Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08795/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8795 del 2021, proposto da
Elemedia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Segni, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
A.R.P.A. Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 8701 del 21 giugno 2021, con il quale il Comune di Segni, “ facendo seguito alla Relazione tecnica delle attività di accertamento strumentale svolte da A.R.P.A. Lazio – Misura del campo elettromagnetico nell'area di Pianillo, nel Comune di Segni ”, che ha riscontrato “ il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 ”, ha diffidato anche Elemedia S.p.a., presente nell’indicato sito con i propri impianti radiofonici, irradianti Radio Capital 95.700 Mhz e Radio DeeJay 101.000 Mhz e 94.700 Mhz, “ a procedere alla riduzione a conformità dei valori riscontrati e contenuti nella citata relazione entro brevissimo termine dal ricevimento della presente ”;
- del provvedimento prot. n. 9054 del 28 giugno 2021, con il quale il Comune di Segni, “ a integrazione della diffida di questa Amministrazione (Prot. 8701 del 21/06/2021) [..]. Acquisito dal MISE – Ispettorato Territoriale, con prot. 98346 del 23/06/2021, l’elenco con i dati delle emittenti associate ai valori di campo elettromagnetico superiori alle norme di legge ”, ha trasmesso “ la presente nota di DIFFIDA integrata aggiornata delle emittenti non riportate nella precedente, comprensiva dei dati delle emittenti operanti dalla loc. Pianillo, a cui va intimato l’immediato ripristino dei valori di conformità, prescritti dalle norme vigenti sulle emissioni elettromagnetiche in radiofrequenza. ”;
- della relazione tecnica delle attività di accertamento strumentale svolte da A.R.P.A. Lazio in località Pianillo, nel Comune di Segni – Misure di campo elettromagnetico;
- nonché di ogni altro atto, anche non noto, connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società ricorrente, in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale per le emittenti “Radio Deejay Network” e “Radio Capital” ed esercente tre impianti attivi su un traliccio ubicato nel Comune di Segni, località Pianillo, con le frequenze 101.00 MHz e 94.700 MHz modulanti Radio Deejay e 95.700 MHz modulante Radio Capital, con ricorso notificato alle controparti il 31/08/2021 e depositato in giudizio il 10/09/2021, impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe. I quali risultano adottati sulla scorta delle misurazioni - effettuate da tecnici dell’A.R.P.A. Lazio nella predetta località - dei valori delle emissioni degli impianti radioelettrici ivi presenti, all’esito delle quali nel Punto 2 di misurazione è risultato superato il valore di attenzione riportato nella Tabella 1 dell’Allegato B al d.P.C.M. 8/7/2003 (complessivamente generato dagli impianti presenti in sito) e nei Punti 3 e 4 di misurazione è risultato superato, complessivamente, il Limite di esposizione previsto dalla Tabella 2 dell’Allegato B al d.P.C.M. 8/7/2003.
2. Avverso i predetti risultati, oltre che contro gli atti e i provvedimenti riportati in epigrafe, la Società ricorrente ha dedotto le censure di seguito indicate.
2.1 Sulla incompetenza del Comune di Segni: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/1990, e degli artt. 113 e 115 della Legge regionale n. 14/1999.
Con questo primo mezzo di censura, la parte ricorrente, dopo aver richiamato gli artt. 113 e 115 della Legge della Regione Lazio n. 14/1999, ha affermato che il Comune di Segni, nel caso di specie, non ha alcun potere di adottare provvedimenti concernenti le azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all’emittenza radiotelevisiva, e tanto meno di adottare diffide come quelle impugnate, in quanto riservati alla competenza della Regione.
2.2 Sulla mancata verifica di legittimità e corretta conduzione degli impianti con l’ausilio del Ministero dello Sviluppo economico ed in contraddittorio con gli operatori: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 3, 6, 7 e segg. della Legge n. 241/1990, dell’art. 87 del D. Lgs n. 259/2003 e dell’art. 16 della Legge n. 223/1990.
Con questo secondo gruppo di motivi di censura, la Società ricorrente lamenta che le misurazioni sono state eseguite dall’A.R.P.A. Lazio senza discriminare tra impianti regolari e impianti abusivi (o condotti in difformità dall’eventuale titolo autorizzativo), costringendo i primi a subire ingiuste riduzioni di frequenza, evitabili con la repressione o correzione dei secondi, nonchè in assenza degli organi competenti del Ministero dello Sviluppo economico (Ispettorato Territoriale del Lazio), deputati a stabilire la legittimità di esercizio degli impianti coinvolti, e senza il contraddittorio con i responsabili di questi ultimi.
Sotto il primo profilo, la parte ricorrente sostiene che “ l’ARPA e il Comune di Segni, prima, rispettivamente, di completare la relazione tecnica e di emettere la diffida alla riduzione di conformità indistintamente nei confronti di tutte le emittenti, avrebbero dovuto approfondire, con opportuna istruttoria, la questione della possibile esistenza di emittenti abusive o di impianti esercitati in modalità difforme rispetto alle autorizzazioni ministeriali o anche comunali, senza gravare indifferentemente ed automaticamente quelli legittimamente presenti e condotti. ”.
Sotto il secondo profilo, poi, che “ Quando il superamento dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione sia determinato dal contributo di “esposizioni multiple generate da più impianti”, come nel caso concreto, il rispetto del contraddittorio nell’attività tecnica dell’ARPA è a maggior ragione doveroso, trattandosi di accertamento irripetibile (Cass. pen., III, 11 dicembre 2013, n. 3679), al fine di consentire a ciascun soggetto coinvolto di contraddire non soltanto con l’amministrazione ma soprattutto con le altre emittenti coinvolte sull’effettivo contributo causale da ciascuna di esse effettivamente apportato (cfr. TAR Lazio, I-quater, 18 maggio 2020, n. 5271 e ordinanza n. 7264/2019). ”. E questo soprattutto alla luce della circostanza che, nel caso di specie, i contributi riferiti alle frequenze della ricorrente “ non superano singolarmente né il valore di attenzione nel punto di misura 2, né i limiti di esposizione di cui ai punti di misura 3 e 4, mantenendosi in alcuni casi al sotto della stessa soglia di rilevanza. ”, individuata in 2 V/m.
2.3 Sulla mancata determinazione delle percentuali di riduzione della potenza degli impianti: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.
Con quest’ultimo gruppo di motivi di censure, la ricorrente lamenta che “ La diffida del Comune e la relazione tecnica dell’ARPA Lazio…nemmeno hanno individuato le percentuali di riduzione da applicare agli operatori che, singolarmente, superano il limite di emissione ed il valore di attenzione (cd. fattore “α” di cui alle Linee Guida applicative al d.m. 381/1998, ora allegato C del d.p.c.m. 8 luglio 2003, doc. 13) e a tutti gli altri operatori che contribuiscono al campo elettromagnetico in misura superiore al 10% del limite di emissione e del valore di attenzione (fattore “β” di cui alle predette Linee Guida). Ma l’assenza dell’indicazione delle percentuali di riduzione da attribuire ad ogni singolo operatore rende impossibile procedere alla corretta (ed eventuale) riduzione a conformità e quindi inibiscono l’esecuzione della diffida impugnata. Né tali percentuali possono essere autonomamente desunte ed applicate da Elemedia, non potendo essa sostituirsi all’ARPA ed alla Regione nella definizione delle azioni di riduzione, se non a prezzo di arrogarsi poteri e competenze ascritte alle predette amministrazioni (cfr., art. 14, commi 8 e seguenti del d.l. 179/2012 e art. 113 della legge regionale 14/1998). ”.
3. Il Comune di Segni, l’A.R.P.A. Lazio e la Regione Lazio, pure ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
4. All’udienza pubblica del 25 novembre 2024, la causa è introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è nel merito infondato e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
2. Quanto al primo mezzo di gravame, osserva il Collegio che i provvedimenti sindacali impugnati non ambiscono a sostituirsi ai provvedimenti di riconduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche riscontrate (come del resto ammesso dallo stesso Sindaco di Segni, almeno nell’ incipit della seconda diffida, che fa esplicitamente salve “ ..le procedure di riconduzione a conformità prescritte dalla legge la cui titolarità spetta agli organi a ciò preposti ”), e che come tali sarebbero stati sicuramente illegittimi, perché rientranti nella competenza finale della Regione Lazio, e comunque suscettivi di essere adottati all’esito di una complessa istruttoria, pluripartecipata (nella specie del tutto assente), quale è quella di cui alla Deliberazione n. 1138 del 4 aprile 2000 della Giunta Regionale del Lazio, recante “ Disposizioni per l’installazione, la modifica e l’esercizio di impianti di radiocomunicazioni ”.
Infatti, la Legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, “Recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, prevede espressamente, all’art. 2, comma 2, che: “ le azioni di risanamento previste dall’art. 5 del Decreto Interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regione e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti ”. A sua volta, l’art. 5, “Risanamenti”, del Decreto 10 settembre 1998, n. 381, rubricato “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, prevede che: “ 1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C. ”.
Nella fattispecie di cui è causa, tuttavia, si è al cospetto di mere “diffide” al rispetto dei parametri legali che il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, aveva senz’altro il potere di adottare, sia pure ferme restando le predette attribuzioni degli altri Enti e, in particolare, della Regione Lazio in subiecta materia .
Rileva a questi fini il Collegio che, in base alla normativa nazionale (art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), le Amministrazioni provinciali e comunali sono affidatarie di funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della legge; nè siffatte conclusioni sono smentite dalle previsioni dettate dagli articoli 113, 114 e 115 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, dalle quali si evince un assetto della materia che — ferma l’individuazione statale di limiti e parametri di esposizione e/o di emissione — demanda alle Autorità locali le conseguenziali attribuzioni di vigilanza (sul rispetto di questi ultimi) e di esecuzione. Tanto si evince agevolmente dall’art. 115 cit. a tenore del quale “ ai Comuni ” risulta, in particolare, rimesso l’esercizio delle funzioni e dei compiti “ attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico ”, oltre che “ sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile ”.
Inoltre, la predetta D.G.R. n. 1138/2000 prevede che “ 6) compete ai comuni, ai sensi dell’art. 115 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, valutare il risanamento degli impianti che causano il superamento dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità. ”. Infine, “ 3) l’installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di diffusione televisiva o di radiocomunicazione è comunque subordinata al rilascio di concessione edilizia da parte del comune competente per territorio ai sensi della legge n.10 del 1977 con le modalità previste dall’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie regio decreto n 1265/1934 e dell’art. 9 comma 3 della legge regionale n. 56/1989; ”.
E in maniera ancora più esplicita, il Regolamento regionale 21 febbraio 2001, n. 1, “per la disciplina delle procedure per l’installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici”, all’art. 8 (Competenze in materia di risanamento di impianti radioelettrici), comma 1, statuisce che: “ Le competenze in materia di risanamento di impianti radioelettrici e la decorrenza delle relative funzioni sono disciplinate dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 14. Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta legge, le competenze in materia di risanamento di impianti di emittenza radiotelevisiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 56/1989 sono esercitate dalla Regione quando il risanamento riguarda il territorio di più comuni, altrimenti dal comune territorialmente interessato ”.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che in materia di inquinamento elettromagnetico ai Comuni rimangono demandati compiti aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza, nell’ambito dei quali si iscrivono le avversate diffide, che “ rappresenta[no] estrinsecazione degli ordinari poteri di gestione del titolo autorizzatorio sull’impianto ” (cfr. Consiglio di Stato, n. 1260 del 6/2/2023).
3. In tale prospettiva neppure rileva la circostanza che, in relazione agli impianti in titolarità della Società ricorrente, la c.d. soglia di rilevanza sia stata superata solo in misura minima (2,799 V/m nel punto di misura 3 e 2,090 V/m nel punto di misura 4), posto che i gravati ordini di riduzione in conformità hanno riguardato una pluralità di impianti posti nello stesso sito e che, nella prospettiva di un rischio per la salute umana, rileva il superamento complessivo dei Limiti di esposizione nel sito ove sono allocate tutte le emittenti, e che, come chiarito, si tratta di ordini assunti dall’A.C. intimata nell’esercizio degli ordinari poteri di vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti autorizzati nell’ambito del proprio territorio.
4. Nemmeno ha pregio il rilievo, genericamente dedotto, secondo cui alcuni impianti emittenti dallo stesso sito sarebbero abusivi e che, quindi, le autorità avrebbero dovuto preliminarmente verificare e reprimere eventuali situazioni foriere di abusive immissioni, prima di comminare la riduzione a conformità a carico di tutte le emittenti presenti, posto che sono mancate sul punto più specifiche indicazioni atte a dimostrare l’attendibilità di quanto solo ipotizzato in astratto dalla ricorrente, comunque non incidente sulla legittimità delle diffide sindacali alla riduzione delle emissioni ai livelli consentiti, adottate in via d’urgenza a tutela della salute umana.
5. Del pari destituita di fondamento è la censura secondo cui le rilevazioni di che trattasi avrebbe dovuto essere effettuato dall’A.R.P.A. Lazio in contraddittorio (anche) con i rappresentati delle emittenti coinvolte, ritenendo il Collegio di aderire alla giurisprudenza formatasi sul punto, a tenore della quale: “ Secondo quanto previsto dalla l. n. 36/2001 sulla protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza e in particolare nel procedimento volto ad accertare se il campo elettromagnetico sia conforme ai valori di legge, non sussiste per l’Amministrazione, in realtà, alcun obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati, poichè la normale attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che gli uffici devono svolgere e si pone “a monte” dell’intero iter procedurale di riduzione a conformità. Anche perché, come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, da un lato gli accertamenti dell’ARPA effettuati per rilevare l’effettivo grado di inquinamento elettromagnetico di un sito, a tutela della salute pubblica, assumono natura ispettiva e carattere di urgenza e, dall’altro lato, occorre sempre garantire l’attendibilità e la veridicità dei controlli che potrebbero essere compromesse in caso di preavviso agli interessati; infatti, “la potenza di trasmissione degli impianti ed i conseguenti livelli di emissione possono essere agevolmente modificati da chi gestisce l’impianto per cui possono venire mutati radicalmente e in un lasso di tempo brevissimo i valori di campo elettrico e magnetico rilevabili nell’ambiente circostante ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 20/4/2021, n. 4608; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione I, 20/6/2009 n. 444, e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1260/2013 cit., nella quale ultima si legge: “ Non appare da ultimo fondato il motivo di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per omissione della comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la società appellante non ha motivo di lamentare di non essere stata avvertita in via preventiva del compimento delle rilevazioni tecniche dell’intensità delle emissioni, da parte della competente agenzia regionale, in quanto quegli accertamenti avevano natura ispettiva e carattere di urgenza; onde a ragione non sono state effettuate le comunicazioni preventive agli interessati, che avrebbero potuto frustrare le finalità dell’accertamento sull’effettivo grado di inquinamento elettromagnetico del sito. ”).
6. Infine, neppure condivisibile si appalesa l’ultima censura sollevata dalla Società ricorrente, secondo la quale le diffide impugnate sarebbero illegittime in quanto non recanti la specifica indicazione delle percentuali di riduzione di potenza di ciascun segnale, posto che, come chiarito, con esse l’A.C. non ha intesto sostituirsi alla Regione nell’adozione della specifica determinazione di riconduzione delle emissioni de quibus ai valori consentiti, ma ha esercitato un legittimo potere di vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti radiotrasmittenti presenti sul proprio territorio, diffidando i relativi titolari al rispetto delle condizioni alle quali è consentito l’esercizio degli stessi, a tutela della salute della Comunità sul predetto territorio insediata.
7. Tenuto conto della mancata costituzione delle Amministrazioni intimate, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO