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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 764/2017 RG
avente ad OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali ) promossa da
Parte 1 CP 1 Parte 2
attori
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela Dall'Ara e Sara Parizzi
Contro
Controparte_2
DOTT. Controparte_3
convenuti
Rappresentati e difesi dall'Avv Silvia Traverso
E con la chiamata in causa di
Controparte_4 terza chiamata
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Antonio Guerello
Conclusioni:
ER parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, adito, contrariis reiectis, -Accertare e dichiarare la violazione da parte dell Controparte_2 e del dott. Controparte_3 degli obblighi connessi alla posizione di garanzia rivestita nei confronti del paziente psichiatrico
ERsona_1 morto suicida a seguito della fuoriuscita volontaria di gas all'interno dell'immobile, sito in Rocchetta Vara (SP), via Sant'Antonio n. 15-17 di proprietà degli attori;
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2 e del dott. Controparte_3 in solido fra loro, per i danni conseguiti alla violazione dei predetti obblighi, a norma e per gli effetti dell'art.2043 c.c.;
Controparte_2 e dott.condannare, pertanto, Controparte_3 in solido fra loro, o direttamente o attraverso le Compagnie Assicuratrici, che eventualmente li assicurino per gli eventi de quibus, a risarcire agli attori i danni causati dalla distruzione, causata dal Persona 1 non adeguatamente curato ed assistito, dell'immobile sito in Rocchetta di Vara (SP), via Sant'Antonio nn. 15-17, di loro proprietà, quantificati in Euro 94.490,00 come accertati nella relazione peritale redatta dal CTU Ing. Parte_3 oltre al danno da mancato uso dello stesso, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto al saldo.
Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di lite."
ER parte convenuta:
"Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei Sigg.ri Parte 1 e Pt 2 e Parte_4 e per l'effetto rigettare la domanda;
2. Nel merito: rigettare integralmente le domande tutte svolte dagli attori nei confronti dell' CP_5
e del Dott. CP 3 in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.[...]
3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto
Controparte_3 condannareDott. Controparte_6 (C.F./P.I P.IVA 1 ),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16 –
37126 a manlevare e tenere indenne il Dott. Controparte_3 da ogni e qualunque eventuale condanna al risarcimento dei danni che verrà accertato in corso di causa in favore dei Sigg.ri
Parte 1 e Pt 2 e Parte 4
4. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dei convenuti, ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". ER la terza chiamata:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis,
In via principale:
Rigettare la domanda proposta dai Signori Parte 1 Parte_5 e Parte_4 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea dalla quale derivi una condanna nei confronti del dott. CP 3 accertare e dichiarare che, nel caso di specie la polizza n.405597 stipulata dal dott. CP 3 con CP 4 presenta uno scoperto nella misura del 10%, con un minimo di € 258,23 ed un massimale di € 516.456,90;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA".
FATTO E DIRITTO
I Signori Parte 1 Parte_5 e Parte 4 convenivano in giudizio il Dott. CP 3
Controparte 2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'incendio
[...] e l'
che aveva subito l'immobile di loro proprietà sito in Rocchetta di Vara (SP) Via Sant'Antonio 15-17, causato da ERsona 1 nel tentativo di suicidarsi. Quest'ultimo infatti era in carico al Servizio di
Igiene Mentale della ed in particolare era seguito dallo psichiatra Dott.Controparte_2 CP 3
[...]
A sostegno della propria domanda gli attori affermavano quanto segue:
-nei primi giorni del mese di giugno 2012, su richiesta del parroco della zona Parte 6
ERsona 1 bisognoso di avevano immesso nel possesso dell'immobile di loro proprietà il Sig. un'abitazione, in vista della stipula di un contratto di locazione;
-in data 08.06.2012 in detto appartamento si verificava un'esplosione causata dal tubo del GPL lasciato aperto da ERsona 1 nel tentativo di suicidarsi;
-ritenevano pertanto che la responsabilità di tale sinistro fosse da attribuirsi alla Parte 7
e al medico psichiatra Dott. Controparte_3 per aver omesso di vigilare e controllare,
[...]
ERsona 1 il quale era già da tempo in cura presso l' CP_2 per problemi nonché ricoverare psichiatrici e aveva manifestato in più occasioni intenti suicidari, venendo così meno ai propri obblighi di garanzia nei confronti di un paziente psichiatrico.
Controparte_3 e l'Si costituivano in giudizio il Dott. Controparte_2 i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza di prova della proprietà dell'immobile e, nel merito, respingevano ogni addebito di responsabilità nei propri confronti, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed evidenziando in particolare che:
-l'esplosione non era derivata da un tentativo di suicidio compiuto da Persona 1 essendo più probabile che si fosse trattato di un incidente dovuto al tentativo di tale soggetto di portare il gas alla propria abitazione, che ne era priva;
-gli intenti suicidari manifestati da Persona 1 che peraltro mai erano arrivati ad un tentativo vero e proprio, erano risalenti al 2008, mentre nel periodo dell'esplosione il paziente non aveva più espresso alcuna volontà in tal senso;
-i due ricoveri coatti ai quali era stato sottoposto ERsona 1 nel periodo antecedente all'esplosione (12 e 16 maggio 2012) erano stati effettuati unicamente per comportamenti derivanti da umore alterato dall'alcool;
-ai colloqui che avevano preceduto il sinistro, Persona 1 si era presentato in buono stato psico- fisico, contento di avere un proprio appartamento (salvo l'assenza di cucina e gas per cucinare) ed in astinenza da alcool;
-è impossibile per qualsiasi medico psichiatra controllare fenomeni psichici quali quelli che eventualmente avrebbero potuto portare ERsona 1 al suicidio, dal momento che il paziente, nei colloqui che avevano preceduto l'esplosione, si era dimostrato in buono stato psico-fisico, con la conseguenza che non sussistessero i presupposti per imporre un ricovero coatto;
-in ogni caso gli attori, nella quantificazione dei danni, non avevano tenuto conto dello stato effettivo di conservazione dell'immobile. Il convenuto Dott. CP 3 chiedeva altresì la chiamata in garanzia di Controparte 7
quale propria compagnia assicuratrice per la RC professionale, affinchè lo
[...]
garantisse e manlevasse in caso di condanna al risarcimento in favore degli attori. Si costituiva la Controparte_7 eccependo a sua volta la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza di prova della qualifica di proprietari e - nel merito - facendo rilevare che: -trattandosi di responsabilità extracontrattuale gravava sugli attori la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità imputata al Dott. CP 3
-non esisteva prova del fatto che l'esplosione dell'8/6/2012 fosse stata causata da un tentativo di suicidio posto in atto dal Persona 1 dal momento che neppure il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini, aveva potuto capire se si fosse trattato di un tentativo di suicidio o di un atto accidentale;
-i ricoveri più recenti del sig. Persona 1 (del 12.05.2012 e 16.05.2012) erano avvenuti solo ed esclusivamente per abuso di sostanze alcoliche da parte del medesimo, che in quelle occasioni -
-
veniva descritto come in stato di agitazione psicomotoria;
CP 3-il sig. ERsona 1 nel corso della visita effettuata in data 05.06.2012 presso il Dott. era in uno stato di buon compenso clinico, in astinenza da alcolici e anzi manifestava soddisfazione per aver trovato una casa dove vivere, lamentando però l'assenza di frigorifero e gas per cucinare;
-la terza chiamata osservava che in nessun caso la responsabilità per l'accaduto poteva essere attribuita al dott. CP 3 al quale non era addebitabile alcuna condotta colposa nel trattamento del paziente;
-contestava inoltre la quantificazione del danno ed indicava quali fossero massimale e franchigia, relativi alla polizza professionale, la cui operatività non era posta in discussione.
