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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2024, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile di appello iscritta al n. 1685/2020 del R.G.A.C. avverso la sentenza n.
2280/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 26.9.2023, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e vertente:
TRA
in San Giorgio a Cremano in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. (c.f. n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana P.IVA_1
Acampora (c.f. n. , come da mandato allegato in calce all'atto di appello, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in San Giorgio a Cremano, alla
Via A. De Gasperi n. 13, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081/473010 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
E
in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Francesco Napolitano (C.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._2
costituzione nel presente grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, al
Viale Augusto n. 162, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081/628568, o all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(C.f. ), rappresentato e difeso, come da mandato a margine CP_3 C.F._3
dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Pietro Fusco (C.f. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore sito in Napoli, alla Via Reggia di Portici n. 69, fax n. 0817524136, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATO
Oggetto: art. 2051 c.c. danni da infiltrazioni provenienti da tubature condominiali e contratto di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione regolarmente notificata il 6.6.2017, conveniva in giudizio il CP_3 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Controparte_4
di essere proprietario di un locale adibito ad uso commerciale per attività di ristorazione, con denominazione “Botany”, ubicato nel locale terraneo del convenuto. Chiedeva: “previo CP_1 accertamento della natura e delle cause dei danni riportati all'immobile di proprietà dell'attore, dichiarare la responsabilità del convenuto, il quale, venuto meno al dovere di custodia CP_1 non ha provveduto a tenere indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi, nonché per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via della inagibilità ovvero della ridotta inagibilità della propria attività commerciale e fonte di reddito, per tutte le conseguenze ed i disagi accertati a mezzo di CTP ovvero in subordine, dichiarare per i suddetti eventi, la responsabilità del ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
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Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
2043 c.c.; per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_1
Con subendi dal sig. economici, morali e da stress, nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore che vorrà accertare in corso di causa (nei limiti della competenza di € 26.000,00), oltre spese e compensi con attribuzione”.
Deduceva che, nel 2015, il locale era interessato da un rigonfiamento nel parquet, da imputare ad infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura di una montante condominiale dell'acqua chiara, la quale si presentava, “lesionata oltreché irrimediabilmente arrugginita”, da cui scaturivano danni materiali all'immobile, i quali si riverberavano anche sull'andamento dell'attività di ristorazione, producendo anche danno non patrimoniale da stress al titolare e proprietario.
Rimaste senza esito le richieste stragiudiziali, inviate all'amministratore del condominio ed anche alla società assicuratrice che garantiva i danni per l'immobile, proponeva il presente giudizio.
Con comparsa depositata il 3.10.2017, si costituiva il il quale, oltre ad Controparte_1
eccepire la nullità della domanda attorea, in quanto inesatta e generica (sia con riferimento al tempo che alla esatta collocazione dei danni nella proprietà), deduceva, nel merito, la infondatezza della
Con pretesa in quanto l'amministratore del condominio, alla prima lamentela del sig. aveva nominato un tecnico e, rilevata la rottura della tubatura, la riparava immediatamente, comunicando tempestivamente la circostanza all'assicurazione.
Contestava, quindi, l'inerzia dell'amministratore a fronte della comunicazione del condomino, non potendo il danno ricondursi a carenza di manutenzione. Peraltro, la rottura della condotta era stata accidentale, ovvero determinata da caso fortuito e/o forza maggiore, e vi era anche da dubitare sulla esistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno, prova a carico dell'attore, così come l'ammontare dei pretesi danni.
In ogni caso, chiedeva altresì di autorizzare la chiamata in garanzia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., della al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande attoree riconducibili all'evento lesivo descritto nell'atto introduttivo, nei limiti di operatività della polizza “Fabbricati” n. 60-Z-555703 per la responsabilità civile contro terzi, e sulla base della denuncia di sinistro del 9.9.2015.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la in persona del l.r.p.t., la Controparte_2
quale, oltre a ribadire la nullità della domanda attorea, deduceva il difetto di prova di elementi a supporto della pretesa risarcitoria (nesso causale e danni) e dell'esistenza del vincolo assicurativo
(polizza e quietanze di pagamento per il periodo di riferimento). Eccepiva, inoltre, l'inoperatività
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Nona sezione civile della polizza invocata dal , in quanto nelle condizioni generali di polizza, al punto CP_1
3.1.1, si pattuiva che: “la società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso”, e dunque il sinistro come descritto esulava da tale oggetto, essendo derivato dal difetto manutentivo della montante “lesionata ed arrugginita”.
Eccepiva, in subordine, la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato per violazione degli obblighi di cooperazione ai sensi degli art. 1913, 1914 e 1915 c.c. in quanto il danneggiato non aveva prontamente fornito un'elencazione dei beni danneggiati e del loro verosimile valore (citava Trib. Napoli, dott. Amura, sentenza n. 12257/2015). Contestava il quantum debeatur e la rilevanza della franchigia e dei massimali di polizza. Faceva notare l'onere incombente sull'assicurato di dimostrare la legittimazione con polizza valida e l'esatto pagamento del premio assicurativo, chiedendo spese vinte.
Incardinatosi il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale, escussi i testi Testimone_1
(cfr. udienza 26.3.2019), l'interrogatorio formale dell'Amministratore condominiale Testimone_2
(cfr. udienza del 2.4.2019), e, successivamente si espletava altresì CTU tecnica, Controparte_5
nominando l'ing. Persona_1
All'esito, la causa veniva decisa con la pronuncia oggi appellata, n. 2280/2020, pubblicata il
03.03.2020, con la quale il Tribunale così decideva: “accertata la responsabilità del
[...]
, nella determinazione dell'evento Controparte_6 dannoso per cui è causa, lo condanna al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 8.637,85 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna altresì il condominio , CP_6 [...]
Sam Giorgio a Cremano Na, in persona dell'amministratore p.t., a rimborsare alla parte CP_6 attrice le spese di lite, che liquida in € 318,12 per spese, € 3.290,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Pietro Fusco anticipatario;
pone le spese di CTU, già liquidate interamente a carico del convenuto CP_1 con conseguente diritto dell'attore di ripetere quanto anticipato al CTU, in forza della solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente;
rigetta la domanda proposta dal
[...]
, nei confronti della Controparte_6 Controparte_2
condanna il San Giorgio a Cremano a rimborsare alla Controparte_6
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Nona sezione civile le spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità, in quanto l'atto introduttivo conteneva la chiara indicazione degli elementi richiesti dalla legge, inquadrava la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., essendo il custode delle parti comuni tra cui gli impianti, e dunque quello CP_1
idrico con le relative condutture.
Sebbene il consulente avesse riscontrato lo stato dell'immobile successivo alla riparazione delle condutture, non potendo accertare, dunque, con certezza le infiltrazioni e la loro provenienza, riteneva certo il verificarsi del fenomeno e la provenienza dal tubo condominiale, fatto questo, ammesso dal convenuto in esito all'interrogatorio formale del sig. CP_1 CP_5
amministratore, e dunque oggetto di confessione, con valore di piena prova, oltre che riferito dai testimoni.
Il primo giudice osservava che il consulente, comunque, confermava il nesso causale con i danni lamentati, in particolare evidenziando la mancata prova della riconducibilità del fatto al caso fortuito, peraltro genericamente allegato. A ciò si aggiungeva che la dichiarazione del tecnico di parte attrice, ing. secondo cui il tubo si presentava marcito ed arrugginito non era stata Tes_1
espressamente smentita.
La liquidazione del danno veniva limitata al ripristino del bagno e del parquet danneggiato,
Con espungendo le ulteriori opere eseguite dal ma non strettamente funzionali alla eliminazione dei danni (ad esempio, lo spostamento della distribuzione dei locali).
Riconosceva dunque la responsabilità del , e lo condannava al pagamento del CP_1
risarcimento nei limiti esposti e dettagliati nel dispositivo, con gli accessori, come specificati.
Il primo giudice rigettava inoltre la domanda riconvenzionale di garanzia, in quanto il CP_1
“oltre a non aver dato prova della esistenza del vincolo assicurativo all'epoca dell'evento dannoso, omettendo di depositare la polizza, non ha provato che l'evento fosse ricompreso tra quelli oggetto del contratto di assicurazione. Tali carenze probatorie impongono, quindi, il rigetto della domanda proposta nei confronti della società chiamata in causa, senza che sia necessario l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ” (pag. 10-11 della sentenza). Controparte_2
Proponeva appello, con citazione notificata il 26.5.2020, il Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., chiedendo di: “accogliere il
[...] proposto appello e conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza n. 2280/2020, accogliere
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Nona sezione civile la domanda di manleva proposta dal Controparte_4
nei confronti della per i motivi ampiamente sopra esposti, per
[...] Controparte_2
l'effetto, in accoglimento alla domanda di manleva, condannare la al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.637,85 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condannare altresì la a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_2 lite che liquida in € 318,12 per spese ed € 3.290,00 per compenso professionale, oltre spese del 15%
IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Pietro Fusco anticipatario, sempre in accoglimento alla domanda di manleva, porre le spese di CTU come già liquidate, interamente a carico della con conseguente diritto dell'attore di ripetere quanto Controparte_2
anticipato al CTU in forza della solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente;
annullare per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva la condanna alle spese a carico del ed in favore della con vittoria di spese e competenze del CP_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare l'appellante, indiscussa e perciò definitiva la responsabilità civile del ex CP_1
art. 2051 c.c. e il risarcimento come liquidato, contestava unicamente il capo relativo al rigetto della domanda di manleva e capi accessori, ritenendolo affetto da illegittimità ed assoluta erroneità della motivazione.
In primis evidenziava di aver depositato sin dall'atto della costituzione avvenuta il 3.10.2017 la polizza assicurativa (cfr. doc. n. 3 del foliario) e la quietanza del pagamento del premio relativo al periodo in cui si era verificato il sinistro con relativa copia dell'assegno emesso dall'amministratore, sig. (anno 2015, cfr. doc. 4 del foliario). A conferma della presenza CP_5
sin dal principio del giudizio della documentazione citata, il Tribunale aveva accolto la domanda di chiamata in garanzia, ciò facendo presumere una preventiva valutazione del rapporto di garanzia, nonché la stessa assicuratrice riferiva nell'atto difensivo il numero di polizza a fondamento della sua chiamata, dato confermante l'esistenza del contratto.
Con un secondo motivo, sempre sul medesimo punto, l'appellante riteneva la motivazione del rigetto come: contraddittoria, in quanto escludendo la prova della polizza, come poteva il giudice valutare l'inclusione dell'evento per cui era causa, nel rischio garantito;
ed inoltre, insufficiente, poiché dalla lettura della polizza, emergeva la copertura per i “rischi, danni da acqua” specificati nei
“danni al fabbricato e danni a terzi, a seguito di rottura accidentale di tubazioni”, dove
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Nona sezione civile l'accidentalità comprende ogni eventi non volontario, conseguente allo spargimento di acqua (citava
Cass. 9455/2011).
Conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, era la chiesta riforma dei punti conseguenziali e dunque: la revoca della condanna del condominio alle spese di lite in favore dell'assicuratore e la condanna di quest'ultimo a tenere indenne il condominio anche con Con riferimento alle spese di lite sofferte dal privato danneggiato, sig. e le spese per la CTU.
L'appellante, preliminarmente, chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c., depositando apposita istanza per la fissazione dell'udienza cautelare prima della udienza di comparizione del giudizio di gravame.
Con comparsa depositata il 16.7.2020, si costituiva la in persona del Controparte_2
l.r.p.t., resistendo all'avverso gravame ed eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che l'infondatezza, concludendo per il suo rigetto. Reiterava le contestazioni sull'esistenza del rapporto, confermando la motivazione del giudicante, riscontrando nelle difese avverse solo il deposito solo del frontespizio della polizza stipulata nel 2001, con allegato un modello sbagliato
(mod. 30, anziché 31) per la durata di anni 10 prorogabili e di un assegno bancario senza indicazione del riferimento del pagamento eseguito ai ratei di polizza. Ribadiva ancora che l'evento coperto dall'assicurazione doveva essere una accidentale rottura, non configurabile dalla lesione seguita a carente manutenzione, posto che il tubo era lesionato ed arrugginito.
Si costituiva in data 13.10.2020 l'appellato eccependo l'inammissibilità ai sensi degli CP_3
art. 342 c.p.c. del proposto gravame e, comunque la sua infondatezza, precisando, inoltre, la limitazione del gravame al capo sulla domanda di manleva, e comunque, aderendo alla ricostruzione della copertura assicurativa esposta dal giudice del primo grado.
Fissata l'udienza per l'istanza cautelare, il Collegio confermava la provvisoria esecutività della sentenza, rigettando l'istanza, con ordinanza del 21.7.2020, ed acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.9.2023, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il gravame veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali (depositate da tutte le parti) e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica (depositate dall'appellante e dall'assicuratore), termini decorrenti dall'ordinanza in esito alle note di udienza comunicata il 16.10.2023.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Cassazione nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017). Nel caso di specie, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze e dei documenti specificamente richiamati, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In primis come visto l'appellante censura la motivazione della pronuncia di prime cure laddove il
Tribunale ha ritenuto che il non avesse provato l'esistenza di un regolare rapporto CP_1
assicurativo, nei confronti della omettendo di depositare la Controparte_2
documentazione probante.
Le censure sono fondate per i seguenti motivi.
Dalla documentazione in atti, ovvero la produzione eseguita in primo grado ed allegata in sede di proposizione del gravame, senza alcuna contestazione sulla conformità a quanto qui prodotto con quanto allegato in primo grado, emerge che il ha depositato sin dalla costituzione nel CP_1
primo grado, la polizza assicurativa (doc. 3) e la quietanza di pagamento del premio assicurativo
(doc. 4) con relativa fotocopia dell'assegno utilizzato per il pagamento.
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Nona sezione civile
Le contestazioni mosse dall'assicuratore, le quali evidentemente hanno suggestionato il giudice del primo grado, sono assolutamente infondate.
Il documento 3, allegato come produzione all'atto della costituzione, ed allegato anche all'appello non pone dubbi sulla natura di polizza assicurativa. Detto documento reca il numero identificativo riportato dall'assicurato a fondamento della chiamata in causa e della domanda di manleva, e nel testo, oltre alla compiuta e certa indicazione dello stipulante convenuto, vi è la data di CP_1
stipula, 24.12.2001, la durata decennale, prorogabile se non interveniva disdetta nei sessanta giorni precedenti la scadenza, e, soprattutto, la specifica indicazione dei rischi garantiti, tra cui la “sezione acqua” ed il premio dovuto. Il testo contrattuale è sottoscritto sia dall'amministratore del condominio che dal rappresentante dell'agenzia assicurativa della società chiamata in causa, e dunque appare valido ed efficace. Né peraltro può incidere sull'efficacia l'utilizzo di una modulistica non aggiornata, a fronte del chiaro accordo delle parti e del loro incontro di volontà, sugellato come detto dalle sottoscrizioni.
Il protrarsi della copertura assicurativa nell'anno 2015, è resa certa dal documento 4, composto non solo dalla fotocopia dell'assegno emesso dall'amministratore del condominio, ma anche dalla quietanza rilasciata dalla per il medesimo importo, firmata dall'agente, e Controparte_2
facente riferimento al contraente assicurato, con indicazione del numero di polizza (coincidente con il documento assicurativo di cui si è detto sopra), specificamente indicante “periodo per il quale è stato pagato il premio dal 10.12.2014 al 10. 12 2015”.
A fronte di tale documentazione, la difesa del garante, in mancanza di elementi di disconoscimento dei documenti predetti, appare infondata.
Dunque, sotto tale profilo, la pronuncia di primo grado risulta senz'altro erronea in quanto non coerente alla documentazione tempestivamente offerta.
Ciò detto a ben vedere, la motivazione è impostata su una doppia ragione giustificatrice del rigetto della domanda di manleva, laddove si ritiene, anche volendo ritenere esistente il rapporto assicurativo, comunque non provato che “l'evento fosse ricompreso tra quelli oggetto del contratto di assicurazione”.
Sebbene la motivazione del Tribunale sia particolarmente sintetica, appare congruo ritenere che la stessa richiami la difesa dell'assicuratore nella parte in cui esclude che i danni derivanti da
“accidentale rottura” delle condotte idriche possa ricomprendere quei sinistri in cui i tubi perdano 9 REPUBBLICA ITALIANA
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Nona sezione civile liquidi a causa dell'omessa manutenzione da parte dell'assicurato, argomento che, ad ogni buon conto la ha reiterato in questa sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Controparte_2
Anche sotto tale profilo l'argomentazione va rivista alla luce di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo Collegio aderisce, recentemente ribadito in via quasi uniforme (Cass. 6523/2024, Cass. 7233/2022, Cass. 20305/2019, Cass. 4799/2013).
La Corte di Legittimità osserva che il rischio oggetto del contratto di assicurazione è delineato da un perimetro, convenzionalmente descritto, dal quale restano esclusi per legge i fatto dolosi, come espressamente previsto dall'art. 1900 c.c., nonché i fatti dovuti a caso fortuito o forza maggiore, in quanto per essi si esclude la responsabilità del danneggiante, mancando il nesso causale con la sua condotta e dunque non idonei ad attivare la copertura del rischio, previsione, quella escludente il caso fortuito, peraltro, espressamente positivizzata dall'art. 2051 c.c., applicabile al caso di specie.
Ne deriva che se l'oggetto della polizza trasfuso nella clausola indicata come rischio connesso alle acque: “rottura accidentale di tubazioni”, dovesse intendersi limitata alla rottura della condotta dovuta a caso fortuito, il rischio non sussisterebbe poiché in ogni ipotesi di evento connesso all'acqua e generatore di responsabilità per l'assicurato, l'assicuratrice non lo coprirebbe. Tale interpretazione, pertanto, contrasterebbe con l'art. 1367 c.c. – non avendo alcun senso utile, divenendo una mera clausola di stile, escludente in realtà la copertura, nonchè l'art. 1370 c.c. poiché le clausole ambigue andrebbero interpretate, nel dubbio, a sfavore del predisponente e non l'opposto.
Pertanto va accolta una diversa interpretazione della clausola, come descritta nella pronuncia della
Cassazione n. 4799/2013, proprio specifica sui termini della concreta fattispecie qui in esame, secondo cui: “l'assicurazione della responsabilità civile mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso – in mancanza di espresse clausole limitative del rischio – che la garanzia non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale) con la sola eccezione delle condotte dolose”.
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Nona sezione civile
Ciò detto, nel caso di specie, la condotta rientrante nella copertura è semplicemente descritta come rottura accidentale del tubo, senza specifiche esclusioni e pertanto, in essa rientra la presente fattispecie, pur ritenendo accertata – non senza dubbi sulla evidenza della prova – che il danno si sia verificato per la fuoriuscita di acqua dalla montante condominiale delle acque chiare, la quale si lesionava, probabilmente per inidonea manutenzione (da escludere, con evidenza, il dolo e la colpa grave, tenuto conto della mancata allegazione di una piena e precisa consapevolezza dello stato di usura degli impianti e della sua gravità, dubbi residuano anche sulla colpa, visto che il ctu ing. precisava che la vetustà della condotta era una mera valutazione di parte attrice che non Per_1
aveva potuto riscontrare per la modificazione dello stato dei luoghi).
Pertanto, la domanda di manleva va senz'altro accolta, e riformando la sentenza limitatamente al capo D), va invece disposto che la tenga indenne il dalla Controparte_2 CP_1
condanna risarcitoria prevista al capo A), delle spese di lite, in favore del danneggiato come liquidate nel capo B) e delle spese occorrenti per la CTU.
Ai sensi del principio di cui all'art. 336 c.p.c. - e anche in accoglimento della specifica doglianza - va riformato il capo E) della sentenza di primo grado, disponendo la condanna della
[...] al pagamento in favore del delle spese di lite, e non Controparte_2 Controparte_1
l'inverso, tenendo ferma la liquidazione dei compensi correttamente computata secondo le T.P..
Va, infine disposto in ordine al governo delle spese del presente giudizio, la condanna della
[...]
al pagamento delle spese in favore del secondo i parametri del CP_2 Controparte_1
D.M. 55/2014, aggiornati, secondo lo scaglione della causa (fino ad € 26.000,00) in un valore compreso tra i minimi ed i medi, vista la scarsa complessità del giudizio. Appare invece corretto compensare integralmente le spese con il danneggiato , in quanto nessuna doglianza CP_3
toccava specificamente i capi delle domande da lui già proposte in primo grado, restando lo stesso sempre parte vittoriosa, sebbene aderente in questa sede alle lagnanze dell'assicuratore.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Controparte_1
avverso la sentenza n. 2280/2020 del Tribunale di Napoli, nei confronti della Controparte_2
e di , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
[...] CP_3
- Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata limitatamente ai capi D) ed
E), nel senso che va disposto l'accoglimento della domanda di manleva e la conseguente condanna della a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_7
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Nona sezione civile
Con
San Giorgio a Cremano, di tutto quanto tenuto a versare al sig. in CP_1
conseguenza della presente sentenza, sia a titolo risarcitorio (capo A) che a titolo di rimborso delle spese di lite (capo B) e di accertamento tecnico (capo C);
- Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Controparte_2
Giorgio a Cremano, delle spese di lite del Controparte_8 primo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 355,00 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge.
Napoli, nella camera di consiglio del 20.2.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio
Forgillo
12
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile di appello iscritta al n. 1685/2020 del R.G.A.C. avverso la sentenza n.
2280/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 26.9.2023, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e vertente:
TRA
in San Giorgio a Cremano in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. (c.f. n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana P.IVA_1
Acampora (c.f. n. , come da mandato allegato in calce all'atto di appello, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in San Giorgio a Cremano, alla
Via A. De Gasperi n. 13, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081/473010 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
E
in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Francesco Napolitano (C.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._2
costituzione nel presente grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, al
Viale Augusto n. 162, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081/628568, o all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(C.f. ), rappresentato e difeso, come da mandato a margine CP_3 C.F._3
dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Pietro Fusco (C.f. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore sito in Napoli, alla Via Reggia di Portici n. 69, fax n. 0817524136, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATO
Oggetto: art. 2051 c.c. danni da infiltrazioni provenienti da tubature condominiali e contratto di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione regolarmente notificata il 6.6.2017, conveniva in giudizio il CP_3 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo Controparte_4
di essere proprietario di un locale adibito ad uso commerciale per attività di ristorazione, con denominazione “Botany”, ubicato nel locale terraneo del convenuto. Chiedeva: “previo CP_1 accertamento della natura e delle cause dei danni riportati all'immobile di proprietà dell'attore, dichiarare la responsabilità del convenuto, il quale, venuto meno al dovere di custodia CP_1 non ha provveduto a tenere indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi, nonché per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via della inagibilità ovvero della ridotta inagibilità della propria attività commerciale e fonte di reddito, per tutte le conseguenze ed i disagi accertati a mezzo di CTP ovvero in subordine, dichiarare per i suddetti eventi, la responsabilità del ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
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Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
2043 c.c.; per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_1
Con subendi dal sig. economici, morali e da stress, nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore che vorrà accertare in corso di causa (nei limiti della competenza di € 26.000,00), oltre spese e compensi con attribuzione”.
Deduceva che, nel 2015, il locale era interessato da un rigonfiamento nel parquet, da imputare ad infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura di una montante condominiale dell'acqua chiara, la quale si presentava, “lesionata oltreché irrimediabilmente arrugginita”, da cui scaturivano danni materiali all'immobile, i quali si riverberavano anche sull'andamento dell'attività di ristorazione, producendo anche danno non patrimoniale da stress al titolare e proprietario.
Rimaste senza esito le richieste stragiudiziali, inviate all'amministratore del condominio ed anche alla società assicuratrice che garantiva i danni per l'immobile, proponeva il presente giudizio.
Con comparsa depositata il 3.10.2017, si costituiva il il quale, oltre ad Controparte_1
eccepire la nullità della domanda attorea, in quanto inesatta e generica (sia con riferimento al tempo che alla esatta collocazione dei danni nella proprietà), deduceva, nel merito, la infondatezza della
Con pretesa in quanto l'amministratore del condominio, alla prima lamentela del sig. aveva nominato un tecnico e, rilevata la rottura della tubatura, la riparava immediatamente, comunicando tempestivamente la circostanza all'assicurazione.
Contestava, quindi, l'inerzia dell'amministratore a fronte della comunicazione del condomino, non potendo il danno ricondursi a carenza di manutenzione. Peraltro, la rottura della condotta era stata accidentale, ovvero determinata da caso fortuito e/o forza maggiore, e vi era anche da dubitare sulla esistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno, prova a carico dell'attore, così come l'ammontare dei pretesi danni.
In ogni caso, chiedeva altresì di autorizzare la chiamata in garanzia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., della al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande attoree riconducibili all'evento lesivo descritto nell'atto introduttivo, nei limiti di operatività della polizza “Fabbricati” n. 60-Z-555703 per la responsabilità civile contro terzi, e sulla base della denuncia di sinistro del 9.9.2015.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la in persona del l.r.p.t., la Controparte_2
quale, oltre a ribadire la nullità della domanda attorea, deduceva il difetto di prova di elementi a supporto della pretesa risarcitoria (nesso causale e danni) e dell'esistenza del vincolo assicurativo
(polizza e quietanze di pagamento per il periodo di riferimento). Eccepiva, inoltre, l'inoperatività
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Nona sezione civile della polizza invocata dal , in quanto nelle condizioni generali di polizza, al punto CP_1
3.1.1, si pattuiva che: “la società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso”, e dunque il sinistro come descritto esulava da tale oggetto, essendo derivato dal difetto manutentivo della montante “lesionata ed arrugginita”.
Eccepiva, in subordine, la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo in favore dell'assicurato per violazione degli obblighi di cooperazione ai sensi degli art. 1913, 1914 e 1915 c.c. in quanto il danneggiato non aveva prontamente fornito un'elencazione dei beni danneggiati e del loro verosimile valore (citava Trib. Napoli, dott. Amura, sentenza n. 12257/2015). Contestava il quantum debeatur e la rilevanza della franchigia e dei massimali di polizza. Faceva notare l'onere incombente sull'assicurato di dimostrare la legittimazione con polizza valida e l'esatto pagamento del premio assicurativo, chiedendo spese vinte.
Incardinatosi il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale, escussi i testi Testimone_1
(cfr. udienza 26.3.2019), l'interrogatorio formale dell'Amministratore condominiale Testimone_2
(cfr. udienza del 2.4.2019), e, successivamente si espletava altresì CTU tecnica, Controparte_5
nominando l'ing. Persona_1
All'esito, la causa veniva decisa con la pronuncia oggi appellata, n. 2280/2020, pubblicata il
03.03.2020, con la quale il Tribunale così decideva: “accertata la responsabilità del
[...]
, nella determinazione dell'evento Controparte_6 dannoso per cui è causa, lo condanna al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 8.637,85 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna altresì il condominio , CP_6 [...]
Sam Giorgio a Cremano Na, in persona dell'amministratore p.t., a rimborsare alla parte CP_6 attrice le spese di lite, che liquida in € 318,12 per spese, € 3.290,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Pietro Fusco anticipatario;
pone le spese di CTU, già liquidate interamente a carico del convenuto CP_1 con conseguente diritto dell'attore di ripetere quanto anticipato al CTU, in forza della solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente;
rigetta la domanda proposta dal
[...]
, nei confronti della Controparte_6 Controparte_2
condanna il San Giorgio a Cremano a rimborsare alla Controparte_6
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Nona sezione civile le spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità, in quanto l'atto introduttivo conteneva la chiara indicazione degli elementi richiesti dalla legge, inquadrava la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., essendo il custode delle parti comuni tra cui gli impianti, e dunque quello CP_1
idrico con le relative condutture.
Sebbene il consulente avesse riscontrato lo stato dell'immobile successivo alla riparazione delle condutture, non potendo accertare, dunque, con certezza le infiltrazioni e la loro provenienza, riteneva certo il verificarsi del fenomeno e la provenienza dal tubo condominiale, fatto questo, ammesso dal convenuto in esito all'interrogatorio formale del sig. CP_1 CP_5
amministratore, e dunque oggetto di confessione, con valore di piena prova, oltre che riferito dai testimoni.
Il primo giudice osservava che il consulente, comunque, confermava il nesso causale con i danni lamentati, in particolare evidenziando la mancata prova della riconducibilità del fatto al caso fortuito, peraltro genericamente allegato. A ciò si aggiungeva che la dichiarazione del tecnico di parte attrice, ing. secondo cui il tubo si presentava marcito ed arrugginito non era stata Tes_1
espressamente smentita.
La liquidazione del danno veniva limitata al ripristino del bagno e del parquet danneggiato,
Con espungendo le ulteriori opere eseguite dal ma non strettamente funzionali alla eliminazione dei danni (ad esempio, lo spostamento della distribuzione dei locali).
Riconosceva dunque la responsabilità del , e lo condannava al pagamento del CP_1
risarcimento nei limiti esposti e dettagliati nel dispositivo, con gli accessori, come specificati.
Il primo giudice rigettava inoltre la domanda riconvenzionale di garanzia, in quanto il CP_1
“oltre a non aver dato prova della esistenza del vincolo assicurativo all'epoca dell'evento dannoso, omettendo di depositare la polizza, non ha provato che l'evento fosse ricompreso tra quelli oggetto del contratto di assicurazione. Tali carenze probatorie impongono, quindi, il rigetto della domanda proposta nei confronti della società chiamata in causa, senza che sia necessario l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ” (pag. 10-11 della sentenza). Controparte_2
Proponeva appello, con citazione notificata il 26.5.2020, il Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., chiedendo di: “accogliere il
[...] proposto appello e conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza n. 2280/2020, accogliere
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Nona sezione civile la domanda di manleva proposta dal Controparte_4
nei confronti della per i motivi ampiamente sopra esposti, per
[...] Controparte_2
l'effetto, in accoglimento alla domanda di manleva, condannare la al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.637,85 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condannare altresì la a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_2 lite che liquida in € 318,12 per spese ed € 3.290,00 per compenso professionale, oltre spese del 15%
IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Pietro Fusco anticipatario, sempre in accoglimento alla domanda di manleva, porre le spese di CTU come già liquidate, interamente a carico della con conseguente diritto dell'attore di ripetere quanto Controparte_2
anticipato al CTU in forza della solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente;
annullare per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva la condanna alle spese a carico del ed in favore della con vittoria di spese e competenze del CP_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare l'appellante, indiscussa e perciò definitiva la responsabilità civile del ex CP_1
art. 2051 c.c. e il risarcimento come liquidato, contestava unicamente il capo relativo al rigetto della domanda di manleva e capi accessori, ritenendolo affetto da illegittimità ed assoluta erroneità della motivazione.
In primis evidenziava di aver depositato sin dall'atto della costituzione avvenuta il 3.10.2017 la polizza assicurativa (cfr. doc. n. 3 del foliario) e la quietanza del pagamento del premio relativo al periodo in cui si era verificato il sinistro con relativa copia dell'assegno emesso dall'amministratore, sig. (anno 2015, cfr. doc. 4 del foliario). A conferma della presenza CP_5
sin dal principio del giudizio della documentazione citata, il Tribunale aveva accolto la domanda di chiamata in garanzia, ciò facendo presumere una preventiva valutazione del rapporto di garanzia, nonché la stessa assicuratrice riferiva nell'atto difensivo il numero di polizza a fondamento della sua chiamata, dato confermante l'esistenza del contratto.
Con un secondo motivo, sempre sul medesimo punto, l'appellante riteneva la motivazione del rigetto come: contraddittoria, in quanto escludendo la prova della polizza, come poteva il giudice valutare l'inclusione dell'evento per cui era causa, nel rischio garantito;
ed inoltre, insufficiente, poiché dalla lettura della polizza, emergeva la copertura per i “rischi, danni da acqua” specificati nei
“danni al fabbricato e danni a terzi, a seguito di rottura accidentale di tubazioni”, dove
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Nona sezione civile l'accidentalità comprende ogni eventi non volontario, conseguente allo spargimento di acqua (citava
Cass. 9455/2011).
Conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, era la chiesta riforma dei punti conseguenziali e dunque: la revoca della condanna del condominio alle spese di lite in favore dell'assicuratore e la condanna di quest'ultimo a tenere indenne il condominio anche con Con riferimento alle spese di lite sofferte dal privato danneggiato, sig. e le spese per la CTU.
L'appellante, preliminarmente, chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c., depositando apposita istanza per la fissazione dell'udienza cautelare prima della udienza di comparizione del giudizio di gravame.
Con comparsa depositata il 16.7.2020, si costituiva la in persona del Controparte_2
l.r.p.t., resistendo all'avverso gravame ed eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che l'infondatezza, concludendo per il suo rigetto. Reiterava le contestazioni sull'esistenza del rapporto, confermando la motivazione del giudicante, riscontrando nelle difese avverse solo il deposito solo del frontespizio della polizza stipulata nel 2001, con allegato un modello sbagliato
(mod. 30, anziché 31) per la durata di anni 10 prorogabili e di un assegno bancario senza indicazione del riferimento del pagamento eseguito ai ratei di polizza. Ribadiva ancora che l'evento coperto dall'assicurazione doveva essere una accidentale rottura, non configurabile dalla lesione seguita a carente manutenzione, posto che il tubo era lesionato ed arrugginito.
Si costituiva in data 13.10.2020 l'appellato eccependo l'inammissibilità ai sensi degli CP_3
art. 342 c.p.c. del proposto gravame e, comunque la sua infondatezza, precisando, inoltre, la limitazione del gravame al capo sulla domanda di manleva, e comunque, aderendo alla ricostruzione della copertura assicurativa esposta dal giudice del primo grado.
Fissata l'udienza per l'istanza cautelare, il Collegio confermava la provvisoria esecutività della sentenza, rigettando l'istanza, con ordinanza del 21.7.2020, ed acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.9.2023, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il gravame veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali (depositate da tutte le parti) e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica (depositate dall'appellante e dall'assicuratore), termini decorrenti dall'ordinanza in esito alle note di udienza comunicata il 16.10.2023.
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Nona sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Cassazione nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017). Nel caso di specie, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze e dei documenti specificamente richiamati, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In primis come visto l'appellante censura la motivazione della pronuncia di prime cure laddove il
Tribunale ha ritenuto che il non avesse provato l'esistenza di un regolare rapporto CP_1
assicurativo, nei confronti della omettendo di depositare la Controparte_2
documentazione probante.
Le censure sono fondate per i seguenti motivi.
Dalla documentazione in atti, ovvero la produzione eseguita in primo grado ed allegata in sede di proposizione del gravame, senza alcuna contestazione sulla conformità a quanto qui prodotto con quanto allegato in primo grado, emerge che il ha depositato sin dalla costituzione nel CP_1
primo grado, la polizza assicurativa (doc. 3) e la quietanza di pagamento del premio assicurativo
(doc. 4) con relativa fotocopia dell'assegno utilizzato per il pagamento.
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Nona sezione civile
Le contestazioni mosse dall'assicuratore, le quali evidentemente hanno suggestionato il giudice del primo grado, sono assolutamente infondate.
Il documento 3, allegato come produzione all'atto della costituzione, ed allegato anche all'appello non pone dubbi sulla natura di polizza assicurativa. Detto documento reca il numero identificativo riportato dall'assicurato a fondamento della chiamata in causa e della domanda di manleva, e nel testo, oltre alla compiuta e certa indicazione dello stipulante convenuto, vi è la data di CP_1
stipula, 24.12.2001, la durata decennale, prorogabile se non interveniva disdetta nei sessanta giorni precedenti la scadenza, e, soprattutto, la specifica indicazione dei rischi garantiti, tra cui la “sezione acqua” ed il premio dovuto. Il testo contrattuale è sottoscritto sia dall'amministratore del condominio che dal rappresentante dell'agenzia assicurativa della società chiamata in causa, e dunque appare valido ed efficace. Né peraltro può incidere sull'efficacia l'utilizzo di una modulistica non aggiornata, a fronte del chiaro accordo delle parti e del loro incontro di volontà, sugellato come detto dalle sottoscrizioni.
Il protrarsi della copertura assicurativa nell'anno 2015, è resa certa dal documento 4, composto non solo dalla fotocopia dell'assegno emesso dall'amministratore del condominio, ma anche dalla quietanza rilasciata dalla per il medesimo importo, firmata dall'agente, e Controparte_2
facente riferimento al contraente assicurato, con indicazione del numero di polizza (coincidente con il documento assicurativo di cui si è detto sopra), specificamente indicante “periodo per il quale è stato pagato il premio dal 10.12.2014 al 10. 12 2015”.
A fronte di tale documentazione, la difesa del garante, in mancanza di elementi di disconoscimento dei documenti predetti, appare infondata.
Dunque, sotto tale profilo, la pronuncia di primo grado risulta senz'altro erronea in quanto non coerente alla documentazione tempestivamente offerta.
Ciò detto a ben vedere, la motivazione è impostata su una doppia ragione giustificatrice del rigetto della domanda di manleva, laddove si ritiene, anche volendo ritenere esistente il rapporto assicurativo, comunque non provato che “l'evento fosse ricompreso tra quelli oggetto del contratto di assicurazione”.
Sebbene la motivazione del Tribunale sia particolarmente sintetica, appare congruo ritenere che la stessa richiami la difesa dell'assicuratore nella parte in cui esclude che i danni derivanti da
“accidentale rottura” delle condotte idriche possa ricomprendere quei sinistri in cui i tubi perdano 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile liquidi a causa dell'omessa manutenzione da parte dell'assicurato, argomento che, ad ogni buon conto la ha reiterato in questa sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Controparte_2
Anche sotto tale profilo l'argomentazione va rivista alla luce di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo Collegio aderisce, recentemente ribadito in via quasi uniforme (Cass. 6523/2024, Cass. 7233/2022, Cass. 20305/2019, Cass. 4799/2013).
La Corte di Legittimità osserva che il rischio oggetto del contratto di assicurazione è delineato da un perimetro, convenzionalmente descritto, dal quale restano esclusi per legge i fatto dolosi, come espressamente previsto dall'art. 1900 c.c., nonché i fatti dovuti a caso fortuito o forza maggiore, in quanto per essi si esclude la responsabilità del danneggiante, mancando il nesso causale con la sua condotta e dunque non idonei ad attivare la copertura del rischio, previsione, quella escludente il caso fortuito, peraltro, espressamente positivizzata dall'art. 2051 c.c., applicabile al caso di specie.
Ne deriva che se l'oggetto della polizza trasfuso nella clausola indicata come rischio connesso alle acque: “rottura accidentale di tubazioni”, dovesse intendersi limitata alla rottura della condotta dovuta a caso fortuito, il rischio non sussisterebbe poiché in ogni ipotesi di evento connesso all'acqua e generatore di responsabilità per l'assicurato, l'assicuratrice non lo coprirebbe. Tale interpretazione, pertanto, contrasterebbe con l'art. 1367 c.c. – non avendo alcun senso utile, divenendo una mera clausola di stile, escludente in realtà la copertura, nonchè l'art. 1370 c.c. poiché le clausole ambigue andrebbero interpretate, nel dubbio, a sfavore del predisponente e non l'opposto.
Pertanto va accolta una diversa interpretazione della clausola, come descritta nella pronuncia della
Cassazione n. 4799/2013, proprio specifica sui termini della concreta fattispecie qui in esame, secondo cui: “l'assicurazione della responsabilità civile mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso – in mancanza di espresse clausole limitative del rischio – che la garanzia non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale) con la sola eccezione delle condotte dolose”.
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Nona sezione civile
Ciò detto, nel caso di specie, la condotta rientrante nella copertura è semplicemente descritta come rottura accidentale del tubo, senza specifiche esclusioni e pertanto, in essa rientra la presente fattispecie, pur ritenendo accertata – non senza dubbi sulla evidenza della prova – che il danno si sia verificato per la fuoriuscita di acqua dalla montante condominiale delle acque chiare, la quale si lesionava, probabilmente per inidonea manutenzione (da escludere, con evidenza, il dolo e la colpa grave, tenuto conto della mancata allegazione di una piena e precisa consapevolezza dello stato di usura degli impianti e della sua gravità, dubbi residuano anche sulla colpa, visto che il ctu ing. precisava che la vetustà della condotta era una mera valutazione di parte attrice che non Per_1
aveva potuto riscontrare per la modificazione dello stato dei luoghi).
Pertanto, la domanda di manleva va senz'altro accolta, e riformando la sentenza limitatamente al capo D), va invece disposto che la tenga indenne il dalla Controparte_2 CP_1
condanna risarcitoria prevista al capo A), delle spese di lite, in favore del danneggiato come liquidate nel capo B) e delle spese occorrenti per la CTU.
Ai sensi del principio di cui all'art. 336 c.p.c. - e anche in accoglimento della specifica doglianza - va riformato il capo E) della sentenza di primo grado, disponendo la condanna della
[...] al pagamento in favore del delle spese di lite, e non Controparte_2 Controparte_1
l'inverso, tenendo ferma la liquidazione dei compensi correttamente computata secondo le T.P..
Va, infine disposto in ordine al governo delle spese del presente giudizio, la condanna della
[...]
al pagamento delle spese in favore del secondo i parametri del CP_2 Controparte_1
D.M. 55/2014, aggiornati, secondo lo scaglione della causa (fino ad € 26.000,00) in un valore compreso tra i minimi ed i medi, vista la scarsa complessità del giudizio. Appare invece corretto compensare integralmente le spese con il danneggiato , in quanto nessuna doglianza CP_3
toccava specificamente i capi delle domande da lui già proposte in primo grado, restando lo stesso sempre parte vittoriosa, sebbene aderente in questa sede alle lagnanze dell'assicuratore.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Controparte_1
avverso la sentenza n. 2280/2020 del Tribunale di Napoli, nei confronti della Controparte_2
e di , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
[...] CP_3
- Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata limitatamente ai capi D) ed
E), nel senso che va disposto l'accoglimento della domanda di manleva e la conseguente condanna della a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_7
[.. REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona sezione civile
Con
San Giorgio a Cremano, di tutto quanto tenuto a versare al sig. in CP_1
conseguenza della presente sentenza, sia a titolo risarcitorio (capo A) che a titolo di rimborso delle spese di lite (capo B) e di accertamento tecnico (capo C);
- Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Controparte_2
Giorgio a Cremano, delle spese di lite del Controparte_8 primo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 355,00 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge.
Napoli, nella camera di consiglio del 20.2.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio
Forgillo
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