Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza del
21.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6035/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Turrà e Daniela Vallifuoco, presso il cui studio in Napoli sono elettivamente domiciliati
RICORRENTE E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio e dall'Avv. Pasquale D'Onofrio, elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.23 l'istante, dipendente della espone che, per Controparte_1 effetto della L. n. 219/81, aveva espletato la propria attività lavorativa per la struttura operativa degli Uffici del Commissario Straordinario di Governo con contratti di lavoro, in via diretta, ovvero in rapporto di convenzione;
a seguito della L. 730/ 1986, ai sensi dell'art. 12 era stato immesso nei ruoli speciali istituiti presso la previo espletamento di concorso, e con Controparte_1 equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle dell'ordinamento regionale;
con
Legge Regionale n. 4 del 1990, istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento, veniva esteso a tale personale il trattamento economico e normativo dei dipendenti della giunta regionale;
indi il ricorrente veniva assunto in prova, con formalizzazione del rapporto con decorrenza dal giorno 17/04/1990.
La con atto n. 5283/1998 aveva deliberato di riconoscere al personale suddetto Controparte_1 l'anzianità economica con riequilibrio dell'anzianità pregressa, demandando a una Commissione la verifica e la valutazione delle singole posizioni;
con successivi decreti individuali di inquadramento veniva riconosciuta la posizione giuridica e quindi l'anzianità, al ricorrente individuata, ai soli fini giuridici, dal giorno 29/12/1984, ovvero dal momento del suo utilizzo in convenzione con decreto n. 529 dell'08/03/2010. L'istante assume che detta attività è stata svolta in violazione dell'art. 12 comma 4 della L.730/1986, dell'art. 36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990 n. 28, e che non è stata data integrale applicazione della DGRC 5283/1998. Lamenta, quindi, di non avere, per il periodo sino al Dicembre 2003, percepito alcunché per il titolo specifico di retribuzione individuale di anzianità, e di non aver percepito e, di non percepire tuttora, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata dall'ultimo decreto di reinquadramento. Si è costituita tardivamente la che, rappresentando l'infondatezza nel merito Controparte_1 della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
È stato conferito incarico al CTU dr. e sono stati forniti dall'istante chiarimenti Persona_1 in ordine al quantum del ricorso, a seguito dei quali chiarimenti - comunicati alla controparte, benchè forniti in giudizio telematicamente e dunque sin ab origine, ovvero dal loro deposito telematico, conosciuti dall'ente regionale – quest'ultimo nulla ha opposto. Sul punto va precisato che in atti erano stati depositati conteggi relativi all'istante, riportanti un petitum finale sostanzialmente coincidente con quello cui è pervenuto il CTU.
1
Cassazione civile sez. II, 22/05/2000, n.6638, Cass. 6 agosto 1997 n. 7275; 14 marzo 1991 n. 2693; 6 marzo 1990 n. 1743)
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Ai fini di una corretta disamina della fattispecie in esame, questo giudice ritiene di dover richiamare le disposizioni normative che la disciplinano, così come analiticamente riportate nella sentenza n. 1747/17 del Tribunale di Napoli, alla quale si rinvia per relationem.
Aderendo a quanto poi statuito dalla ulteriore sentenza n. 1652/18 del Tribunale di Napoli, da ultimo prodotta, va affermato che il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo. L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall' art. 38 DPR 268/87 CP_1
(dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla Legge regionale n 23 del 1989 all'art 33 e dalla legge regionale CP_1
n 12 del 1991. CP_1 Con La somma di questi valori rappresenta l'importo della da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del CCNL Comparto regioni così composta:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato.
Il ricorrente è stato nominato vincitore di concorso ed inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla Legge Regionale n.4 del 1990 con decorrenza giuridica dal 17/04/1990. Con successivi decreti individuali di inquadramento è stata riconosciuta la posizione giuridica e quindi l'anzianità, ai soli fini giuridici, dal giorno 29/12/1984, ovvero dal momento del suo utilizzo in convenzione.
2 L'art. 12 al comma 4 della l n 730 del 1986 stabiliva che “Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato”. Il ricorrente, pertanto, per effetto della disposizione in oggetto, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello iniziale, ma tenendo conto anche del periodo pregresso all'immissione in ruolo e, quindi, Con della sino ad allora maturata nel periodo in cui il servizio è stato prestato in favore della struttura commissariale. Quindi per effetto dell'art 72 del d.lgs. 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" corrispondente agli scatti maturati)
Nella specie, quindi, per effetto delle disposizioni invocate sarebbero maturati gli importi previsti in tabella per ciascuna qualifica funzionale qualora l'istante avesse lavorato per 24 mensilità o tanti 24^ quanti i mesi di anzianità in relazione al servizio prestato e, successivamente, un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 01.01.94, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal CCNL Non si è tenuto conto, infatti, da parte della dell'ulteriore importo comunque maturato CP_1 procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990
e sino al 31.12.1992.
Il CTU ha determinato, in conseguenza della ricostruzione di carriera del Sig. , Parte_1 le somme spettanti a titolo di salario di anzianità, poi denominato retribuzione individuale di anzianità, previsto in sostituzione della progressione economica per classi e scatti cessata a far tempo dal 31/12/1982, dall'art. 41 d.p.r. 25/06/83 n. 347, recepito con l'art. 30 l.r. 23/05/84 n. 27, e la cui misura è stata aggiornata con il d.p.r. 13/05/87 n. 268, art. 37, recepito con l'art. 33 l.r. 16/11/89 n. 23, e con l'art. 44 d.p.r. 03/08/90 n. 333, recepito con l'art. 42 l.r. 04/07/91 n. 12.
Devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU essendo le stesse fondate su presupposti normativi e di computo svolti correttamente.
La domanda proposta va pertanto accolta con condanna della resistente al pagamento dell'importo di €. 19.090,76, ottenuto decurtando il pagamento degli arretrati corrisposti nel luglio 1999 (€. 22.857,70 - €. 3.766,94), dal conteggio iniziale, effettuato correttamente da un punto di vista contabile e non contestato - oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti (indicati mensilmente come in perizia agli atti) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ivi comprese le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento di €. 19.090,76 Controparte_1 oltre interessi legali come in motivazione, in favore di;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.694,00 oltre €.
119,00 a titolo di contributo unificato, ed oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione agli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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