La causa era istruita mediante prova per testi e CTU.
Nel merito.
Preliminarmente occorre dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo agli attori. In particolare la difesa di parte attrice ha documentato che la sig.ra Parte 1 è proprietaria dell'immobile oggetto di causa per la metà iure proprio e per 1/6 iure successionis del marito;
i figli
Parte 4 e Parte 5 sono proprietari di 1/6 iure successionis.
Gli attori, eredi in base a successione legittima, hanno infatti effettuato la dichiarazione di atto notorio (doc.12), qualificandosi come tali;
hanno proposto denuncia di successione (doc.13) e
Organizzazione_1 in base a quest'ultima, ha effettuato la relativa voltura.l' و
In quanto eredi legittimi non rinunciatari e nel possesso dei beni ereditari, gli attori hanno accettato l'eredità e sono quindi divenuti proprietari - pro quota - dell'immobile oggetto di causa.
L'eccezione pertanto deve essere rigettata. Passando all'esame delle domande svolte dagli attori, si deve osservare che questi ultimi agiscono facendo valere nei confronti della CP 2 e del Dott. Controparte_3 una responsabilità
extracontrattuale, con ogni conseguenza in merito all'onere della prova sugli stessi gravante.
In particolare l'art. 2043 cc recita “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiunto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
L'art. 40 II co. cp pure invocato dagli attori stabilisce che “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
Sulla base delle norme citate, gli attori nel presente giudizio avrebbero dovuto fornire la prova che Persona 1 avesse aperto il gas da cui erano derivati lo scoppio e l'incendio con l'intento di suicidarsi.
Una volta dimostrata tale volontà suicidaria dovevano altresì dimostrare l'esistenza di un comportamento omissivo colposo dello psichiatra Dott. Controparte_3 consistente nell' essere venuto meno agli obblighi di garanzia sullo stesso gravanti nei confronti del paziente, rendendogli così possibile mettere in atto la propria condotta.
In merito alla causa dell'esplosione
Dalle indagini svolte dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco in occasione dei fatti per cui è causa, è emersa la presenza nell'appartamento di un tubo di gomma per il gas, non collegato o collegabile ad alcuno strumento e/o apparecchiatura, in quanto l'appartamento in questione pacificamente non era dotato di cucina. Non era inoltre rinvenuto all'interno dell'immobile alcun fornello o altro oggetto cui poterlo collegare. La valvola del gas, posta all'esterno dell'appartamento era aperta, come pure la valvola a colonna di cui si dirà nel prosieguo. Dal verbale delle SIT rese da Testimone 1 impiegato presso la CP 8 agenzia dell'Autogas, و
sentito anche quale testimone nella presente causa, è risultato che la valvola del gas di colore giallo posta all'esterno dell'appartamento, fosse stata in precedenza e come d'uso "piombata” al termine del contratto di fornitura precedentemente stipulato da altro utente, inoltre ha dichiarato che, se fosse stata rimossa la piombatura, il gas avrebbe ripreso a circolare poiché presente nella tubazione.
Ha dichiarato che prima del contatore è presente una valvola a colonna, chiusa con una pinza e non con una specifica chiave. Ha inoltre dichiarato che il Sig ER 1 gli aveva richiesto specifiche informazioni in relazione all'esecuzione del servizio di fornitura del gas, in particolare il Tes_1 ha dichiarato che il giorno 2/6/2012 il Sig. ER 1 si era recato presso la sua abitazione, probabilmente indicatagli dal padrone di casa, visto che i due non si erano mai conosciuti prima di quel giorno e gli aveva chiesto informazioni relative alla fornitura ed all' allacciamento del gas nella sua nuova abitazione, dove peraltro si erano anche recati. Il Tes 1 ha dichiarato di avergli mostrato la valvola gialla, ma non quella a colonna, che in quel momento era regolarmente chiusa ( si veda verbale SIT doc. 10 di parte attrice ).
Dagli atti di causa risulta che lo ER 1 avesse manifestato soddisfazione per avere trovato una soluzione abitativa, ma fosse dispiaciuto per la mancanza della cucina e del frigorifero, avendo ciò dichiarato proprio al Dott CP_3 in occasione del colloquio avvenuto in data 5/6/2012. In tale occasione aveva espresso rammarico per il fatto di avere comprato del cibo che aveva dovuto buttare in quanto non aveva potuto conservarlo. La relativa annotazione nella cartella clinica indica: Part "era contento di aver finalmente una casa tutta sua trovata con l'aiuto di Pt 6 cui era grato.
Lamentava solo l'assenza di frigorifero e cucina dicendo: ho comprato da mangiare ma mi è andato tutto a male;
non ho neanche la cucina per farmi da mangiare." (si veda cartella clinica, doc. n. 4).
Il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini compiute, ha concluso richiedendo l'archiviazione del fascicolo aperto ex art. 589 cp contro ignoti, senza poter specificare se si sia trattato o meno di un tentativo di suicidio o di un atto accidentale. Si deve tuttavia osservare che neppure fosse di particolare interesse per il Pubblico Ministero approfondire tale ultimo aspetto, evidentemente irrilevante una volta verificata l'insussistenza del reato ipotizzato.
La storia clinica del Sig. ERsona 1 riporta una chiara manifestazione di volontà suicidaria espressa nell'anno 2008 ( docc. 2 e 8 di parte attrice ), seppure non sfociata in alcun tentativo di suicidio.
Dalla documentazione medica agli atti emerge chiaramente l'esistenza in capo a Persona 1 di un disturbo della personalità definita borderline, con spunti depressivi ed episodi di autolesionismo aggravati dall'abuso costante di sostanze alcoliche.
I ricoveri più recenti effettuati a seguito dei disposti TSO (del 12.05.2012 e 16.05.2012) erano invece avvenuti a seguito dell' abuso di sostanze alcoliche da parte di Parte 8 che veniva descritto come in stato di agitazione psicomotoria (doc. 3 e 4 delle produzioni di parte attrice).
Il teste di parte attrice Sig. Testimone_2 indotto da parte attrice e sentito sui capitoli di prova
ERsona 1 ha dichiarato: "Non è finalizzati proprio a dimostrare la volontà di suicidarsi del venne nel mio esercizio Org_2 di esattamente così. Ricordo che una volta il sig. ER 1 Brugnato e cominciò a disturbare le persone. Lo invitai ad uscire e lui mi minacciò di uccidermi e ha cercato di darmi un pugno. Io l'ho accompagnato fuori e mia moglie chiamò la Polizia e il 118”.
Da tale testimonianza quindi non emerge alcuna volontà autolesionistica del Persona 1
Del tutto irrilevante in quanto generica e non circostanziata nel tempo la dichiarazione della teste Testimone 3 titolare di un bar a Borghetto di Vara che fa genericamente riferimento al fatto che Persona 1 avrebbe pronunciato una frase del seguente tipo: "Vorrei che fosse tutto finito o vorrei farla finita...non ricordo esattamente".
Dal verbale dei Carabinieri intervenuti in uno dei due episodi che hanno portato a sottoporre [...]
ER 1 a due trattamenti sanitari obbligatori ( precisamente in data 12/5/2012) legge tuttavia che "una volta all'interno di questo Comando il soggetto risultava essere incomprensibile nel linguaggio, presumibilmente dall'ingestione di alcolici, senza però escludere che possano essere stati ingeriti assieme a dei farmaci...manifestava intenti suicidi. A quel punto si procedeva a contattare l'assistente sociale Tes 4 quale riferiva che avrebbe immediatamente interessato il medico psichiatrico del servizio di Igiene Mentale dell'Org_3 .sopraggiungeva il dott CP 3 il quale preso atto della manifesta volontà di togliersi la vita da parte del soggetto ne disponeva l'immediato ricovero presso il reparto psichiatrico...". La teste Testimone 5 già assistente sociale presso i servizi sociali di Bolano ed in pensione dall'anno 2017, interrogata sul seguente capitolo della memoria istruttoria dei convenuti (“dica il teste se in occasione degli incontri intercorsi nel mese di maggio e giugno del 2012 il Sig. [...]
ER 1 avesse riferito di volersi suicidare").ha dichiarato: “Non è vero non mi disse mai nei periodi in questione che volesse suicidarsi. Preciso che il Sig. ER 1 era comunque molto provato dal tipo di vita che aveva condotto. Faccio presente che lo ER 1 pur essendosi separato dalla moglie, passava un buon periodo, avendo reperito una casa e un lavoro pur con gli inconvenienti sopra specificati".
Tale testimonianza potrebbe invero apparire dotata di debole attendibilità in quanto si pone in apparente contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri e dotato di pubblica fede, poichè indicante fatti oggettivi avvenuti in loro presenza. In tale verbale che di seguito nuovamente si
-
riporta- emerge che "A quel punto si procedeva a contattare l'assistente sociale Tes_4 quale riferiva che avrebbe immediatamente interessato il medico psichiatrico del servizio di Igiene
Mentale dell'Org_3 .sopraggiungeva il dott CP_3 il quale preso atto della manifesta volontà di togliersi la vita da parte del soggetto ne disponeva l'immediato ricovero presso il reparto psichiatrico ...". Tuttavia si osserva che, sebbene l'attendibilità della teste debba essere attentamente valutata sotto il profilo soggettivo, proprio per il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti, il capitolo di prova non si riferisce agli episodi seguiti dai TSO, in cui il soggetto era in evidente stato di alterazione, anche e soprattutto per l'abuso di sostanze alcoliche, bensì agli altri e diversi incontri cui il Sig. [...]
ER 1 aveva partecipato con l'assistente sociale e qui testimone Sig.ra Tes 5 presso il
Servizio di Igiene Mentale. Si deve pertanto ritenere che non sia emersa alcuna contraddizione nelle dichiarazioni rilasciate.
In data antecedente ai due ricoveri in regime di TSO, la relazione di dimissione dalla struttura Org_4
[...] dove lo ER_1 era stato ricoverato, resa dalla dott.ssa lo descriveva ERsona 2 '
inoltre come soggetto collaborativo che non manifestava particolari criticità e veniva quindi inviato al dott. CP 3 presso il centro di salute mentale competente CP_2 Risulta inoltre come Persona 1 nel corso della visita del 05.06.2012 presso il Dott. CP 3
[...] fosse in uno stato di buon compenso clinico, in astinenza da alcolici e che anzi manifestava benessere per aver trovato una casa dove vivere, lamentando però l'assenza di frigorifero e cucina a gas (doc. 4 fascicolo parte convenuta citato ).
Si deve ancora osservare che appare circostanza pacifica che il Persona 1 fosse un fumatore e che nella camera da letto, dopo lo scoppio, fossero state ritrovate sigarette e una bottiglia d'alcool, dovendosi quindi presumere che detto soggetto fosse anche in possesso di un accendino. Lo scoppio potrebbe pertanto essere derivato da un evento accidentale provocato dal fatto che Persona_1 abbia voluto verificare se effettivamente il gas poteva arrivare alla sua abitazione, magari allo scopo di procurarsi uno strumento di cottura al quale collegarlo e poi – sotto l'effetto dell'alcool – lo
- -
abbia dimenticato aperto, causando così lo scoppio all'interno dell'appartamento in occasione dell'accensione della luce elettrica oppure di una sigaretta.
- facendoAlla luce di quanto esposto si deve pertanto ritenere che non risulti dimostrato applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" - che lo ER 1 in data 8/6/2012 abbia lasciato aperta la valvola del gas con l'intenzione di suicidarsi.
Ne consegue che la domanda formulata dagli attori non possa trovare accoglimento.
Si deve tuttavia osservare che, per quanto si dirà ai punti che seguono, le conclusioni in punto di accoglibilità della domanda non muterebbero, anche volendo ritenere dimostrata la volontà suicidaria in capo allo ER_1 sulla base dell'unico dato oggettivo ed incontrovertibile acquisito nel presente giudizio, rappresentato dalla mancanza all'interno dell'immobile di un fornello,
- - stufa o qualunque altro apparecchio che potesse essere collegato al tubo del gas al momento dello scoppio o che il ERsona 1 potesse avere tentato di collegarvi. Così facendo ritenere del tutto improbabile che egli abbia aperto il gas per "fare una semplice prova” ed in ogni caso dovendosi ritenere altrettanto inverosimile il fatto che una volta eseguita la prova non abbia subito provveduto a richiudere la valvola una volta accertatosi che il gas fuoriusciva regolarmente, anche tenuto conto di un possibile stato di alterazione dovuta all'abuso di alcool.
Deve inoltre ritenersi dimostrato che lo ER 1 si trovasse all'interno dell'appartamento al momento dello scoppio in quanto la teste ha dichiarato di averlo visto letteralmente Tes 6
volare dalla finestra. Si deve del pari ritenere dimostrato che sia stato proprio Persona 1 a manomettere la piombatura e a far diffondere il gas all'interno dell'appartamento, in quanto aveva assunto informazioni sulle modalità per ottenerne l'erogazione e poiché nessun' altra spiegazione appare plausibile.
Si deve altresì osservare che - seppure negli anni precedenti non avesse mai messo in pratica alcun tentativo di suicidio, risulta pacificamente dalla documentazione medica agli atti, l'esistenza di comportamenti autolesionistici, in paziente depresso, da ritenersi pertanto assolutamente compatibili con una volontà suicidaria.
La perizia eseguita in corso di causa dal CTU nominato ha accertato che anche se l'immobile fosse stato dotato come previsto dalla normativa - della valvola di areazione, lo scoppio si sarebbe ugualmente verificato.
Se dunque si fosse ritenuta accertata la volontà suicidaria dello ER 1 sarebbe stata esaminata la condotta del medico psichiatra.
Sulla responsabilità del dott Controparte_3 e della CP 2
CP_3Gli attori sostengono che il Dott. dovrebbe essere ritenuto responsabile per il gesto compiuto dal Sig. ERsona 1 in quanto non ne avrebbe disposto il ricovero, verificata l'assunzione regolare dei farmaci e per non avere provveduto ad inoltrare una richiesta al Tribunale competente, per la nomina di Amministratore di Sostegno, per tali motivi non avrebbe adempiuto alla propria prestazione professionale con la diligenza richiesta, venendo meno agli obblighi di garanzia cui il medico psichiatra è tenuto nei confronti del paziente.
Si deve a tale proposito osservare come nessuna prova sia stata fornita dagli attori circa l'esistenza, la manifestazione e l'attualità di una volontà suicidaria da parte del ERsona 1 - nei primi giorni del mese di giugno 2012 - che il Dott. CP 3 quale medico psichiatra avrebbe dovuto riconoscere e prevenire. Tale onere probatorio è da ritenere sugli stessi gravante, trattandosi pacificamente di responsabilità extra-contrattuale.
Nel corso del giudizio è invece emerso che il Sig. Persona 1 a prescindere dalla propria storia clinica anche recente - nei primi giorni del mese di giugno 2012 ed in particolare dal giorno
-
2 giugno, data in cui il teste Tes_1 lo aveva accompagnato presso l'immobile per fornirgli indicazioni circa la fornitura del gas ed anche successivamente in data 5/6/2012, quando si era spontaneamente recato al colloquio con il proprio psichiatra Dott. CP_3 non apparisse affatto in condizioni tali da destare preoccupazione. In entrambe le occasioni non è emerso che abbia tenuto un comportamento alterato, si era infatti recato spontaneamente al colloquio fissato con lo
Psichiatra e le sue condizioni facevano ragionevolmente ritenere che stesse assumendo la prescritta terapia, era stato aiutato ad ottenere un lavoro e un'abitazione e l'unico rammarico manifestato era l'impossibilità di conservare e cuocere i cibi per la mancanza di una cucina. Certamente le sue condizioni psico-fisiche non potevano ritenersi ottimali, la dipendenza da sostanze alcoliche non poteva ritenersi superata, come non lo erano le sue gravi difficoltà, tuttavia non si può ritenere dimostrato che in quel periodo sussistessero i presupposti per effettuare il ricovero in regime obbligatorio del Sig. Persona 1 che come noto può essere disposto solo in presenza di
-
necessari ed urgenti interventi terapeutici.
Al colloquio del 5.06.2012, successivo ai ricoveri per abuso di alcol del 12.05.2012 e del
16.05.2012, il Signor ERsona 1 si presentava infatti regolarmente e si mostrava in tale sede collaborativo, consapevole ed in astinenza dall'abuso di alcol (doc. 4 di parte convenuta).
Si ritiene pertanto che il paziente al momento dei fatto per cui è causa, non presentasse segnali che potessero/dovessero indurre il Dott. CP_3 a predisporne il ricovero e/o adottare altre misure a sua tutela.
Gli attori hanno individuato una responsabilità del Dott. CP 3 che non avrebbe controllato la regolare assunzione dei farmaci da parte dello ER_1 anche eventualmente mediante nomina di
un Amministratore di sostegno.
Si deve tuttavia ritenere che non sia stato dimostrato che il ERsona 1 all'epoca dei fatti non stesse regolarmente assumendo la terapia prescritta, non potendosi tale dato ricavare dall'insuccesso della medesima, se si accedesse alla tesi per cui si era effettivamente verificato il tentativo di suicidio. In ogni caso lo stato del paziente al momento del colloquio con lo psichiatra e nei giorni immediatamente antecedenti non era tale da far presumere una mancata assunzione dei farmaci. Si deve altresì ritenere che, vista la frequenza della somministrazione dei farmaci nell'arco della giornata, neppure la nomina di un Amministratore di Sostegno sarebbe stata in ogni caso efficace al fine di assicurarne la regolare assunzione, difficilmente realizzabile in concreto appare infatti Cont l'intervento di soggetti terzi appositamente individuati dall” che si sarebbero dovuti recare presso l'abitazione dello ER 1 con frequenza quotidiana e più volte nell'arco della giornata. In ogni caso - come detto al punto che precede - non è stata raggiunta la prova che il Persona_1 non stesse assumendo i farmaci. Si ritiene infine che neanche la regolare assunzione di terapia farmacologica, in un soggetto con la storia clinica ed il vissuto dello ER 1 unitamente all'abuso di sostanze alcoliche, potesse garantire che quest'ultimo non avrebbe commesso atti di autolesionismo oppure di violenza nei confronti di altri soggetti.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che - anche volendo ipotizzare l'avvenuto accertamento del tentativo di suicidio - fosse insussistente l'elemento soggettivo della colpa in capo al Dott. CP 3 che non risulta essere venuto meno ai suoi obblighi di protezione nei confronti del paziente psichiatrico.
Ne consegue che la domanda di parte attrice doveva in ogni caso essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, con condanna altresì al pagamento delle spese a favore della terza chiamata cui ha dato causa, tenuta in considerazione la sussistenza ed operatività della polizza. Dette spese saranno liquidate in dispositivo negli importi minimi in considerazione del valore prossimo al minimo della controversia, della ridotta complessità delle questioni esaminate e della difesa della terza chiamata, sostanzialmente adesiva a quella dei convenuti.
Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Rigetta le domande di parte attrice;
CP 1 Parte 2 al pagamento a favore di condanna Parte 1
Controparte_3 e di Controparte_4 Controparte_10
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7052,00 ciascuno oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
La Spezia, 4/1/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 764/2017 RG
avente ad OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali ) promossa da
Parte 1 CP 1 Parte 2
attori
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela Dall'Ara e Sara Parizzi
Contro
Controparte_2
DOTT. Controparte_3
convenuti
Rappresentati e difesi dall'Avv Silvia Traverso
E con la chiamata in causa di
Controparte_4 terza chiamata
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Antonio Guerello
Conclusioni:
ER parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, adito, contrariis reiectis, -Accertare e dichiarare la violazione da parte dell Controparte_2 e del dott. Controparte_3 degli obblighi connessi alla posizione di garanzia rivestita nei confronti del paziente psichiatrico
ERsona_1 morto suicida a seguito della fuoriuscita volontaria di gas all'interno dell'immobile, sito in Rocchetta Vara (SP), via Sant'Antonio n. 15-17 di proprietà degli attori;
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2 e del dott. Controparte_3 in solido fra loro, per i danni conseguiti alla violazione dei predetti obblighi, a norma e per gli effetti dell'art.2043 c.c.;
Controparte_2 e dott.condannare, pertanto, Controparte_3 in solido fra loro, o direttamente o attraverso le Compagnie Assicuratrici, che eventualmente li assicurino per gli eventi de quibus, a risarcire agli attori i danni causati dalla distruzione, causata dal Persona 1 non adeguatamente curato ed assistito, dell'immobile sito in Rocchetta di Vara (SP), via Sant'Antonio nn. 15-17, di loro proprietà, quantificati in Euro 94.490,00 come accertati nella relazione peritale redatta dal CTU Ing. Parte_3 oltre al danno da mancato uso dello stesso, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto al saldo.
Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di lite."
ER parte convenuta:
"Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei Sigg.ri Parte 1 e Pt 2 e Parte_4 e per l'effetto rigettare la domanda;
2. Nel merito: rigettare integralmente le domande tutte svolte dagli attori nei confronti dell' CP_5
e del Dott. CP 3 in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.[...]
3. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto
Controparte_3 condannareDott. Controparte_6 (C.F./P.I P.IVA 1 ),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16 –
37126 a manlevare e tenere indenne il Dott. Controparte_3 da ogni e qualunque eventuale condanna al risarcimento dei danni che verrà accertato in corso di causa in favore dei Sigg.ri
Parte 1 e Pt 2 e Parte 4
4. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dei convenuti, ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". ER la terza chiamata:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis,
In via principale:
Rigettare la domanda proposta dai Signori Parte 1 Parte_5 e Parte_4 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea dalla quale derivi una condanna nei confronti del dott. CP 3 accertare e dichiarare che, nel caso di specie la polizza n.405597 stipulata dal dott. CP 3 con CP 4 presenta uno scoperto nella misura del 10%, con un minimo di € 258,23 ed un massimale di € 516.456,90;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA".
FATTO E DIRITTO
I Signori Parte 1 Parte_5 e Parte 4 convenivano in giudizio il Dott. CP 3
Controparte 2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'incendio
[...] e l'
che aveva subito l'immobile di loro proprietà sito in Rocchetta di Vara (SP) Via Sant'Antonio 15-17, causato da ERsona 1 nel tentativo di suicidarsi. Quest'ultimo infatti era in carico al Servizio di
Igiene Mentale della ed in particolare era seguito dallo psichiatra Dott.Controparte_2 CP 3
[...]
A sostegno della propria domanda gli attori affermavano quanto segue:
-nei primi giorni del mese di giugno 2012, su richiesta del parroco della zona Parte 6
ERsona 1 bisognoso di avevano immesso nel possesso dell'immobile di loro proprietà il Sig. un'abitazione, in vista della stipula di un contratto di locazione;
-in data 08.06.2012 in detto appartamento si verificava un'esplosione causata dal tubo del GPL lasciato aperto da ERsona 1 nel tentativo di suicidarsi;
-ritenevano pertanto che la responsabilità di tale sinistro fosse da attribuirsi alla Parte 7
e al medico psichiatra Dott. Controparte_3 per aver omesso di vigilare e controllare,
[...]
ERsona 1 il quale era già da tempo in cura presso l' CP_2 per problemi nonché ricoverare psichiatrici e aveva manifestato in più occasioni intenti suicidari, venendo così meno ai propri obblighi di garanzia nei confronti di un paziente psichiatrico.
Controparte_3 e l'Si costituivano in giudizio il Dott. Controparte_2 i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza di prova della proprietà dell'immobile e, nel merito, respingevano ogni addebito di responsabilità nei propri confronti, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed evidenziando in particolare che:
-l'esplosione non era derivata da un tentativo di suicidio compiuto da Persona 1 essendo più probabile che si fosse trattato di un incidente dovuto al tentativo di tale soggetto di portare il gas alla propria abitazione, che ne era priva;
-gli intenti suicidari manifestati da Persona 1 che peraltro mai erano arrivati ad un tentativo vero e proprio, erano risalenti al 2008, mentre nel periodo dell'esplosione il paziente non aveva più espresso alcuna volontà in tal senso;
-i due ricoveri coatti ai quali era stato sottoposto ERsona 1 nel periodo antecedente all'esplosione (12 e 16 maggio 2012) erano stati effettuati unicamente per comportamenti derivanti da umore alterato dall'alcool;
-ai colloqui che avevano preceduto il sinistro, Persona 1 si era presentato in buono stato psico- fisico, contento di avere un proprio appartamento (salvo l'assenza di cucina e gas per cucinare) ed in astinenza da alcool;
-è impossibile per qualsiasi medico psichiatra controllare fenomeni psichici quali quelli che eventualmente avrebbero potuto portare ERsona 1 al suicidio, dal momento che il paziente, nei colloqui che avevano preceduto l'esplosione, si era dimostrato in buono stato psico-fisico, con la conseguenza che non sussistessero i presupposti per imporre un ricovero coatto;
-in ogni caso gli attori, nella quantificazione dei danni, non avevano tenuto conto dello stato effettivo di conservazione dell'immobile. Il convenuto Dott. CP 3 chiedeva altresì la chiamata in garanzia di Controparte 7
quale propria compagnia assicuratrice per la RC professionale, affinchè lo
[...]
garantisse e manlevasse in caso di condanna al risarcimento in favore degli attori. Si costituiva la Controparte_7 eccependo a sua volta la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza di prova della qualifica di proprietari e - nel merito - facendo rilevare che: -trattandosi di responsabilità extracontrattuale gravava sugli attori la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità imputata al Dott. CP 3
-non esisteva prova del fatto che l'esplosione dell'8/6/2012 fosse stata causata da un tentativo di suicidio posto in atto dal Persona 1 dal momento che neppure il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini, aveva potuto capire se si fosse trattato di un tentativo di suicidio o di un atto accidentale;
-i ricoveri più recenti del sig. Persona 1 (del 12.05.2012 e 16.05.2012) erano avvenuti solo ed esclusivamente per abuso di sostanze alcoliche da parte del medesimo, che in quelle occasioni -
-
veniva descritto come in stato di agitazione psicomotoria;
CP 3-il sig. ERsona 1 nel corso della visita effettuata in data 05.06.2012 presso il Dott. era in uno stato di buon compenso clinico, in astinenza da alcolici e anzi manifestava soddisfazione per aver trovato una casa dove vivere, lamentando però l'assenza di frigorifero e gas per cucinare;
-la terza chiamata osservava che in nessun caso la responsabilità per l'accaduto poteva essere attribuita al dott. CP 3 al quale non era addebitabile alcuna condotta colposa nel trattamento del paziente;
-contestava inoltre la quantificazione del danno ed indicava quali fossero massimale e franchigia, relativi alla polizza professionale, la cui operatività non era posta in discussione.
La causa era istruita mediante prova per testi e CTU.
Nel merito.
Preliminarmente occorre dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo agli attori. In particolare la difesa di parte attrice ha documentato che la sig.ra Parte 1 è proprietaria dell'immobile oggetto di causa per la metà iure proprio e per 1/6 iure successionis del marito;
i figli
Parte 4 e Parte 5 sono proprietari di 1/6 iure successionis.
Gli attori, eredi in base a successione legittima, hanno infatti effettuato la dichiarazione di atto notorio (doc.12), qualificandosi come tali;
hanno proposto denuncia di successione (doc.13) e
Organizzazione_1 in base a quest'ultima, ha effettuato la relativa voltura.l' و
In quanto eredi legittimi non rinunciatari e nel possesso dei beni ereditari, gli attori hanno accettato l'eredità e sono quindi divenuti proprietari - pro quota - dell'immobile oggetto di causa.
L'eccezione pertanto deve essere rigettata. Passando all'esame delle domande svolte dagli attori, si deve osservare che questi ultimi agiscono facendo valere nei confronti della CP 2 e del Dott. Controparte_3 una responsabilità
extracontrattuale, con ogni conseguenza in merito all'onere della prova sugli stessi gravante.
In particolare l'art. 2043 cc recita “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiunto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
L'art. 40 II co. cp pure invocato dagli attori stabilisce che “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
Sulla base delle norme citate, gli attori nel presente giudizio avrebbero dovuto fornire la prova che Persona 1 avesse aperto il gas da cui erano derivati lo scoppio e l'incendio con l'intento di suicidarsi.
Una volta dimostrata tale volontà suicidaria dovevano altresì dimostrare l'esistenza di un comportamento omissivo colposo dello psichiatra Dott. Controparte_3 consistente nell' essere venuto meno agli obblighi di garanzia sullo stesso gravanti nei confronti del paziente, rendendogli così possibile mettere in atto la propria condotta.
In merito alla causa dell'esplosione
Dalle indagini svolte dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco in occasione dei fatti per cui è causa, è emersa la presenza nell'appartamento di un tubo di gomma per il gas, non collegato o collegabile ad alcuno strumento e/o apparecchiatura, in quanto l'appartamento in questione pacificamente non era dotato di cucina. Non era inoltre rinvenuto all'interno dell'immobile alcun fornello o altro oggetto cui poterlo collegare. La valvola del gas, posta all'esterno dell'appartamento era aperta, come pure la valvola a colonna di cui si dirà nel prosieguo. Dal verbale delle SIT rese da Testimone 1 impiegato presso la CP 8 agenzia dell'Autogas, و
sentito anche quale testimone nella presente causa, è risultato che la valvola del gas di colore giallo posta all'esterno dell'appartamento, fosse stata in precedenza e come d'uso "piombata” al termine del contratto di fornitura precedentemente stipulato da altro utente, inoltre ha dichiarato che, se fosse stata rimossa la piombatura, il gas avrebbe ripreso a circolare poiché presente nella tubazione.
Ha dichiarato che prima del contatore è presente una valvola a colonna, chiusa con una pinza e non con una specifica chiave. Ha inoltre dichiarato che il Sig ER 1 gli aveva richiesto specifiche informazioni in relazione all'esecuzione del servizio di fornitura del gas, in particolare il Tes_1 ha dichiarato che il giorno 2/6/2012 il Sig. ER 1 si era recato presso la sua abitazione, probabilmente indicatagli dal padrone di casa, visto che i due non si erano mai conosciuti prima di quel giorno e gli aveva chiesto informazioni relative alla fornitura ed all' allacciamento del gas nella sua nuova abitazione, dove peraltro si erano anche recati. Il Tes 1 ha dichiarato di avergli mostrato la valvola gialla, ma non quella a colonna, che in quel momento era regolarmente chiusa ( si veda verbale SIT doc. 10 di parte attrice ).
Dagli atti di causa risulta che lo ER 1 avesse manifestato soddisfazione per avere trovato una soluzione abitativa, ma fosse dispiaciuto per la mancanza della cucina e del frigorifero, avendo ciò dichiarato proprio al Dott CP_3 in occasione del colloquio avvenuto in data 5/6/2012. In tale occasione aveva espresso rammarico per il fatto di avere comprato del cibo che aveva dovuto buttare in quanto non aveva potuto conservarlo. La relativa annotazione nella cartella clinica indica: Part "era contento di aver finalmente una casa tutta sua trovata con l'aiuto di Pt 6 cui era grato.
Lamentava solo l'assenza di frigorifero e cucina dicendo: ho comprato da mangiare ma mi è andato tutto a male;
non ho neanche la cucina per farmi da mangiare." (si veda cartella clinica, doc. n. 4).
Il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini compiute, ha concluso richiedendo l'archiviazione del fascicolo aperto ex art. 589 cp contro ignoti, senza poter specificare se si sia trattato o meno di un tentativo di suicidio o di un atto accidentale. Si deve tuttavia osservare che neppure fosse di particolare interesse per il Pubblico Ministero approfondire tale ultimo aspetto, evidentemente irrilevante una volta verificata l'insussistenza del reato ipotizzato.
La storia clinica del Sig. ERsona 1 riporta una chiara manifestazione di volontà suicidaria espressa nell'anno 2008 ( docc. 2 e 8 di parte attrice ), seppure non sfociata in alcun tentativo di suicidio.
Dalla documentazione medica agli atti emerge chiaramente l'esistenza in capo a Persona 1 di un disturbo della personalità definita borderline, con spunti depressivi ed episodi di autolesionismo aggravati dall'abuso costante di sostanze alcoliche.
I ricoveri più recenti effettuati a seguito dei disposti TSO (del 12.05.2012 e 16.05.2012) erano invece avvenuti a seguito dell' abuso di sostanze alcoliche da parte di Parte 8 che veniva descritto come in stato di agitazione psicomotoria (doc. 3 e 4 delle produzioni di parte attrice).
Il teste di parte attrice Sig. Testimone_2 indotto da parte attrice e sentito sui capitoli di prova
ERsona 1 ha dichiarato: "Non è finalizzati proprio a dimostrare la volontà di suicidarsi del venne nel mio esercizio Org_2 di esattamente così. Ricordo che una volta il sig. ER 1 Brugnato e cominciò a disturbare le persone. Lo invitai ad uscire e lui mi minacciò di uccidermi e ha cercato di darmi un pugno. Io l'ho accompagnato fuori e mia moglie chiamò la Polizia e il 118”.
Da tale testimonianza quindi non emerge alcuna volontà autolesionistica del Persona 1
Del tutto irrilevante in quanto generica e non circostanziata nel tempo la dichiarazione della teste Testimone 3 titolare di un bar a Borghetto di Vara che fa genericamente riferimento al fatto che Persona 1 avrebbe pronunciato una frase del seguente tipo: "Vorrei che fosse tutto finito o vorrei farla finita...non ricordo esattamente".
Dal verbale dei Carabinieri intervenuti in uno dei due episodi che hanno portato a sottoporre [...]
ER 1 a due trattamenti sanitari obbligatori ( precisamente in data 12/5/2012) legge tuttavia che "una volta all'interno di questo Comando il soggetto risultava essere incomprensibile nel linguaggio, presumibilmente dall'ingestione di alcolici, senza però escludere che possano essere stati ingeriti assieme a dei farmaci...manifestava intenti suicidi. A quel punto si procedeva a contattare l'assistente sociale Tes 4 quale riferiva che avrebbe immediatamente interessato il medico psichiatrico del servizio di Igiene Mentale dell'Org_3 .sopraggiungeva il dott CP 3 il quale preso atto della manifesta volontà di togliersi la vita da parte del soggetto ne disponeva l'immediato ricovero presso il reparto psichiatrico...". La teste Testimone 5 già assistente sociale presso i servizi sociali di Bolano ed in pensione dall'anno 2017, interrogata sul seguente capitolo della memoria istruttoria dei convenuti (“dica il teste se in occasione degli incontri intercorsi nel mese di maggio e giugno del 2012 il Sig. [...]
ER 1 avesse riferito di volersi suicidare").ha dichiarato: “Non è vero non mi disse mai nei periodi in questione che volesse suicidarsi. Preciso che il Sig. ER 1 era comunque molto provato dal tipo di vita che aveva condotto. Faccio presente che lo ER 1 pur essendosi separato dalla moglie, passava un buon periodo, avendo reperito una casa e un lavoro pur con gli inconvenienti sopra specificati".
Tale testimonianza potrebbe invero apparire dotata di debole attendibilità in quanto si pone in apparente contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri e dotato di pubblica fede, poichè indicante fatti oggettivi avvenuti in loro presenza. In tale verbale che di seguito nuovamente si
-
riporta- emerge che "A quel punto si procedeva a contattare l'assistente sociale Tes_4 quale riferiva che avrebbe immediatamente interessato il medico psichiatrico del servizio di Igiene
Mentale dell'Org_3 .sopraggiungeva il dott CP_3 il quale preso atto della manifesta volontà di togliersi la vita da parte del soggetto ne disponeva l'immediato ricovero presso il reparto psichiatrico ...". Tuttavia si osserva che, sebbene l'attendibilità della teste debba essere attentamente valutata sotto il profilo soggettivo, proprio per il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti, il capitolo di prova non si riferisce agli episodi seguiti dai TSO, in cui il soggetto era in evidente stato di alterazione, anche e soprattutto per l'abuso di sostanze alcoliche, bensì agli altri e diversi incontri cui il Sig. [...]
ER 1 aveva partecipato con l'assistente sociale e qui testimone Sig.ra Tes 5 presso il
Servizio di Igiene Mentale. Si deve pertanto ritenere che non sia emersa alcuna contraddizione nelle dichiarazioni rilasciate.
In data antecedente ai due ricoveri in regime di TSO, la relazione di dimissione dalla struttura Org_4
[...] dove lo ER_1 era stato ricoverato, resa dalla dott.ssa lo descriveva ERsona 2 '
inoltre come soggetto collaborativo che non manifestava particolari criticità e veniva quindi inviato al dott. CP 3 presso il centro di salute mentale competente CP_2 Risulta inoltre come Persona 1 nel corso della visita del 05.06.2012 presso il Dott. CP 3
[...] fosse in uno stato di buon compenso clinico, in astinenza da alcolici e che anzi manifestava benessere per aver trovato una casa dove vivere, lamentando però l'assenza di frigorifero e cucina a gas (doc. 4 fascicolo parte convenuta citato ).
Si deve ancora osservare che appare circostanza pacifica che il Persona 1 fosse un fumatore e che nella camera da letto, dopo lo scoppio, fossero state ritrovate sigarette e una bottiglia d'alcool, dovendosi quindi presumere che detto soggetto fosse anche in possesso di un accendino. Lo scoppio potrebbe pertanto essere derivato da un evento accidentale provocato dal fatto che Persona_1 abbia voluto verificare se effettivamente il gas poteva arrivare alla sua abitazione, magari allo scopo di procurarsi uno strumento di cottura al quale collegarlo e poi – sotto l'effetto dell'alcool – lo
- -
abbia dimenticato aperto, causando così lo scoppio all'interno dell'appartamento in occasione dell'accensione della luce elettrica oppure di una sigaretta.
- facendoAlla luce di quanto esposto si deve pertanto ritenere che non risulti dimostrato applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" - che lo ER 1 in data 8/6/2012 abbia lasciato aperta la valvola del gas con l'intenzione di suicidarsi.
Ne consegue che la domanda formulata dagli attori non possa trovare accoglimento.
Si deve tuttavia osservare che, per quanto si dirà ai punti che seguono, le conclusioni in punto di accoglibilità della domanda non muterebbero, anche volendo ritenere dimostrata la volontà suicidaria in capo allo ER_1 sulla base dell'unico dato oggettivo ed incontrovertibile acquisito nel presente giudizio, rappresentato dalla mancanza all'interno dell'immobile di un fornello,
- - stufa o qualunque altro apparecchio che potesse essere collegato al tubo del gas al momento dello scoppio o che il ERsona 1 potesse avere tentato di collegarvi. Così facendo ritenere del tutto improbabile che egli abbia aperto il gas per "fare una semplice prova” ed in ogni caso dovendosi ritenere altrettanto inverosimile il fatto che una volta eseguita la prova non abbia subito provveduto a richiudere la valvola una volta accertatosi che il gas fuoriusciva regolarmente, anche tenuto conto di un possibile stato di alterazione dovuta all'abuso di alcool.
Deve inoltre ritenersi dimostrato che lo ER 1 si trovasse all'interno dell'appartamento al momento dello scoppio in quanto la teste ha dichiarato di averlo visto letteralmente Tes 6
volare dalla finestra. Si deve del pari ritenere dimostrato che sia stato proprio Persona 1 a manomettere la piombatura e a far diffondere il gas all'interno dell'appartamento, in quanto aveva assunto informazioni sulle modalità per ottenerne l'erogazione e poiché nessun' altra spiegazione appare plausibile.
Si deve altresì osservare che - seppure negli anni precedenti non avesse mai messo in pratica alcun tentativo di suicidio, risulta pacificamente dalla documentazione medica agli atti, l'esistenza di comportamenti autolesionistici, in paziente depresso, da ritenersi pertanto assolutamente compatibili con una volontà suicidaria.
La perizia eseguita in corso di causa dal CTU nominato ha accertato che anche se l'immobile fosse stato dotato come previsto dalla normativa - della valvola di areazione, lo scoppio si sarebbe ugualmente verificato.
Se dunque si fosse ritenuta accertata la volontà suicidaria dello ER 1 sarebbe stata esaminata la condotta del medico psichiatra.
Sulla responsabilità del dott Controparte_3 e della CP 2
CP_3Gli attori sostengono che il Dott. dovrebbe essere ritenuto responsabile per il gesto compiuto dal Sig. ERsona 1 in quanto non ne avrebbe disposto il ricovero, verificata l'assunzione regolare dei farmaci e per non avere provveduto ad inoltrare una richiesta al Tribunale competente, per la nomina di Amministratore di Sostegno, per tali motivi non avrebbe adempiuto alla propria prestazione professionale con la diligenza richiesta, venendo meno agli obblighi di garanzia cui il medico psichiatra è tenuto nei confronti del paziente.
Si deve a tale proposito osservare come nessuna prova sia stata fornita dagli attori circa l'esistenza, la manifestazione e l'attualità di una volontà suicidaria da parte del ERsona 1 - nei primi giorni del mese di giugno 2012 - che il Dott. CP 3 quale medico psichiatra avrebbe dovuto riconoscere e prevenire. Tale onere probatorio è da ritenere sugli stessi gravante, trattandosi pacificamente di responsabilità extra-contrattuale.
Nel corso del giudizio è invece emerso che il Sig. Persona 1 a prescindere dalla propria storia clinica anche recente - nei primi giorni del mese di giugno 2012 ed in particolare dal giorno
-
2 giugno, data in cui il teste Tes_1 lo aveva accompagnato presso l'immobile per fornirgli indicazioni circa la fornitura del gas ed anche successivamente in data 5/6/2012, quando si era spontaneamente recato al colloquio con il proprio psichiatra Dott. CP_3 non apparisse affatto in condizioni tali da destare preoccupazione. In entrambe le occasioni non è emerso che abbia tenuto un comportamento alterato, si era infatti recato spontaneamente al colloquio fissato con lo
Psichiatra e le sue condizioni facevano ragionevolmente ritenere che stesse assumendo la prescritta terapia, era stato aiutato ad ottenere un lavoro e un'abitazione e l'unico rammarico manifestato era l'impossibilità di conservare e cuocere i cibi per la mancanza di una cucina. Certamente le sue condizioni psico-fisiche non potevano ritenersi ottimali, la dipendenza da sostanze alcoliche non poteva ritenersi superata, come non lo erano le sue gravi difficoltà, tuttavia non si può ritenere dimostrato che in quel periodo sussistessero i presupposti per effettuare il ricovero in regime obbligatorio del Sig. Persona 1 che come noto può essere disposto solo in presenza di
-
necessari ed urgenti interventi terapeutici.
Al colloquio del 5.06.2012, successivo ai ricoveri per abuso di alcol del 12.05.2012 e del
16.05.2012, il Signor ERsona 1 si presentava infatti regolarmente e si mostrava in tale sede collaborativo, consapevole ed in astinenza dall'abuso di alcol (doc. 4 di parte convenuta).
Si ritiene pertanto che il paziente al momento dei fatto per cui è causa, non presentasse segnali che potessero/dovessero indurre il Dott. CP_3 a predisporne il ricovero e/o adottare altre misure a sua tutela.
Gli attori hanno individuato una responsabilità del Dott. CP 3 che non avrebbe controllato la regolare assunzione dei farmaci da parte dello ER_1 anche eventualmente mediante nomina di
un Amministratore di sostegno.
Si deve tuttavia ritenere che non sia stato dimostrato che il ERsona 1 all'epoca dei fatti non stesse regolarmente assumendo la terapia prescritta, non potendosi tale dato ricavare dall'insuccesso della medesima, se si accedesse alla tesi per cui si era effettivamente verificato il tentativo di suicidio. In ogni caso lo stato del paziente al momento del colloquio con lo psichiatra e nei giorni immediatamente antecedenti non era tale da far presumere una mancata assunzione dei farmaci. Si deve altresì ritenere che, vista la frequenza della somministrazione dei farmaci nell'arco della giornata, neppure la nomina di un Amministratore di Sostegno sarebbe stata in ogni caso efficace al fine di assicurarne la regolare assunzione, difficilmente realizzabile in concreto appare infatti Cont l'intervento di soggetti terzi appositamente individuati dall” che si sarebbero dovuti recare presso l'abitazione dello ER 1 con frequenza quotidiana e più volte nell'arco della giornata. In ogni caso - come detto al punto che precede - non è stata raggiunta la prova che il Persona_1 non stesse assumendo i farmaci. Si ritiene infine che neanche la regolare assunzione di terapia farmacologica, in un soggetto con la storia clinica ed il vissuto dello ER 1 unitamente all'abuso di sostanze alcoliche, potesse garantire che quest'ultimo non avrebbe commesso atti di autolesionismo oppure di violenza nei confronti di altri soggetti.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che - anche volendo ipotizzare l'avvenuto accertamento del tentativo di suicidio - fosse insussistente l'elemento soggettivo della colpa in capo al Dott. CP 3 che non risulta essere venuto meno ai suoi obblighi di protezione nei confronti del paziente psichiatrico.
Ne consegue che la domanda di parte attrice doveva in ogni caso essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, con condanna altresì al pagamento delle spese a favore della terza chiamata cui ha dato causa, tenuta in considerazione la sussistenza ed operatività della polizza. Dette spese saranno liquidate in dispositivo negli importi minimi in considerazione del valore prossimo al minimo della controversia, della ridotta complessità delle questioni esaminate e della difesa della terza chiamata, sostanzialmente adesiva a quella dei convenuti.
Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Rigetta le domande di parte attrice;
CP 1 Parte 2 al pagamento a favore di condanna Parte 1
Controparte_3 e di Controparte_4 Controparte_10
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7052,00 ciascuno oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
La Spezia, 4/1/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi