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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4036/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme Parte_1
(CZ), come da procura in atti;
-Ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore - , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente-
e nei confronti dei
DOCENTI CONTROINTERESSATI, iscritti nella prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di , nelle quali la ricorrente è attualmente iscritta CP_2
rispettivamente in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, valide per gli aa. ss. 2022/24.
**
Oggetto: Laurea universitaria e 24 CFU – valore abilitante – inserimento in prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle GI dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di , per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, CP_2
valide per gli aa. ss. 2022/24.
Conclusioni: come da ricorso, memoria e note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127
- ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2023, la ricorrente in epigrafe indicata premesso di essere in possesso di laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, in data 15.03.2000, nonché di 24 Cfu, acquisiti in settori formativi psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche ha adito il
Tribunale del lavoro di Catania esponendo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 - ter, comma 1, e dell'art. 18 - bis, comma 1, ultimo periodo, dell'art. 5 del D. Lgs n.
59/2017 e dell'art. 5 D.M. n. 131 del 2007, detti titoli sono idonei all'accesso alla prima fascia delle GPS per la provincia di e alla seconda fascia delle GI dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di . CP_2
Ha dedotto che l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, si pone in palese contrasto con la disciplina legislativa primaria dianzi citata, poiché non riconosce la laurea universitaria, unitamente ai 24 CFU, quale titolo idoneo all'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI.
Ha aggiunto che in data 30.05.2022, al fine di non rimanere esclusa dalle liste per il conferimento delle supplenze brevi ed evitare di subire ulteriore nocumento, la ricorrente era stata costretta a richiedere l'aggiornamento della seconda fascia delle GPS per la provincia di e della terza fascia delle GI dell'ambito territoriale della provincia di CP_2
, per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, aa. ss. 2022/24. In CP_2
particolare, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario in materia di reclutamento del personale docente, ha lamentato l'intervenuta violazione degli artt. 2 - ter, comma 1, 18 - bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D. Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D. M. n. 131 del
2007, stante che l'ordinanza n. 112 del 06.05.2022, agli artt. 3 e 11, che disciplina la costituzione delle GPS e delle GI per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee aa. ss. 2022/24 non consente alla ricorrente, in possesso di titolo idoneo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI.
Ha dedotto che i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento di docenti previsti dall'art. 5 d. lgs. 59/2017 e che in conformità alla legge delega, il legislatore ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu, definendo normativamente l'abilitazione e ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del d. lgs 59/2017, ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. Ha sostenuto, pertanto, che l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 Cfu e che, pertanto,
2 il possesso dei 24 CFU deve essere ritenuto requisito necessario e sufficiente a consentire l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI;
che l'esclusione dalla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI è illegittima essendo l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI stata effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n. 107/ 2015.
Ha, ulteriormente argomentato che, stante la disciplina transitoria, di cui all'art. 18 - bis del
D. Lgs citato, ove è previsto che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/ CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (…)", è garantita la validità dei 24 CFU, già conseguiti dagli aspiranti, come nel caso di specie;
che l'art. 5 del decreto ministeriale n. 131 del 17 giugno 2007, che disciplina e regolamenta le graduatorie di circolo e di istituto, espressamente dispone che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: (…); II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III
Fascia (…)”.
In ragione di ciò ha ritenuto che i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI sono, alternativamente, la specifica abilitazione “o” la specifica idoneità a concorso; che la ricorrente possiede, ai sensi degli artt.
2 - ter, 18 - bis e 5 del D.lgs. n. 59/2017, i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI evidenziando che il decreto ministeriale n. 131/
2007 è tutt'oggi vigente e non è stato modificato dall'ordinanza ministeriale n. 112/ 2022.
Ha, altresì, esposto che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 - bis e 6 - ter, della
L. 3 maggio 1999 n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono state disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del
[...]
, ai sensi del comma 1, al fine dell'individuazione, nonché della graduazione Controparte_3
degli aspiranti e che il legislatore ha citato espressamente i commi 6 - bis e 6 - ter dell'art. 4 della L. n. 124/1999, riferendosi, così, solo alle graduatorie provinciali per le supplenze
3 (c.d. GPS) e non anche alle GI ritenendo potersene ricavare che limitatamente dagli anni dal 2020 al 2024 - possono essere adottate con ordinanza in deroga alla procedura ordinaria, che prevede, l'adozione di un regolamento con decreto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, Legge 124/1999. Ha ribadito che la modifica operata dall'O. M. n. 112/2022 è illegittima e non produce effetti, cosicché le GI continuano ad essere, a tutt'oggi, disciplinate dal D. M. n. 131/2007, che prevede, quale requisito di accesso alla seconda fascia delle GI, il possesso di specifica idoneità a concorso (titolo di laurea + 24 CFU): requisito posseduto da parte ricorrente.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale del lavoro adito: "- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.; - per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e, come tale, idoneo per l'inserimento nella seconda fascia delle GI e, conseguentemente, nella prima fascia delle GPS, e per l'effetto, ordinare al di di inserirla nella Controparte_4 CP_2
seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS del personale docente e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi per le classi di concorso A021, A045, A046 e
A047, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- in via subordinata: ordinare al di Controparte_5
inserirla, almeno, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente
e/o nel relativo elenco aggiuntivo per le predette classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
Con vittoria di spese, compensi
e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93
c.p.c.".
Con memoria dell'11 gennaio 2024 si è costituito il , il quale ha svolto ampie CP_1
difese, volte al rigetto del ricorso.
In ragione di quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva l'Amministrazione resistente ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di criteri di ammissione alle graduatorie e non di collocamento all'interno della stessa;
- nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per le ragioni ampiamente esposte nella presente memoria;
- dichiarare legittime le disposizioni contenute nel D.M. 374/2017 e successivi e
4 nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, accertando che l'odierno ricorrente
è stato correttamente inserito nella III fascia delle G.I. e che per quanto concerne le GPS lo stesso non può essere inserito nella I fascia ma bensì nella II. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege".
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio e la notifica nelle forme di cui all'art. 150 del c.p.c. nei confronti di docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'ambito territoriale della CP_2
provincia di , nelle quali la ricorrente è attualmente iscritta rispettivamente in CP_2
seconda fascia e in terza fascia, classi di concorso A021, A045, A046 e A047, valide per gli aa. ss. 2022/24, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, all'esito la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati i quali non si sono costituiti in giudizio, sebbene gli stessi siano stati ritualmente evocati secondo il disposto di cui all'art. 150 del cpc.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dall'amministrazione resistente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g. o. in relazione ad una
5 domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d. m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (cfr., in tal senso, Cass. SS. UU. 17123/2019; cfr. in senso conforme C. Cass. S.U. 9332/2023).
Nella specie, a ben vedere, per quel che qui rileva, si controverte circa il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie in virtù delle disposizioni di normazione primaria, sicché la posizione giuridica vantata è diritto soggettivo e le contestate disposizioni contenute nei decreti ministeriali sono suscettibili di disapplicazione in via incidentale nell'ambito dei poteri del giudice ordinario.
2. Nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è il diritto vantato dalla parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS per la provincia di e nella II fascia delle graduatorie di istituto per CP_2
l'ambito territoriale della provincia di , classe di concorso A021, A045, A046 e CP_2
A047, valide per gli aa. ss. 2022/24, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza breve o temporanea, di cui all'art. 5 del D. M. 131 del 13.6.2007, il quale, al comma 3, con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, così dispone: “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Nel caso in questione la ricorrente è docente in atto inserita in III fascia delle graduatorie di istituto e, quindi, considerata come munita di “titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
La ricorrente lamenta che il DM n. 112/ 2022 non le avrebbe consentito l'accesso alla II fascia, pur essendo essa istante in possesso di laurea unitamente ai 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previste, quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal d.lgs. n. 59/ 2017, e come tale, pertanto, equipollente all'abilitazione.
Giova richiamare la normativa di riferimento.
6 L'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 così dispone: "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
L'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015
n.107"), nel testo in vigore dal 1 gennaio 2019, così dispone: "
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera
a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".
Con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le
Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS. E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali
7 titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole: "a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Controparte_6
24 aprile 2019, n. 374;
[...]
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
Di tenore sovrapponibile è l'art.11 della richiamata OM n.112/2022 che prevede che “la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione
10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva il Tribunale come da esso emerge che anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta
8 precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS.
Secondo parte ricorrente, l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal D. Lgs. n. 59/2017 dovrebbe condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS.
Reputa il Tribunale che la preclusione al personale in possesso del titolo di studio e dei 24
CFU ad accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (e, parallelamente, adesso, alla prima fascia delle GPS), sia conforme al dato normativo, atteso che non è condivisibile la tesi secondo cui il possesso dei 24 CFU, già titolo di ammissione al concorso disciplinato dal D. Lgs. n. 59/2017, sarebbe equipollente all'abilitazione e condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
La lettera delle disposizioni normative richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs.
59/2017 -tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu- dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
come pure ora dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo
5,comma 1, lettera b), del d. lgs 59/17.
La partecipazione al concorso è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE
(co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma 3). La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento
9 delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Non in forza di diversi criteri ora l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento
o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS).
Ciò posto, se è vero che l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 aveva già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, statuendo che "L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto 2.1) che "la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…" e che il d.lgs n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso",oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione, è pur vero che si tratta di una specifica disciplina che riguarda il titolo di accesso al concorso, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove
10 concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Da tanto si evince, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
per contro,
l'interessato, già in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, potendo entrarne in possesso partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Stante quanto sopra, risultano legittime le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe, escludendo dalla seconda fascia i docenti non in possesso di abilitazione.
L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverrà immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrerà la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24
CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
3. Sul tema si è peraltro espressa in modo conforme la Corte di Cassazione ( da ultimo sez. lav. - 16/10/2024 n. 26914), secondo cui : “il ricorso (del ) è fondato, per le CP_7
ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 - e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024,
n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838 - con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che
"In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino
11 esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie"; il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologdei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento; si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio
2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n.
8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente;
ica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perchécome chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce
12 abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); come chiarito da Cass.
n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con
l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo
(chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di
"idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali;
risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo;
4.1 quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il D.M. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (conformi
Cassazione civile sez. lav. - 15/03/2024, n. 7084).
Risulta superato altresì ogni possibile dubbio in ordine alla interpretazione della normativa comunitaria ( così Corte di Cassazione n. 7084/2024): “Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e
2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 e con il D.Lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m.
n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa. Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24
CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti. Peraltro, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una
13 professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. Inoltre, i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti
(Cfr. CGUE, VIII, n. 586 del 17 dicembre 2009). Una volta garantito tale riconoscimento, spetta, comunque, agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso ai pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone, a seguito di una valutazione comparativa non si applica la direttiva n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata”.
4. Per tutto quanto esposto e considerato in definitiva il ricorso va rigettato.
In ragione dei non uniformi orientamenti giurisprudenziali in tema, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: rigetta il ricorso;
spese compensate;
Catania, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4036/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme Parte_1
(CZ), come da procura in atti;
-Ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore - , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente-
e nei confronti dei
DOCENTI CONTROINTERESSATI, iscritti nella prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di , nelle quali la ricorrente è attualmente iscritta CP_2
rispettivamente in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, valide per gli aa. ss. 2022/24.
**
Oggetto: Laurea universitaria e 24 CFU – valore abilitante – inserimento in prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle GI dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di , per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, CP_2
valide per gli aa. ss. 2022/24.
Conclusioni: come da ricorso, memoria e note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127
- ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2023, la ricorrente in epigrafe indicata premesso di essere in possesso di laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, in data 15.03.2000, nonché di 24 Cfu, acquisiti in settori formativi psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche ha adito il
Tribunale del lavoro di Catania esponendo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 - ter, comma 1, e dell'art. 18 - bis, comma 1, ultimo periodo, dell'art. 5 del D. Lgs n.
59/2017 e dell'art. 5 D.M. n. 131 del 2007, detti titoli sono idonei all'accesso alla prima fascia delle GPS per la provincia di e alla seconda fascia delle GI dell'ambito CP_2
territoriale della provincia di . CP_2
Ha dedotto che l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, si pone in palese contrasto con la disciplina legislativa primaria dianzi citata, poiché non riconosce la laurea universitaria, unitamente ai 24 CFU, quale titolo idoneo all'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI.
Ha aggiunto che in data 30.05.2022, al fine di non rimanere esclusa dalle liste per il conferimento delle supplenze brevi ed evitare di subire ulteriore nocumento, la ricorrente era stata costretta a richiedere l'aggiornamento della seconda fascia delle GPS per la provincia di e della terza fascia delle GI dell'ambito territoriale della provincia di CP_2
, per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047, aa. ss. 2022/24. In CP_2
particolare, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario in materia di reclutamento del personale docente, ha lamentato l'intervenuta violazione degli artt. 2 - ter, comma 1, 18 - bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D. Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D. M. n. 131 del
2007, stante che l'ordinanza n. 112 del 06.05.2022, agli artt. 3 e 11, che disciplina la costituzione delle GPS e delle GI per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee aa. ss. 2022/24 non consente alla ricorrente, in possesso di titolo idoneo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI.
Ha dedotto che i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento di docenti previsti dall'art. 5 d. lgs. 59/2017 e che in conformità alla legge delega, il legislatore ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu, definendo normativamente l'abilitazione e ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del d. lgs 59/2017, ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. Ha sostenuto, pertanto, che l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 Cfu e che, pertanto,
2 il possesso dei 24 CFU deve essere ritenuto requisito necessario e sufficiente a consentire l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI;
che l'esclusione dalla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI è illegittima essendo l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI stata effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n. 107/ 2015.
Ha, ulteriormente argomentato che, stante la disciplina transitoria, di cui all'art. 18 - bis del
D. Lgs citato, ove è previsto che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/ CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (…)", è garantita la validità dei 24 CFU, già conseguiti dagli aspiranti, come nel caso di specie;
che l'art. 5 del decreto ministeriale n. 131 del 17 giugno 2007, che disciplina e regolamenta le graduatorie di circolo e di istituto, espressamente dispone che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: (…); II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III
Fascia (…)”.
In ragione di ciò ha ritenuto che i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI sono, alternativamente, la specifica abilitazione “o” la specifica idoneità a concorso; che la ricorrente possiede, ai sensi degli artt.
2 - ter, 18 - bis e 5 del D.lgs. n. 59/2017, i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI evidenziando che il decreto ministeriale n. 131/
2007 è tutt'oggi vigente e non è stato modificato dall'ordinanza ministeriale n. 112/ 2022.
Ha, altresì, esposto che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 - bis e 6 - ter, della
L. 3 maggio 1999 n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono state disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del
[...]
, ai sensi del comma 1, al fine dell'individuazione, nonché della graduazione Controparte_3
degli aspiranti e che il legislatore ha citato espressamente i commi 6 - bis e 6 - ter dell'art. 4 della L. n. 124/1999, riferendosi, così, solo alle graduatorie provinciali per le supplenze
3 (c.d. GPS) e non anche alle GI ritenendo potersene ricavare che limitatamente dagli anni dal 2020 al 2024 - possono essere adottate con ordinanza in deroga alla procedura ordinaria, che prevede, l'adozione di un regolamento con decreto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, Legge 124/1999. Ha ribadito che la modifica operata dall'O. M. n. 112/2022 è illegittima e non produce effetti, cosicché le GI continuano ad essere, a tutt'oggi, disciplinate dal D. M. n. 131/2007, che prevede, quale requisito di accesso alla seconda fascia delle GI, il possesso di specifica idoneità a concorso (titolo di laurea + 24 CFU): requisito posseduto da parte ricorrente.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale del lavoro adito: "- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.; - per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e, come tale, idoneo per l'inserimento nella seconda fascia delle GI e, conseguentemente, nella prima fascia delle GPS, e per l'effetto, ordinare al di di inserirla nella Controparte_4 CP_2
seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS del personale docente e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi per le classi di concorso A021, A045, A046 e
A047, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- in via subordinata: ordinare al di Controparte_5
inserirla, almeno, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente
e/o nel relativo elenco aggiuntivo per le predette classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
Con vittoria di spese, compensi
e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93
c.p.c.".
Con memoria dell'11 gennaio 2024 si è costituito il , il quale ha svolto ampie CP_1
difese, volte al rigetto del ricorso.
In ragione di quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva l'Amministrazione resistente ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di criteri di ammissione alle graduatorie e non di collocamento all'interno della stessa;
- nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per le ragioni ampiamente esposte nella presente memoria;
- dichiarare legittime le disposizioni contenute nel D.M. 374/2017 e successivi e
4 nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, accertando che l'odierno ricorrente
è stato correttamente inserito nella III fascia delle G.I. e che per quanto concerne le GPS lo stesso non può essere inserito nella I fascia ma bensì nella II. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege".
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio e la notifica nelle forme di cui all'art. 150 del c.p.c. nei confronti di docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per la provincia di e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'ambito territoriale della CP_2
provincia di , nelle quali la ricorrente è attualmente iscritta rispettivamente in CP_2
seconda fascia e in terza fascia, classi di concorso A021, A045, A046 e A047, valide per gli aa. ss. 2022/24, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, all'esito la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati i quali non si sono costituiti in giudizio, sebbene gli stessi siano stati ritualmente evocati secondo il disposto di cui all'art. 150 del cpc.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dall'amministrazione resistente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g. o. in relazione ad una
5 domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d. m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (cfr., in tal senso, Cass. SS. UU. 17123/2019; cfr. in senso conforme C. Cass. S.U. 9332/2023).
Nella specie, a ben vedere, per quel che qui rileva, si controverte circa il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie in virtù delle disposizioni di normazione primaria, sicché la posizione giuridica vantata è diritto soggettivo e le contestate disposizioni contenute nei decreti ministeriali sono suscettibili di disapplicazione in via incidentale nell'ambito dei poteri del giudice ordinario.
2. Nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è il diritto vantato dalla parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS per la provincia di e nella II fascia delle graduatorie di istituto per CP_2
l'ambito territoriale della provincia di , classe di concorso A021, A045, A046 e CP_2
A047, valide per gli aa. ss. 2022/24, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza breve o temporanea, di cui all'art. 5 del D. M. 131 del 13.6.2007, il quale, al comma 3, con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, così dispone: “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Nel caso in questione la ricorrente è docente in atto inserita in III fascia delle graduatorie di istituto e, quindi, considerata come munita di “titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
La ricorrente lamenta che il DM n. 112/ 2022 non le avrebbe consentito l'accesso alla II fascia, pur essendo essa istante in possesso di laurea unitamente ai 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previste, quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal d.lgs. n. 59/ 2017, e come tale, pertanto, equipollente all'abilitazione.
Giova richiamare la normativa di riferimento.
6 L'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 così dispone: "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
L'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015
n.107"), nel testo in vigore dal 1 gennaio 2019, così dispone: "
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera
a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".
Con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le
Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS. E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali
7 titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole: "a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Controparte_6
24 aprile 2019, n. 374;
[...]
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
Di tenore sovrapponibile è l'art.11 della richiamata OM n.112/2022 che prevede che “la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione
10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva il Tribunale come da esso emerge che anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta
8 precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS.
Secondo parte ricorrente, l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal D. Lgs. n. 59/2017 dovrebbe condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS.
Reputa il Tribunale che la preclusione al personale in possesso del titolo di studio e dei 24
CFU ad accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (e, parallelamente, adesso, alla prima fascia delle GPS), sia conforme al dato normativo, atteso che non è condivisibile la tesi secondo cui il possesso dei 24 CFU, già titolo di ammissione al concorso disciplinato dal D. Lgs. n. 59/2017, sarebbe equipollente all'abilitazione e condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
La lettera delle disposizioni normative richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs.
59/2017 -tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu- dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
come pure ora dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo
5,comma 1, lettera b), del d. lgs 59/17.
La partecipazione al concorso è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE
(co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma 3). La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento
9 delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Non in forza di diversi criteri ora l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento
o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS).
Ciò posto, se è vero che l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 aveva già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, statuendo che "L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto 2.1) che "la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…" e che il d.lgs n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso",oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione, è pur vero che si tratta di una specifica disciplina che riguarda il titolo di accesso al concorso, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove
10 concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Da tanto si evince, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
per contro,
l'interessato, già in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, potendo entrarne in possesso partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Stante quanto sopra, risultano legittime le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe, escludendo dalla seconda fascia i docenti non in possesso di abilitazione.
L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverrà immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrerà la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24
CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
3. Sul tema si è peraltro espressa in modo conforme la Corte di Cassazione ( da ultimo sez. lav. - 16/10/2024 n. 26914), secondo cui : “il ricorso (del ) è fondato, per le CP_7
ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 - e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024,
n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838 - con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che
"In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino
11 esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie"; il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologdei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento; si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio
2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n.
8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente;
ica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perchécome chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce
12 abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); come chiarito da Cass.
n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con
l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo
(chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di
"idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali;
risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo;
4.1 quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il D.M. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (conformi
Cassazione civile sez. lav. - 15/03/2024, n. 7084).
Risulta superato altresì ogni possibile dubbio in ordine alla interpretazione della normativa comunitaria ( così Corte di Cassazione n. 7084/2024): “Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e
2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 e con il D.Lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m.
n. 39 del 1998, prevederebbero che l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa. Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24
CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti. Peraltro, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una
13 professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. Inoltre, i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti
(Cfr. CGUE, VIII, n. 586 del 17 dicembre 2009). Una volta garantito tale riconoscimento, spetta, comunque, agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso ai pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone, a seguito di una valutazione comparativa non si applica la direttiva n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata”.
4. Per tutto quanto esposto e considerato in definitiva il ricorso va rigettato.
In ragione dei non uniformi orientamenti giurisprudenziali in tema, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: rigetta il ricorso;
spese compensate;
Catania, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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