che l'immediatezza deve ritenersi compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti nell'ambito di uno “spatium deliberandi” la cui ampiezza dipende dalle specifiche situazioni di fatto.
La ricorrente, nel sostenere la carenza dei requisiti legittimanti la giusta causa di recesso, rinviene le vere ragioni dell'interruzione del rapporto nella necessità dell'ex agente di liberarsi dal rapporto di agenzia per assumere servizio presso la società in Controparte_2
data 3 novembre 2016 (data antecedente alle dimissioni), con contratto a tempo parziale e indeterminato (contratto di lavoro depositato il 9 dicembre 2019). Predetta circostanza non pare, di per sé, idonea ad incidere negativamente sulla sussistenza della giusta causa di recesso, non avendo nessun peso sulla valutazione della tollerabilità o meno della condotta inadempiente di
11 controparte. Nulla toglie, infatti, che pur a fronte di una condotta ritenuta intollerabile, l'agente si sia trovato nella condizione di doverla tollerare, per un certo periodo, in attesa di reperire un nuovo impiego prima di rassegnare le dimissioni avendo necessità di sostenere sé e la sua famiglia.
Tre sono, in particolare, gli indici che militano in favore di simile prospettazione.
Il primo è che sino alla data del 3 novembre 2016 (data di stipula del nuovo contratto di lavoro) al resistente già erano pervenute diverse mail di malcontento della clientela tali da far maturare in questi la convinzione di recedere dal contratto: mail inviate dall'agente in data
18 ottobre 2016 e 29 ottobre 2016; mail di Testimone_2
del 25 ottobre 2016; mail di del 31 ottobre 2016; Testimone_3
mail di del 2 novembre 2016. Testimone_4
Il secondo è che dal contenuto delle stesse emerge, come si è già avuto modo di rilevare, che i mancati interventi manutentivi lamentati dai clienti, lungi dall'esser episodici o contingenti, erano ormai strutturali.
Il terzo è che dalle mail riprodotte in atti (e non già solo dai mittenti) emerge che sono nove i clienti ( , mail 17 Parte_4
novembre 2016; 2 novembre 2016; Testimone_4 [...]
31 ottobre 2016; da mail 18 Tes_3 Persona_1
ottobre 2016; da mail del 19 ottobre 2016; Persona_2 [...]
, mail 25 ottobre 2016; 24 ottobre Tes_2 Persona_3
2016; , da mail del 19 ottobre 2016; da Testimone_5 Tes_6
mail del 29 ottobre 2015) che hanno lamentato inadempienze da parte della società e, pertanto, costituiscono quasi Parte_1
il 22% dei clienti seguiti dall'ex agente (pari a complessivi 41, dato
12 non contestato tra le parti). La percentuale non è irrisoria, anzi è maggiore ove si consideri che questi rappresentano più del 50 % dei clienti nei cui confronti la società ha emesso fatture per vendita per il periodo novembre 2015-ottobre 2016 (doc. n. 12 di parte ricorrente).
Dal riconoscimento della sussistenza della giusta causa discende l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale in merito all'indennità di mancato preavviso, di fine rapporto e suppletiva di clientela, di cui agli artt. 9-10, Accordo Economico
Collettivo, Settore industria (v. doc. n. 13 di parte ricorrente)
Sul riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso, di cui all'art. 1751 c.c., si evidenzia infatti che la stessa «non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente».
(Cass. 2 settembre 2013, n. 20089).
In ordine al quantum della pretesa creditoria azionata dal resistente nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente, di talché il conteggio effettuato dall'agente può essere preso a base della decisione. D'altronde, «nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
13 generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato» (Cass., 24 maggio 2006, n.
945). Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (ex multis, Cass. 18 maggio 2015, n. 10116; Cass.12 marzo 2018, n. 5949; Cass. 9 agosto 2019, n. 21302).
In conclusione, quindi, la società va condannata a pagare al resistente, per le causali di cui sopra, la somma di € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 a titolo di indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
III − Sulla trattenuta degli incassi effettuata
Con riguardo all'asserita trattenuta di € 3.999,45, la stessa non è in contestazione tra le parti se non nella parte in cui la società preponente la ritiene indebita. In merito, l'agente eccepisce di aver operato una compensazione con gli anticipi effettuati nel corso del rapporto per complessivi € 1.450,00 (€ 1220,00 per l'intervento di manutenzione di marzo 2016; € 70,00 per l'intervento del tecnico
; € 160,00 per la sostituzione delle gomme su Persona_4
furgone aziendale) e, per il residuo di € 2549,45, con le provvigioni maturate per le mensilità di ottobre e novembre 2016, asserite non corrisposte (doc. nn. 19-23 di parte resistente).
Quanto agli anticipi effettuati per spese di riparazione e manutenzione si rende necessario distinguere due profili: quello inerente alla trattenuta indebita attuata per compensazione e quello inerente alla prova della sussistenza degli stessi e della loro, conseguente, eventuale restituzione.
14 In merito al primo profilo, valevole anche per la compensazione operata con il debito derivante dal mancato pagamento delle provvigioni maturate per le mensilità di ottobre e novembre
2016, viene in rilievo il punto 6 del contratto di agenzia che testualmente statuisce: «La autorizziamo ad effettuare gli incassi per conto della società, sia per gli affari per contanti che per quelli conclusi a termine, fermo restando che nessun importo potrà comunque essere trattenuto senza nostra specifica autorizzazione scritta, neppure a titolo di compensazione».
Ne deriva che, contrattualmente, l'ex agente non avrebbe potuto, in ogni caso, trattenere gli importi derivanti dagli incassi effettuati.
In merito al secondo profilo, invece, si osserva che il punto 15 del contratto di agenzia (doc. n. 1 di parte ricorrente) dispone, tra le altre cose, che «restano a carico della società mandante anche le relative spese di circolazione come carburante, lubrificante, riparazioni».
L'agente, come prova delle somme oggetto di anticipazione, allega fatture emesse in suo favore, da cui emerge, però, che i pagamenti sono avvenuti in contanti. Non v'è prova, allo stato, che gli stessi siano stati effettuati con denaro personale dello stesso, poiché manca qualsiasi traccia di transazioni bancarie che ben avrebbero potuto, eventualmente, recare come causale l'anticipazione degli importi.
Non rileva, diversamente, la circostanza, emersa dalle dichiarazioni del teste (verbale di udienza 29 aprile 2021), inerente Tes_6
alla necessità di preventive autorizzazioni della società per gli interventi per i quali sono stati sostenuti i costi, dacché la stessa non trova riscontro nell'allegato contratto di agenzia. In più, il teste nulla
15 ha potuto riferire in merito alla circostanza che le riparazioni, se non previamente autorizzate, non potevano essere pagate.
Con riferimento alla compensazione per mancato pagamento delle provvigioni, invece, ferma l'indebita trattenuta, si evidenzia che è principio consolidato quello per cui chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni ha un onere di allegazione, nel senso che deve indicare specificatamente gli affari ai quali esse si riferiscono, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione (Cass. 6 giugno 1987, n. 4986), né può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente, o l'emissione di un ordine di esibizione, anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva (cfr. Cass 9 luglio 1996, n. 6258;
Cass. 7 giugno 2002, n. 8310). In particolare, l'agente deve provare
l'avvenuta conclusione dell'affare e che lo stesso abbia avuto regolare esecuzione.
Orbene, si deve rilevare che, nel caso di specie, il resistente non ha fornito nemmeno un principio di prova in relazione alle differenze provvigionali rivendicate.
Sul punto, nella memoria del 28 aprile 2022, l'agente, richiamando l'art. 8 del contratto che prevede la liquidazione trimestrale di una provvigione sulle vendite promosse e andate a buon fine, prova ad avvalersi, ai fini del calcolo per il pagamento delle stesse, della copia del fatturato prodotto dalla società e da cui emerge che i clienti stornati abbiano proceduto ad effettuare acquisti presso la stessa anche nei mesi di ottobre e novembre (doc. n. 12 di parte ricorrente), con un fatturato di € 2.906,00.
16 Trattasi, invero, di un tentativo di sopperire alla carenza deduttiva e di allegazione di cui in memoria, mancando, anche in assenza della produzione dei relativi ordini, la prova e l'allegazione degli specifici affari conclusi, di cui è possibile solo ricavare una quantificazione economica.
Ancora, il fatturato inerente al periodo di novembre ben può avere ad oggetto affari conclusi in data successiva al recesso (17 novembre
2016) e in relazione ai quali, conseguentemente, all'agente non spetta la provvigione, atteso che il punto 28 del contratto di agenzia (doc.
n. 1 di parte ricorrente) stabilisce che «in deroga a quanto disposto dall'art. 1748 c.c., le parti convengono che l'agente non ha diritto alle provvigioni riguardanti affari conclusi, nella zona oggetto del mandato e sue successive modificazioni, dopo la data di scioglimento del contratto, anche se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, poiché su tali contratti la provvigione spetta all'agente che gli subentra».
Alla luce delle predette osservazioni, la trattenuta di € 3.999,45 da parte dell'agente è da ritenersi indebita e deve essere corrisposta in favore della società.
IV − Sulla presunta violazione del patto di non concorrenza
La società contesta al resistente la violazione del punto 19 del contratto di agenzia (doc. n. 1 di parte ricorrente), atto a prevedere un patto di non concorrenza avente ad oggetto lo svolgimento, in via diretta o indiretta, per contro proprio o di terzi, in forma autonoma o subordinata, di attività o affari in concorrenza con la preponente, per due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'area di competenza dell'agente, ossia la zona di Potenza
17 città e periferia sud e di Matera e provincia, area in cui ha svolto il mandato nel corso del rapporto (punto 26 contratto di agenzia).
Appare opportuno prioritariamente chiarire che il contratto di agenzia, al punto 19, comma 2, esclude l'efficacia del patto di non concorrenza post contrattuale per i rapporti che cesseranno per
«pensionamento dell'agente; disdetta per giusta causa (indebita trattenuta di somme dovute alla preponente); passaggio ad altro incarico con la preponente o con aziende facenti parte del gruppo della proponente. In questi casi nulla sarà dovuto o preteso per il patto di non concorrenza post contrattuale da entrambe le parti».
La clausola elenca ipotesi da intendersi tassative, anche con riguardo alla specifica ipotesi di recesso per giusta causa contemplata.
Simile ricostruzione deriva da almeno due diversi indici: 1) ad un'interpretazione letterale della clausola l'ipotesi di indebita trattenuta di somme dovute alla preponente non viene prevista come esemplificativa; 2) ad un'interpretazione sistematica della stessa, si osserva che il punto 23, inerente al recesso per giusta causa della società, non contempla ipotesi tassative, sicché ove si fosse voluta estendere l'inefficacia del patto di non concorrenza ad ogni ipotesi di recesso per giusta causa non sarebbe stato necessario menzionare l'ipotesi della trattenuta indebita.
Ancora, in punto di diritto, la pattuizione circa il patto di non concorrenza è da considerarsi di per sé autonoma rispetto al recesso per giusta causa, sopravvivendo, per sua natura, alla fine del rapporto di lavoro (Trib. Bolzano, 16 giugno 2006).
Tanto dedotto, onde verificare la violazione da parte dell'agente dell'impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di
18 agenzia eventualmente concluso con un'impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall'agente in violazione del patto: ne consegue che ai fini della violazione del patto di non concorrenza non risulta necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto della impresa terza non formalizzata nel contratto (Cass. 22 agosto 2016, n. 17239).
La violazione sarebbe desumibile, per la società, da due circostanze in particolare:
- a dicembre 2016, l'agente generale , incontrando Testimone_1 [...]
presso il cliente Azimut Cafè di Bernalda, ha trovato questi CP_1
intento a installare la macchina della Parte_2
(doc. nn. 8 e 8 bis di parte ricorrente), posseduta dalla società
[...]
che ne commercializza l'omonimo caffè; Controparte_2
- il 4 aprile 2017 il resistente stesso ha inviato una contabile di pagamento per conto di un cliente ( Parte_3
passato all'azienda concorrente (doc. n. 8 quater di
[...]
parte ricorrente).
Da tale violazione si fa discendere, ai sensi del punto 27 del contratto di agenzia, la richiesta delle seguenti somme: € 2.023 a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza;
€ 7.140,00 a titolo di penale per la presunta violazione;
€ 97.018,00 a titolo di risarcimento del maggior danno, avendo perso
33 dei 41 clienti precedentemente seguiti da . Controparte_1
Da parte sua, il resistente, con riguardo alle predette circostanze asserisce, rispettivamente:
- di avere in corso un rapporto di agenzia con l'azienda concorrente, in regime di subordinazione quale magazziniere consegnatario,
19 ma che tale rapporto riguarda un'area non coperta dal patto di non concorrenza, ossia quella della provincia di Salerno (doc. n. 11 di parte ricorrente;
n. 24 di parte resistente), così eccependo di essersi recato presso il caffè Azimut di Bernalda in qualità di avventore e non di consegnatario e in un giorno non lavorativo (il sabato); inoltre l'attività concorrenziale sarebbe attribuibile all'ex manutentore della società, che ha risolto il rapporto di lavoro per morosità di quest'ultima;
- di aver mandato la missiva per conto del cliente stornato solo su richiesta della ditta per la quale lavorava, a titolo di favore personale.
La valutazione della violazione del patto di non concorrenza è strettamente ancorata all'esame della vicenda fattuale.
In merito all'an, dalla copia del contratto di lavoro dell'agente alle dipendenze della società (stipulato il 2 novembre Controparte_2
2016 con decorrenza dal 3 novembre 2016) emerge che questi è stato assunto per lo svolgimento dell'attività di «addetto alla vendita», «responsabile area dei servizi di vendita e distribuzione» (comunicazione Unilav), con orario lavorativo che comprendeva anche la giornata del sabato, diversamente da quanto affermato nella memoria di costituzione (p. 12), dove l'ex agente, significativamente, ha evitato di depositare copia del contratto, allegato solo a seguito di ordine del giudice. Ancora, la sede di lavoro è fissata negli stabilimenti ubicati in Eboli ma con la sottoscrizione del contratto l'agente ha dato la sua disponibilità ad eventuali trasferte e/o trasferimenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
20 Ne deriva che è da intendersi documentalmente smentita la circostanza dedotta dall'agente di non aver violato il patto di non concorrenza per natura del rapporto intercorso con la società
[...]
e per zona di competenza. Tanto, anzi, avalla gli Controparte_2
episodi contestati dalla società.
Con riguardo, invece, al secondo episodio inerente all'invio di documentazione contabile per conto del proprio datore di lavoro,
l'obiezione mossa dall'agente, che afferma di aver compiuto ciò a titolo di favore personale, è inconferente e non è suffragata da indici idonei a dimostrarne la veridicità, rilevando solo che l'esercizio commerciale di cui trattasi è stato segnalato tra quelli che si avvalgono del (doc. n. 8 di parte Parte_5 Parte_2
ricorrente).
Ne deriva che l'agente, nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ha svolto, anche indirettamente, in forma subordinata, attività in concorrenza con l'attività della preponente di commercializzazione di caffè e altri prodotti nella zona cui ha svolto il mandato nel corso del rapporto, così violando il patto di non concorrenza di cui al punto 19 del contratto.
D'altronde, a prescindere dallo svolgimento o meno da parte dell'ex agente di un ruolo attivo nel provocare l'esodo della clientela dalla società alla società la Parte_1 Controparte_2
violazione del patto di non concorrenza risulta comunque integrata per il solo fatto che l'ex agente abbia instaurato rapporti con i clienti gestiti nel corso del rapporto di agenzia a beneficio di altro soggetto operante nel medesimo settore della preponente.
In merito al quantum, l'agente contesta gli importi richiesti, atteso, in particolare, che:
21 - la somma di € 2.023,00 di cui si chiede la restituzione a titolo di premi dovuti per il patto di non concorrenza non sono mai stati pagati;
- la somma di € 97.018,00 a titolo di risarcimento deriva da criteri puramente ipotetici e che lo sviamento di clientela, lungi dal derivare dalla violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente, è determinato dagli inadempimenti della società ricorrente (p. 14-15 memoria;
12-14 note).
Si osserva, rispettivamente:
- il punto 27 del contratto di agenzia prevede che «quale corrispettivo per il rispetto del patto di non concorrenza post- contrattuale, la preponente corrisponderà all'agente, cessato il rapporto, un'indennità calcolata secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione e dagli AEC di categoria (settore industria).
Verrà liquidata all'agente, per tutta la durata del rapporto, a titolo di acconto per il rispetto del patto di non concorrenza post contrattuale una percentuale dello 0,50% già ricompresa nelle percentuali indicate al punto 20».
D'altronde, è stato chiarito che l'indennità per patto di non concorrenza ben può essere derogata «nel quo modo ovvero nella modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità (ed erogata attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale)» (Cass. 29 agosto 2024, n. 23331).
Parte ricorrente asserisce che dalla mancata contestazione, da parte dell'agente, del pagamento delle provvigioni deriva la presunzione di avvenuta corresponsione dell'acconto che si asserisce non ricevuto.
22 Ma vieppiù. Se da una parte, nelle fatture riprodotte in atti, non vi è alcuna voce ricollegabile al corrispettivo per il patto di non concorrenza (doc. n. 9 di parte ricorrente), dall'altra, la percentuale di incidenza sulla determinazione della provvigione deriva proprio dal richiamato punto 27 del contratto di agenzia, atto a fare in modo che l'importo da corrispondere al lavoratore per la validità del patto di non concorrenza è quantomeno determinabile. Ne deriva che l'agente avrebbe dovuto contestare il quantum delle provvigioni ricevute;
- il punto 27, comma 2, del contratto di agenzia prevede, in caso di inosservanza del patto, l'applicazione di una penale del 30% delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto.
Dalle allegate fatture (doc. n. 9 di parte ricorrente), tenuto conto della somma delle provvigioni ricevute nel periodo da novembre 2015 a settembre 2016 (complessivi € 20.564,33), emerge un importo di €
6.169,19; per mera completezza, si osserva che nel corpo del ricorso
(p. 7) e nelle memorie del 25 aprile 2022 (p. 4), diversamente da quanto richiesto nelle conclusioni, ci si avvale, ai fini della quantificazione, dell'art. 14 A.E.C., che determina la penale in un ammontare non superiore al 50% dell'indennità di 6 mensilità
(agente plurimandatario con durata del rapporto inferiore a 5 anni).
Tuttavia, da una parte, l'agente nulla ha eccepito in merito;
dall'altra, il punto 29 del contratto di agenzia rinvia alle disposizioni dell' solo con riguardo a quanto non espressamente CP_3
previsto.
23 - il punto 27 del contratto di agenzia prevede, per il caso di violazione del patto, anche il risarcimento di ogni maggior danno.
Pur essendo ben possibile per la sua liquidazione una valutazione anche equitativa, si ritiene necessaria a monte la prova almeno presuntiva del danno (Cass. 22 aprile 2016, n. 8233; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2824).
Parte ricorrente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del danno che sarebbe scaturito dalla violazione del patto di non concorrenza, ha: 1) documentato il ricavo annuo antecedente la data di recesso e derivante dai clienti successivamente serviti dall'azienda per la quale l'agente ha successivamente svolto la propria attività; 2) allegato l'elenco dei clienti facenti capo al resistente e passati a Parte_2
come prova del nesso eziologico tra il decremento allegato e il
[...]
comportamento di controparte (doc. n. 8 ter di parte ricorrente).
Trattasi di valutare, nel concreto, se, al netto dei clienti che si sono lamentati per gli inadempimenti della società e per i quali la risoluzione del rapporto può essere addebitabile alla stessa, per gli altri clienti dell'ex agente (che rappresentano una più elevata percentuale) sia possibile ricollegare la migrazione dei clienti presso la società all'attività concorrenziale di Controparte_2 CP_1
, a mezzo di presunzione, stante gli episodi di cui sopra.
[...]
D'altronde, pare plausibile affermare l'esistenza del risarcimento danni solo se, attraverso un'analisi fattuale, la perdita dei clienti non sia stata determinata solo dalle negligenze della società preponente.
24 È pacifico e documentalmente provato che, a partire da epoca immediatamente successiva al recesso dell'ex agente, si è registrato un calo consistente dei clienti e, conseguentemente, del fatturato.
A tale riguardo, il resistente, senza contestare nel merito la documentazione prodotta, si è limitato a dedurre che si tratterebbe di decisioni maturate dai clienti sulla base dei ripetuti omessi interventi di riparazione ad opera della preponente e che, al più, lo sviamento di clientela sarebbe attribuibile a , Controparte_4
circostanza, quest'ultima, che non trova riscontro in atti, specie tenuto conto del rapporto di lavoro di alle dipendenze della CP_4
società durato dal 1° aprile 2015 sino al 30 giugno Controparte_2
2015 (doc. n. 25 di parte resistente).
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che solo cinque dei clienti ( , , Per_5 Persona_3 Controparte_5 Tes_5
, ) che hanno evidenziato lamentale per
[...] Testimone_4
inadempimenti della società (doc. nn. 2-7 di parte resistente) sono passati a dopo la risoluzione del Parte_2
rapporto di agenzia oggetto di giudizio. Solo per costoro è possibile ricondurre l'esodo a fatti imputabili alla preponente;
per il restante, alla luce dei due episodi riportati e provati dalla società,
è possibile rinvenirne la causa nell'attività concorrenziale dell'ex agente.
La quantificazione del risarcimento dei danni per violazione del patto di non concorrenza è stata determinata dalla ricorrente in complessivi
€ 97.018,00, calcolando l'ammontare dei ricavi ottenuti dai clienti seguiti da e successivamente serviti dalla società Controparte_1
concorrente nei 12 mesi precedenti la conclusione del rapporto pari a
25 € 48.509,00/12 mensilità*24 mensilità (pari alla durata del patto di non concorrenza): 48.509,00/12=4.042,42*24.
L'importo − tenuto conto della presunzione operata con riguardo alla causa di sviamento della clientela e alla luce della circostanza per la quale i due eventi individuati dalla società come violazione del patto di non concorrenza vedono quali clienti soggetti che hanno inviato lamentale per le negligenze della preponente (e che, conseguentemente, si sono rivolti alla società concorrente presumibilmente e ragionevolmente in ragione di ciò) − appare sproporzionato.
È pacifico in giurisprudenza, che il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire
l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi (Cass. 31 gennaio
2022, n. 2824).
Alla luce di tanto, in primis, appare necessario eliminare dalla copia dell'allegato fatturato la doppia voce inerente al cliente Petit Café
s.n.c. di TA V. & GG C. e tenuto conto, con riguardo a questi, del solo importo di € 5.210, risulta un fatturato complessivo di € 43.449,00 (doc. n. 12 di parte ricorrente).
Pare plausibile determinare il fatturato sul quale calcolare il pregiudizio patrimoniale patito dalla società Parte_1
decurtando, in primis, il fatturato dei cinque clienti che hanno
[...]
26 evidenziato negligenze della società (per una decurtazione complessiva di € 17.243), così risultando un fatturato di € 26.206,00.
Condividendo la modalità di calcolo proposta da parte ricorrente, risulta, dunque, un risarcimento pari a € 52.412,00
(26.206,00/12*24).
Ad abundantiam, si osserva che, in difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell'altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione (Cass. 14 luglio 2000,
n. 9662).
L'accoglimento parziale del ricorso e la diversa qualità soggettiva delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino
Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia stipulato con la società
[...]
in data 1° febbraio 2013 e, per l'effetto, condanna la Parte_1
società preponente, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare in favore di parte resistente, la somma complessiva di €
17.124,64, di cui € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto ed € 4.412,38
a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
27 2. condanna parte resistente a pagare in favore della società la somma di € 3.999,45, a titolo di indebita Parte_1
trattenuta sugli incassi effettuati;
3. accerta e dichiara la violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente nei confronti della società Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'agente a pagare in favore di parte ricorrente, la somma di € 2.023 a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza già erogati al momento della conclusione del rapporto;
€ 6.169,19 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;
52.412,00 a titolo di risarcimento del maggior danno per effetto della violazione del patto di non concorrenza, per complessivi € 60.604,19;
4. compensa le spese tra le parti.
Matera, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa , addetto per l'Ufficio per il Processo. Parte_6
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 746/2017 vertente
TRA
c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore con sede in Sesto di Rastignano –
Pianoro (BO), rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rondo,
Francesca Chietera e Germano Dondi;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.01.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.
Giampiero Lasalvia e Francesco Paolo Chita;
- RESISTENTE –
OGGETTO: contratto di agenzia.
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 7 giugno 2017 la società
[...]
come rappresentata, ha allegato: Parte_1
1 - di avere quale oggetto sociale la produzione e commercializzazione di caffè e prodotti alternativi;
- di aver sede in Rastignano, dove è situata la direzione, ma di avere numerosi depositi-magazzini, presidiati da impiegati ai quali fa capo la gestione amministrativa dell'attività commerciale e della merce presente in deposito;
- di aver instaurato con il resistente un contratto di agenzia in data 1° febbraio 2013 (doc. n. 1 di parte ricorrente) per la promozione dei propri prodotti nell'area di Potenza e periferia sud e di Matera e provincia;
- che detto contratto, al punto 19, prevedeva, a fronte di un corrispettivo, un patto di non concorrenza, in forma autonoma o subordinata, per due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
al punto 27 stabiliva la liquidazione in favore dell'agente e per tutta la durata del rapporto di un acconto per il rispetto del patto di non concorrenza post contrattuale pari a una percentuale dello
0,50% «già ricompresa nelle percentuali indicate al punto 20». In caso di inosservanza del patto, si è prevista «l'applicazione di una penale pari al 30% delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto», oltre alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo «fino al momento della contestata violazione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno»;
- di aver ricevuto, in data 17 novembre 2016, comunicazione vaga
e generica di recesso per giusta causa, per inadempimenti contrattuali ritenuti imputabili alla società, quali mancati servizi di manutenzione delle macchine da parte dei tecnici e mancato tempestivo riscontro alle segnalate anomalie inerenti al funzionamento delle stesse, condotte omissive, queste, che hanno
2 indotto i clienti a rivolgersi presso altri fornitori (doc. n. 2 di parte ricorrente;
nn. 2-7 di parte resistente);
- in data 30 novembre 2016 la società, nel riscontrare tale comunicazione, respingeva i presunti inadempimenti e si riservava di addebitare quanto previsto dall'accordo economico collettivo a titolo di indennità di mancato preavviso (doc. n. 3 di parte ricorrente);
- di aver riscontrato, al momento della riconsegna degli incassi, un ammanco di € 3.999,45, avendo il convenuto versato all'azienda solo
€ 14.272,94 a fronte di un importo incassato di € 18.272,39 (doc. n.
4 di parte ricorrente);
- che il convenuto ha iniziato, già dal 3 dicembre 2016, a operare per conto della società con sede a Eboli (SA), poiché Controparte_2
l'agente generale , incontrando presso il Testimone_1 CP_1
cliente Azimut Cafè di Bernalda, lo ha trovato intento a installare la macchina della (doc. nn. 8 e 8 bis di parte Parte_2
ricorrente);
- che dei 41 clienti appartenenti alla zona servita dal resistente, 33 se ne sono andati contestualmente al recesso (doc. nn. 7 e 8 ter di parte ricorrente, da cui emerge che 19 dei 33 clienti sono passati all'azienda concorrenza;
- che i clienti (già serviti dalla società) passati alla società concorrente per la quale l'ex agente svolge la propria attività hanno generato, nei dodici mesi precedenti la conclusione del rapporto, un fatturato di
€ 48.509,00 (doc. nn. 8 ter e 12 di parte ricorrente);
- che il 4 aprile 2017 il convenuto stesso ha inviato una contabile di pagamento per conto del cliente Parte_3
passato all'azienda concorrente (doc. n. 8 quater di parte
[...]
ricorrente);
3 - che parte resistente ha conseguito, a titolo di acconto sui corrispettivi per il patto di non concorrenza, € 2.023,00 (doc. n. 9 di parte ricorrente);
- di aver contestato le condotte ritenute illegittime al resistente con missiva del 9 febbraio 2017 (doc. n. 10 di parte ricorrente), cui è seguita risposta nella quale questi ha confermato di avere in corso un rapporto di lavoro con la società concorrente, in regime di subordinazione quale magazziniere consegnatario, ma che tale rapporto riguardava un'area non coperta dal patto di non concorrenza, ossia quella della provincia di Salerno (doc. n. 11 di parte ricorrente;
n. 24 di parte resistente)
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare tenuto e condannare il sig. Controparte_1
residente in [...] Metaponto (MT)
(C.F.: ), a corrispondere alla C.F._1 [...]
le seguenti somme: - Euro 5.468 (o quella minore o Parte_1
maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- Euro 3.999,45 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di indebita trattenuta rispetto agli incassi effettuati;
- Euro 2.023,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza già erogati al momento della conclusione del rapporto;
- Euro 7.140,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;
- Euro 97.018,00 (o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento
4 del maggior danno per effetto della violazione del patto di non concorrenza di cui al doc. 1.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società ricorrente».
con memoria di costituzione con domanda Controparte_1
riconvenzionale, si è costituito nel presente giudizio il 12 giugno
2019, stante il rinvio d'ufficio della prima udienza dal 26 giugno
2018 al 25 giugno 2019.
Con la predetta memoria, parte resistente, sostenendo che la risoluzione del rapporto di lavoro parasubordinato sia avvenuta per volontà dell'agente ma determinata da fatto del preponente, ha chiesto il pagamento delle indennità di preavviso, di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela. Infine, asserendo la mancata violazione del patto di non concorrenza, ha chiesto il pagamento di €
2.023,00, quali compensi, non ricevuti, a titolo di acconti per il rispetto dello stesso.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. preliminarmente, per effetto delle spiegate domande riconvenzionali, si chiede la modifica del decreto ex art. 415 co. II
c.p.c., e la pronunzia di nuovo decreto di fissazione dell'udienza, nel rispetto dei termini di rito;
II. in ogni caso, RESPINGERE LE AVVERSE RICHIESTE, in quanto infondate in fatto e in diritto;
III. in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali,
ACCERTARE E DICHIARARE che il convenuto ha risolto il contratto di agenzia, come in atti, per giusta causa, e per l'effetto
5 ACCERTARE E DICHIARARE che il medesimo è creditore, nei confronti della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di €
19.147,64, o quello meglio visto in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge e maggiorato di rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno subito in conseguenza del diminuito valore del credito dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo ed oltre agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, di cui € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di
€ 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 2.023,00 per l'omesso pagamento di quanto dovuto per il patto di non concorrenza;
IV. sempre per l'effetto, CONDANNARE la società preponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del, ricorrente, la complessiva somma di € 19.147,64, o quella meglio vista in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge e maggiorato di rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno subito in conseguenza del diminuito valore del credito dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo ed oltre agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate di € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 2.023,00 per l'omesso pagamento di quanto dovuto per il patto di non concorrenza;
V. con RISTORO delle spese di causa, i.v.a., c.a.p. e oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del totale (D.M. 10.3.14
N.55)».
6 In data 22 ottobre 2019, parte ricorrente ha depositato “memoria di replica alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente- opposto” rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, respingere le domande svolte dal sig. in via riconvenzionale giacché infondate in fatto e CP_1
diritto. Voglia per contro accogliere le domande svolte dalla società
e di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società
[...]
. Parte_1
Con ordinanza del 19 novembre 2019, il Giudice del Lavoro ha ammesso la sola prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente nella memoria di replica (teste sentito nell'udienza del 29 aprile
2021) e ha ordinato al resistente il deposito di copia del contratto di lavoro stipulato da questi con la e del suo estratto Controparte_2
di ruolo contributivo (deposito 9 dicembre 2019).
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2023, entrambe le parti depositavano note scritte.
II − Il ricorso è parzialmente fondato.
Sull'asserita genericità e tardività del recesso per giusta causa dell'agente
Il primo punto in contestazione tra le parti attiene alla sussistenza di una giusta causa di recesso, atteso che per parte ricorrente la stessa, lungi dall'essere formulata in termini specifici e dettagliati, è generica e tardiva.
È principio consolidato in giurisprudenza quello che estende l'applicazione del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, anche al
7 contratto di agenzia; con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della “gravità” dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali), assume una maggiore intensità: di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento
“di minore consistenza” a danno dell'agente, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 29 settembre 2015, n. 19300; Cass. 11 marzo 2021, n. 6915).
Più nel dettaglio il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, avuto riguardo alla diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato.
Assumono peraltro rilievo non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario.
In punto di oneri probatori, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso, anche al fine di escludere l'indennità di
8 preavviso, grava in capo alla parte recedente, che dovrà quindi dimostrare in giudizio l'esistenza di fatti e inadempimenti dalla consistenza tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Grava di contro in capo alla controparte
l'onere di dimostrare l'eventuale non imputabilità del grave inadempimento.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e della validità della giusta causa di recesso, occorre tenere presente che:
- nella comunicazione di recesso del 17 novembre 2016, testualmente si legge: «nel corso dei mesi passati ho più volte segnalato le lamentele dei comuni clienti quali: mancata manutenzione da parte di vs. tecnici specializzati sulle macchine;
mancato tempestivo riscontro alle anomalie riscontrate sul funzionamento delle macchine, ecc., costituendo gli aspetti sopra indicati Vs. inadempimenti contrattuali. […] Si aggiungano le non ottimali condizioni lavorative ed organizzative del deposito di
Bari e il conseguente venir meno della reciproca stima, mi fa prendere questa sofferta e dolorosa decisione»;
- dal tenore della mail inoltrate dall'agente alla società, e ricevute dai clienti a partire dal 18 ottobre 2016 (doc. nn. 2-7 di parte resistente), si evince un certo malcontento per i disservizi della società, collegati, in particolar modo, a mancati interventi manutentivi e/o sostitutivi.
È utile, sin da subito, rilevare che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, ai fini del legittimo esercizio del recesso, «il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi
9 da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l'analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente) (tra tutte, Cass. 19 novembre
2019, n. 30063; Cass. 15 aprile 2021, n. 10028).
Tale principio sgombra il campo dalle censure di parte ricorrente relative alla genericità e tardività della contestazione, che si rivelano prive di pregio.
Ad abundantiam, si osserva che le comunicazioni avvenute con posta elettronica tra le caselle dei clienti e quelle di parte resistente o intercorse direttamente tra i clienti e la società, hanno permesso alla stessa di avere comunque contezza delle ragioni effettive dalla risoluzione del rapporto.
Parimenti, non convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui i tempi nei quali l'agente ha receduto dal contratto mal si concilierebbero con l'impossibilità neanche temporanea di prosecuzione del rapporto, giustificativa del recesso.
A riguardo, va osservato, inoltre, che una tolleranza iniziale delle inadempienze non pregiudica la facoltà di successivo recesso, specie nei casi in cui, come nel presente giudizio, le stesse si ripetano
e, sommandosi, raggiungano un livello di gravità ed intollerabilità tali da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23455). Dal
10 tenore letterale delle mail, infatti, emerge l'endemicità dei disservizi offerti dalla preponente: «dopo innumerevoli chiamate […] con un
GRANDE DISSERVIZIO nei confronti dei nostri clienti» mail 17 novembre;
«dopo ripetuti solleciti telefonici» mail 2 novembre;
«perde l'acqua anche da una settimana» mail 18 ottobre;
«continui ed ancora irrisolti problemi» mail 25 ottobre;
«ancora non ho risolto il problema ai sopra elencati clienti» mail 29 ottobre.
Solo la sommatoria dei testimoniati inadempimenti ha permesso di raggiungere quel richiesto livello di lesione del vincolo fiduciario che è idoneo a far ritenere sussistente la tempestività del recesso, avuto riguardo al periodo trascorso tra la prima mail depositata in atti
(18 ottobre 2016) e la data di recesso (17 novembre 2016).
D'altronde, se è vero che il requisito dell'immediatezza condiziona la validità e tempestività delle dimissioni per giusta causa (Cass. 6 marzo 2020, n. 6437), è altrettanto vero che l'immediatezza deve ritenersi compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti nell'ambito di uno “spatium deliberandi” la cui ampiezza dipende dalle specifiche situazioni di fatto.
La ricorrente, nel sostenere la carenza dei requisiti legittimanti la giusta causa di recesso, rinviene le vere ragioni dell'interruzione del rapporto nella necessità dell'ex agente di liberarsi dal rapporto di agenzia per assumere servizio presso la società in Controparte_2
data 3 novembre 2016 (data antecedente alle dimissioni), con contratto a tempo parziale e indeterminato (contratto di lavoro depositato il 9 dicembre 2019). Predetta circostanza non pare, di per sé, idonea ad incidere negativamente sulla sussistenza della giusta causa di recesso, non avendo nessun peso sulla valutazione della tollerabilità o meno della condotta inadempiente di
11 controparte. Nulla toglie, infatti, che pur a fronte di una condotta ritenuta intollerabile, l'agente si sia trovato nella condizione di doverla tollerare, per un certo periodo, in attesa di reperire un nuovo impiego prima di rassegnare le dimissioni avendo necessità di sostenere sé e la sua famiglia.
Tre sono, in particolare, gli indici che militano in favore di simile prospettazione.
Il primo è che sino alla data del 3 novembre 2016 (data di stipula del nuovo contratto di lavoro) al resistente già erano pervenute diverse mail di malcontento della clientela tali da far maturare in questi la convinzione di recedere dal contratto: mail inviate dall'agente in data
18 ottobre 2016 e 29 ottobre 2016; mail di Testimone_2
del 25 ottobre 2016; mail di del 31 ottobre 2016; Testimone_3
mail di del 2 novembre 2016. Testimone_4
Il secondo è che dal contenuto delle stesse emerge, come si è già avuto modo di rilevare, che i mancati interventi manutentivi lamentati dai clienti, lungi dall'esser episodici o contingenti, erano ormai strutturali.
Il terzo è che dalle mail riprodotte in atti (e non già solo dai mittenti) emerge che sono nove i clienti ( , mail 17 Parte_4
novembre 2016; 2 novembre 2016; Testimone_4 [...]
31 ottobre 2016; da mail 18 Tes_3 Persona_1
ottobre 2016; da mail del 19 ottobre 2016; Persona_2 [...]
, mail 25 ottobre 2016; 24 ottobre Tes_2 Persona_3
2016; , da mail del 19 ottobre 2016; da Testimone_5 Tes_6
mail del 29 ottobre 2015) che hanno lamentato inadempienze da parte della società e, pertanto, costituiscono quasi Parte_1
il 22% dei clienti seguiti dall'ex agente (pari a complessivi 41, dato
12 non contestato tra le parti). La percentuale non è irrisoria, anzi è maggiore ove si consideri che questi rappresentano più del 50 % dei clienti nei cui confronti la società ha emesso fatture per vendita per il periodo novembre 2015-ottobre 2016 (doc. n. 12 di parte ricorrente).
Dal riconoscimento della sussistenza della giusta causa discende l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale in merito all'indennità di mancato preavviso, di fine rapporto e suppletiva di clientela, di cui agli artt. 9-10, Accordo Economico
Collettivo, Settore industria (v. doc. n. 13 di parte ricorrente)
Sul riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso, di cui all'art. 1751 c.c., si evidenzia infatti che la stessa «non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente».
(Cass. 2 settembre 2013, n. 20089).
In ordine al quantum della pretesa creditoria azionata dal resistente nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente, di talché il conteggio effettuato dall'agente può essere preso a base della decisione. D'altronde, «nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
13 generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato» (Cass., 24 maggio 2006, n.
945). Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (ex multis, Cass. 18 maggio 2015, n. 10116; Cass.12 marzo 2018, n. 5949; Cass. 9 agosto 2019, n. 21302).
In conclusione, quindi, la società va condannata a pagare al resistente, per le causali di cui sopra, la somma di € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 a titolo di indennità di fine rapporto, € 4.412,38 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
III − Sulla trattenuta degli incassi effettuata
Con riguardo all'asserita trattenuta di € 3.999,45, la stessa non è in contestazione tra le parti se non nella parte in cui la società preponente la ritiene indebita. In merito, l'agente eccepisce di aver operato una compensazione con gli anticipi effettuati nel corso del rapporto per complessivi € 1.450,00 (€ 1220,00 per l'intervento di manutenzione di marzo 2016; € 70,00 per l'intervento del tecnico
; € 160,00 per la sostituzione delle gomme su Persona_4
furgone aziendale) e, per il residuo di € 2549,45, con le provvigioni maturate per le mensilità di ottobre e novembre 2016, asserite non corrisposte (doc. nn. 19-23 di parte resistente).
Quanto agli anticipi effettuati per spese di riparazione e manutenzione si rende necessario distinguere due profili: quello inerente alla trattenuta indebita attuata per compensazione e quello inerente alla prova della sussistenza degli stessi e della loro, conseguente, eventuale restituzione.
14 In merito al primo profilo, valevole anche per la compensazione operata con il debito derivante dal mancato pagamento delle provvigioni maturate per le mensilità di ottobre e novembre
2016, viene in rilievo il punto 6 del contratto di agenzia che testualmente statuisce: «La autorizziamo ad effettuare gli incassi per conto della società, sia per gli affari per contanti che per quelli conclusi a termine, fermo restando che nessun importo potrà comunque essere trattenuto senza nostra specifica autorizzazione scritta, neppure a titolo di compensazione».
Ne deriva che, contrattualmente, l'ex agente non avrebbe potuto, in ogni caso, trattenere gli importi derivanti dagli incassi effettuati.
In merito al secondo profilo, invece, si osserva che il punto 15 del contratto di agenzia (doc. n. 1 di parte ricorrente) dispone, tra le altre cose, che «restano a carico della società mandante anche le relative spese di circolazione come carburante, lubrificante, riparazioni».
L'agente, come prova delle somme oggetto di anticipazione, allega fatture emesse in suo favore, da cui emerge, però, che i pagamenti sono avvenuti in contanti. Non v'è prova, allo stato, che gli stessi siano stati effettuati con denaro personale dello stesso, poiché manca qualsiasi traccia di transazioni bancarie che ben avrebbero potuto, eventualmente, recare come causale l'anticipazione degli importi.
Non rileva, diversamente, la circostanza, emersa dalle dichiarazioni del teste (verbale di udienza 29 aprile 2021), inerente Tes_6
alla necessità di preventive autorizzazioni della società per gli interventi per i quali sono stati sostenuti i costi, dacché la stessa non trova riscontro nell'allegato contratto di agenzia. In più, il teste nulla
15 ha potuto riferire in merito alla circostanza che le riparazioni, se non previamente autorizzate, non potevano essere pagate.
Con riferimento alla compensazione per mancato pagamento delle provvigioni, invece, ferma l'indebita trattenuta, si evidenzia che è principio consolidato quello per cui chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni ha un onere di allegazione, nel senso che deve indicare specificatamente gli affari ai quali esse si riferiscono, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione (Cass. 6 giugno 1987, n. 4986), né può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente, o l'emissione di un ordine di esibizione, anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva (cfr. Cass 9 luglio 1996, n. 6258;
Cass. 7 giugno 2002, n. 8310). In particolare, l'agente deve provare
l'avvenuta conclusione dell'affare e che lo stesso abbia avuto regolare esecuzione.
Orbene, si deve rilevare che, nel caso di specie, il resistente non ha fornito nemmeno un principio di prova in relazione alle differenze provvigionali rivendicate.
Sul punto, nella memoria del 28 aprile 2022, l'agente, richiamando l'art. 8 del contratto che prevede la liquidazione trimestrale di una provvigione sulle vendite promosse e andate a buon fine, prova ad avvalersi, ai fini del calcolo per il pagamento delle stesse, della copia del fatturato prodotto dalla società e da cui emerge che i clienti stornati abbiano proceduto ad effettuare acquisti presso la stessa anche nei mesi di ottobre e novembre (doc. n. 12 di parte ricorrente), con un fatturato di € 2.906,00.
16 Trattasi, invero, di un tentativo di sopperire alla carenza deduttiva e di allegazione di cui in memoria, mancando, anche in assenza della produzione dei relativi ordini, la prova e l'allegazione degli specifici affari conclusi, di cui è possibile solo ricavare una quantificazione economica.
Ancora, il fatturato inerente al periodo di novembre ben può avere ad oggetto affari conclusi in data successiva al recesso (17 novembre
2016) e in relazione ai quali, conseguentemente, all'agente non spetta la provvigione, atteso che il punto 28 del contratto di agenzia (doc.
n. 1 di parte ricorrente) stabilisce che «in deroga a quanto disposto dall'art. 1748 c.c., le parti convengono che l'agente non ha diritto alle provvigioni riguardanti affari conclusi, nella zona oggetto del mandato e sue successive modificazioni, dopo la data di scioglimento del contratto, anche se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, poiché su tali contratti la provvigione spetta all'agente che gli subentra».
Alla luce delle predette osservazioni, la trattenuta di € 3.999,45 da parte dell'agente è da ritenersi indebita e deve essere corrisposta in favore della società.
IV − Sulla presunta violazione del patto di non concorrenza
La società contesta al resistente la violazione del punto 19 del contratto di agenzia (doc. n. 1 di parte ricorrente), atto a prevedere un patto di non concorrenza avente ad oggetto lo svolgimento, in via diretta o indiretta, per contro proprio o di terzi, in forma autonoma o subordinata, di attività o affari in concorrenza con la preponente, per due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'area di competenza dell'agente, ossia la zona di Potenza
17 città e periferia sud e di Matera e provincia, area in cui ha svolto il mandato nel corso del rapporto (punto 26 contratto di agenzia).
Appare opportuno prioritariamente chiarire che il contratto di agenzia, al punto 19, comma 2, esclude l'efficacia del patto di non concorrenza post contrattuale per i rapporti che cesseranno per
«pensionamento dell'agente; disdetta per giusta causa (indebita trattenuta di somme dovute alla preponente); passaggio ad altro incarico con la preponente o con aziende facenti parte del gruppo della proponente. In questi casi nulla sarà dovuto o preteso per il patto di non concorrenza post contrattuale da entrambe le parti».
La clausola elenca ipotesi da intendersi tassative, anche con riguardo alla specifica ipotesi di recesso per giusta causa contemplata.
Simile ricostruzione deriva da almeno due diversi indici: 1) ad un'interpretazione letterale della clausola l'ipotesi di indebita trattenuta di somme dovute alla preponente non viene prevista come esemplificativa; 2) ad un'interpretazione sistematica della stessa, si osserva che il punto 23, inerente al recesso per giusta causa della società, non contempla ipotesi tassative, sicché ove si fosse voluta estendere l'inefficacia del patto di non concorrenza ad ogni ipotesi di recesso per giusta causa non sarebbe stato necessario menzionare l'ipotesi della trattenuta indebita.
Ancora, in punto di diritto, la pattuizione circa il patto di non concorrenza è da considerarsi di per sé autonoma rispetto al recesso per giusta causa, sopravvivendo, per sua natura, alla fine del rapporto di lavoro (Trib. Bolzano, 16 giugno 2006).
Tanto dedotto, onde verificare la violazione da parte dell'agente dell'impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di
18 agenzia eventualmente concluso con un'impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall'agente in violazione del patto: ne consegue che ai fini della violazione del patto di non concorrenza non risulta necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto della impresa terza non formalizzata nel contratto (Cass. 22 agosto 2016, n. 17239).
La violazione sarebbe desumibile, per la società, da due circostanze in particolare:
- a dicembre 2016, l'agente generale , incontrando Testimone_1 [...]
presso il cliente Azimut Cafè di Bernalda, ha trovato questi CP_1
intento a installare la macchina della Parte_2
(doc. nn. 8 e 8 bis di parte ricorrente), posseduta dalla società
[...]
che ne commercializza l'omonimo caffè; Controparte_2
- il 4 aprile 2017 il resistente stesso ha inviato una contabile di pagamento per conto di un cliente ( Parte_3
passato all'azienda concorrente (doc. n. 8 quater di
[...]
parte ricorrente).
Da tale violazione si fa discendere, ai sensi del punto 27 del contratto di agenzia, la richiesta delle seguenti somme: € 2.023 a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza;
€ 7.140,00 a titolo di penale per la presunta violazione;
€ 97.018,00 a titolo di risarcimento del maggior danno, avendo perso
33 dei 41 clienti precedentemente seguiti da . Controparte_1
Da parte sua, il resistente, con riguardo alle predette circostanze asserisce, rispettivamente:
- di avere in corso un rapporto di agenzia con l'azienda concorrente, in regime di subordinazione quale magazziniere consegnatario,
19 ma che tale rapporto riguarda un'area non coperta dal patto di non concorrenza, ossia quella della provincia di Salerno (doc. n. 11 di parte ricorrente;
n. 24 di parte resistente), così eccependo di essersi recato presso il caffè Azimut di Bernalda in qualità di avventore e non di consegnatario e in un giorno non lavorativo (il sabato); inoltre l'attività concorrenziale sarebbe attribuibile all'ex manutentore della società, che ha risolto il rapporto di lavoro per morosità di quest'ultima;
- di aver mandato la missiva per conto del cliente stornato solo su richiesta della ditta per la quale lavorava, a titolo di favore personale.
La valutazione della violazione del patto di non concorrenza è strettamente ancorata all'esame della vicenda fattuale.
In merito all'an, dalla copia del contratto di lavoro dell'agente alle dipendenze della società (stipulato il 2 novembre Controparte_2
2016 con decorrenza dal 3 novembre 2016) emerge che questi è stato assunto per lo svolgimento dell'attività di «addetto alla vendita», «responsabile area dei servizi di vendita e distribuzione» (comunicazione Unilav), con orario lavorativo che comprendeva anche la giornata del sabato, diversamente da quanto affermato nella memoria di costituzione (p. 12), dove l'ex agente, significativamente, ha evitato di depositare copia del contratto, allegato solo a seguito di ordine del giudice. Ancora, la sede di lavoro è fissata negli stabilimenti ubicati in Eboli ma con la sottoscrizione del contratto l'agente ha dato la sua disponibilità ad eventuali trasferte e/o trasferimenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
20 Ne deriva che è da intendersi documentalmente smentita la circostanza dedotta dall'agente di non aver violato il patto di non concorrenza per natura del rapporto intercorso con la società
[...]
e per zona di competenza. Tanto, anzi, avalla gli Controparte_2
episodi contestati dalla società.
Con riguardo, invece, al secondo episodio inerente all'invio di documentazione contabile per conto del proprio datore di lavoro,
l'obiezione mossa dall'agente, che afferma di aver compiuto ciò a titolo di favore personale, è inconferente e non è suffragata da indici idonei a dimostrarne la veridicità, rilevando solo che l'esercizio commerciale di cui trattasi è stato segnalato tra quelli che si avvalgono del (doc. n. 8 di parte Parte_5 Parte_2
ricorrente).
Ne deriva che l'agente, nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ha svolto, anche indirettamente, in forma subordinata, attività in concorrenza con l'attività della preponente di commercializzazione di caffè e altri prodotti nella zona cui ha svolto il mandato nel corso del rapporto, così violando il patto di non concorrenza di cui al punto 19 del contratto.
D'altronde, a prescindere dallo svolgimento o meno da parte dell'ex agente di un ruolo attivo nel provocare l'esodo della clientela dalla società alla società la Parte_1 Controparte_2
violazione del patto di non concorrenza risulta comunque integrata per il solo fatto che l'ex agente abbia instaurato rapporti con i clienti gestiti nel corso del rapporto di agenzia a beneficio di altro soggetto operante nel medesimo settore della preponente.
In merito al quantum, l'agente contesta gli importi richiesti, atteso, in particolare, che:
21 - la somma di € 2.023,00 di cui si chiede la restituzione a titolo di premi dovuti per il patto di non concorrenza non sono mai stati pagati;
- la somma di € 97.018,00 a titolo di risarcimento deriva da criteri puramente ipotetici e che lo sviamento di clientela, lungi dal derivare dalla violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente, è determinato dagli inadempimenti della società ricorrente (p. 14-15 memoria;
12-14 note).
Si osserva, rispettivamente:
- il punto 27 del contratto di agenzia prevede che «quale corrispettivo per il rispetto del patto di non concorrenza post- contrattuale, la preponente corrisponderà all'agente, cessato il rapporto, un'indennità calcolata secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione e dagli AEC di categoria (settore industria).
Verrà liquidata all'agente, per tutta la durata del rapporto, a titolo di acconto per il rispetto del patto di non concorrenza post contrattuale una percentuale dello 0,50% già ricompresa nelle percentuali indicate al punto 20».
D'altronde, è stato chiarito che l'indennità per patto di non concorrenza ben può essere derogata «nel quo modo ovvero nella modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità (ed erogata attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale)» (Cass. 29 agosto 2024, n. 23331).
Parte ricorrente asserisce che dalla mancata contestazione, da parte dell'agente, del pagamento delle provvigioni deriva la presunzione di avvenuta corresponsione dell'acconto che si asserisce non ricevuto.
22 Ma vieppiù. Se da una parte, nelle fatture riprodotte in atti, non vi è alcuna voce ricollegabile al corrispettivo per il patto di non concorrenza (doc. n. 9 di parte ricorrente), dall'altra, la percentuale di incidenza sulla determinazione della provvigione deriva proprio dal richiamato punto 27 del contratto di agenzia, atto a fare in modo che l'importo da corrispondere al lavoratore per la validità del patto di non concorrenza è quantomeno determinabile. Ne deriva che l'agente avrebbe dovuto contestare il quantum delle provvigioni ricevute;
- il punto 27, comma 2, del contratto di agenzia prevede, in caso di inosservanza del patto, l'applicazione di una penale del 30% delle complessive provvigioni maturate nel corso dell'ultimo anno del rapporto.
Dalle allegate fatture (doc. n. 9 di parte ricorrente), tenuto conto della somma delle provvigioni ricevute nel periodo da novembre 2015 a settembre 2016 (complessivi € 20.564,33), emerge un importo di €
6.169,19; per mera completezza, si osserva che nel corpo del ricorso
(p. 7) e nelle memorie del 25 aprile 2022 (p. 4), diversamente da quanto richiesto nelle conclusioni, ci si avvale, ai fini della quantificazione, dell'art. 14 A.E.C., che determina la penale in un ammontare non superiore al 50% dell'indennità di 6 mensilità
(agente plurimandatario con durata del rapporto inferiore a 5 anni).
Tuttavia, da una parte, l'agente nulla ha eccepito in merito;
dall'altra, il punto 29 del contratto di agenzia rinvia alle disposizioni dell' solo con riguardo a quanto non espressamente CP_3
previsto.
23 - il punto 27 del contratto di agenzia prevede, per il caso di violazione del patto, anche il risarcimento di ogni maggior danno.
Pur essendo ben possibile per la sua liquidazione una valutazione anche equitativa, si ritiene necessaria a monte la prova almeno presuntiva del danno (Cass. 22 aprile 2016, n. 8233; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2824).
Parte ricorrente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del danno che sarebbe scaturito dalla violazione del patto di non concorrenza, ha: 1) documentato il ricavo annuo antecedente la data di recesso e derivante dai clienti successivamente serviti dall'azienda per la quale l'agente ha successivamente svolto la propria attività; 2) allegato l'elenco dei clienti facenti capo al resistente e passati a Parte_2
come prova del nesso eziologico tra il decremento allegato e il
[...]
comportamento di controparte (doc. n. 8 ter di parte ricorrente).
Trattasi di valutare, nel concreto, se, al netto dei clienti che si sono lamentati per gli inadempimenti della società e per i quali la risoluzione del rapporto può essere addebitabile alla stessa, per gli altri clienti dell'ex agente (che rappresentano una più elevata percentuale) sia possibile ricollegare la migrazione dei clienti presso la società all'attività concorrenziale di Controparte_2 CP_1
, a mezzo di presunzione, stante gli episodi di cui sopra.
[...]
D'altronde, pare plausibile affermare l'esistenza del risarcimento danni solo se, attraverso un'analisi fattuale, la perdita dei clienti non sia stata determinata solo dalle negligenze della società preponente.
24 È pacifico e documentalmente provato che, a partire da epoca immediatamente successiva al recesso dell'ex agente, si è registrato un calo consistente dei clienti e, conseguentemente, del fatturato.
A tale riguardo, il resistente, senza contestare nel merito la documentazione prodotta, si è limitato a dedurre che si tratterebbe di decisioni maturate dai clienti sulla base dei ripetuti omessi interventi di riparazione ad opera della preponente e che, al più, lo sviamento di clientela sarebbe attribuibile a , Controparte_4
circostanza, quest'ultima, che non trova riscontro in atti, specie tenuto conto del rapporto di lavoro di alle dipendenze della CP_4
società durato dal 1° aprile 2015 sino al 30 giugno Controparte_2
2015 (doc. n. 25 di parte resistente).
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che solo cinque dei clienti ( , , Per_5 Persona_3 Controparte_5 Tes_5
, ) che hanno evidenziato lamentale per
[...] Testimone_4
inadempimenti della società (doc. nn. 2-7 di parte resistente) sono passati a dopo la risoluzione del Parte_2
rapporto di agenzia oggetto di giudizio. Solo per costoro è possibile ricondurre l'esodo a fatti imputabili alla preponente;
per il restante, alla luce dei due episodi riportati e provati dalla società,
è possibile rinvenirne la causa nell'attività concorrenziale dell'ex agente.
La quantificazione del risarcimento dei danni per violazione del patto di non concorrenza è stata determinata dalla ricorrente in complessivi
€ 97.018,00, calcolando l'ammontare dei ricavi ottenuti dai clienti seguiti da e successivamente serviti dalla società Controparte_1
concorrente nei 12 mesi precedenti la conclusione del rapporto pari a
25 € 48.509,00/12 mensilità*24 mensilità (pari alla durata del patto di non concorrenza): 48.509,00/12=4.042,42*24.
L'importo − tenuto conto della presunzione operata con riguardo alla causa di sviamento della clientela e alla luce della circostanza per la quale i due eventi individuati dalla società come violazione del patto di non concorrenza vedono quali clienti soggetti che hanno inviato lamentale per le negligenze della preponente (e che, conseguentemente, si sono rivolti alla società concorrente presumibilmente e ragionevolmente in ragione di ciò) − appare sproporzionato.
È pacifico in giurisprudenza, che il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire
l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi (Cass. 31 gennaio
2022, n. 2824).
Alla luce di tanto, in primis, appare necessario eliminare dalla copia dell'allegato fatturato la doppia voce inerente al cliente Petit Café
s.n.c. di TA V. & GG C. e tenuto conto, con riguardo a questi, del solo importo di € 5.210, risulta un fatturato complessivo di € 43.449,00 (doc. n. 12 di parte ricorrente).
Pare plausibile determinare il fatturato sul quale calcolare il pregiudizio patrimoniale patito dalla società Parte_1
decurtando, in primis, il fatturato dei cinque clienti che hanno
[...]
26 evidenziato negligenze della società (per una decurtazione complessiva di € 17.243), così risultando un fatturato di € 26.206,00.
Condividendo la modalità di calcolo proposta da parte ricorrente, risulta, dunque, un risarcimento pari a € 52.412,00
(26.206,00/12*24).
Ad abundantiam, si osserva che, in difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell'altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione (Cass. 14 luglio 2000,
n. 9662).
L'accoglimento parziale del ricorso e la diversa qualità soggettiva delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino
Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia stipulato con la società
[...]
in data 1° febbraio 2013 e, per l'effetto, condanna la Parte_1
società preponente, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare in favore di parte resistente, la somma complessiva di €
17.124,64, di cui € 10.934,92 a titolo di indennità per il mancato preavviso, di € 1.777,34 per l'indennità di fine rapporto ed € 4.412,38
a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
27 2. condanna parte resistente a pagare in favore della società la somma di € 3.999,45, a titolo di indebita Parte_1
trattenuta sugli incassi effettuati;
3. accerta e dichiara la violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente nei confronti della società Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'agente a pagare in favore di parte ricorrente, la somma di € 2.023 a titolo di restituzione degli acconti relativi al corrispettivo per il patto di non concorrenza già erogati al momento della conclusione del rapporto;
€ 6.169,19 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;
52.412,00 a titolo di risarcimento del maggior danno per effetto della violazione del patto di non concorrenza, per complessivi € 60.604,19;
4. compensa le spese tra le parti.
Matera, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa , addetto per l'Ufficio per il Processo. Parte_6
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